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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4093/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4093/2015 promossa da: (C. F. in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv. ti GIUSEPPE GALLO, LUISA PESCE e LAURA RAFFAELI, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) al Viale di Levante n. 139, presso il difensore avv. to LAURA RAFFAELI
- OPPONENTE - contro (C. F. Controparte_2
), in persona del Direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli P.IVA_2 organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
[...]
Controparte_3
elettivamente domiciliato presso l' del predetto Dipartimento
[...] Controparte_4 sito in Roma alla Via Quintino Sella n. 42, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 2011 n. 150, da funzionari delegati.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2015 , in proprio e in qualità Parte_1 di legale rappresentante della obbligata in Controparte_1 solido, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 235/2015, emessa in data 9 aprile 2015 dal Direttore Generale del
[...] dei prodotti agro-alimentari- Direzione Controparte_3 Pt_2
pagina 1 di 8 per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - e notificata in data 29 aprile 2015, con la quale gli era stato ingiunto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della , obbligata in solido, il Controparte_5 pagamento della somma di € 306.050,00 oltre ad € 16,50 per spese di notifica, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
– “Previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto ricorrendo gravi motivi in considerazione del fumus della presente opposizione, dell'entità della sanzione inflitta e dell'irreversibilità dell'ordine di invio alla distillazione del prodotto ritenuto ingiustificatamente eccedentario,
– in via principale preliminare e di merito:
– annullare e/o dichiarare nulla e priva di efficacia e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione opposta per le motivazioni di cui in parte espositiva;
– in subordine:
– ritenuta la ricorrenza dei presupposti di fatto di cui al comma 2 dell'art. 34 L. 82/2006, rideterminare l'entità della pena pecuniaria da applicarsi revocando la sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione.
– Con vittoria di spese.” Con comparsa di risposta del 4 dicembre 2015 si costituiva il
[...]
nella persona del Direttore della Direzione generale per il Controparte_2 riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del frodi dei Controparte_3 prodotti agroalimentari, chiedendo in via pregiudiziale di revocare la disposta sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta, in assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento delle competenze di giudizio. Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025 l'opponente modificava le proprie conclusioni chiedendo di annullare e/o dichiarare nulla e priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta per le motivazioni in atti, disponendo il contestuale dissequestro del prodotto ad oggi ancora sotto vincolo, anche nella gradata e subordinata eventualità in cui il LE ritenesse di rideterminare e applicare la sanzione prevista per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 34 L. 82/06 ( applicazione della sola sanzione pecuniaria ridotta alla metà con esclusione dell'invio alla distillazione del prodotto eccedentario ). Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 2. Tanto premesso, in punto di fatto occorre premettere che:
- in data 8 novembre 2012, all'esito di un'ispezione eseguita presso lo stabilimento vinicolo
“ Funzionari del Controparte_1 CP_5 Controparte_2
elevavano nei confronti del legale rappresentante
[...] [...] verbale di contestazione, accertamento di irregolarità, contestazione Parte_1 amministrativa e sequestro amministrativo ex art. 13 L. 24/11/1981 n. 689 avente n. 2012/2411, per violazione dell'art. 34, comma 1, della L. n. 82 del 20/02/2006. Nel citato verbale gli operatori accertavano un supero di cantina pari a 11.665,57 hl di mosti rossi non giustificati dalla documentazione ufficiale, così come descritto nella tabella 4 del verbale medesimo e, pertanto, disponevano il sequestro amministrativo dell'eccedenza riscontrata;
pagina 2 di 8 - in data 14 novembre 2012 nei confronti del legale rappresentante e della
[...]
obbligata in solido, veniva elevato verbale di accertamento di Controparte_5 irregolarità, contestazione amministrativa n. 2012/287, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 34 c. 1 L. 82/2006 ed irrogata la sanzione di € 314.700,00 con avvertimento all'odierno opponente della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nell'importo di € 104.900,00 oltre spese di notifica;
- avverso il verbale di contestazione di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e sequestro amministrativo dell'8.11.2012, l'odierno opponente presentava istanza di dissequestro sostenendo l'applicabilità al caso in esame del comma 2 dell'art. 34 della legge n. 82/2006 e fornendo giustificazioni in merito al supero di giacenza di mosto rosso riscontrato;
- in data 14 dicembre 2012 l'amministrazione opposta emetteva ordinanza avente n. prot. 32414, con la quale ordinava il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del prodotto sottoposto a vincolo cautelare, giacente presso la previa Controparte_1 ulteriore verifica, ad opera dell'organo accertatore, alla luce dei rilievi mossi dall'opponente, dell'effettivo ammontare del prodotto eccedentario e dell'applicabilità dell'art. 34, 2° comma della legge n. 82/06. Disponeva, altresì, quanto segue “ Laddove, a seguito della suddetta verifica, l'organo accertatore ritenesse sussistenti le condizioni stabilite dall'art. 34, comma 2 della legge n. 82/06 per la sola irrogazione della pena pecuniaria ridotta della metà, ovvero riscontrasse la giustificazione del prodotto sottoposto a vincolo cautelare, se ne dispone il dissequestro senza ulteriori condizioni. In mancanza, si dispone l'avvio del prodotto eccedentario alla distillazione ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge n. 82/06, previa denaturazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto”;
- con nota protocollo n. 2337 del 12.03.2013, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'opponente e delle ragioni dallo stesso addotte (cfr., verbale n. 2013/591, n.2013/598, n. 2013/602 e n. 2013/603), i Funzionari accertatori concludevano esponendo che il prodotto eccedente era pari ad hl. 11.335,11 e non ad hl. 11.665,57 come riportato nel verbale dell'8.11.2012;
- con nota prot. n. 7809 del 3.04.2013, l'Amministrazione opposta, disponeva la restituzione alla ditta della differenza pari ad hl. 330,46 ritenuta non Controparte_1 più eccedentaria confermando per i restanti hl. 11.335,11 di mosto rosso quanto già disposto con l'ordinanza avente n. 139/2012;
- in data 15 maggio 2013, Funzionari dell'amministrazione opposta redigevano il verbale n. 2013/622 di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e notifica ex art.14 L.1981 n. 689, notificato in data 17.05.2013, che, in autotutela, sostituiva il verbale n. 2012/287 redatto in data 14 novembre 2012 annullandolo;
in particolare, al in qualità di CP_1 legale rappresentante della ditta, obbligata in solido, l'amministrazione procedente contestava la violazione dell'art. 34, co. 1° della L. n. 82/2006, con irrogazione della sanzione amministrativa in € 306.050,00, calcolata con riferimento al quantitativo di hl. 11.335,22 ed avviso all'odierno opponente della facoltà di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta pari ad € 102.016,66 oltre spese di notifica;
- in data 25.06.2013 la ditta presentava dinanzi al LE Controparte_5 di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia- ricorso ex art. 702 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento del verbale di sequestro amministrativo n. 2012/2411 dell'8.11.2012 e l'immediata restituzione del prodotto sottoposto a vincolo cautelare;
pagina 3 di 8 -con ordinanza del 17.03.2014, il LE di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia- dichiarava la propria incompetenza per territorio disponendo la cancellazione della causa dal ruolo ed assegnando alle parti termine di 3 mesi per la riassunzione dinanzi al LE di AR;
- con nota prot. n. 7116 del 16.02.15, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di AR comunicava che il giudizio era stato dichiarato estinto non avendo l'opponente provveduto alla riassunzione nel termine assegnato dal giudice;
- con ordinanza-ingiunzione n. 235/2015 Il Controparte_2
nella persona del Direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli
[...] organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
[...]
frodi dei prodotti Controparte_3 agroalimentari , ordinava al in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ditta, obbligata in solido, il pagamento della somma di € 306.050,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge n. 82/2006 oltre spese di notifica confermando l'ordinanza di dissequestro del 14.12.2012 avente n. prot. 32414 nella parte in cui disponeva che la avviasse il prodotto Controparte_1 eccedentario (pari ad hl 11.335,11) alla distillazione ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L. 82/2006, previa denaturazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto. 3. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono.
3.a) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione tardivamente versata, per violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011. In proposito occorre richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale il LE non intende discostarsi, a mente del quale:
- “Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all' art. 23, secondo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prescritto per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione non ha natura perentoria. Pertanto, la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza e non fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti che i verbalizzanti hanno attestato essere avvenuti in loro presenza. Ciò posto, in base alla disciplina di cui all' art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 , l'Amministrazione convenuta nel giudizio di opposizione, soggiace ad un doppio regime preclusivo potendo depositare senza limitazioni temporali la copia del rapporto unitamente agli atti relativi all'accertamento e soggiacendo, viceversa, al termine preclusivo di cui all' art. 416 c.p.c. per quanto concerne il deposito di ulteriore documentazione “ (Corte appello , Perugia , sez. lav. , 15/12/2022
, n. 282);
- “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall' art. 6 d.lg. n. 150 del 2011 , la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell' art. 416 c.p.c. , con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione “ (Cassazione civile , sez. II , 02/11/2022 , n. 32226). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può ravvisarsi alcuna preclusione alla piena utilizzabilità della copia del rapporto, nonché di tutti gli atti relativi pagina 4 di 8 all'accertamento effettuato, trattandosi di documentazione che può essere depositata senza alcun limite temporale.
3.b) Passando al merito dell'opposizione, priva di pregio risulta la doglianza concernente il vizio di motivazione dell'opposta ordinanza ingiunzione, anche per omessa considerazione delle ragioni del trasgressore. A tale riguardo, occorre richiamare il noto orientamento giurisprudenziale, cui il LE intende prestare adesione, secondo cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 , ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto “ (Cassazione civile , sez. un. , 28/01/2010 , n. 1786). Orbene, come si evince dalla semplice lettura dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'amministrazione dopo aver esaminato quanto dedotto dal difensore del in CP_1 sede di memoria difensiva e le controdeduzioni fornite dai Funzionari con nota prot. n. 5023 del 30.03.2015, ha considerato fondato l'accertamento della violazione alla luce degli atti in suo possesso e non solo della nota protocollo citata. Per di più nella nota protocollo n. 5023/2015 si evidenziava che il supero della giacenza fisica, al 08/11/2012, ricalcolato con i dati forniti dalla Ditta, giusta nota prodotta dalla medesima in data 25/02/2013, ammontava a 11.335,11 hl e che di questo quantitativo, proprio perché fornito dalla parte, si era tenuto conto per la determinazione dell'importo della sanzione ex art. 34.- 1°comma- della L. 2006 n. 82. Ne deriva che nell'ordinanza ingiunzione opposta, attraverso il richiamo alla predetta nota, l'opponente è stato messo nella condizione di sapere perché l'amministrazione opposta aveva ritenuto ininfluenti le argomentazioni esposte dal legale del nella propria CP_1 memoria difensiva. L'ordinanza de qua, peraltro, risulta adeguatamente motivata, poiché fa menzione dei fatti oggetto della violazione contestata al trasgressore, nonché della norma di legge che si assume violata e dei verbali oggetto di contestazione che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Conclusivamente, il motivo di opposizione deve essere disatteso, perché infondato.
3.c) Parimenti prive di pregio risultano le censure relative alla violazione dell'art. 32 L. 82/2006, consistita nella mancata considerazione dei limiti e delle tolleranze previsti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali, nonché nell'omessa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini. A tale specifico riguardo, innanzitutto si deve evidenziare che l'opponente, limitandosi ad richiamo assolutamente generico alla lettera della legge, non ha in alcun modo indicato quali specifici errori sarebbero stati commessi dai funzionari accertatori in relazione alle tolleranze di legge, ovvero nelle operazioni di riconciliazione dei conti in ordine a differenze fra giacenze fisiche e contabili.
pagina 5 di 8 Ma soprattutto, l'opponente non considera che l'accertamento degli agenti ispettori è assistito da pubblica fede ex art. 2700 c.c., onde le rilevate differenze fra la contabilità e il dato esistente
- quale risulta accertato appunto - costituiscono dati di fatto che non ammettono più la prova contraria. Al riguardo è utile richiamare la granitica giurisprudenza:
- “Ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza, del p.u. o rispetto alle quali l'atto non sia suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Invece è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del p.u., la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (LE , AR , sez. III , 12/02/2018 , n. 688);
- “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da fui compiuti, nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti” (LE , AR , sez. III , 01/02/2017 , n. 581);
- “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione “(Cassazione civile , sez. VI , 12/01/2012 , n. 339). Sebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, non possa essere revocata in dubbio la fedeltà degli accertamenti effettuati, occorre anche evidenziare che, nel caso di specie, i funzionari accertatori hanno tenuto nella dovuta considerazione i rilievi sollevati dal contravventore, al punto che all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'opponente e delle ragioni dalla stessa addotte, essi hanno: a) rideterminato il quantitativo di prodotto eccedente in hl. 11.335,11 (e non ad hl. 11.665,57 come riportato nel verbale dell'8.11.2012); b) disposto la restituzione alla ditta della differenza pari Controparte_1 ad hl. 330,46 ritenuta non più eccedentaria;
c) redatto il verbale n. 2013/622 di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e notifica ex art.14 L.1981 n. 689, notificato in data 17.05.2013, che, in autotutela, ha sostituito il precedente verbale n. 2012/287 del14 novembre 2012 annullandolo. Ciò significa che l'accertamento eseguito, oltre ad essere assistito dalla pubblica fede in virtù dei rilievi sopra svolti, è stato effettuato anche nel pieno rispetto del contraddittorio, ovvero con l'assistenza della parte ingiunta che non ha mai contestato i criteri di calcolo e di quantificazione delle giacenze.
pagina 6 di 8 Non di meno, l'opponente non ha dimostrato una riconciliazione in contrasto con i dati emersi all'esito degli accertamenti ispettivi. Ed invero, sebbene sia sempre ammissibile la prova diversa ricostruzione contabile rispetto a quanto emergente dai registri e dalla documentazione di cantina, anche per testi, la prova orale espletata non ha offerto il necessario rigoroso ed incontrovertibile riscontro.
3.d) Viceversa è fondata e deve essere accolta l'eccezione relativa al corretto inquadramento della fattispecie, che deve essere ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 34 comma 2 L. 32/2006, il quale testualmente prevede “
2. Quando il fatto e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto eccedentario e se esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà. “. Nel caso di specie, il controllo degli ispettori è avvenuto in data 9/11/2012 e ha riguardato – come pure emerso in sede di prova testimoniale – un prodotto vinicolo in fase di fermentazione (mosto concentrato); tanto è sufficiente a declassare la violazione commessa fra quelle sanzionate dal citato comma 2 dell'art. 34 L.82/2006, con conseguente esclusione delle sanzioni accessoria - previste solo per la violazione contemplata dal comma 1 – dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione. Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione la sanzione a carico dell'opponente deve essere rideterminata in € 153.025,00, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. 20/02/2006 n. 82, con revoca della sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione e restituzione del prodotto all'avente diritto. 4. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione (con conseguente rideterminazione della pretesa azionata dall'amministrazione) ne impone la compensazione in ragione di 1/2; mentre il restante 50% deve essere posto a carico della parte opposta e liquidata come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. 20/02/2006 n. 82, rideterminata in € 153.025,00 la sanzione di cui all'opposta ordinanza n. 235/2015, emessa in data 9 aprile 2015 dal Direttore Generale del
[...]
Parte_3
- e
[...] notificata in data 29 aprile 2015;
2) revoca la sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione, disponendo la restituzione del prodotto in favore dell'avente diritto;
3) condanna l'opposta al pagamento di 1/2 delle spese di lite che si liquidano in € 120,50 per esborsi ed € 7.051,50 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per il restante 50%. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 12/02/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 10/3/2025 Il Giudice pagina 7 di 8 dott. Francesco Pellecchia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4093/2015 promossa da: (C. F. in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv. ti GIUSEPPE GALLO, LUISA PESCE e LAURA RAFFAELI, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) al Viale di Levante n. 139, presso il difensore avv. to LAURA RAFFAELI
- OPPONENTE - contro (C. F. Controparte_2
), in persona del Direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli P.IVA_2 organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
[...]
Controparte_3
elettivamente domiciliato presso l' del predetto Dipartimento
[...] Controparte_4 sito in Roma alla Via Quintino Sella n. 42, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 2011 n. 150, da funzionari delegati.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2015 , in proprio e in qualità Parte_1 di legale rappresentante della obbligata in Controparte_1 solido, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 235/2015, emessa in data 9 aprile 2015 dal Direttore Generale del
[...] dei prodotti agro-alimentari- Direzione Controparte_3 Pt_2
pagina 1 di 8 per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - e notificata in data 29 aprile 2015, con la quale gli era stato ingiunto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della , obbligata in solido, il Controparte_5 pagamento della somma di € 306.050,00 oltre ad € 16,50 per spese di notifica, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
– “Previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto ricorrendo gravi motivi in considerazione del fumus della presente opposizione, dell'entità della sanzione inflitta e dell'irreversibilità dell'ordine di invio alla distillazione del prodotto ritenuto ingiustificatamente eccedentario,
– in via principale preliminare e di merito:
– annullare e/o dichiarare nulla e priva di efficacia e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione opposta per le motivazioni di cui in parte espositiva;
– in subordine:
– ritenuta la ricorrenza dei presupposti di fatto di cui al comma 2 dell'art. 34 L. 82/2006, rideterminare l'entità della pena pecuniaria da applicarsi revocando la sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione.
– Con vittoria di spese.” Con comparsa di risposta del 4 dicembre 2015 si costituiva il
[...]
nella persona del Direttore della Direzione generale per il Controparte_2 riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del frodi dei Controparte_3 prodotti agroalimentari, chiedendo in via pregiudiziale di revocare la disposta sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta, in assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento delle competenze di giudizio. Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025 l'opponente modificava le proprie conclusioni chiedendo di annullare e/o dichiarare nulla e priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta per le motivazioni in atti, disponendo il contestuale dissequestro del prodotto ad oggi ancora sotto vincolo, anche nella gradata e subordinata eventualità in cui il LE ritenesse di rideterminare e applicare la sanzione prevista per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 34 L. 82/06 ( applicazione della sola sanzione pecuniaria ridotta alla metà con esclusione dell'invio alla distillazione del prodotto eccedentario ). Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 2. Tanto premesso, in punto di fatto occorre premettere che:
- in data 8 novembre 2012, all'esito di un'ispezione eseguita presso lo stabilimento vinicolo
“ Funzionari del Controparte_1 CP_5 Controparte_2
elevavano nei confronti del legale rappresentante
[...] [...] verbale di contestazione, accertamento di irregolarità, contestazione Parte_1 amministrativa e sequestro amministrativo ex art. 13 L. 24/11/1981 n. 689 avente n. 2012/2411, per violazione dell'art. 34, comma 1, della L. n. 82 del 20/02/2006. Nel citato verbale gli operatori accertavano un supero di cantina pari a 11.665,57 hl di mosti rossi non giustificati dalla documentazione ufficiale, così come descritto nella tabella 4 del verbale medesimo e, pertanto, disponevano il sequestro amministrativo dell'eccedenza riscontrata;
pagina 2 di 8 - in data 14 novembre 2012 nei confronti del legale rappresentante e della
[...]
obbligata in solido, veniva elevato verbale di accertamento di Controparte_5 irregolarità, contestazione amministrativa n. 2012/287, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 34 c. 1 L. 82/2006 ed irrogata la sanzione di € 314.700,00 con avvertimento all'odierno opponente della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nell'importo di € 104.900,00 oltre spese di notifica;
- avverso il verbale di contestazione di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e sequestro amministrativo dell'8.11.2012, l'odierno opponente presentava istanza di dissequestro sostenendo l'applicabilità al caso in esame del comma 2 dell'art. 34 della legge n. 82/2006 e fornendo giustificazioni in merito al supero di giacenza di mosto rosso riscontrato;
- in data 14 dicembre 2012 l'amministrazione opposta emetteva ordinanza avente n. prot. 32414, con la quale ordinava il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del prodotto sottoposto a vincolo cautelare, giacente presso la previa Controparte_1 ulteriore verifica, ad opera dell'organo accertatore, alla luce dei rilievi mossi dall'opponente, dell'effettivo ammontare del prodotto eccedentario e dell'applicabilità dell'art. 34, 2° comma della legge n. 82/06. Disponeva, altresì, quanto segue “ Laddove, a seguito della suddetta verifica, l'organo accertatore ritenesse sussistenti le condizioni stabilite dall'art. 34, comma 2 della legge n. 82/06 per la sola irrogazione della pena pecuniaria ridotta della metà, ovvero riscontrasse la giustificazione del prodotto sottoposto a vincolo cautelare, se ne dispone il dissequestro senza ulteriori condizioni. In mancanza, si dispone l'avvio del prodotto eccedentario alla distillazione ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge n. 82/06, previa denaturazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto”;
- con nota protocollo n. 2337 del 12.03.2013, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'opponente e delle ragioni dallo stesso addotte (cfr., verbale n. 2013/591, n.2013/598, n. 2013/602 e n. 2013/603), i Funzionari accertatori concludevano esponendo che il prodotto eccedente era pari ad hl. 11.335,11 e non ad hl. 11.665,57 come riportato nel verbale dell'8.11.2012;
- con nota prot. n. 7809 del 3.04.2013, l'Amministrazione opposta, disponeva la restituzione alla ditta della differenza pari ad hl. 330,46 ritenuta non Controparte_1 più eccedentaria confermando per i restanti hl. 11.335,11 di mosto rosso quanto già disposto con l'ordinanza avente n. 139/2012;
- in data 15 maggio 2013, Funzionari dell'amministrazione opposta redigevano il verbale n. 2013/622 di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e notifica ex art.14 L.1981 n. 689, notificato in data 17.05.2013, che, in autotutela, sostituiva il verbale n. 2012/287 redatto in data 14 novembre 2012 annullandolo;
in particolare, al in qualità di CP_1 legale rappresentante della ditta, obbligata in solido, l'amministrazione procedente contestava la violazione dell'art. 34, co. 1° della L. n. 82/2006, con irrogazione della sanzione amministrativa in € 306.050,00, calcolata con riferimento al quantitativo di hl. 11.335,22 ed avviso all'odierno opponente della facoltà di potersi avvalere del pagamento in misura ridotta pari ad € 102.016,66 oltre spese di notifica;
- in data 25.06.2013 la ditta presentava dinanzi al LE Controparte_5 di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia- ricorso ex art. 702 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento del verbale di sequestro amministrativo n. 2012/2411 dell'8.11.2012 e l'immediata restituzione del prodotto sottoposto a vincolo cautelare;
pagina 3 di 8 -con ordinanza del 17.03.2014, il LE di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia- dichiarava la propria incompetenza per territorio disponendo la cancellazione della causa dal ruolo ed assegnando alle parti termine di 3 mesi per la riassunzione dinanzi al LE di AR;
- con nota prot. n. 7116 del 16.02.15, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di AR comunicava che il giudizio era stato dichiarato estinto non avendo l'opponente provveduto alla riassunzione nel termine assegnato dal giudice;
- con ordinanza-ingiunzione n. 235/2015 Il Controparte_2
nella persona del Direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli
[...] organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
[...]
frodi dei prodotti Controparte_3 agroalimentari , ordinava al in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ditta, obbligata in solido, il pagamento della somma di € 306.050,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge n. 82/2006 oltre spese di notifica confermando l'ordinanza di dissequestro del 14.12.2012 avente n. prot. 32414 nella parte in cui disponeva che la avviasse il prodotto Controparte_1 eccedentario (pari ad hl 11.335,11) alla distillazione ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L. 82/2006, previa denaturazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto. 3. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono.
3.a) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione tardivamente versata, per violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011. In proposito occorre richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale il LE non intende discostarsi, a mente del quale:
- “Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all' art. 23, secondo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prescritto per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione non ha natura perentoria. Pertanto, la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza e non fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti che i verbalizzanti hanno attestato essere avvenuti in loro presenza. Ciò posto, in base alla disciplina di cui all' art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 , l'Amministrazione convenuta nel giudizio di opposizione, soggiace ad un doppio regime preclusivo potendo depositare senza limitazioni temporali la copia del rapporto unitamente agli atti relativi all'accertamento e soggiacendo, viceversa, al termine preclusivo di cui all' art. 416 c.p.c. per quanto concerne il deposito di ulteriore documentazione “ (Corte appello , Perugia , sez. lav. , 15/12/2022
, n. 282);
- “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall' art. 6 d.lg. n. 150 del 2011 , la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell' art. 416 c.p.c. , con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione “ (Cassazione civile , sez. II , 02/11/2022 , n. 32226). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può ravvisarsi alcuna preclusione alla piena utilizzabilità della copia del rapporto, nonché di tutti gli atti relativi pagina 4 di 8 all'accertamento effettuato, trattandosi di documentazione che può essere depositata senza alcun limite temporale.
3.b) Passando al merito dell'opposizione, priva di pregio risulta la doglianza concernente il vizio di motivazione dell'opposta ordinanza ingiunzione, anche per omessa considerazione delle ragioni del trasgressore. A tale riguardo, occorre richiamare il noto orientamento giurisprudenziale, cui il LE intende prestare adesione, secondo cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 , ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto “ (Cassazione civile , sez. un. , 28/01/2010 , n. 1786). Orbene, come si evince dalla semplice lettura dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'amministrazione dopo aver esaminato quanto dedotto dal difensore del in CP_1 sede di memoria difensiva e le controdeduzioni fornite dai Funzionari con nota prot. n. 5023 del 30.03.2015, ha considerato fondato l'accertamento della violazione alla luce degli atti in suo possesso e non solo della nota protocollo citata. Per di più nella nota protocollo n. 5023/2015 si evidenziava che il supero della giacenza fisica, al 08/11/2012, ricalcolato con i dati forniti dalla Ditta, giusta nota prodotta dalla medesima in data 25/02/2013, ammontava a 11.335,11 hl e che di questo quantitativo, proprio perché fornito dalla parte, si era tenuto conto per la determinazione dell'importo della sanzione ex art. 34.- 1°comma- della L. 2006 n. 82. Ne deriva che nell'ordinanza ingiunzione opposta, attraverso il richiamo alla predetta nota, l'opponente è stato messo nella condizione di sapere perché l'amministrazione opposta aveva ritenuto ininfluenti le argomentazioni esposte dal legale del nella propria CP_1 memoria difensiva. L'ordinanza de qua, peraltro, risulta adeguatamente motivata, poiché fa menzione dei fatti oggetto della violazione contestata al trasgressore, nonché della norma di legge che si assume violata e dei verbali oggetto di contestazione che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Conclusivamente, il motivo di opposizione deve essere disatteso, perché infondato.
3.c) Parimenti prive di pregio risultano le censure relative alla violazione dell'art. 32 L. 82/2006, consistita nella mancata considerazione dei limiti e delle tolleranze previsti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali, nonché nell'omessa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini. A tale specifico riguardo, innanzitutto si deve evidenziare che l'opponente, limitandosi ad richiamo assolutamente generico alla lettera della legge, non ha in alcun modo indicato quali specifici errori sarebbero stati commessi dai funzionari accertatori in relazione alle tolleranze di legge, ovvero nelle operazioni di riconciliazione dei conti in ordine a differenze fra giacenze fisiche e contabili.
pagina 5 di 8 Ma soprattutto, l'opponente non considera che l'accertamento degli agenti ispettori è assistito da pubblica fede ex art. 2700 c.c., onde le rilevate differenze fra la contabilità e il dato esistente
- quale risulta accertato appunto - costituiscono dati di fatto che non ammettono più la prova contraria. Al riguardo è utile richiamare la granitica giurisprudenza:
- “Ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza, del p.u. o rispetto alle quali l'atto non sia suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Invece è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del p.u., la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (LE , AR , sez. III , 12/02/2018 , n. 688);
- “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da fui compiuti, nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti” (LE , AR , sez. III , 01/02/2017 , n. 581);
- “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione “(Cassazione civile , sez. VI , 12/01/2012 , n. 339). Sebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, non possa essere revocata in dubbio la fedeltà degli accertamenti effettuati, occorre anche evidenziare che, nel caso di specie, i funzionari accertatori hanno tenuto nella dovuta considerazione i rilievi sollevati dal contravventore, al punto che all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'opponente e delle ragioni dalla stessa addotte, essi hanno: a) rideterminato il quantitativo di prodotto eccedente in hl. 11.335,11 (e non ad hl. 11.665,57 come riportato nel verbale dell'8.11.2012); b) disposto la restituzione alla ditta della differenza pari Controparte_1 ad hl. 330,46 ritenuta non più eccedentaria;
c) redatto il verbale n. 2013/622 di accertamento di irregolarità, contestazione amministrativa e notifica ex art.14 L.1981 n. 689, notificato in data 17.05.2013, che, in autotutela, ha sostituito il precedente verbale n. 2012/287 del14 novembre 2012 annullandolo. Ciò significa che l'accertamento eseguito, oltre ad essere assistito dalla pubblica fede in virtù dei rilievi sopra svolti, è stato effettuato anche nel pieno rispetto del contraddittorio, ovvero con l'assistenza della parte ingiunta che non ha mai contestato i criteri di calcolo e di quantificazione delle giacenze.
pagina 6 di 8 Non di meno, l'opponente non ha dimostrato una riconciliazione in contrasto con i dati emersi all'esito degli accertamenti ispettivi. Ed invero, sebbene sia sempre ammissibile la prova diversa ricostruzione contabile rispetto a quanto emergente dai registri e dalla documentazione di cantina, anche per testi, la prova orale espletata non ha offerto il necessario rigoroso ed incontrovertibile riscontro.
3.d) Viceversa è fondata e deve essere accolta l'eccezione relativa al corretto inquadramento della fattispecie, che deve essere ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 34 comma 2 L. 32/2006, il quale testualmente prevede “
2. Quando il fatto e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto eccedentario e se esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà. “. Nel caso di specie, il controllo degli ispettori è avvenuto in data 9/11/2012 e ha riguardato – come pure emerso in sede di prova testimoniale – un prodotto vinicolo in fase di fermentazione (mosto concentrato); tanto è sufficiente a declassare la violazione commessa fra quelle sanzionate dal citato comma 2 dell'art. 34 L.82/2006, con conseguente esclusione delle sanzioni accessoria - previste solo per la violazione contemplata dal comma 1 – dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione. Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione la sanzione a carico dell'opponente deve essere rideterminata in € 153.025,00, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. 20/02/2006 n. 82, con revoca della sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione e restituzione del prodotto all'avente diritto. 4. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione (con conseguente rideterminazione della pretesa azionata dall'amministrazione) ne impone la compensazione in ragione di 1/2; mentre il restante 50% deve essere posto a carico della parte opposta e liquidata come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. 20/02/2006 n. 82, rideterminata in € 153.025,00 la sanzione di cui all'opposta ordinanza n. 235/2015, emessa in data 9 aprile 2015 dal Direttore Generale del
[...]
Parte_3
- e
[...] notificata in data 29 aprile 2015;
2) revoca la sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione previa denaturazione, disponendo la restituzione del prodotto in favore dell'avente diritto;
3) condanna l'opposta al pagamento di 1/2 delle spese di lite che si liquidano in € 120,50 per esborsi ed € 7.051,50 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per il restante 50%. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 12/02/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 10/3/2025 Il Giudice pagina 7 di 8 dott. Francesco Pellecchia
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