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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, seguito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 10.7.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15935/2024 R.G. PREVIDENZA,
TRA
rapp.ta e difesa dall' Avv. Agorini Sergio Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti Controparte_2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.24, la ricorrente in epigrafe, ha adito questo giudice affinchè condannasse l' e/o la al pagamento della somma di CP_1 Controparte_2 euro 14.753,60 a titolo di proroga indennità di mobilità ex art. 7 L.223/91, spettante per il periodo dal luglio 2011 al 30 giugno 2012.
Ha agito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro n. 4256/19 resa nell'ambito del procedimento r.g.n. 2357/19, cosa giudicata, che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla proroga di un'anno dell'indennità di mobilita , previa'iscrizione nelle liste di mobilità.
Ha certificato il passaggio in giudicato di detta sentenza. L chiedeva il rigetto del ricorso. La chiedeva dichiararsi il CP_1 Controparte_2 proprio difetto di legittimazione. Il ricorso è meritevole di accoglimento. la ricorrente ha già ottenuto con sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il riconoscimento dell'iscrizione alle liste di mobilità con ordine per la Giunta regionale di provvedere alla relativa iscrizione. Il diritto alla proroga dell'indennità di mobilità è stato già oggetto di accertamento avendo il giudice del Tribunale di Napoli Nord valutato sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta. Nel merito , la domanda è dunque fondata e va accolta. Circa la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi formulati dal ricorrente nelle note autorizzate,. L' va quindi condannata al pagamento della somma di euro 14.753,60 oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
Ed invero ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. 223 /91, l'ente legittimato al pagamento della prestazione è l' , mentre si consegue nei confronti della il diritto ad CP_1 CP_2 ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità, e non anche il diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a sensi del D.M. n. 55/2014 con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione da parte del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire con decorrenza dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 l'indennità di mobilità e per l'effetto condanna l al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 14.753,60 per detta causale, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_2
Compensa le spese tra il ricorrente e la CP_2 CP_2
Condanna inoltre il resistente al pagamento di euro 1390,00, a titolo di compensi, CP_1 oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Napoli 15.7.25
IL GIUDICE Marco Bottino