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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica e in persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 02/10/25, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 e 447bis c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1382 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Vocino Parte_1 C.F._1
(pec: ) Email_1
- attrice -
E
- (C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto di locazione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte agente su indicata ha intimato sfratto per finita conduzione al su indicato comodatario, citandolo per la convalida e chiedendo accertarsi la risoluzione del contratto e ordinarsi il rilascio dell'immobile sito in San Giovanni Rotondo (FG), al Viale Cappuccini n. 109, int. A (identificato in
Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 40, p.lla 319, sub 2), condotto dal predetto convenuto, giusto contratto di comodato gratuito e precario, in forza del riformato art. 657 c.p.c.
Il conduttore, a cui l'intimazione è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito per la convalida, per cui, rilevata l'incompatibilità comunque di tale modalità di notificazione con il procedimento sommario, lo stesso si è chiuso senza l'adozione del provvedimento di rilascio.
1 2
Con la medesima ordinanza del 20/03/25 è stata disposta la trasformazione del rito e sono stati concessi i termini per l'integrazione degli atti difensivi e per l'avvio della medizione obbligatoria.
Nonstante l'avvio della mediazione, con esito negativo, e nonostante la rituale notifica del provvedimento di mutamento del rito al conduttore, questi non si è costituito nemmeno per la presente fase di merito e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
Il proprietario agente ha invece depositato la propria memoria integrativa con cui ha insistito nelle domande spiegate.
All'udienza su indicata, previo deposito telematico delle note di trattazione scritta della sola parte attrice, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§§§
1. Ciò premesso, va ribadito, da un lato, l'odierna ammissibilità della procedura di intimazione di sfratto per finita locazione anche in relazione al contratto di comodato precario e, dall'altro, che la notifica ex art. 143 c.p.c. è comunque incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, atteso che tale modalità preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art. 660, comma 7
c.p.c.
Del resto, la notifica ex art. 143 c.p.c. consente di ritenere probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione, mentre la decisiva importanza attribuita alla mancata comparizione dell'intimato in udienza o alla sua mancata opposizione impongono cautela, al fine di assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza da parte del conduttore del contenuto dell'intimazione: ne consegue che, in tal caso, il giudice non può convalidare lo sfratto e deve trasformare il rito, dando ingresso alla fase ordinaria, e provvedere con sentenza sulla domanda spiegata.
2. Tanto chiarito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha provato, mediante la produzione del contratto registrato, il titolo contrattuale della pretesa e al contempo ha allegato il diritto a tornare in possesso dell'immobile, nonché
l'inadempimento del conduttore all'obbligo di rilascio.
La perdurante morosità del conduttore al detto obbligo di rilascio integra un inadempimento grave e colpevole e legittima quindi la presente pronuncia.
A fronte dell'adempimento da parte del concedente all'onus probandi su di esso gravante, costituiva onere del conduttore dare dimostrazione invece dell'assenza dell'inadempimento (cfr. Cass SSUU n.
13533/01 e molte successive).
Detta prova, stante la contumacia del convenuto, è evidentemente mancata.
In conclusione, la domanda è fondata e va disposto il rilascio dell'immobile, libero da persone e
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cose, nella piena disponibilità della concedente.
§§§
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della controversia, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non avutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti a far data dal 24.06.2024;
3. ordina per l'effetto a di rilasciare l'appartamento sito in San Giovanni Rotondo CP_1
(FG), al Viale Cappuccini n. 109, int. A (identificato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 40, p.lla 319, sub 2), libero da persone e cose, nella piena disponibilità della proprietaria agente, entro il 15 dicembre 2025;
4. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da che liquida CP_1 Parte_1 in € 518,00, per esborsi, ed € 2.906,00, per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. s.g. e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso lì 02/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica e in persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 02/10/25, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 e 447bis c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1382 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Vocino Parte_1 C.F._1
(pec: ) Email_1
- attrice -
E
- (C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto di locazione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte agente su indicata ha intimato sfratto per finita conduzione al su indicato comodatario, citandolo per la convalida e chiedendo accertarsi la risoluzione del contratto e ordinarsi il rilascio dell'immobile sito in San Giovanni Rotondo (FG), al Viale Cappuccini n. 109, int. A (identificato in
Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 40, p.lla 319, sub 2), condotto dal predetto convenuto, giusto contratto di comodato gratuito e precario, in forza del riformato art. 657 c.p.c.
Il conduttore, a cui l'intimazione è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito per la convalida, per cui, rilevata l'incompatibilità comunque di tale modalità di notificazione con il procedimento sommario, lo stesso si è chiuso senza l'adozione del provvedimento di rilascio.
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Con la medesima ordinanza del 20/03/25 è stata disposta la trasformazione del rito e sono stati concessi i termini per l'integrazione degli atti difensivi e per l'avvio della medizione obbligatoria.
Nonstante l'avvio della mediazione, con esito negativo, e nonostante la rituale notifica del provvedimento di mutamento del rito al conduttore, questi non si è costituito nemmeno per la presente fase di merito e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
Il proprietario agente ha invece depositato la propria memoria integrativa con cui ha insistito nelle domande spiegate.
All'udienza su indicata, previo deposito telematico delle note di trattazione scritta della sola parte attrice, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§§§
1. Ciò premesso, va ribadito, da un lato, l'odierna ammissibilità della procedura di intimazione di sfratto per finita locazione anche in relazione al contratto di comodato precario e, dall'altro, che la notifica ex art. 143 c.p.c. è comunque incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, atteso che tale modalità preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art. 660, comma 7
c.p.c.
Del resto, la notifica ex art. 143 c.p.c. consente di ritenere probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione, mentre la decisiva importanza attribuita alla mancata comparizione dell'intimato in udienza o alla sua mancata opposizione impongono cautela, al fine di assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza da parte del conduttore del contenuto dell'intimazione: ne consegue che, in tal caso, il giudice non può convalidare lo sfratto e deve trasformare il rito, dando ingresso alla fase ordinaria, e provvedere con sentenza sulla domanda spiegata.
2. Tanto chiarito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha provato, mediante la produzione del contratto registrato, il titolo contrattuale della pretesa e al contempo ha allegato il diritto a tornare in possesso dell'immobile, nonché
l'inadempimento del conduttore all'obbligo di rilascio.
La perdurante morosità del conduttore al detto obbligo di rilascio integra un inadempimento grave e colpevole e legittima quindi la presente pronuncia.
A fronte dell'adempimento da parte del concedente all'onus probandi su di esso gravante, costituiva onere del conduttore dare dimostrazione invece dell'assenza dell'inadempimento (cfr. Cass SSUU n.
13533/01 e molte successive).
Detta prova, stante la contumacia del convenuto, è evidentemente mancata.
In conclusione, la domanda è fondata e va disposto il rilascio dell'immobile, libero da persone e
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cose, nella piena disponibilità della concedente.
§§§
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della controversia, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non avutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti a far data dal 24.06.2024;
3. ordina per l'effetto a di rilasciare l'appartamento sito in San Giovanni Rotondo CP_1
(FG), al Viale Cappuccini n. 109, int. A (identificato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 40, p.lla 319, sub 2), libero da persone e cose, nella piena disponibilità della proprietaria agente, entro il 15 dicembre 2025;
4. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da che liquida CP_1 Parte_1 in € 518,00, per esborsi, ed € 2.906,00, per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. s.g. e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso lì 02/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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