CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1006/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
MO CA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AL LV appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 1066/2019 del Tribunale di Locri, che Parte_1 dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da
[...]
poiché il conto corrente era ancora attivo, ed accoglieva la domanda di CP_1 accertamento del saldo, che indicava in € 80.227,89 a credito del correntista alla data del 31.7.2015, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. appellava la predetta sentenza, chiedendone la riforma, per i Parte_1 seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la parte attrice non aveva mai modificato le sue conclusioni e pertanto l'azione di accertamento doveva ritenersi mai proposta;
2. omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la decisione non aveva preso in esame l'eccezione di carenza di interesse alla sentenza di accertamento in caso di conto ancora aperto;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione, essendo interesse della parte convenuta eccepire la prescrizione ove l'azione di accertamento sia ritenuta ammissibile e non essendo necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie;
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. Civ. In relazione all'eccezione di nullità della capitalizzazione periodica – violazione e falsa applicazione della delibera
CICR del 9/2/00 – contraddittorietà manifesta, reputando errata la sentenza nella parte in cui ha accertato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi in difetto di produzione del contratto da parte attrice, e senza tenere conto comunque dell'adeguamento alle condizioni previste dalla CICR del 9.2.2000 per il periodo successivo al 22.4.2000, comunicato tramite pubblicazione sulla GU del 29.6.2000;
5. errata interpretazione della clausola afferente le cms, poiché il contratto indicava le percentuali da applicare e la periodicità poteva ricavarsi dalla periodicità di addebito, e peraltro dal 30.06.2009 era applicabile la commissione di disponibilità fondi prevista dalla legge n. 2 del 2009;
6. travisamento delle risultanze e degli atti di causa – illogicità manifesta – utilizzo di errate risultanze contabili, in quanto il saldo indicato dal giudice di prime cure recepiva l'ultimo conteggio del ctu, che non dava conto dell'esistenza degli interessi debitori, calcolava gli interessi creditori al 7% senza che detto interesse fosse previsto contrattualmente. Inoltre nella sentenza veniva indebitamente sommato l'importo delle spese addebitate, che tuttavia non era mai stato incluso in detto conteggio dal ctu.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata e ritenendo infondati tutti i motivi di appello, precisando in particolare che le condizioni contrattuali erano indicate nel contratto di apertura di credito e condizioni del conto corrente di corrispondenza prodotto dal come allegato n. 2, come Controparte_2
pag. 2/3 indicato anche in motivazione dal giudice di prime cure in parte della motivazione non contestata.
Con sentenza non definitiva n. 874/2024, la Corte rigettava il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di appello, accoglieva il terzo ed il sesto motivo di appello, e per l'effetto dichiarava ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...] per le rimesse solutorie antecedenti al 22.4.2005 ed errata la Parte_1 rideterminazione del saldo del conto corrente operata nella sentenza impugnata, nella parte in cui non ha indicato gli interessi a debito del correntista ed ha accreditato le spese per la somma di € 5.272,70, già esclusa dagli addebiti.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la integrazione istruttoria.
All'esito del deposito della relazione di perizia del ctu dott. le parti non Per_1 depositavano memorie nei termini fissati ex art. 127ter c.p.c. del 9.10.2025 e
13.11.2025.
2. Il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1066/2019, così Parte_1 provvede:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone ZI Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1006/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
MO CA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AL LV appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 1066/2019 del Tribunale di Locri, che Parte_1 dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da
[...]
poiché il conto corrente era ancora attivo, ed accoglieva la domanda di CP_1 accertamento del saldo, che indicava in € 80.227,89 a credito del correntista alla data del 31.7.2015, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. appellava la predetta sentenza, chiedendone la riforma, per i Parte_1 seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la parte attrice non aveva mai modificato le sue conclusioni e pertanto l'azione di accertamento doveva ritenersi mai proposta;
2. omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la decisione non aveva preso in esame l'eccezione di carenza di interesse alla sentenza di accertamento in caso di conto ancora aperto;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione, essendo interesse della parte convenuta eccepire la prescrizione ove l'azione di accertamento sia ritenuta ammissibile e non essendo necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie;
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. Civ. In relazione all'eccezione di nullità della capitalizzazione periodica – violazione e falsa applicazione della delibera
CICR del 9/2/00 – contraddittorietà manifesta, reputando errata la sentenza nella parte in cui ha accertato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi in difetto di produzione del contratto da parte attrice, e senza tenere conto comunque dell'adeguamento alle condizioni previste dalla CICR del 9.2.2000 per il periodo successivo al 22.4.2000, comunicato tramite pubblicazione sulla GU del 29.6.2000;
5. errata interpretazione della clausola afferente le cms, poiché il contratto indicava le percentuali da applicare e la periodicità poteva ricavarsi dalla periodicità di addebito, e peraltro dal 30.06.2009 era applicabile la commissione di disponibilità fondi prevista dalla legge n. 2 del 2009;
6. travisamento delle risultanze e degli atti di causa – illogicità manifesta – utilizzo di errate risultanze contabili, in quanto il saldo indicato dal giudice di prime cure recepiva l'ultimo conteggio del ctu, che non dava conto dell'esistenza degli interessi debitori, calcolava gli interessi creditori al 7% senza che detto interesse fosse previsto contrattualmente. Inoltre nella sentenza veniva indebitamente sommato l'importo delle spese addebitate, che tuttavia non era mai stato incluso in detto conteggio dal ctu.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata e ritenendo infondati tutti i motivi di appello, precisando in particolare che le condizioni contrattuali erano indicate nel contratto di apertura di credito e condizioni del conto corrente di corrispondenza prodotto dal come allegato n. 2, come Controparte_2
pag. 2/3 indicato anche in motivazione dal giudice di prime cure in parte della motivazione non contestata.
Con sentenza non definitiva n. 874/2024, la Corte rigettava il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di appello, accoglieva il terzo ed il sesto motivo di appello, e per l'effetto dichiarava ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...] per le rimesse solutorie antecedenti al 22.4.2005 ed errata la Parte_1 rideterminazione del saldo del conto corrente operata nella sentenza impugnata, nella parte in cui non ha indicato gli interessi a debito del correntista ed ha accreditato le spese per la somma di € 5.272,70, già esclusa dagli addebiti.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la integrazione istruttoria.
All'esito del deposito della relazione di perizia del ctu dott. le parti non Per_1 depositavano memorie nei termini fissati ex art. 127ter c.p.c. del 9.10.2025 e
13.11.2025.
2. Il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1066/2019, così Parte_1 provvede:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone ZI Morabito
pag. 3/3