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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 262/2024, del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, pronunziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31265/2023, depositata in data 09/11/2023, della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2719/2020, depositata in data
22/07/2020, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Giancarlo Violante
RU d'AG (C.F. ; C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E , (C.F. ), nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di successore a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
incorporante di
[...] Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art. 1 D. L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge
[...]
225/2016 del 1° dicembre 2016 in G.U. 282 del 282 del 02.12.2016, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
NE LL (C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da esecuzione forzata esattoriale.
Conclusioni: per l'attore: “a) in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Avellino, già oggetto di gravame, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla
S.C., dando così ingresso in ogni sua parte alla primigenia domanda spiegata innanzi al Tribunale;
b) condannare, sempre e comunque, la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio”.
Per l' :” confermare la sentenza n.2719 del Controparte_1
20.07.2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sez. 3 nell'ambito del procedimento avente R.g. n.3601/2017 e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva esattoriale e di ogni atto ad essa presupposto e/o successivo e conseguente per tutti i motivi sopra esposti;
condannare il
Sig. al pagamento di spese e competenze del doppio grado di Pt_1
pag. 2/18 giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15%, oltre Cassa di
Previdenza avvocati e Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 1.4.2014, Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_5
chiedendo il risarcimento del danno cagionato per il compimento dell'esecuzione forzata, instaurata in origine, nei suoi confronti, dalla
Banca Popolare dell'Irpinia, nella quale l'agente della riscossione si era poi surrogato.
In particolare, per quanto ancora rileva ai fini in esame, tale essendo l'unico capo di domanda non definito con efficacia di giudicato dopo lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, l'attore lamentava che la aveva violato l'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, che impone al concessionario, nel caso il credito per cui si proceda non superi il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, di far precedere l'esecuzione da un'iscrizione ipotecaria e, solo dopo decorsi sei mesi senza che il debito sia stato estinto, gli consente di procedere all'espropriazione.
Al riguardo, l'attore, nella citazione di primo grado, aveva dedotto che, alla data della surroga della avvenuta il 10.11.2000, il valore residuo del credito iscritto a ruolo era inferiore al 5% della rendita catastale dei beni pignorati. Tanto, invero, sosteneva l'istante, in ragione del fatto che i debiti tributari, da esso maturati verso CP_7
INAIL, nonché verso l'erario per imposte sul reddito e per IVA, erano pag. 3/18 stati da esso estinti, prima del 10.11.2000, per effetto del condono tombale del 1993.
La prova dell'estinzione dei debiti, secondo l'attore, emergeva dalla documentazione da esso depositata e, in specie: dalle ricevute di pagamento del 1993, da alcune sentenze relative a giudizi da esso instaurati dinanzi al Tribunale di Avellino nei confronti dell' da CP_7
una determinazione dell' del 16.10.1996, in cui si riconosceva la CP_7
congruità delle somme versate;
dalle comunicazioni di sgravio emesse dall'INAIL; da alcune sentenze della CTP di Avellino che annullavano cartelle di pagamento per IRPEF e da una successiva comunicazione di sgravio;
da dichiarazioni dell'Ufficio IVA del 1994 e del 1996 che confermavano l'estinzione dei debiti relativi a tale imposta, come accertato anche nel provvedimento del GIP di Avellino che disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato a suo carico per reati tributari.
Quindi, a giudizio dell'attore, alla data della surroga, il carico tributario residuo era di soli euro 16.352,01, inferiore al limite di valore previsto dal predetto art. 77, che, nella specie, rapportato al valore catastale dei beni pignorati, ammontava ad euro 18.762,89.
Pertanto, opinava l'attore, non avrebbe potuto procedere alla vendita forzata dei beni, ma avrebbe dovuto procedere ad iscrizione ipotecaria, cosa che, invece, fece solo in data 5.4.2004, in epoca successiva sia alla surroga, che alla vendita dei beni.
pag. 4/18 Sulla base di tali premesse, l'attore aveva domandato che fosse accertata l'illegittimità della riscossione esattoriale instaurata ai suoi danni, integrante gli estremi di un fatto illecito, con conseguente condanna dell'agente per la riscossione al risarcimento del danno emergente, consistente nella perdita dei beni immobili di cui era proprietario, oggetto della vendita forzata, il cui valore era pari ad euro
127.564,85 per quelli siti in via Palombi e ad euro 877.198,44 per i beni siti in via Due Principati, e del lucro cessante, corrispondente ai canoni che riscuoteva dai predetti cespiti locati a terzi.
Domandava, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'agente per la riscossione, resistendo all'avversa domanda e sostenendo, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 77, che i pagamenti parziali non gli erano opponibili, in quanto essa agiva sulla base del ruolo emesso dall'ente impositore e solo dallo stesso modificabile.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino pronunciava la sentenza n. 955/17, pubblicata il 16.5.2017, con la quale, dopo aveva qualificato quella sottoposta al suo esame come azione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rilevava che la stessa avrebbe dovuto proporsi dinanzi al Giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. Il Giudice, quindi, rigettava la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali.
§ 2.
pag. 5/18 Contro la sentenza di primo grado, , con atto Parte_1
notificato in data 15.6.2017, proponeva appello e la Corte di Appello, con sentenza n. 2719/20202 del 22.7.2020, confermava il rigetto della domanda, anche se con una motivazione diversa.
Invero, la Corte osservava che l'azione proposta dal andava Pt_1
ricondotta al paradigma dell'art. 59 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale consente la proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti del concessionario della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione da chi si ritenga leso dalla stessa.
In proposito evidenziava che, al tempo in cui era iniziata l'esecuzione forzata contro il vigeva ancora il divieto, di proporre Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., previsto dall'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 per gli atti dell'esecuzione forata esattoriale successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Infatti, la pronuncia n. 114/2018, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui non consentiva, nell'ambito di tale esecuzione, la proposizione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c., non operava nel caso di specie, venendo in rilievo un'esecuzione iniziata prima.
Ciò posto, pur avendo ritenuto ammissibile l'azione risarcitoria proposta dal , la Corte di Appello la riteneva infondata nel Pt_1
merito, osservando che non sussisteva il presupposto dell'illegittimità della condotta dell'agente per la riscossione.
pag. 6/18 In particolare, la Corte respingeva tutti i motivi di gravame, osservando che: gli avvisi ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 o non erano stati impugnati dal o lo erano stati ma le relative opposizioni risultavano essere Pt_1
state respinte dal giudice tributario;
non era ravvisabile alcuna illegittimità per avere l'agente della riscossione esteso la surroga anche per crediti azionati da altri creditori nelle procedure riunite;
non vi era stata alcuna illegittima prosecuzione dell'espropriazione in pendenza di provvedimenti di sospensione della procedura.
Infine, per quanto rileva ai fini in esame, la Corte, nell'esaminare il motivo di appello relativo alla dedotta inosservanza dell'art. 77 del d.p.r. n. 602/73, premesso che l'inferiorità del credito al 5% del valore catastale dell'immobile pignorato non preclude l'esperimento dell'azione esecutiva, ma impone al concessionario di farla precedere dall'iscrizione dell'ipoteca, sosteneva che, nella specie, il non Pt_1
aveva lamentato l'omessa preventiva iscrizione.
§ 3.
La sentenza di appello veniva impugnata dal con ricorso per Pt_1
Cassazione notificato il 3.12.2020 e la S.C., con l'ordinanza in epigrafe indicata, respingeva tutti i motivi formulati dal , ad eccezione Pt_1
del settimo motivo, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 132, comma
2, n. 4 cpc, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello errato nel ritenere irrilevante la condizione di procedibilità rappresentata dalla preventiva iscrizione ipotecaria in presenza di importo complessivo del credito non superiore al 5% del pag. 7/18 valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione e perché la sentenza di secondo grado aveva falsamente affermato che esso istante non si fosse doluto della mancata iscrizione ipotecaria, trattandosi, all'evidenza, di uno dei presupposti della domanda.
Nell'accogliere il motivo, la S.C. osservava che la motivazione era contraddittoria “perché da una parte si dice che è stata dedotta la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla iscrizione ipotecaria, dall'altra si dice che l'appellante non ha lamentato l'omessa preventiva iscrizione”.
§ 4.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data
09/01/2024, instaurava tempestivamente dinanzi a Parte_1
questa Corte il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario atto di citazione.
Si costituiva , frattanto subentrata ex lege nella titolarità del CP_8
rapporto controverso, contestando la fondatezza della pretesa.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza comunicata alle stesse il
14.7.2025, era assegnata in decisione, con concessione dei termini ridotti, ex art. 190 co. 2 c.p.c., di giorni 30 + 20.
Depositata dalla sola parte convenuta la comparsa conclusionale, scaduti i suddetti termini, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 8/18 § 5.
Deve, preliminarmente, disattendersi il rilievo della convenuta, a tenore del quale “Il contribuente non ha mai esperito alcuno dei mezzi di tutela a sua disposizione al fine di sollecitare la verifica della regolarità degli atti esecutivi a proprio carico. Le doglianze relative alla procedura esecutiva rispetto alla quale il contribuente ha prestato acquiescenza, non esperendo alcuno dei mezzi a tutela, andavano proposte innanzi al
Giudice competente nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Tale condotta omissiva, in uno all'infondatezza delle censure avverse ed alla legittimità dell'operato del Concessionario della Riscossione, fanno sì che nulla possa essere addebitato all'Ente convenuto”.
Infatti, già la Corte di Appello aveva rilevato come, “al tempo in cui il giudizio è stato introdotto e, dunque, prima della pronuncia di incostituzionalità, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era inammissibile”.
Lo stesso principio era ribadito dalla S.C., nell'ordinanza in epigrafe indicata, laddove rilevava “.. che l'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R.
a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella
pag. 9/18 parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 17661 del
2020) ..”.
Ne segue che, nella specie, l'azione risarcitoria debba ritenersi ammissibile, in quanto, all'epoca cui risale l'esecuzione oggetto di causa, vigendo ancora l'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 nella formulazione originaria – secondo cui, appunto, “.. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo
..” – l'odierno attore non aveva altro rimedio, per far valere l'assunta illegittimità della riscossione esattoriale relativa ad atti successivi alla notifica della cartella di pagamento, che quello rappresentato dall'azione risarcitoria ex art. 59 dello stesso d.p.r..
§ 6.
Si impone, quindi, la disamina della fondatezza nel merito di tale pretesa.
Giova premettere che l'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, nella formulazione applicabile all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'odierno attore, stabilisce: “
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
pag. 10/18 sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione”.
L'attore, come detto, allegava che, al 10.11.2000, data della surroga da parte dell'agente per la riscossione nella procedura esecutiva già intrapresa ai danni del dalla Banca Popolare dell'Irpinia, il Pt_1
credito azionato dall'agente per la riscossione non superava il 5% del valore degli immobili pignorati.
La circostanza può ritenersi pacifica, in quanto, nei precedenti gradi di giudizio, l'odierna non aveva contestato la deduzione, operata CP_8
dal , secondo cui il debito dello stesso, per IRPEF, ILOR, IVA, Pt_1
contributi previdenziali, si fosse ridotto, dall'iniziale somma di euro
170.283,29, alla minore somma di euro 16.352,01.
Inoltre, l'attore aveva depositato in atti (e la documentazione risulta essere stata riprodotta dal anche nel corso della presente fase Pt_1
processuale), la copia dei numerosi provvedimenti di sgravio di cui era stato destinatario per effetto della sua adesione al condono fiscale del
1993.
pag. 11/18 Erano state, altresì, prodotte la copia del decreto del GIP di Avellino che, sempre in ragione del condono, aveva dichiarato estinto per amnistia il procedimento penale instaurato a carico del per Pt_1
omessa dichiarazione IVA e lo sgravio che, rispetto al carico tributario concernente l'IVA, era stato adottato dall'Ufficio competente.
Ed ancora, l'attore aveva depositato le sentenze emesse dal Giudice del lavoro di Avellino, che accoglievano le opposizioni da esso proposte avverso decreti ingiuntivi ottenuti nei suoi confronti dall' per CP_7
omessi contributi previdenziali.
In particolare, la sentenza del Giudice del Lavoro di Avellino del
25.9.2000, dava atto che, con precedente sentenza del medesimo
Ufficio n. 1881/97, era stata accertata l'avvenuta sanatoria degli omessi versamenti contributivi relativi al periodo 1982/1987 e l'adozione della determinazione del 16.10.1996 che aveva CP_7
riconosciuto la congruità delle somme versate e disposto l'archiviazione della pratica.
Risultava depositati in atti, altresì, la medesima sentenza n. 1881/97 del Tribunale di Avellino di cui si è detto.
L'attore aveva, poi, depositato le sentenze del giudice tributario (CTP di Avellino), depositate il 24.6.1998, che, in relazione ai debiti per
IRPEF ed ILOR, accertavano l'avvenuta estinzione dei crediti per adesione al condono fiscale.
pag. 12/18 Anche per i debiti a titolo di IRPEF ed ILOR, l'attore depositava, poi, il corrispondente provvedimento di sgravio adottato, nel settembre del
2002, dall'Ufficio delle Entrate di Avellino.
Ciò posto, se si considera che, rispetto al totale del carico debitorio per il quale l'agente della riscossione aveva agito, le poste più rilevanti erano proprio quelle afferenti alle posizioni dinanzi richiamate (nei confronti di INAIL, Ufficio IVA, Agenzia delle Entrate), ne segue CP_7
che la riduzione del debito alla somma indicata dall'attore, oltre a risultare non contestato dalla convenuta, possa considerarsi, altresì, dimostrata.
Del pari, deve ritenersi incontestato che il valore del credito residuo, alla data della surrogazione, pari, come detto, ad euro 16.352,01, non superasse il 5% della rendita catastale dei beni assoggettati a pignoramento.
§ 7.
Posto tutto quanto sin qui detto, può allora ritenersi che, nella specie, effettivamente l'agente della riscossione abbia violato il disposto dell'art. 77 co. 2 dinanzi richiamato.
Occorre, tuttavia, stabilire se tanto possa ritenersi sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.
Infatti, poiché l'azione in esame è riconducibile all'alveo dell'art. 2043
c.c., sull'attore incombeva pur sempre l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e, quindi, oltre al fatto dannoso, l'elemento psicologico ed il nesso di causalità.
pag. 13/18 Al riguardo, invero, la Cassazione afferma costantemente che “La responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione prevista dall'art.
59 del d.P.R. n. 602 del 1973 si ascrive, infatti, al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (da ultimo, Cass. 26/08/2020, n. 17814; Cass.
25/08/2020, n. 17661). Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340;
Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass.
28/10/2011, n. 22508) ..” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
18539 del 2024).
§ 8.
Ciò chiarito, risulta, nella specie, assorbente, in senso contrario alla fondatezza della domanda, la carenza del nesso causale.
Ed invero, il già menzionato art. 77 co. 2 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che la procedura di riscossione coattiva esattoriale debba pag. 14/18 rimanere sospesa per sei mesi dal momento in cui l'agente per la riscossione abbia iscritto ipoteca. Tale termine viene concesso per dare modo al debitore di estinguere il debito. In difetto del pagamento, quindi, la procedura può riprendere normalmente il suo corso.
Orbene, pur ammettendo che, nella specie, l'agente per la riscossione non abbia rispettato tale previsione, omettendo di iscrivere l'ipoteca sebbene il debito del si fosse ridotto sotto il limite del 5% del Pt_1
valore dei beni pignorati, non è ravvisabile il nesso causale, tra tale condotta illegittima ed il lamentato evento di danno, rappresentato dalla vendita forzata dei cespiti. Infatti, il non ha dedotto e Pt_1
ovviamente nemmeno provato di avere estinto per intero il debito tributario residuo, che esso stesso quantificava nella non modesta somma di euro 16.352,01, unica condizione che, come detto, avrebbe impedito alla procedura esecutiva di riscossione esattoriale di sfociare nella vendita dei beni. Ciò, invero, nonostante tra il momento della surroga, da parte dell'agente per la riscossione, e la vendita forzata siano intercorsi circa tre anni e, quindi, un lasso temporale ben più consistente dei sei mesi di sospensione previsti dal menzionato art. 77.
Inoltre, non meno pregnante è il rilievo per cui, comunque, la procedura esecutiva, anche in assenza dalla surroga operata dall'agente per la riscossione e dalla conseguente conversione in riscossione esattoriale, era destinata inevitabilmente a sfociare nella vendita forzata dei beni, atteso che, come emerge chiaramente dagli atti prodotti dallo stesso , ad essa partecipavano numerosi Pt_1
altri creditori e, in primis, la Banca Popolare dell'Irpinia che l'aveva in pag. 15/18 origine avviata, i crediti dei quali, peraltro, all'esito della stessa procedura nemmeno venivano estinti per intero (cfr. il provvedimento reso dal GE del Tribunale di Avellino, in data 26.1.2013, con il quale veniva approvato il progetto di distribuzione ed ordinato il riparto tra i creditori delle somme ricavate dalle vendita, nonché il progetto di distribuzione, redatto dall'esperto dott. , nominato dal Persona_1
GE, poi approvato, da cui risulta che il credito più elevato era proprio quello facente capo alla suddetta Banca, creditore ipotecario, ad istanza della quale, quindi, è ragionevole supporre che, anche in assenza della surroga dell'agente per la riscossione, l'esecuzione sarebbe stata condotta a termine).
Quanto precede, quindi, induce al rigetto della domanda, esonerando dal dovere indagare in merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo.
§ 9.
Le spese processuali, dei gradi di appello, legittimità e di rinvio seguono la soccombenza del e si liquidano, come in Pt_1
dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria dell'appello e del rinvio pag. 16/18 per le quali appare congruo il riconoscimento dei minimi attesa la ridotta attività difensiva espletata.
Resta, invece, ferma la liquidazione delle spese processuali, come già operata nella sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio introdotto da , con atto di citazione in riassunzione notificato Parte_1
ad in data 09/01/2024, così provvede: Controparte_1
a) rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
[...]
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali, che liquida: in Controparte_1
relazione al giudizio di appello, in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 5.513,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 17/18 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 262/2024, del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, pronunziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31265/2023, depositata in data 09/11/2023, della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2719/2020, depositata in data
22/07/2020, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Giancarlo Violante
RU d'AG (C.F. ; C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E , (C.F. ), nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di successore a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
incorporante di
[...] Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art. 1 D. L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge
[...]
225/2016 del 1° dicembre 2016 in G.U. 282 del 282 del 02.12.2016, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
NE LL (C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da esecuzione forzata esattoriale.
Conclusioni: per l'attore: “a) in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Avellino, già oggetto di gravame, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla
S.C., dando così ingresso in ogni sua parte alla primigenia domanda spiegata innanzi al Tribunale;
b) condannare, sempre e comunque, la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio”.
Per l' :” confermare la sentenza n.2719 del Controparte_1
20.07.2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sez. 3 nell'ambito del procedimento avente R.g. n.3601/2017 e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva esattoriale e di ogni atto ad essa presupposto e/o successivo e conseguente per tutti i motivi sopra esposti;
condannare il
Sig. al pagamento di spese e competenze del doppio grado di Pt_1
pag. 2/18 giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15%, oltre Cassa di
Previdenza avvocati e Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 1.4.2014, Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_5
chiedendo il risarcimento del danno cagionato per il compimento dell'esecuzione forzata, instaurata in origine, nei suoi confronti, dalla
Banca Popolare dell'Irpinia, nella quale l'agente della riscossione si era poi surrogato.
In particolare, per quanto ancora rileva ai fini in esame, tale essendo l'unico capo di domanda non definito con efficacia di giudicato dopo lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, l'attore lamentava che la aveva violato l'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, che impone al concessionario, nel caso il credito per cui si proceda non superi il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, di far precedere l'esecuzione da un'iscrizione ipotecaria e, solo dopo decorsi sei mesi senza che il debito sia stato estinto, gli consente di procedere all'espropriazione.
Al riguardo, l'attore, nella citazione di primo grado, aveva dedotto che, alla data della surroga della avvenuta il 10.11.2000, il valore residuo del credito iscritto a ruolo era inferiore al 5% della rendita catastale dei beni pignorati. Tanto, invero, sosteneva l'istante, in ragione del fatto che i debiti tributari, da esso maturati verso CP_7
INAIL, nonché verso l'erario per imposte sul reddito e per IVA, erano pag. 3/18 stati da esso estinti, prima del 10.11.2000, per effetto del condono tombale del 1993.
La prova dell'estinzione dei debiti, secondo l'attore, emergeva dalla documentazione da esso depositata e, in specie: dalle ricevute di pagamento del 1993, da alcune sentenze relative a giudizi da esso instaurati dinanzi al Tribunale di Avellino nei confronti dell' da CP_7
una determinazione dell' del 16.10.1996, in cui si riconosceva la CP_7
congruità delle somme versate;
dalle comunicazioni di sgravio emesse dall'INAIL; da alcune sentenze della CTP di Avellino che annullavano cartelle di pagamento per IRPEF e da una successiva comunicazione di sgravio;
da dichiarazioni dell'Ufficio IVA del 1994 e del 1996 che confermavano l'estinzione dei debiti relativi a tale imposta, come accertato anche nel provvedimento del GIP di Avellino che disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato a suo carico per reati tributari.
Quindi, a giudizio dell'attore, alla data della surroga, il carico tributario residuo era di soli euro 16.352,01, inferiore al limite di valore previsto dal predetto art. 77, che, nella specie, rapportato al valore catastale dei beni pignorati, ammontava ad euro 18.762,89.
Pertanto, opinava l'attore, non avrebbe potuto procedere alla vendita forzata dei beni, ma avrebbe dovuto procedere ad iscrizione ipotecaria, cosa che, invece, fece solo in data 5.4.2004, in epoca successiva sia alla surroga, che alla vendita dei beni.
pag. 4/18 Sulla base di tali premesse, l'attore aveva domandato che fosse accertata l'illegittimità della riscossione esattoriale instaurata ai suoi danni, integrante gli estremi di un fatto illecito, con conseguente condanna dell'agente per la riscossione al risarcimento del danno emergente, consistente nella perdita dei beni immobili di cui era proprietario, oggetto della vendita forzata, il cui valore era pari ad euro
127.564,85 per quelli siti in via Palombi e ad euro 877.198,44 per i beni siti in via Due Principati, e del lucro cessante, corrispondente ai canoni che riscuoteva dai predetti cespiti locati a terzi.
Domandava, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'agente per la riscossione, resistendo all'avversa domanda e sostenendo, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 77, che i pagamenti parziali non gli erano opponibili, in quanto essa agiva sulla base del ruolo emesso dall'ente impositore e solo dallo stesso modificabile.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino pronunciava la sentenza n. 955/17, pubblicata il 16.5.2017, con la quale, dopo aveva qualificato quella sottoposta al suo esame come azione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rilevava che la stessa avrebbe dovuto proporsi dinanzi al Giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. Il Giudice, quindi, rigettava la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali.
§ 2.
pag. 5/18 Contro la sentenza di primo grado, , con atto Parte_1
notificato in data 15.6.2017, proponeva appello e la Corte di Appello, con sentenza n. 2719/20202 del 22.7.2020, confermava il rigetto della domanda, anche se con una motivazione diversa.
Invero, la Corte osservava che l'azione proposta dal andava Pt_1
ricondotta al paradigma dell'art. 59 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale consente la proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti del concessionario della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione da chi si ritenga leso dalla stessa.
In proposito evidenziava che, al tempo in cui era iniziata l'esecuzione forzata contro il vigeva ancora il divieto, di proporre Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., previsto dall'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 per gli atti dell'esecuzione forata esattoriale successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Infatti, la pronuncia n. 114/2018, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui non consentiva, nell'ambito di tale esecuzione, la proposizione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c., non operava nel caso di specie, venendo in rilievo un'esecuzione iniziata prima.
Ciò posto, pur avendo ritenuto ammissibile l'azione risarcitoria proposta dal , la Corte di Appello la riteneva infondata nel Pt_1
merito, osservando che non sussisteva il presupposto dell'illegittimità della condotta dell'agente per la riscossione.
pag. 6/18 In particolare, la Corte respingeva tutti i motivi di gravame, osservando che: gli avvisi ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 o non erano stati impugnati dal o lo erano stati ma le relative opposizioni risultavano essere Pt_1
state respinte dal giudice tributario;
non era ravvisabile alcuna illegittimità per avere l'agente della riscossione esteso la surroga anche per crediti azionati da altri creditori nelle procedure riunite;
non vi era stata alcuna illegittima prosecuzione dell'espropriazione in pendenza di provvedimenti di sospensione della procedura.
Infine, per quanto rileva ai fini in esame, la Corte, nell'esaminare il motivo di appello relativo alla dedotta inosservanza dell'art. 77 del d.p.r. n. 602/73, premesso che l'inferiorità del credito al 5% del valore catastale dell'immobile pignorato non preclude l'esperimento dell'azione esecutiva, ma impone al concessionario di farla precedere dall'iscrizione dell'ipoteca, sosteneva che, nella specie, il non Pt_1
aveva lamentato l'omessa preventiva iscrizione.
§ 3.
La sentenza di appello veniva impugnata dal con ricorso per Pt_1
Cassazione notificato il 3.12.2020 e la S.C., con l'ordinanza in epigrafe indicata, respingeva tutti i motivi formulati dal , ad eccezione Pt_1
del settimo motivo, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, 132, comma
2, n. 4 cpc, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello errato nel ritenere irrilevante la condizione di procedibilità rappresentata dalla preventiva iscrizione ipotecaria in presenza di importo complessivo del credito non superiore al 5% del pag. 7/18 valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione e perché la sentenza di secondo grado aveva falsamente affermato che esso istante non si fosse doluto della mancata iscrizione ipotecaria, trattandosi, all'evidenza, di uno dei presupposti della domanda.
Nell'accogliere il motivo, la S.C. osservava che la motivazione era contraddittoria “perché da una parte si dice che è stata dedotta la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla iscrizione ipotecaria, dall'altra si dice che l'appellante non ha lamentato l'omessa preventiva iscrizione”.
§ 4.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data
09/01/2024, instaurava tempestivamente dinanzi a Parte_1
questa Corte il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario atto di citazione.
Si costituiva , frattanto subentrata ex lege nella titolarità del CP_8
rapporto controverso, contestando la fondatezza della pretesa.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza comunicata alle stesse il
14.7.2025, era assegnata in decisione, con concessione dei termini ridotti, ex art. 190 co. 2 c.p.c., di giorni 30 + 20.
Depositata dalla sola parte convenuta la comparsa conclusionale, scaduti i suddetti termini, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 8/18 § 5.
Deve, preliminarmente, disattendersi il rilievo della convenuta, a tenore del quale “Il contribuente non ha mai esperito alcuno dei mezzi di tutela a sua disposizione al fine di sollecitare la verifica della regolarità degli atti esecutivi a proprio carico. Le doglianze relative alla procedura esecutiva rispetto alla quale il contribuente ha prestato acquiescenza, non esperendo alcuno dei mezzi a tutela, andavano proposte innanzi al
Giudice competente nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Tale condotta omissiva, in uno all'infondatezza delle censure avverse ed alla legittimità dell'operato del Concessionario della Riscossione, fanno sì che nulla possa essere addebitato all'Ente convenuto”.
Infatti, già la Corte di Appello aveva rilevato come, “al tempo in cui il giudizio è stato introdotto e, dunque, prima della pronuncia di incostituzionalità, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era inammissibile”.
Lo stesso principio era ribadito dalla S.C., nell'ordinanza in epigrafe indicata, laddove rilevava “.. che l'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R.
a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella
pag. 9/18 parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 17661 del
2020) ..”.
Ne segue che, nella specie, l'azione risarcitoria debba ritenersi ammissibile, in quanto, all'epoca cui risale l'esecuzione oggetto di causa, vigendo ancora l'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 nella formulazione originaria – secondo cui, appunto, “.. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo
..” – l'odierno attore non aveva altro rimedio, per far valere l'assunta illegittimità della riscossione esattoriale relativa ad atti successivi alla notifica della cartella di pagamento, che quello rappresentato dall'azione risarcitoria ex art. 59 dello stesso d.p.r..
§ 6.
Si impone, quindi, la disamina della fondatezza nel merito di tale pretesa.
Giova premettere che l'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, nella formulazione applicabile all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'odierno attore, stabilisce: “
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
pag. 10/18 sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione”.
L'attore, come detto, allegava che, al 10.11.2000, data della surroga da parte dell'agente per la riscossione nella procedura esecutiva già intrapresa ai danni del dalla Banca Popolare dell'Irpinia, il Pt_1
credito azionato dall'agente per la riscossione non superava il 5% del valore degli immobili pignorati.
La circostanza può ritenersi pacifica, in quanto, nei precedenti gradi di giudizio, l'odierna non aveva contestato la deduzione, operata CP_8
dal , secondo cui il debito dello stesso, per IRPEF, ILOR, IVA, Pt_1
contributi previdenziali, si fosse ridotto, dall'iniziale somma di euro
170.283,29, alla minore somma di euro 16.352,01.
Inoltre, l'attore aveva depositato in atti (e la documentazione risulta essere stata riprodotta dal anche nel corso della presente fase Pt_1
processuale), la copia dei numerosi provvedimenti di sgravio di cui era stato destinatario per effetto della sua adesione al condono fiscale del
1993.
pag. 11/18 Erano state, altresì, prodotte la copia del decreto del GIP di Avellino che, sempre in ragione del condono, aveva dichiarato estinto per amnistia il procedimento penale instaurato a carico del per Pt_1
omessa dichiarazione IVA e lo sgravio che, rispetto al carico tributario concernente l'IVA, era stato adottato dall'Ufficio competente.
Ed ancora, l'attore aveva depositato le sentenze emesse dal Giudice del lavoro di Avellino, che accoglievano le opposizioni da esso proposte avverso decreti ingiuntivi ottenuti nei suoi confronti dall' per CP_7
omessi contributi previdenziali.
In particolare, la sentenza del Giudice del Lavoro di Avellino del
25.9.2000, dava atto che, con precedente sentenza del medesimo
Ufficio n. 1881/97, era stata accertata l'avvenuta sanatoria degli omessi versamenti contributivi relativi al periodo 1982/1987 e l'adozione della determinazione del 16.10.1996 che aveva CP_7
riconosciuto la congruità delle somme versate e disposto l'archiviazione della pratica.
Risultava depositati in atti, altresì, la medesima sentenza n. 1881/97 del Tribunale di Avellino di cui si è detto.
L'attore aveva, poi, depositato le sentenze del giudice tributario (CTP di Avellino), depositate il 24.6.1998, che, in relazione ai debiti per
IRPEF ed ILOR, accertavano l'avvenuta estinzione dei crediti per adesione al condono fiscale.
pag. 12/18 Anche per i debiti a titolo di IRPEF ed ILOR, l'attore depositava, poi, il corrispondente provvedimento di sgravio adottato, nel settembre del
2002, dall'Ufficio delle Entrate di Avellino.
Ciò posto, se si considera che, rispetto al totale del carico debitorio per il quale l'agente della riscossione aveva agito, le poste più rilevanti erano proprio quelle afferenti alle posizioni dinanzi richiamate (nei confronti di INAIL, Ufficio IVA, Agenzia delle Entrate), ne segue CP_7
che la riduzione del debito alla somma indicata dall'attore, oltre a risultare non contestato dalla convenuta, possa considerarsi, altresì, dimostrata.
Del pari, deve ritenersi incontestato che il valore del credito residuo, alla data della surrogazione, pari, come detto, ad euro 16.352,01, non superasse il 5% della rendita catastale dei beni assoggettati a pignoramento.
§ 7.
Posto tutto quanto sin qui detto, può allora ritenersi che, nella specie, effettivamente l'agente della riscossione abbia violato il disposto dell'art. 77 co. 2 dinanzi richiamato.
Occorre, tuttavia, stabilire se tanto possa ritenersi sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.
Infatti, poiché l'azione in esame è riconducibile all'alveo dell'art. 2043
c.c., sull'attore incombeva pur sempre l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e, quindi, oltre al fatto dannoso, l'elemento psicologico ed il nesso di causalità.
pag. 13/18 Al riguardo, invero, la Cassazione afferma costantemente che “La responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione prevista dall'art.
59 del d.P.R. n. 602 del 1973 si ascrive, infatti, al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (da ultimo, Cass. 26/08/2020, n. 17814; Cass.
25/08/2020, n. 17661). Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340;
Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass.
28/10/2011, n. 22508) ..” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
18539 del 2024).
§ 8.
Ciò chiarito, risulta, nella specie, assorbente, in senso contrario alla fondatezza della domanda, la carenza del nesso causale.
Ed invero, il già menzionato art. 77 co. 2 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che la procedura di riscossione coattiva esattoriale debba pag. 14/18 rimanere sospesa per sei mesi dal momento in cui l'agente per la riscossione abbia iscritto ipoteca. Tale termine viene concesso per dare modo al debitore di estinguere il debito. In difetto del pagamento, quindi, la procedura può riprendere normalmente il suo corso.
Orbene, pur ammettendo che, nella specie, l'agente per la riscossione non abbia rispettato tale previsione, omettendo di iscrivere l'ipoteca sebbene il debito del si fosse ridotto sotto il limite del 5% del Pt_1
valore dei beni pignorati, non è ravvisabile il nesso causale, tra tale condotta illegittima ed il lamentato evento di danno, rappresentato dalla vendita forzata dei cespiti. Infatti, il non ha dedotto e Pt_1
ovviamente nemmeno provato di avere estinto per intero il debito tributario residuo, che esso stesso quantificava nella non modesta somma di euro 16.352,01, unica condizione che, come detto, avrebbe impedito alla procedura esecutiva di riscossione esattoriale di sfociare nella vendita dei beni. Ciò, invero, nonostante tra il momento della surroga, da parte dell'agente per la riscossione, e la vendita forzata siano intercorsi circa tre anni e, quindi, un lasso temporale ben più consistente dei sei mesi di sospensione previsti dal menzionato art. 77.
Inoltre, non meno pregnante è il rilievo per cui, comunque, la procedura esecutiva, anche in assenza dalla surroga operata dall'agente per la riscossione e dalla conseguente conversione in riscossione esattoriale, era destinata inevitabilmente a sfociare nella vendita forzata dei beni, atteso che, come emerge chiaramente dagli atti prodotti dallo stesso , ad essa partecipavano numerosi Pt_1
altri creditori e, in primis, la Banca Popolare dell'Irpinia che l'aveva in pag. 15/18 origine avviata, i crediti dei quali, peraltro, all'esito della stessa procedura nemmeno venivano estinti per intero (cfr. il provvedimento reso dal GE del Tribunale di Avellino, in data 26.1.2013, con il quale veniva approvato il progetto di distribuzione ed ordinato il riparto tra i creditori delle somme ricavate dalle vendita, nonché il progetto di distribuzione, redatto dall'esperto dott. , nominato dal Persona_1
GE, poi approvato, da cui risulta che il credito più elevato era proprio quello facente capo alla suddetta Banca, creditore ipotecario, ad istanza della quale, quindi, è ragionevole supporre che, anche in assenza della surroga dell'agente per la riscossione, l'esecuzione sarebbe stata condotta a termine).
Quanto precede, quindi, induce al rigetto della domanda, esonerando dal dovere indagare in merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo.
§ 9.
Le spese processuali, dei gradi di appello, legittimità e di rinvio seguono la soccombenza del e si liquidano, come in Pt_1
dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria dell'appello e del rinvio pag. 16/18 per le quali appare congruo il riconoscimento dei minimi attesa la ridotta attività difensiva espletata.
Resta, invece, ferma la liquidazione delle spese processuali, come già operata nella sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio introdotto da , con atto di citazione in riassunzione notificato Parte_1
ad in data 09/01/2024, così provvede: Controparte_1
a) rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
[...]
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali, che liquida: in Controparte_1
relazione al giudizio di appello, in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 5.513,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 17/18 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18