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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.3756 dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio Scafidi per procura in atti
OPPONENTE (proc. 2600/19) – CONVENUTO (proc. 3756/19)
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Antonino De Francesco
OPPOSTO (proc. 2600/19) – ATTORE (proc. 3756/20)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.483/19 (proc. 2600/19) e risoluzione contratto di appalto e vendita (proc. 3756/20)
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo 483/19, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 10 Messina in data 26.3.2019, notificato in data 11.4.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali e spese del giudizio in favore di
, che aveva posto a fondamento della pretesa creditoria la penale di euro Controparte_1
1.500,00 per ogni mese di ritardo nella consegna delle unità appaltate di cui al contratto di vendita e appalto stipulato in data 30.3.2016.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il ritardo non è imputabile ad essa società, ma alla sospensione dei lavori per presunte irregolarità urbanistiche della concessione edilizia e per la presunta violazione di distanze legali denunciate al Comune dalla ditta Calapristi – Gallo. La , pertanto, era costretta a presentare un progetto in Parte_1 variante – condiviso con -, che veniva approvato definitivamente il Controparte_1
5.9.2017 e i lavori riprendevano nell'anno 2018, dovendo, la società, riorganizzare nuovamente il cantiere, rimodulare i contratti di appalto e pagare gli oneri di urbanizzazione.
In via subordinata chiedeva la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Si costituiva , che deduceva l'infondatezza dell'opposizione in quanto ì Controparte_1 la violazione delle distante nel progetto non è dovuta a caso fortuito;
dopo il progetto in variante i lavori sono iniziati con notevole ritardo con il pretesto di dovere riorganizzare il cantiere.
Deduceva, inoltre, la congruità della penale pattuita nel contratto di appalto e vendita.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.6.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio n.3756/20 e assegnava nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Nel proc. n.3756/20 citava in giudizio la chiedendo Controparte_1 Parte_1 di accertare l'esistenza di un grave inadempimento della che non ha ripreso Parte_1
i lavori, e la risoluzione del contratto di vendita e appalto, riconoscendo, alla , Parte_1 un importo a titolo di indennità per le opere realizzate.
pagina 2 di 10 Si costituiva la che evidenziava diverse difficoltà nell'esecuzione dei Parte_1 lavori e dichiarava di aderire alla domanda di risoluzione del contratto e di retrocessione in favore di al fronte del pagamento di un indennizzo per le opere realizzate. Controparte_1
Con ordinanza del 21.2.2022 il Giudice rigettava la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova per testi articolata dall'opposto in quanto vertente su circostanze non contestate o demandabili al CTU e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'iniziale fattibilità del progetto e nominava allo scopo l'ing. Per_1
[...]
Depositata l'elaborato di consulenza tecnica, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2 ottobre 2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In data 30 marzo 2016 stipulava con la un contratto Controparte_1 Parte_1 di appalto e vendita con il quale trasferiva alla il fabbricato sito al CP_1 Parte_1 piano terra in via Antonello Freri, censito al catasto al foglio 133 particella 118 sub 1 e l'intera cubatura della limitrofa particella 913 del foglio 133 per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato esistente, di un nuovo edificio consistente in un piano terra destinato a parcheggio e locale bottega, sei piani a destinazione abitativa e un sottotetto.
Le parti convenivano il prezzo della vendita e il prezzo dell'appalto, pattuendo espressamente che i crediti derivante dal contratto di vendita, secondo un preciso cronoprogramma, si compensano volontariamente con i crediti di pari importo derivanti dal contratto di appalto. Le parti, peraltro, hanno espressamente previsto (art. 15 del contratto) che la vendita e l'appalto sono funzionalmente e casualmente collegati.
pagina 3 di 10 Si tratta, pertanto, di un contratto misto di vendita e di appalto, in cui oggetto della vendita sono il terreno e il fabbricato sopraindicato e oggetto dell'appalto la costruzione su detto terreno di una bottega e di un appartamento.
Per determinare la disciplina applicabile deve essere esaminata la fattispecie concreta e l'incidenza delle singole prestazioni sul sinallagma contrattuale allo scopo di stabilire se l'obbligazione di dare della compravendita (acquisto della proprietà e pagamento del prezzo) prevalga o meno dell'obbligazione di facere del contratto.
I due negozi, peraltro, come espressamente pattuito, sono avvinti teleologicamente.
Orbene, la disciplina del contratto (in particolare, l'oggetto, la regolamentazione del prezzo della vendita e dell'appalto) non lasciano dubbi che l'oggetto dell'appalto costituisce la parte prevalente della prestazione. E, in caso di contratto misto, la disciplina va individuata nelle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere rilevanza giuridica agli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale e ai quali si applicano le norme del contratto cui appartengono, in quanto compatibili con il contratto prevalente (Sez.Un.
11656/08).
Ciò premesso sull'inquadramento della fattispecie, occorre rilevare che in data 4 agosto
2015 veniva richiesta la concessione edilizia e, trascorsi i termini di cui alla legge regionale n.
17/94, la comunicava l'inizio dei lavori a partire dal 27 giugno 2016. Parte_1
Pertanto, i lavori iniziavano il 27 giugno 2016, sulla scorta di una concessione edilizia formatasi con il silenzio – assenso e, dopo appena quattro giorni, il 30 giugno 2016 il Comune sospendeva i lavori annullando la concessione edilizia per diverse irregolarità, tra cui la violazione delle distanze di legge dai fabbricati adiacenti.
La , pertanto, apportava la variante al progetto e i lavori venivano ripresi Parte_1 all'inizio dell'anno 2018 e proseguiti fino a settembre del 2018, quando si verificava una nuova sospensione, come emerge dalle dichiarazioni del progettista e del direttore dei lavori.
E alla data del sopralluogo effettuato dal consulente d'ufficio (marzo 2022) i lavori erano fermi ed il fabbricato risultava edificato solo per i primi tre piani (le prime quattro elevazioni pagina 4 di 10 fuori terra). In particolare, in tali piani sono state realizzate le strutture portanti in cemento armato, il solaio di calpestio, il corpo scala e gli aggetti previsti per ciascuna elevazione nonché le fondazioni in cemento armato. Non risultano, invece, costruite le tramezzature interne e le tamponature esterne che costituiranno il prospetto esterno del fabbricato.
Il contratto prevedeva il termine essenziale di diciotto mesi dalla stipula del contratto per l'ultimazione dei lavori, quantomeno nelle parti indispensabili relative al committente, mentre
“l'ultimazione delle parti esterne o condominiali non indispensabili per l'uso degli appartamenti potrà però avvenire anche successivamente” nel termine di ventiquattro mesi.
Nessun dubbio che i lavori non sono ultimati nelle parti indispensabili come è stato accertato dal consulente tecnico nel sopralluogo eseguito a marzo 2022.
Nel caso di specie, peraltro, non è emerso che il ritardo sia imputabile né a forza maggiore o a varianti richieste dal committente.
Il CTU, esaminando la fattibilità del progetto allegato al contratto di vendita e appalto, ha accertato che nel progetto veniva violata la distanza tra le costruzioni.
Pertanto, la sospensione dei lavori è dovuta ad una scelta progettuale errata dell'appaltatore e non sussiste, pertanto, né il caso fortuito né la forza maggiore.
Né vale argomentare, come sostenuto dall'opponente, che il contratto di vendita e di appalto è stato concluso successivamente al progetto e che, pertanto, l' era a CP_1 conoscenza del contenuto del progetto.
Essendo, infatti, prevalente la disciplina del contratto di appalto, il rischio contrattuale di errori progettuali è a carico dell'appaltatore.
Il decreto ingiuntivo è stato rilasciato al committente sulla scorta della previsione dell'art. 13 del contratto, con il quale le parti hanno pattuito una penale di euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati.
Il contratto è stato stipulato il 30 marzo 2016, pertanto, alla data del 30.9.2017 sarebbero dovuti essere ultimati i lavori.
pagina 5 di 10 In mancanza di ultimazione dei lavori alla data del 30.9.2017, l'opposto, il 30.1.2019 – in cui ha chiesto il decreto ingiuntivo - ha maturato un credito di euro 24.000,00, relativo a sedici mesi di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Né può essere accolta la richiesta di parte opposta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Va evidenziato che l'art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice il potere di ridurre d'ufficio la penale pattuita per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga in quanto l'obbligazione principale sia stata in parte eseguita, per cui la penale sarebbe eccessiva se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
E la valutazione del Giudice, ai fini dell'esercizio della riduzione della penale, non è la prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento, tenuto conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla concreta situazione contrattuale (Cass., ord. n.10014/24).
Nel caso di specie va osservato che la somma di euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo corrisponde a 50,00 euro giornalieri, importo che deve ritenersi del tutto congrua.
Peraltro, il termine per la consegna è stato espressamente previsto dalle parti come essenziale e, come emerge dalla consulenza, l'appaltatore, alla data del sopralluogo, aveva realizzato solo tre piani (quattro fuori terra) su sei piani oltre sottotetto previsti nel progetto.
Pertanto, l'importo della penale determinato per il ritardo deve ritenersi equo.
Per queste ragioni va rigettata l'opposizione, che non è fondata, essendo il credito dell'opposto fondato su prova scritta e palesandosi congruo l'importo della penale.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda proposta da – per la Controparte_1 prima volta nella memoria ex art. 183 cpc dep. il 22.9.2021 e ribadita nelle comparse conclusionali – di condanna della al pagamento della penale per i periodi Parte_1 successivi al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 10 Nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l' CP_1 avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale chiedendo le ulteriori somme a titolo di penale, invece, si è limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda, pertanto, proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n.1 cpc è tardiva, essendo tale memoria destinata solo a precisare e modificare conclusioni già proposte.
ha anche proposto domanda di risoluzione per inadempimento. Controparte_1
Trattandosi di un contratto misto (di appalto e di vendita) si applica la principale conseguenza del collegamento funzionale, consistente nel “simul stabunt simul cadent”, pertanto, la pronuncia della risoluzione del contratto di appalto (prevalente) determina la risoluzione anche del contratto di vendita.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.Un.13533/01) colui che agisce chiedendo l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento deve provare solo la fonte del suo diritto – nel caso di specie con la produzione del contratto del
30.3.2016 – e il termine di scadenza dello stesso, termine ampiamente decorso per le ragioni sopra dette e può limitarsi ad allegare il mancato adempimento della controparte;
incombe, invece, sul debitore provare di avere esattamente adempiuto, prova che nel caso di specie la non ha neanche tentato di fornire, dichiarando di non potere completare i Parte_1 lavori ed aderendo alla richiesta di risoluzione del contratto.
L'inadempimento, peraltro, oltre ad essere grave deve essere imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti in quanto la , prima Parte_1 per un errore progettuale e poi per varie ragioni indicate nella comparsa di costituzione, nonostante il notevole lasso di tempo, ha interrotto i lavori, a fronte, peraltro, della previsione di un termine espressamente indicato nel contratto come essenziale.
E, nella comparsa di costituzione del procedimento riunito, la stessa società appaltatrice ha aderito alla domanda di risoluzione, ritenendo di non potere completare i lavori.
pagina 7 di 10 Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
Parte_1
In particolare, per quanto attiene all'appalto va evidenziato che il contratto non è ad efficacia istantanea e neppure a prestazioni continuative o periodiche, ma è un contratto ad esecuzione prolungata (Cass. n.8765/24; n.4225/22), con conseguente retroattività della risoluzione, che opera per entrambe le parti, a prescindere dalle inadempienze imputabili
(Cass. 20460/23). Pertanto, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto liberatorio ex nunc per le prestazioni ancora da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite (Cass. 27640/18), per cui vengono meno tutti gli effetti del contratto. L'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria ed è
l'effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, che determina la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Conseguentemente, il bene venduto ritorna ad , che è tenuto a pagare Controparte_1 alla un indennizzo, pari al costo per la realizzazione delle opere, costo che è Parte_1 stato determinato correttamente dal CTU utilizzando due distinti prezziari (del 2016 e del
2018) in base all'epoca di realizzazione delle opere.
Il Consulente ha accertato che la società : ha eseguito gli scavi e il Parte_1 movimento terra, le fondazioni del fabbricato e le prime quattro elevazioni fuori terra, le strutture portanti in cemento armato, i pilastri in cemento, quantificando le opere realizzate in euro 153.729,57, cui vanno aggiunti i costi pagati dalla società al per Parte_1 CP_2 le opere di urbanizzazione, per i costi di costruzione, per la polizza fideiussoria, quantificati complessivamente in euro 19.148,42.
Da tale importo vanno decurtati i costi per la progettazione in sanatoria e per la demolizione e ricostruzione delle parti abusive al fine di dare il giusto valore alle opere realizzate, importo che il CTU – nonostante le osservazioni del consulente di parte – non ha indicato, rilevando che il contenuto di eventuali nuovi progetti di variante in sanatoria dipendono dalle scelte progettuali del tecnico incaricato e non sono oggettivamente preventivabili.
pagina 8 di 10 In base alla chiara risposta fornita dal consulente non appare conducente un richiamo dello stesso né appare utile nominare un nuovo consulente, in quanto, in mancanza del nuovo progetto, possono essere indicati solo in modo forfettario i costi per la demolizione e ricostruzione.
Pertanto, sul costo delle opere, ammontante ad euro 153.729,57, questo Giudice ritiene di operare in via equitativa una decurtazione del 30% che tiene conto sia dei costi per la progettazione in sanatoria e per la demolizione delle parti abusive sia dell'utile di impresa.
L'indennizzo per le opere realizzate ammonta, pertanto, ad euro 107.610,69, cui vanno sommati i costi sostenuti per il (pari ad euro 19.148,42), per un totale di euro CP_2
126.759,11.
Nessuna domanda risarcitoria risulta, peraltro, formulata da per Controparte_1
l'inadempimento contrattuale.
Nella comparsa conclusionale la ha rappresentato che il fabbricato oggetto Parte_1 del presente giudizio è oggetto di pignoramento immobiliare.
La circostanza è ininfluente in quanto il pignoramento non incide sul trasferimento del bene, fatta salva l'opponibilità o inopponibilità del titolo in base alla priorità temporale.
In ragione dell'esito del procedimento e della non contestazione della alla Parte_1 risoluzione del contratto, vanno compensate tra le parti le spese processuali in ragione della metà.
La va condannata a pagare ad l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in euro 4.159,00 (euro 8.318,00/2) oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 518.00 per spese, euro 1.300,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 3.000,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 2.500,00 per fase decisionale (utilizzando parametri al di sopra del minimo in base allo scaglione di riferimento)
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
pagina 9 di 10 -rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.483/19 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Messina in data 21.3.2019;
-dichiara inammissibile la domanda di di condanna della al Controparte_1 Parte_1 pagamento della penale per le mensilità successive al decreto ingiuntivo;
-dichiara la risoluzione per inadempimento della del contratto di vendita e Parte_1 appalto del 30.3.2016 (rep.30423, racc.12365 del notaio dott. ) stipulato tra Persona_2
e la e, per l'effetto, dispone che quanto indicato all'art. 1 Controparte_1 Parte_1 del contratto, comprensivo delle opere realizzate, venga ritrasferito ad e Controparte_1 rientri nella sua piena proprietà;
-condanna a pagare alla a titolo di indennizzo, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 126.759,11;
-compensa tra le parti per metà le spese processuali;
-condanna la a pagare ad l'altra metà delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 4.159,00;
-pone le spese di CTU per metà a carico della e per metà a carico di Parte_1
. Controparte_1
Così deciso in Messina il 18 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.3756 dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio Scafidi per procura in atti
OPPONENTE (proc. 2600/19) – CONVENUTO (proc. 3756/19)
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Antonino De Francesco
OPPOSTO (proc. 2600/19) – ATTORE (proc. 3756/20)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.483/19 (proc. 2600/19) e risoluzione contratto di appalto e vendita (proc. 3756/20)
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo 483/19, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 10 Messina in data 26.3.2019, notificato in data 11.4.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali e spese del giudizio in favore di
, che aveva posto a fondamento della pretesa creditoria la penale di euro Controparte_1
1.500,00 per ogni mese di ritardo nella consegna delle unità appaltate di cui al contratto di vendita e appalto stipulato in data 30.3.2016.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il ritardo non è imputabile ad essa società, ma alla sospensione dei lavori per presunte irregolarità urbanistiche della concessione edilizia e per la presunta violazione di distanze legali denunciate al Comune dalla ditta Calapristi – Gallo. La , pertanto, era costretta a presentare un progetto in Parte_1 variante – condiviso con -, che veniva approvato definitivamente il Controparte_1
5.9.2017 e i lavori riprendevano nell'anno 2018, dovendo, la società, riorganizzare nuovamente il cantiere, rimodulare i contratti di appalto e pagare gli oneri di urbanizzazione.
In via subordinata chiedeva la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Si costituiva , che deduceva l'infondatezza dell'opposizione in quanto ì Controparte_1 la violazione delle distante nel progetto non è dovuta a caso fortuito;
dopo il progetto in variante i lavori sono iniziati con notevole ritardo con il pretesto di dovere riorganizzare il cantiere.
Deduceva, inoltre, la congruità della penale pattuita nel contratto di appalto e vendita.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.6.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio n.3756/20 e assegnava nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Nel proc. n.3756/20 citava in giudizio la chiedendo Controparte_1 Parte_1 di accertare l'esistenza di un grave inadempimento della che non ha ripreso Parte_1
i lavori, e la risoluzione del contratto di vendita e appalto, riconoscendo, alla , Parte_1 un importo a titolo di indennità per le opere realizzate.
pagina 2 di 10 Si costituiva la che evidenziava diverse difficoltà nell'esecuzione dei Parte_1 lavori e dichiarava di aderire alla domanda di risoluzione del contratto e di retrocessione in favore di al fronte del pagamento di un indennizzo per le opere realizzate. Controparte_1
Con ordinanza del 21.2.2022 il Giudice rigettava la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova per testi articolata dall'opposto in quanto vertente su circostanze non contestate o demandabili al CTU e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'iniziale fattibilità del progetto e nominava allo scopo l'ing. Per_1
[...]
Depositata l'elaborato di consulenza tecnica, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2 ottobre 2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In data 30 marzo 2016 stipulava con la un contratto Controparte_1 Parte_1 di appalto e vendita con il quale trasferiva alla il fabbricato sito al CP_1 Parte_1 piano terra in via Antonello Freri, censito al catasto al foglio 133 particella 118 sub 1 e l'intera cubatura della limitrofa particella 913 del foglio 133 per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato esistente, di un nuovo edificio consistente in un piano terra destinato a parcheggio e locale bottega, sei piani a destinazione abitativa e un sottotetto.
Le parti convenivano il prezzo della vendita e il prezzo dell'appalto, pattuendo espressamente che i crediti derivante dal contratto di vendita, secondo un preciso cronoprogramma, si compensano volontariamente con i crediti di pari importo derivanti dal contratto di appalto. Le parti, peraltro, hanno espressamente previsto (art. 15 del contratto) che la vendita e l'appalto sono funzionalmente e casualmente collegati.
pagina 3 di 10 Si tratta, pertanto, di un contratto misto di vendita e di appalto, in cui oggetto della vendita sono il terreno e il fabbricato sopraindicato e oggetto dell'appalto la costruzione su detto terreno di una bottega e di un appartamento.
Per determinare la disciplina applicabile deve essere esaminata la fattispecie concreta e l'incidenza delle singole prestazioni sul sinallagma contrattuale allo scopo di stabilire se l'obbligazione di dare della compravendita (acquisto della proprietà e pagamento del prezzo) prevalga o meno dell'obbligazione di facere del contratto.
I due negozi, peraltro, come espressamente pattuito, sono avvinti teleologicamente.
Orbene, la disciplina del contratto (in particolare, l'oggetto, la regolamentazione del prezzo della vendita e dell'appalto) non lasciano dubbi che l'oggetto dell'appalto costituisce la parte prevalente della prestazione. E, in caso di contratto misto, la disciplina va individuata nelle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere rilevanza giuridica agli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale e ai quali si applicano le norme del contratto cui appartengono, in quanto compatibili con il contratto prevalente (Sez.Un.
11656/08).
Ciò premesso sull'inquadramento della fattispecie, occorre rilevare che in data 4 agosto
2015 veniva richiesta la concessione edilizia e, trascorsi i termini di cui alla legge regionale n.
17/94, la comunicava l'inizio dei lavori a partire dal 27 giugno 2016. Parte_1
Pertanto, i lavori iniziavano il 27 giugno 2016, sulla scorta di una concessione edilizia formatasi con il silenzio – assenso e, dopo appena quattro giorni, il 30 giugno 2016 il Comune sospendeva i lavori annullando la concessione edilizia per diverse irregolarità, tra cui la violazione delle distanze di legge dai fabbricati adiacenti.
La , pertanto, apportava la variante al progetto e i lavori venivano ripresi Parte_1 all'inizio dell'anno 2018 e proseguiti fino a settembre del 2018, quando si verificava una nuova sospensione, come emerge dalle dichiarazioni del progettista e del direttore dei lavori.
E alla data del sopralluogo effettuato dal consulente d'ufficio (marzo 2022) i lavori erano fermi ed il fabbricato risultava edificato solo per i primi tre piani (le prime quattro elevazioni pagina 4 di 10 fuori terra). In particolare, in tali piani sono state realizzate le strutture portanti in cemento armato, il solaio di calpestio, il corpo scala e gli aggetti previsti per ciascuna elevazione nonché le fondazioni in cemento armato. Non risultano, invece, costruite le tramezzature interne e le tamponature esterne che costituiranno il prospetto esterno del fabbricato.
Il contratto prevedeva il termine essenziale di diciotto mesi dalla stipula del contratto per l'ultimazione dei lavori, quantomeno nelle parti indispensabili relative al committente, mentre
“l'ultimazione delle parti esterne o condominiali non indispensabili per l'uso degli appartamenti potrà però avvenire anche successivamente” nel termine di ventiquattro mesi.
Nessun dubbio che i lavori non sono ultimati nelle parti indispensabili come è stato accertato dal consulente tecnico nel sopralluogo eseguito a marzo 2022.
Nel caso di specie, peraltro, non è emerso che il ritardo sia imputabile né a forza maggiore o a varianti richieste dal committente.
Il CTU, esaminando la fattibilità del progetto allegato al contratto di vendita e appalto, ha accertato che nel progetto veniva violata la distanza tra le costruzioni.
Pertanto, la sospensione dei lavori è dovuta ad una scelta progettuale errata dell'appaltatore e non sussiste, pertanto, né il caso fortuito né la forza maggiore.
Né vale argomentare, come sostenuto dall'opponente, che il contratto di vendita e di appalto è stato concluso successivamente al progetto e che, pertanto, l' era a CP_1 conoscenza del contenuto del progetto.
Essendo, infatti, prevalente la disciplina del contratto di appalto, il rischio contrattuale di errori progettuali è a carico dell'appaltatore.
Il decreto ingiuntivo è stato rilasciato al committente sulla scorta della previsione dell'art. 13 del contratto, con il quale le parti hanno pattuito una penale di euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati.
Il contratto è stato stipulato il 30 marzo 2016, pertanto, alla data del 30.9.2017 sarebbero dovuti essere ultimati i lavori.
pagina 5 di 10 In mancanza di ultimazione dei lavori alla data del 30.9.2017, l'opposto, il 30.1.2019 – in cui ha chiesto il decreto ingiuntivo - ha maturato un credito di euro 24.000,00, relativo a sedici mesi di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Né può essere accolta la richiesta di parte opposta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Va evidenziato che l'art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice il potere di ridurre d'ufficio la penale pattuita per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga in quanto l'obbligazione principale sia stata in parte eseguita, per cui la penale sarebbe eccessiva se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
E la valutazione del Giudice, ai fini dell'esercizio della riduzione della penale, non è la prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento, tenuto conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla concreta situazione contrattuale (Cass., ord. n.10014/24).
Nel caso di specie va osservato che la somma di euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo corrisponde a 50,00 euro giornalieri, importo che deve ritenersi del tutto congrua.
Peraltro, il termine per la consegna è stato espressamente previsto dalle parti come essenziale e, come emerge dalla consulenza, l'appaltatore, alla data del sopralluogo, aveva realizzato solo tre piani (quattro fuori terra) su sei piani oltre sottotetto previsti nel progetto.
Pertanto, l'importo della penale determinato per il ritardo deve ritenersi equo.
Per queste ragioni va rigettata l'opposizione, che non è fondata, essendo il credito dell'opposto fondato su prova scritta e palesandosi congruo l'importo della penale.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda proposta da – per la Controparte_1 prima volta nella memoria ex art. 183 cpc dep. il 22.9.2021 e ribadita nelle comparse conclusionali – di condanna della al pagamento della penale per i periodi Parte_1 successivi al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 10 Nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l' CP_1 avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale chiedendo le ulteriori somme a titolo di penale, invece, si è limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda, pertanto, proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n.1 cpc è tardiva, essendo tale memoria destinata solo a precisare e modificare conclusioni già proposte.
ha anche proposto domanda di risoluzione per inadempimento. Controparte_1
Trattandosi di un contratto misto (di appalto e di vendita) si applica la principale conseguenza del collegamento funzionale, consistente nel “simul stabunt simul cadent”, pertanto, la pronuncia della risoluzione del contratto di appalto (prevalente) determina la risoluzione anche del contratto di vendita.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.Un.13533/01) colui che agisce chiedendo l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento deve provare solo la fonte del suo diritto – nel caso di specie con la produzione del contratto del
30.3.2016 – e il termine di scadenza dello stesso, termine ampiamente decorso per le ragioni sopra dette e può limitarsi ad allegare il mancato adempimento della controparte;
incombe, invece, sul debitore provare di avere esattamente adempiuto, prova che nel caso di specie la non ha neanche tentato di fornire, dichiarando di non potere completare i Parte_1 lavori ed aderendo alla richiesta di risoluzione del contratto.
L'inadempimento, peraltro, oltre ad essere grave deve essere imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti in quanto la , prima Parte_1 per un errore progettuale e poi per varie ragioni indicate nella comparsa di costituzione, nonostante il notevole lasso di tempo, ha interrotto i lavori, a fronte, peraltro, della previsione di un termine espressamente indicato nel contratto come essenziale.
E, nella comparsa di costituzione del procedimento riunito, la stessa società appaltatrice ha aderito alla domanda di risoluzione, ritenendo di non potere completare i lavori.
pagina 7 di 10 Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
Parte_1
In particolare, per quanto attiene all'appalto va evidenziato che il contratto non è ad efficacia istantanea e neppure a prestazioni continuative o periodiche, ma è un contratto ad esecuzione prolungata (Cass. n.8765/24; n.4225/22), con conseguente retroattività della risoluzione, che opera per entrambe le parti, a prescindere dalle inadempienze imputabili
(Cass. 20460/23). Pertanto, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto liberatorio ex nunc per le prestazioni ancora da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite (Cass. 27640/18), per cui vengono meno tutti gli effetti del contratto. L'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria ed è
l'effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, che determina la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Conseguentemente, il bene venduto ritorna ad , che è tenuto a pagare Controparte_1 alla un indennizzo, pari al costo per la realizzazione delle opere, costo che è Parte_1 stato determinato correttamente dal CTU utilizzando due distinti prezziari (del 2016 e del
2018) in base all'epoca di realizzazione delle opere.
Il Consulente ha accertato che la società : ha eseguito gli scavi e il Parte_1 movimento terra, le fondazioni del fabbricato e le prime quattro elevazioni fuori terra, le strutture portanti in cemento armato, i pilastri in cemento, quantificando le opere realizzate in euro 153.729,57, cui vanno aggiunti i costi pagati dalla società al per Parte_1 CP_2 le opere di urbanizzazione, per i costi di costruzione, per la polizza fideiussoria, quantificati complessivamente in euro 19.148,42.
Da tale importo vanno decurtati i costi per la progettazione in sanatoria e per la demolizione e ricostruzione delle parti abusive al fine di dare il giusto valore alle opere realizzate, importo che il CTU – nonostante le osservazioni del consulente di parte – non ha indicato, rilevando che il contenuto di eventuali nuovi progetti di variante in sanatoria dipendono dalle scelte progettuali del tecnico incaricato e non sono oggettivamente preventivabili.
pagina 8 di 10 In base alla chiara risposta fornita dal consulente non appare conducente un richiamo dello stesso né appare utile nominare un nuovo consulente, in quanto, in mancanza del nuovo progetto, possono essere indicati solo in modo forfettario i costi per la demolizione e ricostruzione.
Pertanto, sul costo delle opere, ammontante ad euro 153.729,57, questo Giudice ritiene di operare in via equitativa una decurtazione del 30% che tiene conto sia dei costi per la progettazione in sanatoria e per la demolizione delle parti abusive sia dell'utile di impresa.
L'indennizzo per le opere realizzate ammonta, pertanto, ad euro 107.610,69, cui vanno sommati i costi sostenuti per il (pari ad euro 19.148,42), per un totale di euro CP_2
126.759,11.
Nessuna domanda risarcitoria risulta, peraltro, formulata da per Controparte_1
l'inadempimento contrattuale.
Nella comparsa conclusionale la ha rappresentato che il fabbricato oggetto Parte_1 del presente giudizio è oggetto di pignoramento immobiliare.
La circostanza è ininfluente in quanto il pignoramento non incide sul trasferimento del bene, fatta salva l'opponibilità o inopponibilità del titolo in base alla priorità temporale.
In ragione dell'esito del procedimento e della non contestazione della alla Parte_1 risoluzione del contratto, vanno compensate tra le parti le spese processuali in ragione della metà.
La va condannata a pagare ad l'altra metà delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in euro 4.159,00 (euro 8.318,00/2) oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 518.00 per spese, euro 1.300,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 3.000,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 2.500,00 per fase decisionale (utilizzando parametri al di sopra del minimo in base allo scaglione di riferimento)
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
pagina 9 di 10 -rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.483/19 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Messina in data 21.3.2019;
-dichiara inammissibile la domanda di di condanna della al Controparte_1 Parte_1 pagamento della penale per le mensilità successive al decreto ingiuntivo;
-dichiara la risoluzione per inadempimento della del contratto di vendita e Parte_1 appalto del 30.3.2016 (rep.30423, racc.12365 del notaio dott. ) stipulato tra Persona_2
e la e, per l'effetto, dispone che quanto indicato all'art. 1 Controparte_1 Parte_1 del contratto, comprensivo delle opere realizzate, venga ritrasferito ad e Controparte_1 rientri nella sua piena proprietà;
-condanna a pagare alla a titolo di indennizzo, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 126.759,11;
-compensa tra le parti per metà le spese processuali;
-condanna la a pagare ad l'altra metà delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 4.159,00;
-pone le spese di CTU per metà a carico della e per metà a carico di Parte_1
. Controparte_1
Così deciso in Messina il 18 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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