Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4491/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4491/2024, promossa con ricorso depositato il 29.10.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Maura Magni
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Maura Magni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a UG (VA) il giorno 16 luglio 2000,
(anno 2000 atto n. 4 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 16.02.2021 omologato con decreto n. 168/2021 del
26.04.2021;
con i seguenti figli maggiorenni:
, nata il [...] a Varese, ad [...] non economicamente autosufficiente. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.10.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studente, Per_1 in virtù della propria maggior età gestirà il rapporto genitoriale in assoluta e piena autonomia (visite, festività, vacanze estive) così come le scelte afferenti alla propria collocazione/residenza;
2. In virtù dei complessivi accordi economici raggiunti sarà il signor a provvedere in via Pt_2 esclusiva al mantenimento della figlia tramite mantenimento diretto/ versamento della somma Per_1 di € 700,00/mese sul conto corrente alla stessa intestato, il giorno 20, sino alla sua intervenuta indipendenza economica. Detto assegno sarà rivalutato annualmente come da indici Istat. Il padre si farà carico, altresì, di tutte le spese straordinarie sostenute da e con lui preconcordate;
Per_1
3. Il signor in parziale modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione, pur avendo Pt_2 adempiuto a tutte le pattuizioni relative ai cespiti immobiliari in comunione, ritiene di dover continuare a versare alla GN la somma mensile di euro 50,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della stessa. Tale somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e dovrà essere versata mensilmente alla GN secondo modalità che verranno successivamente dalla Pt_1 stessa indicate.
4. I signori e avendo in sede di separazione coniugale già disposto tutti i loro assetti Pt_2 Pt_1 patrimoniali a definitiva tacitazione di ogni pretesa - fatta eccezione di quanto stabilito al punto 3 che precede - dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo derivante dai rapporti instaurati durante il matrimonio.
5. Per gli effetti di quanto sopra i coniugi dichiarano di rinunciare alla comparizione personale avanti il Tribunale chiedendo di voler provvedere a mezzo trattazione scritta;
6. I signori e chiedono espressamente di giudicare eque le condizioni da loro stabilite Pt_2 Pt_1
e per l'effetto, in caso di integrale accoglimento da parte del Tribunale delle condizioni sopra richiamate, dichiarano sin d'ora di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda
Sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia – maggiorenne non economicamente autosufficiente - Persona_1
non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Inoltre, il contributo di cui al pt. 3 delle condizioni dovrà essere inteso quale assegno divorzile.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in UG (VA) il giorno 16.07.2000, trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di UG (anno 2000 atto n. 4 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.