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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERBANIA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr.ssa Francesca Parola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies e ss c.p.c., iscritta al n. 463/2025 del Ruolo Generale e vertente
TRA
Avv. Andrea Martinoli, del Foro di Novara, con studio in Borgomanero alla via F.lli Maioni, n.8, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
- ricorrente
E
, in persona del Ministro pro-tempore, avente sede in Controparte_1
Roma alla via Arenula n.70
- resistente contumace
Oggetto: liquidazione ex art. 82 DPR 115/2002 dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Visti gli artt. 281-sexies e terdecies c.p.c., il giudice faceva precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies ult. co. c.p.c..
Considerazioni in fatto ed in diritto.
1. L'avv. Martinoli proponeva ricorso per la liquidazione dei compensi, quantificati in complessivi euro 2.538,50, oltre accessori, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore della sig.ra , nell'ambito del procedimento di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, n. 895/2022, giudice dott.ssa Vittoria Mingione. Il ricorrente rappresentava il fatto che:
- la sua assistita, sig.ra era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato a Pt_1 partire dal 25.11.2022 con decreto n.163/2022 emesso in data 12.01.2023 dal COA Verbania;
- nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dal marito separato della signora, la stessa era risultata vincitrice, essendo l'opposizione stata rigettata, come da sentenza n. 258 in data 14.05.2024;
- in data 16.05.2025 l'avv. Martinoli presentava istanza di liquidazione, ma il giudice,
“con decreto depositato in data 08.11.2024, rilevava che la predetta istanza era stata depositata successivamente alla data di emissione della sentenza e pertanto disponeva il non luogo a provvedere” (pag. 2, punto 5 del ricorso).
- pertanto “lo scrivente difensore è costretto a depositare il predetto ricorso al fine di ottenere l'emissione del relativo decreto di pagamento a proprio favore nei confronti dello Stato”.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
3. All'udienza in data 06.10.2025, il difensore ribadiva quanto già illustrato nel ricorso, rappresentando l'esistenza di giurisprudenza che afferma la possibilità per il difensore, in caso di ammissione al gratuito patrocinio della parte, di ottenere la liquidazione del compenso anche se la relativa istanza viene presentata dopo l'emissione della sentenza.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato, per i motivi di seguito indicati.
4.1. Preliminarmente, il presente giudizio pare da intendersi come proposto ai sensi degli articoli 84 e 170 DPR n. 115/2002, dovendo verosimilmente qualificarsi come reclamo avverso il decreto emesso in data 08.11.2024, con cui il giudice competente a decidere sull'istanza di liquidazione aveva dichiarato non doversi procedere in merito alla stessa. In tal senso milita la richiesta, contenuta al punto 6 della pag. 2 del ricorso, di emissione di decreto di liquidazione. Quanto al rito, a seguito dell'abrogazione degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., deve ora farsi riferimento al procedimento semplificato di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. (art. 15, comma 1, D.Lgs. 150/2011).
4.2. Ciò premesso, il giudice competente per la liquidazione ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza proposta dall'avv. Martinoli in quanto: “l'ammissione della parte opposta al gratuito patrocinio è stata evidenziata a questo Giudice solo con atto depositato in data 16.5.2024 e, dunque, in data successiva alla emissione della sentenza in data 13.5.2024; osservato, conseguentemente, che in favore della parte opposta sono state liquidate le spese di lite con sentenza, ma non è stato disposto il pagamento in favore dello Stato;
ritenuto che
, in assenza di disposizione di pagamento in favore dello Stato nella sentenza, non possa procedersi alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa, stante:
1. l'assenza di titolo per il recupero delle spese in capo allo Stato;
2. l'assenza di certezze in merito all'avvenuto pagamento in favore della parte opposta da parte dell'opponente (con rischio di duplicazione dei pagamenti)”.
Si ritiene che le considerazioni del primo giudice siano interamente da condividere.
Infatti, come indicato nel provvedimento di cui sopra, il decreto di ammissione della sig.ra al gratuito patrocinio non è mai stato prodotto nel giudizio di Pt_1 opposizione. Dalla lettura degli atti depositati nel presente procedimento (docc. 2, 3, 4 e 5), nulla si dice sul fatto che la sia stata ammessa a tale beneficio. Il Pt_1 giudice viene a conoscenza di tale fatto, come si legge nel provvedimento – e, si noti, tale circostanza non è mai stata smentita dal ricorrente - solo nel momento in cui viene depositata l'istanza di liquidazione, in data 16.05.2025, ovvero due giorni dopo l'emissione della sentenza (14.05.2025).
Ora, se è assolutamente vero quanto sostenuto in udienza dal ricorrente, per cui l'istanza di liquidazione può essere proposta anche dopo che sia intervenuta sentenza, in quanto l'art. 83 del DPR n. 115/2002 impone un termine di decadenza solo con riferimento agli ausiliari del giudice e non per gli avvocati (sul punto già Trib. Reggio Emilia, 06.12.2017; Trib. Milano, 12.10.2017; Trib. Verona, 4.10.2017; Trib. Arezzo, 23.02.2017; Trib. Gorizia, 10.11.2016; Trib. Paola, 14.10.2016; Trib. Mantova, 29.09.2016; ed infine, per tutti, Cass., 22.09.2020 n. 19733), è altrettanto vero che, perché possa essere liquidato il soggetto ammesso al gratuito patrocinio, tale circostanza deve essere stata prodotta in giudizio, in quanto solo così il giudice può disporre che le spese siano corrisposte dal soccombente (in quanto questo è il caso in questione) in favore dello Stato, il quale, a sua volta, remunera l'avvocato nominato. In altri termini, il giudice può liquidare le spese di lite a favore dello Stato solo se sa che la parte che ha vinto la causa è stata ammessa al beneficio;
in caso contrario, come già evidenziato dal primo giudice, si correrebbe il rischio che l'avvocato sia liquidato due volte, una dal soccombente e una dallo Stato, per la medesima attività.
Peraltro, è bene notare che, nel caso di specie, nessun dubbio vi è in merito allo svolgimento dell'attività difensiva ad opera del ricorrente, infatti, proprio per quella, è stata liquidata la somma di “euro 3.387,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e IVA come per legge” (sentenza 258/2024, lett. b) del dispositivo, doc. 6). Il ricorrente, quindi, ha già un titolo esecutivo da far valere nei confronti del soccombente per la propria attività professionale nell'ambito del proc. 895/2022 e, pertanto, la sua posizione non rimane priva di tutela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese, essendo la controparte rimasta contumace.
Verbania, 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Parola