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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4275/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ARGENTI FIONA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FACCHINI MARZIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/02/2025, con cui e unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Gubbio in data 5.7.1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gubbio al numero 66 parte II serie A dell'anno 1998), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Perugia del 17.2.22;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«a) il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento della LI , la Pt_1 CP_1 Per_1
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somma di Euro 500,00 mensili da versarsi entro il 05 di ogni mese tramite bonifico bancario. Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge. Tutte le spese straordinarie relative alla LI , Per_1 per la cui identificazione i coniugi recepiscono il Protocollo del Tribunale di Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché le stesse siano preventivamente concordate tra i genitori e documentate, eccezion fatta per i casi di necessità ed urgenza conclamata, previa esibizione del documento giustificativo della spesa stessa.
b) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti. La SI.ra rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi CP_1 mantenimento, avendo già ricevuto la somma di € 39.950,00= a titolo di anticipazione dell'assegno divorzile in sede di separazione. In ottemperanza a quanto richiesto ex lege, si depositano le dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti, relative agli ultimi tre anni, nonché gli estratti conto di tutti i conti correnti intestati ai sigg.ri e relativi Pt_1 CP_1 agli ultimi 3 anni (docc. 7-10). Si depositano, infine, le visure immobiliari e del PRA di ciascun ricorrente (docc. 11-14).
c) i sigg.ri e concordemente prevedono che l'assegno unico relativo alla LI , verrà richiesto e Pt_1 CP_1 Per_1 percepito dalla madre sig.ra CP_1
d) il pagamento delle tasse, imposte e ogni spesa ad oggi nota relativa all'immobile sito in Catania, viale Africa n. 170 (immobile già ceduto a terzi, dai ricorrenti), è stato eseguito dal sig. il quale si obbliga altresì al pagamento di Pt_1 qualsiasi ulteriore tassa, imposta o spesa ad oggi non nota, dovesse emergere dopo la sottoscrizione del presente Ricorso congiunto. Nel caso di rimborso di somme versate in eccesso, da parte degli enti competenti, la sig.ra provvederà CP_1 immediatamente ad informare il sig. ed a restituirle allo stesso. I ricorrenti dichiarano che non vi sono pendenti Pt_1 altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. I coniugi dichiarano di aver regolato in tale maniera ogni tipo di rapporto personale e finanziario-economico tra gli stessi intercorrente e pertanto le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra anche per il futuro, fatto salvo quanto sopra convenuto»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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