Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 497
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Foggia, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in merito all'opposizione proposta da una società, in persona del suo legale rappresentante, avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore Generale di un Dipartimento per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale era stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 306.050,00 oltre spese, per violazione dell'art. 34, comma 1, della L. n. 82/2006, a causa di un supero di cantina di mosti rossi non giustificato dalla documentazione ufficiale. L'opponente aveva chiesto l'annullamento o la revoca dell'ordinanza, in via subordinata la rideterminazione della sanzione pecuniaria e la revoca della sanzione accessoria dell'invio del prodotto alla distillazione. L'amministrazione opposta aveva chiesto la revoca della sospensione dell'esecutività dell'ordinanza e il rigetto dell'opposizione. La controversia traeva origine da un verbale di contestazione e sequestro amministrativo del novembre 2012, seguito da un verbale di accertamento di irregolarità con irrogazione di sanzione, e da successive determinazioni amministrative volte a quantificare l'eccedenza e a valutare l'applicabilità del comma 2 dell'art. 34 della L. n. 82/2006.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di inutilizzabilità della documentazione tardivamente versata dall'amministrazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che considera non perentorio il termine per il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento. Nel merito, ha disatteso il motivo relativo al vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ritenendo che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto il rapporto e che l'amministrazione abbia considerato le difese dell'opponente, come evincibile dalla nota del marzo 2015 che teneva conto del quantitativo di prodotto eccedente fornito dalla ditta. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla violazione dell'art. 32 L. 82/2006, in quanto l'opponente non aveva specificato gli errori commessi dai funzionari né fornito prova contraria ai dati accertati, assistiti da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., sebbene il Tribunale abbia riconosciuto che l'amministrazione aveva rideterminato il quantitativo eccedente e restituito parte del prodotto. Fondata è stata invece accolta l'eccezione relativa all'inquadramento della fattispecie nell'art. 34, comma 2, della L. n. 82/2006, poiché il controllo era avvenuto su un prodotto in fase di fermentazione, circostanza che imponeva l'applicazione della sola sanzione pecuniaria ridotta della metà e l'esclusione della sanzione accessoria dell'invio alla distillazione. Pertanto, la sanzione è stata rideterminata in € 153.025,00, revocata la sanzione accessoria e disposta la restituzione del prodotto. Le spese di lite sono state compensate per metà e poste per il restante 50% a carico dell'opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 497
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 497
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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