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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3548/2023 RG avente ad
OGGETTO: Fondo di Garanzia vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. EMANUELE GUARINO;
Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
ALESSANDRO FUNARI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/06/2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato, in data 22/12/2022 domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.584,58 dovuti a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma); di essere stata assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/04/2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con inquadramento nel livello II del
CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni, x giusta causa, in data 29/02/2020; di aver presentato domanda di insinuazione al passivo a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea spa dichiarata in data 04/02/2020 dal Tribunale di Torino, sez. fallimentare, con sentenza numero 34/2020; di essere stata ammessa al passivo per €2.146,20 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.438,38 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell , di intervento al Fondo CP_1 di Garanzia senza esito alcuno;
di aver richiesto alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, in data 23/06/2023 ricorso amministrativo telematico al Comitato Provinciale CP_1 ma ad oggi senza esito alcuno. Ciò premesso, agiva nei confronti dell per ottenere l'accertamento del diritto CP_1 ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del Fondo di Garanzia esistente presso l Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto la
[...] condanna dell'Istituto al pagamento della somma complessiva di € 3.584,58 di cui € 2.146,20 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.438,38 per ratei di 13ma e 14ma, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. L , ritualmente costituito, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, e in via subordinata, chiedeva al Giudice, nella denegata e contestata ipotesi di riconoscimento di ulteriori somme a carico dell'Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, la condanna nei limiti dell'importo di € 2.814,99 lordi”. Rilevava l che la procedura di Amministrazione Straordinaria della società CP_2
Manitalidea S.p.A. (n. 1/2020), incardinata dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Torino, era stata dichiarata aperta il 04/02/2020 e che il rapporto di lavoro risultava cessato il 28/02/2020 per cui l'Istituto aveva erogato l'importo lordo di € 2.300,29 imputabile alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed ai ratei di 13^ e 14^ maturati a dicembre 2019. Evidenziava che il ricorrente era stato ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, per i seguenti importi: € 2.146,20 a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (la mensilità di febbraio 2020 era stata esclusa poiché “maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura”); € 887,23 a titolo di 13° mensilità 2019 (maturata da gennaio a dicembre 2019); € 561,15 a titolo di 14° mensilità 2019 (maturata da luglio a dicembre 2019).
Deduceva di aver erogato all'odierno ricorrente l'importo lordo di € 2.300,29 imputabile alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed ai ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati a dicembre 2019, con esclusione dei ratei di 13^ e 14^ mensilità 2020 in quanto non ammessi al passivo. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Va in limine rilevato che granparte delle difese articolate dall appaiono di CP_1 mero stile, non rinvenendosi alcuna reale divergenza tra le posizioni delle parti rispetto ad una serie di questioni sollevate dall in comparsa. CP_2
Innanzitutto, non vi è contestazione in merito agli importi per i quali vi era stata ammissione al passivo, così come indicati in ricorso, e segnatamente: a) € 2.146,20 a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020; b) € 887,23 a titolo di 13^ mensilità 2019; c) € 561,15 a titolo di 14^ mensilità 2019. Quanto al perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo che come evidenziato dall va dal 02/12/2019 al 02/03/2020 (ultimi tre mesi antecedenti CP_1 la risoluzione che rientrano nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale) si osserva che la parte ha chiesto mensilità senz'altro rientranti (dicembre 2019 e gennaio 2020) per cui nessun problema si pone. Anche quanto al fatto che, per la 13^ e 14^ mensilità, la parte sia stata ammessa al passivo solo in relazione al 2019 e non al 2020, va rilevato che la stessa ha chiesto il pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel 2019. Di contro l nel presente procedimento non ha sollevato le contestazioni CP_2 proposte in analoghi giudizi in merito al fatto che le somme richieste a titolo di 13^ e 14^ mensilità non risultavano verificabili dall in quanto non supportate da CP_1 prospetti di computo analitici e non comunicate nel mod. SR52. Tanto premesso, non si comprende la ragione concreta per la quale l CP_2 provvedeva a corrispondere il minore importo di € 2.300,29 rispetto a quello per il quale vi era stata l'ammissione al passivo, né si trae alcun elemento in tal senso dalla lettura del provvedimento di accoglimento parziale del 6-11-2023. Posto che, a fronte della prova offerta da parte ricorrente in merito alla verifica effettuata in sede fallimentare del credito preteso e dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, incombeva sul debitore ( l'onere di provare di avere CP_1 adempiuto esattamente, non avendo l'Istituto assolto in alcun modo a tale onere avendo articolato difese del tutto inconferenti, lo stesso sarà tenuto al pagamento della differenza tra le somme per le quali la parte è stata ammessa al passivo per le causali di cui si discorre e quelle liquidate, sia pure entro i limiti del massimale. Va a tal proposito rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/92 “Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. In ordine ai limiti applicabili per gli anni che vengono in rilievo si osserva che la Circolare n. 5/2019 prevede che la misura massima del trattamento di CP_1 integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019 era pari ad € 935,21, per le retribuzioni inferiori o uguali ad € 2.148,74 (come nel caso del ricorrente) e che la Circolare n. 20/2020 prevede che la stessa per CP_1
l'anno 2020 era pari ad € 939,89 per le retribuzioni inferiori o uguali ad € 2.159,48 (come nel caso del ricorrente). Atteso che il periodo coperto dalla garanzia del fondo, essendo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 02/03/2020, è quello dal 02/12/2019 al 02/03/2020, la massima somma liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 sarebbe pari ad € 2.814,99, così calcolata: € 935,21 (somma massima per dicembre 2019) + € 939,89 (somma massima per gennaio e febbraio 2020) da moltiplicare per due mensilità.
Essendo la somma liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 pari ad € 2.814,99 lordi ed avendo l già corrisposto euro 514,70 oltre CP_1 accessori come in motivazione. Le spese di lite sono compensate per metà avendo l provveduto ad un parziale CP_1 accoglimento della domanda tra il deposito e la notifica del ricorso ed in ogni caso stante la parziale fondatezza della domanda;
nel resto le stesse seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l , quale fondo di garanzia, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 514,70 a titolo di ultime retribuzioni e ratei di 13 e 14 mensilità, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda al saldo;
- compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della restante parte liquidata in € 426,00 oltre spese generali, oltre
IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, 29/05/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3548/2023 RG avente ad
OGGETTO: Fondo di Garanzia vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. EMANUELE GUARINO;
Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
ALESSANDRO FUNARI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/06/2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato, in data 22/12/2022 domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.584,58 dovuti a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma); di essere stata assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/04/2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con inquadramento nel livello II del
CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni, x giusta causa, in data 29/02/2020; di aver presentato domanda di insinuazione al passivo a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea spa dichiarata in data 04/02/2020 dal Tribunale di Torino, sez. fallimentare, con sentenza numero 34/2020; di essere stata ammessa al passivo per €2.146,20 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.438,38 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell , di intervento al Fondo CP_1 di Garanzia senza esito alcuno;
di aver richiesto alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, in data 23/06/2023 ricorso amministrativo telematico al Comitato Provinciale CP_1 ma ad oggi senza esito alcuno. Ciò premesso, agiva nei confronti dell per ottenere l'accertamento del diritto CP_1 ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del Fondo di Garanzia esistente presso l Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto la
[...] condanna dell'Istituto al pagamento della somma complessiva di € 3.584,58 di cui € 2.146,20 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.438,38 per ratei di 13ma e 14ma, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. L , ritualmente costituito, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, e in via subordinata, chiedeva al Giudice, nella denegata e contestata ipotesi di riconoscimento di ulteriori somme a carico dell'Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, la condanna nei limiti dell'importo di € 2.814,99 lordi”. Rilevava l che la procedura di Amministrazione Straordinaria della società CP_2
Manitalidea S.p.A. (n. 1/2020), incardinata dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Torino, era stata dichiarata aperta il 04/02/2020 e che il rapporto di lavoro risultava cessato il 28/02/2020 per cui l'Istituto aveva erogato l'importo lordo di € 2.300,29 imputabile alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed ai ratei di 13^ e 14^ maturati a dicembre 2019. Evidenziava che il ricorrente era stato ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, per i seguenti importi: € 2.146,20 a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (la mensilità di febbraio 2020 era stata esclusa poiché “maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura”); € 887,23 a titolo di 13° mensilità 2019 (maturata da gennaio a dicembre 2019); € 561,15 a titolo di 14° mensilità 2019 (maturata da luglio a dicembre 2019).
Deduceva di aver erogato all'odierno ricorrente l'importo lordo di € 2.300,29 imputabile alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed ai ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati a dicembre 2019, con esclusione dei ratei di 13^ e 14^ mensilità 2020 in quanto non ammessi al passivo. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Va in limine rilevato che granparte delle difese articolate dall appaiono di CP_1 mero stile, non rinvenendosi alcuna reale divergenza tra le posizioni delle parti rispetto ad una serie di questioni sollevate dall in comparsa. CP_2
Innanzitutto, non vi è contestazione in merito agli importi per i quali vi era stata ammissione al passivo, così come indicati in ricorso, e segnatamente: a) € 2.146,20 a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020; b) € 887,23 a titolo di 13^ mensilità 2019; c) € 561,15 a titolo di 14^ mensilità 2019. Quanto al perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo che come evidenziato dall va dal 02/12/2019 al 02/03/2020 (ultimi tre mesi antecedenti CP_1 la risoluzione che rientrano nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale) si osserva che la parte ha chiesto mensilità senz'altro rientranti (dicembre 2019 e gennaio 2020) per cui nessun problema si pone. Anche quanto al fatto che, per la 13^ e 14^ mensilità, la parte sia stata ammessa al passivo solo in relazione al 2019 e non al 2020, va rilevato che la stessa ha chiesto il pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel 2019. Di contro l nel presente procedimento non ha sollevato le contestazioni CP_2 proposte in analoghi giudizi in merito al fatto che le somme richieste a titolo di 13^ e 14^ mensilità non risultavano verificabili dall in quanto non supportate da CP_1 prospetti di computo analitici e non comunicate nel mod. SR52. Tanto premesso, non si comprende la ragione concreta per la quale l CP_2 provvedeva a corrispondere il minore importo di € 2.300,29 rispetto a quello per il quale vi era stata l'ammissione al passivo, né si trae alcun elemento in tal senso dalla lettura del provvedimento di accoglimento parziale del 6-11-2023. Posto che, a fronte della prova offerta da parte ricorrente in merito alla verifica effettuata in sede fallimentare del credito preteso e dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, incombeva sul debitore ( l'onere di provare di avere CP_1 adempiuto esattamente, non avendo l'Istituto assolto in alcun modo a tale onere avendo articolato difese del tutto inconferenti, lo stesso sarà tenuto al pagamento della differenza tra le somme per le quali la parte è stata ammessa al passivo per le causali di cui si discorre e quelle liquidate, sia pure entro i limiti del massimale. Va a tal proposito rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/92 “Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. In ordine ai limiti applicabili per gli anni che vengono in rilievo si osserva che la Circolare n. 5/2019 prevede che la misura massima del trattamento di CP_1 integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019 era pari ad € 935,21, per le retribuzioni inferiori o uguali ad € 2.148,74 (come nel caso del ricorrente) e che la Circolare n. 20/2020 prevede che la stessa per CP_1
l'anno 2020 era pari ad € 939,89 per le retribuzioni inferiori o uguali ad € 2.159,48 (come nel caso del ricorrente). Atteso che il periodo coperto dalla garanzia del fondo, essendo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 02/03/2020, è quello dal 02/12/2019 al 02/03/2020, la massima somma liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 sarebbe pari ad € 2.814,99, così calcolata: € 935,21 (somma massima per dicembre 2019) + € 939,89 (somma massima per gennaio e febbraio 2020) da moltiplicare per due mensilità.
Essendo la somma liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 pari ad € 2.814,99 lordi ed avendo l già corrisposto euro 514,70 oltre CP_1 accessori come in motivazione. Le spese di lite sono compensate per metà avendo l provveduto ad un parziale CP_1 accoglimento della domanda tra il deposito e la notifica del ricorso ed in ogni caso stante la parziale fondatezza della domanda;
nel resto le stesse seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l , quale fondo di garanzia, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 514,70 a titolo di ultime retribuzioni e ratei di 13 e 14 mensilità, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda al saldo;
- compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della restante parte liquidata in € 426,00 oltre spese generali, oltre
IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, 29/05/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci