Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/12/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] AZZANO DECIMO, C.F._1
e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...] AZZANO DECIMO, C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. BORIO ELISA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 24/07/2010 con rito civile, trascritto al n. 11, Parte I, Serie -,
Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Azzano Decimo in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a PORDENONE il 25/7/2011; Persona_1
- n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO 28/03/2018; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 [...]
ordinando al comune di Azzano Decimo di annotare l'emananda sentenza a margine Parte_2 dell'atto di matrimonio;
2. disporre che i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente e fissazione della residenza presso la madre;
3. disporre che il signor versi ai figli minori un assegno a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento ordinario mensile di euro 500,00 ciascuno oltre rivalutazione ISTAT;
4. disporre che il signor versi alla moglie la somma di euro 200,00 al mese a titolo di Parte_2 mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT, fino a che la signora non raggiungerà Pt_1 un'indipendenza economica, al raggiungimento della quale, l'assegno verrà automaticamente sospeso, senza necessità di un ulteriore accordo tra le parti .
5. Le spese straordinarie, come meglio individuate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di
Pordenone, resteranno a carico del marito per la quota del 70% e della moglie nella misura del
30% resterà. Le spese straordinarie resteranno suddivise per metà a ciascuno quando la signora raggiungerà l'indipendenza economica. Pt_1
In ogni caso le spese straordinarie di importo superiore ad € 300,00 per ciascuna voce di spesa e quelle relative ad eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere previamente concordate dai coniugi, fatta eccezione per le spese mediche urgenti e necessarie. Le spese verranno rimborsate entro quindici giorni dall'esibizione di idonea documentazione.
6. Gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dal signor I genitori Parte_2 godranno delle deduzioni per il carico famigliare nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione.
7. disporre che quando la signora avrà trovato una stabile occupazione che le permetterà Pt_1 di poter provvedere stabilmente ed in modo dignitoso alle proprie incombenze (quindi avrà uno stipendio annuo superiore a 10.000 €) cesserà in modo automatico di percepire l'assegno di mantenimento a suo favore, senza alcun bisogno di precedere ad un nuovo accordo;
8. la casa coniugale resta assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti alla signora che vi Pt_1 abiterà con i figli, mentre la rata del mutuo verrà integralmente versata dal signor Parte_2 anche per la quota della signora senza alcun diritto di rivalsa;
Pt_1
9. I coniugi danno atto di aver perfettamente compreso e di essere d'accordo a che i minori abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato, armonioso e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi i genitori. A tal fine i genitori, nel compimento delle scelte orientative e delle decisioni di maggior rilievo nella vita dei figli, si impegnano ad orientare le proprie azioni in tale verso tenendo sempre in considerazione e rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, ciascuna delle condizioni che riguardano i minori qui previste dovranno essere intese in tale senso.
10. Al fine della corretta gestione quotidiana le parti indicano il seguente piano genitoriale:
Nella prima settimana il padre terrà presso di se ogni martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore
21.00 (compresa la cena).
Nella seconda settimana il padre terrà con se i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 fino alle ore 21.00(compresa la cena. Il sabato li prenderà dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, riportandoli a casa della madre. I genitori si impegnano a seguire i figli nelle attività ludico sportive pomeridiane secondo le regole dell'alternanza. In periodo non scolastico si seguirà lo stesso piano genitoriale. E' fatta salva comunque la facoltà per i genitori di concordare giorni e orari differenti in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali, il tutto comunque nel rispetto anche degli impegni scolastici e non dei minori.
11. I genitori si impegnano a concordare, di anno in anno, la permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, rispettivamente con uno la Vigilia di Natale (oppure il giorno di Santo Stefano) con uno la sera del 31.12 e la giornata del 1.01 e con l'altro la sera del 5.01, nel rispetto del principio dell'alternanza. Per il restante periodo i minori trascorreranno le vacanze invernali metà con la madre e metà con il padre alternando i periodi dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal
31.12 al 6.01 con l'altro genitore fino alla ripresa scolastica.
12. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, impegnandosi a rispettare la permanenza dei figli presso ciascun genitore rispettivamente con uno il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, alternando le restanti vacanze pasquali di anno in anno, nelle quali i figli staranno con l'uno o l'altro.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere da solo con i figli un periodo continuativo o anche no, di 15 giorni. Per il restante periodo delle vacanze estive varranno le previsioni di cui al piano genitoriale. Eventuali vacanze all'estero con i figli andranno sempre concordate quanto a tempi e destinazioni. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ove non possibile organizzare una festa comune. Eventuali altre feste nazionali o locali saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
Le parti si impegnano a rispettare il più possibile il piano genitoriale suindicato, salve modifiche necessarie per oggettivi motivi di salute e/o scolastici ed extrascolastici delle parti interessate.
Nel caso in cui il genitore che dovrebbe prendersi cura dei figli secondo il piano genitoriale sia impossibilitato ad occuparsene per uno o più giorni, prima di usufruire di altre persone (baby sitter, nonni parenti vari…) dovrà chiedere la collaborazione dell'altro genitore e, solo in caso di impossibilità, anche di quest'ultimo potrà fare ricorso a terzi. Se l'impedimento invece è di poche ore ciascun genitore potrà rivolgersi a terze persone.
13. Spese di lite compensate.
14. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti i minori ed idonei all'espatrio, con contestuale possibilità degli stessi di iscrizione sui propri documenti, nonché di rilascio di un passaporto intestato direttamente ai minori.
15. I coniugi concordano che l'utilizzo di strumenti elettronici che abbiano accesso ad internet e/o iscrizione ai profili social deve avvenire di comune accordo ed essere regolamentata con adeguati strumenti da entrambi i coniugi che si impegnano nello scambio delle credenziali, affinché il controlla avvenga ad opera di entrambi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 24/07/2010 presso il Comune di Parte_2
Azzano Decimo.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2010, n. 11, parte I, serie -) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 1/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa