Sentenza 29 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di prove, la sanzione di inutilizzabilità trova applicazione, ex art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa video-fono registrazione delle dichiarazioni di "persona vulnerabile", non operando in quello di mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le audio-riprese. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inoltro del verbale riassuntivo, attestante i contenuti probatori dell'atto, è sufficiente a evitare la perdita di efficacia della misura, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per l'ipotesi di mancata trasmissione degli atti posti a fondamento della cautela, pur se il difensore può chiedere, comunque, l'acquisizione dei supporti non trasmessi, indicando le ragioni della loro rilevanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
ANNOTAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
Sent. n. sez. 175 NA IS
- Presidente -
CC 29/01/2025- SE SC
R.G.N. 40351/2024 TO D'RI
SE RI
SANDRA RECCHIONE - Relatore- in caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 SENTENZA
d.lgs 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio sul ricorso proposto da: Ja richiesta di parte D'IC ON nato a [...] il [...]
✓ imposto dalla legge avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli, con requisitoria scritta, chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad TO D'AM la misura cautelare in carcere (ora sostituita con quella degli arresti domiciliari), ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di maltrattamenti in famiglia e di estorsione, consumati in danno della madre convivente, AR SA NI.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 273, 357, comma 3- ter cod. proc. pen., 572 cod. pen.)
e vizio di motivazione: non sarebbero stati trasmessi al tribunale per il riesame i supporti relativi alla video-registrazione della deposizione della persona offesa, il che renderebbe le dichiarazioni inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli articoli 94-quater e 357, comma 3-ter del codice di rito;
2.2. violazione di legge (artt. 273, 357, comma 3- ter cod. proc. pen., 629 cod. pen.)
e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione: l'inutilizzabilità dedotta con il primo motivo inficerebbe il quadro indiziario relativo al reato di estorsione aggravata;
mancherebbe, inoltre, la prova delle minacce, tenuto conto del fatto che l'offesa avrebbe manifestato l'intenzione di interrompere le elargizioni di denaro, che sarebbero volontarie, per indurre il figlio a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per compensare il disagio psichico dovuto ad una malattia genetica;
2.3.violazione di legge (art. 649, comma 3 cod. pen.) e vizio di motivazione l'estorsione contestata avrebbe dovuto essere qualificata come "tentata", sicché l'assenza di atti di violenza fisica avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a ritenere operante la clausola di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.;
2.4.violazione di legge (artt. 274, 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura: il pericolo di reiterazione era stato riconosciuto nonostante fosse stato allegato che il ricorrente fosse affetto da una patologia genetica (la sindrome di "Rubinstein-
Taybi"), che determinava turbe del comportamento ed immaturità psicoaffettiva;
la motivazione sarebbe carente anche in ordine all'attualità e concretezza del pericolo cautelare;
infine, la misura applicata sarebbe sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1.1. Collegio rileva che il ricorrente non ha dedotto l'omessa effettuazione della documentazione aggravata (audiovisiva o fonografica) delle dichiarazioni, ma solo
l'omessa trasmissione al tribunale per il riesame dei supporti che contenevano le riprese audiovisive, regolarmente effettuate.
Sul punto deve essere chiarito che la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista dall'art. 357, comma 3- ter cod. proc. pen. solo per l'omessa video-fono registrazione, ma non per l'omessa trasmissione dei supporti che contengono le riprese al tribunale per il riesame.
Il collegio ritiene che possa essere riaffermato il principio di diritto elaborato in relazione alla mancata trasmissione al tribunale per il riesame dei supporti relativi alla documentazione audiovisiva o fonografica dell'interrogatorio dell'indagato detenuto. Anche
2 in tal caso l'inutilizzabilità è una sanzione prevista solo per l'omessa "effettuazione" della documentazione aggravata, ma non per la mancata "trasmissione" del supporto al tribunale per il riesame (art. 141-bis cod. proc. pen.). E la Cassazione ha costantemente stabilito che l'interrogatorio del detenuto è utilizzabile nell'incidente cautelare anche quando il pubblico ministero abbia trasmesso al giudice delle indagini preliminari, o a quello del riesame, "soltanto" il verbale riassuntivo e non anche la registrazione fonografica, purché quest'ultima sia stata effettivamente eseguita (tra le altre: Sez. 6, n. 39376 del
20/10/2010, Quatrosi, Rv. 248799 - 01; Sez. 1, n. 16717 del 12/03/2013, Locatelli, Rv.
256153 01; Sez. 2 n. 39486 del 21/09/2005, Fazio, Rv. 232672).=
Invero il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i "contenuti" probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la video-fono registrazione è finalizzata a documentare non tanto i contenuti, quanto le "modalità" con le quali si è svolto l'esame che, in qualche caso, possono influire sulla valutazione di attendibilità del dichiarato (Sez. 2, n. 11514 del
14/12/2016, dep. 2017, Bianchi, Rv. 269307 – 01).-
Deve pertanto essere affermato che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni prevista dall'art. 357, comma 3-ter cod. proc. pen. riguarda solo i casi di omessa video- fono registrazione delle dichiarazioni del vulnerabile, e che tale sanzione non ridonda sulla mancata trasmissione dei supporti contenenti le registrazioni al tribunale per il riesame.
Nel dettaglio si afferma (a) che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 357, comma 3-ter cod. proc. pen. è riconoscibile solo in caso di "omessa" video-fono registrazione, (b) che l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della misura cautelare previsto dall'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., sanzionato con la perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc.pen., è rispettato con la trasmissione del solo verbale riassuntivo, che attesta i contenuti probatori dell'atto, (c) che la video-fono registrazione è funzionale a rendere conoscibili le modalità dell'esame, anche ai fini della migliore valutazione dell'attendibilità del dichiarante e della credibilità dei relativi contenuti accusatori, (d) che il difensore, ove i supporti non siano stati trasmessi, può chiederne l'acquisizione, indicando le ragioni della loro rilevanza.
Si osserva, a margine, che i supporti potrebbero in ipotesi non essere stati trasmessi neanche al giudice per le indagini preliminari, anche in questo caso senza nessuna conseguenza sull'efficacia della misura. Si ribadisce infatti che compete al pubblico ministero la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura, che può essere inoltrata anche con una trasmissione parziale delle prove raccolte nel corso dell'indagine
(Sez. 6, n. 39923 del 12/06/2008, Cristiano, Rv. 241874 01; Sez. 2, n. 8837 del
-
20/11/2013, dep. 2014, Chinzeagulov, Rv. 258788 - 01 e, più recentemente, in materia di omessa trasmissione dei files audio delle intercettazioni, Sez. 6, n. 22570 del
11/04/2017, Cassese, Rv. 270036 -01).
3 1.2. Nel caso in esame l'esame predibattimentale della persona offesa è stato regolarmente documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva, come emergeva dal verbale del 1 ottobre 2024, nel quale la polizia giudiziaria attestava di avere effettuato la video registrazione, il che osta alla invocata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Si osserva, inoltre, che il ricorrente si è limitato ad invocare la dichiarazione di inutilizzabilità, senza specificare le ragioni per cui la trasmissione al tribunale per il riesame non solo del verbale riassuntivo delle dichiarazioni dell'offesa, ma anche del supporto che documentava la videoregistrazione fosse "decisivo" ai fini della decisione sull'incidente cautelare, in tal modo non consentendo di identificare l'interesse processuale sotteso all'omessa trasmissione.
2.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto della rilevata piena utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Il collegio osserva, inoltre, che il tribunale per il riesame, in coerenza con quanto rilevato dal primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere reiterate condotte aggressive nei confronti della madre, caratterizzate da una ingravescente serie di soprusi e violenze psicologiche perpetrate a mezzo di continue ed ininterrotte richieste di denaro, cui facevano seguito, in caso di diniego, minacce di morte e di danneggiamento.
Le minacce, contrariamente a quanto dedotto, risultano provate non solo attraverso le credibili dichiarazioni della persona offesa, ma anche dal fatto che durante l'escussione della stessa, in data lottobre 2024, la donna faceva udire in vivavoce il contenuto della conversazione con il ricorrente alla polizia giudiziaria, che ascoltava direttamente le minacce e ne dava atto nel verbale (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
3.Il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
Invero la ricostruzione delle condotte illecite effettuate da entrambi i giudici di merito dava atto della sussistenza di un'estorsione "consumata", dato che - allo stato degli atti la condotta del ricorrente risulta ricostruita come una azione che aveva consentito al ricorrente di lucrare la consegna di somme di denaro, elargite dalla persona offesa non spontaneamente, ma in seguito a costrizione.
Si ribadisce che solo in relazion" (alle estorsioni "tentate" la causa di non punibilità f tra familiari è stata ritenuta applicabile quando l'azione predatoria non risulta agita con violenza fisica, ma solo psicologica. E' ius receptum, infatti, che il tentativo di estorsione commesso con "minaccia" in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art. 649, comma terzo, u.p. cod. pen., in quanto le ipotesi
4 criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza;
ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia (tra le altre: Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012,
Errini, Rv. 252833 - 01; Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, T., Rv. 284533-01).
4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale per il riesame ha offerto una motivazione logica ed accurata in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.
Il pericolo cautelare, secondo la persuasiva valutazione del tribunale emergeva dalle caratteristiche della condotta criminosa, reiterata ed agita nonostante la persona offesa avesse denunciato le aggressioni. Era infatti emerso che il ricorrente si era addirittura recato presso gli uffici del Commissariato dopo avere minacciato, ancora una volta, la madre intimandole di uscire dai locali per consegnarle i soldi, dimostrando una incoercibile pulsione alla reiterazione. Anche la patologia vantata - ovvero la sindrome di "Rubinstein-
Taybi" concorreva, secondo il tribunale e contrariamente a quanto dedotto, ad aggravare il pericolo (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
La motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare resiste, dunque, ad ogni censura.
Infine, con riferimento all'adeguatezza della misura, si rileva che benché il tribunale avesse ritenuto proporzionata la massima misura cautelare, tuttavia tale cautela è stata successivamente affievolita dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto gli arresti domiciliari adeguati a contrastare il pericolo di reiterazione, sicché, sul punto, il ricorso con il quale si invocava proprio il riconoscimento dell'adeguatezza della cautela domiciliare - si connota per una carenza di interesse sopravvenuta.
5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
50 Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
ND EC NN EL
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
La Presidente
NN RU
DEPOSITATO IN CANCELLARIA CORTE SECONDA SEZIONE PENALE
14 FEB. 2025 IL N
FUNZIONARIO GIUDIZ O
IL I Z A S
AU LI
6 In data 19 marzo 2025 le regione seconde finale ha disposto l'escuramento del pesente provvedimento. Nelle copia allegate delle sentenza in virtu Sono indicate le farti da anonimizzare del provvedimento della Prima Presidente n° 78/2003.
IL DIRETTORE 06217-25
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
Sent. n. sez. 175 NA IS Presidente -
CC 29/01/2025 SE SC
R.G.N. 40351/2024 TO D'RI
SE RI
SANDRA RECCHIONE Relatore in caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità ⚫ gli altri dati identificativi, SENTENZA a norma dell'art. 52
d.lgs 196/03 in quanto:
☐ disposic d'ufficio sul ricorso proposto da:
☐ a richiesta di parte D'IC ON nato a [...] il [...] imposto dalla legge avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli, con requisitoria scritta, chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad TO D'AM la misura cautelare in carcere (ora sostituita con quella degli arresti domiciliari), ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di maltrattamenti in famiglia e di estorsione, consumati in danno della madre convivente, AR SA NI. A
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 273, 357, comma 3- ter cod. proc. pen., 572 cod. pen.)
e vizio di motivazione: non sarebbero stati trasmessi al tribunale per il riesame i supporti relativi alla video-registrazione della deposizione della persona offesa, il che renderebbe le dichiarazioni inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli articoli 94-quater e 357, comma 3-ter del codice di rito;
2.2. violazione di legge (artt. 273, 357, comma 3- ter cod. proc. pen., 629 cod. pen.)
e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione: l'inutilizzabilità dedotta con il primo motivo inficerebbe il quadro indiziario relativo al reato di estorsione aggravata;
mancherebbe, inoltre, la prova delle minacce, tenuto conto del fatto che l'offesa avrebbe manifestato l'intenzione di interrompere le elargizioni di denaro, che sarebbero volontarie, per indurre il figlio a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per compensare il disagio psichico dovuto ad una malattia genetica;
2.3.violazione di legge (art. 649, comma 3 cod. pen.) e vizio di motivazione l'estorsione contestata avrebbe dovuto essere qualificata come "tentata", sicché l'assenza di atti di violenza fisica avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a ritenere operante la clausola di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.;
2.4.violazione di legge (artt. 274, 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura: il pericolo di reiterazione era stato riconosciuto nonostante fosse stato allegato che il ricorrente fosse affetto da una patologia genetica (la sindrome di "Rubinstein-
Taybi"), che determinava turbe del comportamento ed immaturità psicoaffettiva;
la ļ motivazione sarebbe carente anche in ordine all'attualità e concretezza del pericolo cautelare;
infine, la misura applicata sarebbe sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1.1. Collegio rileva che il ricorrente non ha dedotto l'omessa effettuazione della documentazione aggravata (audiovisiva o fonografica) delle dichiarazioni, ma solo
l'omessa trasmissione al tribunale per il riesame dei supporti che contenevano le riprese audiovisive, regolarmente effettuate.
Sul punto deve essere chiarito che la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista dall'art. 357, comma 3- ter cod. proc. pen. solo per l'omessa video-fono registrazione, ma non per l'omessa trasmissione dei supporti che contengono le riprese al tribunale per il riesame.
Il collegio ritiene che possa essere riaffermato il principio di diritto elaborato in relazione alla mancata trasmissione al tribunale per il riesame dei supporti relativi alla documentazione audiovisiva o fonografica dell'interrogatorio dell'indagato detenuto. Anche
2 in tal caso l'inutilizzabilità è una sanzione prevista solo per l'omessa "effettuazione" della documentazione aggravata, ma non per la mancata "trasmissione" del supporto al tribunale per il riesame (art. 141-bis cod. proc. pen.). E la Cassazione ha costantemente stabilito che l'interrogatorio del detenuto è utilizzabile nell'incidente cautelare anche quando il pubblico ministero abbia trasmesso al giudice delle indagini preliminari, o a quello del riesame, "soltanto" il verbale riassuntivo e non anche la registrazione fonografica, purché quest'ultima sia stata effettivamente eseguita (tra le altre: Sez. 6, n. 39376 del
20/10/2010, Quatrosi, Rv. 248799 - 01; Sez. 1, n. 16717 del 12/03/2013, Locatelli, Rv.
256153 01; Sez. 2 n. 39486 del 21/09/2005, Fazio, Rv. 232672).
Invero il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i "contenuti" probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la video-fono registrazione è finalizzata a documentare non tanto i contenuti, quanto le "modalità" con le quali si è svolto l'esame che, in qualche caso, possono influire sulla valutazione di attendibilità del dichiarato (Sez. 2, n. 11514 del
14/12/2016, dep. 2017, Bianchi, Rv. 269307 - 01).
Deve pertanto essere affermato che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni prevista dall'art. 357, comma 3-ter cod. proc. pen. riguarda solo i casi di omessa video- fono registrazione delle dichiarazioni del vulnerabile, e che tale sanzione non ridonda sulla mancata trasmissione dei supporti contenenti le registrazioni al tribunale per il riesame.
Nel dettaglio si afferma (a) che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 357, comma 3-ter cod. proc. pen. è riconoscibile solo in caso di "omessa" video-fono registrazione, (b) che l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della misura cautelare previsto dall'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., sanzionato con la perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc.pen., è rispettato con la trasmissione del solo verbale riassuntivo, che attesta i contenuti probatori dell'atto, (c) che la video-fono registrazione è funzionale a rendere conoscibili le modalità dell'esame, anche ai fini della migliore valutazione dell'attendibilità del dichiarante e della credibilità dei relativi contenuti accusatori, (d) che il difensore, ove i supporti non siano stati trasmessi, può chiederne l'acquisizione, indicando le ragioni della loro rilevanza.
Si osserva, a margine, che i supporti potrebbero in ipotesi non essere stati trasmessi neanche al giudice per le indagini preliminari, anche in questo caso senza nessuna conseguenza sull'efficacia della misura. Si ribadisce infatti che compete al pubblico ministero la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura, che può essere inoltrata anche con una trasmissione parziale delle prove raccolte nel corso dell'indagine
(Sez. 6, n. 39923 del 12/06/2008, Cristiano, Rv. 241874 01; Sez. 2, n. 8837 del
-
20/11/2013, dep. 2014, Chinzeagulov, Rv. 258788 - 01 e, più recentemente, in materia di omessa trasmissione dei files audio delle intercettazioni, Sez. 6, n. 22570 del
11/04/2017, Cassese, Rv. 270036 -01).
1.2.Nel caso in esame l'esame predibattimentale della persona offesa è stato regolarmente documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva, come emergeva dal verbale del 1 ottobre 2024, nel quale la polizia giudiziaria attestava di avere effettuato la video registrazione, il che osta alla invocata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Si osserva, inoltre, che il ricorrente si è limitato ad invocare la dichiarazione di inutilizzabilità, senza specificare le ragioni per cui la trasmissione al tribunale per il riesame non solo del verbale riassuntivo delle dichiarazioni dell'offesa, ma anche del supporto che documentava la videoregistrazione fosse "decisivo" ai fini della decisione sull'incidente cautelare, in tal modo non consentendo di identificare l'interesse processuale sotteso all'omessa trasmissione.
2.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto della rilevata piena utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Il collegio osserva, inoltre, che il tribunale per il riesame, in coerenza con quanto rilevato dal primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere reiterate condotte aggressive nei confronti della madre, caratterizzate da una ingravescente serie di soprusi e violenze psicologiche perpetrate a mezzo di continue ed ininterrotte richieste di denaro, cui facevano seguito, in caso di diniego, minacce di morte e di danneggiamento.
Le minacce, contrariamente a quanto dedotto, risultano provate non solo attraverso le credibili dichiarazioni della persona offesa, ma anche dal fatto che durante l'escussione della stessa, in data lottobre 2024, la donna faceva udire in vivavoce il contenuto della conversazione con il ricorrente alla polizia giudiziaria, che ascoltava direttamente le minacce e ne dava atto nel verbale (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
3.Il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
Invero la ricostruzione delle condotte illecite effettuate da entrambi i giudici di merito dava atto della sussistenza di un'estorsione "consumata", dato che allo stato degli atti
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la condotta del ricorrente risulta ricostruita come una azione che aveva consentito al ricorrente di lucrare la consegna di somme di denaro, elargite dalla persona offesa non spontaneamente, ma in seguito a costrizione. solo in relazioni (alle estorsioni "tentate" la causa di non punibilità f Si ribadisce che tra familiari è stata ritenuta applicabile quando l'azione predatoria non risulta agita con violenza fisica, ma solo psicologica. E' ius receptum, infatti, che il tentativo di estorsione commesso con "minaccia" in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art. 649, comma terzo, u.p. cod. pen., in quanto le ipotesi
4 criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza;
ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia (tra le altre: Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012,
Errini, Rv. 252833 - 01; Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, T., Rv. 284533-01).
4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale per il riesame ha offerto una motivazione logica ed accurata in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.
Il pericolo cautelare, secondo la persuasiva valutazione del tribunale emergeva dalle caratteristiche della condotta criminosa, reiterata ed agita nonostante la persona offesa avesse denunciato le aggressioni. Era infatti emerso che il ricorrente si era addirittura recato presso gli uffici del Commissariato dopo avere minacciato, ancora una volta, la madre intimandole di uscire dal locali per consegnarle i soldi, dimostrando una incoercibile pulsione alla reiterazione. Anche la patologia vantata - ovvero la sindrome di "Rubinstein-
Taybi" - concorreva, secondo il tribunale e contrariamente a quanto dedotto, ad aggravare il pericolo (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
La motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare resiste, dunque, ad ogni censura.
Infine, con riferimento all'adeguatezza della misura, si rileva che benché il tribunale avesse ritenuto proporzionata la massima misura cautelare, tuttavia tale cautela è stata successivamente affievolita dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto gli arresti domiciliari adeguati a contrastare il pericolo di reiterazione, sicché, sul punto, il ricorso con il quale si invocava proprio il riconoscimento dell'adeguatezza della cautela domiciliare - si connota per una carenza di interesse sopravvenuta.
5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
5 Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente ndra RecchioneND NN EL
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
La Presidente
NN RU fundu
DEPOSITATO IN CANCELLARIA CORTE SECONDA SEZIONE PENALE
14 FEB. 2025 IL
IL FUNZIONARTUPE Z/ARTO Claudia Pianelliof
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