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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 30/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2025
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona ELla giudice Giulia Paoli;
nella causa iscritta al n. 48 EL ruolo affari contenziosi ELl'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in loc. Pasina n.34;
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
ed ivi residente in loc. Pasina n.69; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Massimiliano Versini
e dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._4
loro studio in Arco via S. Andrea n. 53;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._5
residente in loc Pasina n 13; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv Barbara Maseri ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELla difensora in Trento via Franceschini n. 22;
PARTE RESISTENTE ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 22.01.2025 e rispettivamente Parte_3 Pt_1 Parte_2
madre e figli, hanno convenuto in giudizio lo zio esponendo: CP_1
- che da tempo immemore una parte ELla p.f. 4390 (cd area D) e una parte ELla p.f. 4580/8 (cd area
E), di proprietà EL resistente, sarebbero state inglobate nel cortile antistante le loro proprietà pp.ed.
1296 e 3632 in;
Per_1 - che il resistente, dopo una prima molestia EL possesso di tali aree (a gennaio 2023), consistita nel divellere i blocchi di cemento posizionati a loro perimetrazione, avrebbe cessato tale condotta a seguito di lettera raccomandata EL 24.01.2023 e sarebbe stata rispristinata la situazione quo ante;
- che in data 20.09.2024 il resistente avrebbe asportato i segni di perimetrazione di dette aree (i blocchi di cemento e i nastri ivi presenti), installando nuova recinzione in posizione più arretrata.
Sulla base di quanto esposto i ricorrenti chiedono al Tribunale di Rovereto di reintegrarli nel possesso ELla superficie indicata quale lettera E nel rilievo sub allegato 2, prevedendo la condanna EL resistente al pagamento di € 150,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione;
e chiedono inoltre che i resistente sia condannato al pagamento Pt_3 Pt_1 Parte_2
ELle spese EL giudizio.
Premesso altresì che
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto ELla domanda di reintegrazione formulata dalla controparte con
[...] condanna di quest'ultima alla rifusione ELle spese processuali.
A sostegno di tale richiesta sostiene: CP_1
- che l'area in questione sarebbe inclusa nell'accordo di transazione sottoscritto dalle parti in data
28.02.2024 e attuato con rogito EL 29.07.2024 e che avrebbe fatto nascere, in capo ai ricorrenti, “a tutto voler concedere” un rapporto di tipo obbligatorio non tutelabile in via possessoria;
- che, in ogni caso, sarebbe decaduti dall'azione ex art. 1168 c.c. dal momento che la condotta EL settembre 2024 sarebbe avvinta da un unico nesso teleologico alla condotta tenuta EL gennaio
2023, pertanto il termine annuale previsto per l'azione di spoglio decorrerebbe dalla prima condotta e sarebbe dunque spirato;
- che, in ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento ELla tutela possessoria.
Premesso infine che
In data 13.03.2025 è stata celebrata la prima udienza, con assunzione ELl'interrogatorio libero ELle parti e l'ascolto dei testimoni.
È stato poi assegnato alle parti un termine per il deposito di memoria finale.
Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le conclusioni. In particolare, parte ricorrente ha precisato con note di trattazione scritta EL 24.04.2025, chiedendo:
“Nel merito:
- ordinare l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno possesso dei beni specificati nel ricorso introduttivo, consistenti nella superficie indicata con la lettera E nel rilievo prodotto sub All.2 e in ogni caso nella superficie verde/sterrata che nelle fotografie prodotte sub All.3 è raffigurata al di là dei blocchi di cemento e degli altri elementi divisori, condannando il signor al CP_1
ripristino dei luoghi di causa a spese proprie con riposizionamento degli elementi divisori e di recinzione come presenti precedentemente allo spoglio;
- disporre una penale giornaliera di 150,00 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELl'emanando provvedimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge EL presente procedimento”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta EL 28.04.2025:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza ELlo ius possessionis in capo ai ricorrenti con riguardo a entrambi gli elementi EL corpus possessionis e ELl'animus possidendi ovvero a uno solo di essi e rigettare in quanto infondate e/o inammissibili le domande formulate ex adverso compresa la richiesta di penale giornaliera.
Rigettare la domanda di reintegrazione per intervenuta decadenza in quanto azione promossa a distanza di oltre un anno dal preteso spoglio.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge”.
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione nel possesso sia meritevole di accoglimento.
Ai sensi ELl'art. 1168 c.c. la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato EL possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento ELla tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo di chi è titolare di quel diritto
(c.d. animus possidendi);
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o comunque di lesione rilevante di quel possesso, sorretto da animus spoliandi o, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo EL dolo o ELla colpa, e quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta lederà il possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta EL possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza ELla lesione EL suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio.
Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento ELla tutela possessoria. Anzitutto, sussiste la prova EL possesso da parte dei ricorrenti ELl'area indicata nelle fotografia sub doc. 3 di parte ricorrente: all'udienza EL 13.03.2025 ha confermato che i ricorrenti CP_1 esercitavano sull'area de quo un potere di fatto corrispondente all'esercizio EL diritto di proprietà; costui ha infatti dichiarato che:
• le aree di cui alla citata fotografia erano utilizzate da soggetto a cui era stata Controparte_2 data in gestione l'officina dei ricorrenti (e prima di loro, EL padre a cui sono Persona_2
succeduti mortis causa nel 2020);
• dopo la chiusura ELl'officina queste aree sono state utilizzate dai ricorrenti e, fino a quando in vita, anche dal fratello (marito e padre dei ricorrenti) “come pertinenza Persona_2 ELl'immobile ex-officina (di proprietà dei ricorrenti a seguito di successione mortis causa a
– n.d.r.) e ELla loro abitazione”; ha inoltre dichiarato di Persona_2 CP_1
passare su tali aree, che oltretutto provvedeva a falciare su richiesta degli stessi ricorrenti
(cfr. pag. 2 EL verbale EL 13.03.2025).
Da tali dichiarazioni si ricava inequivocabilmente la prova EL corpus possessionis dei ricorrenti sull'area di cui alla foto doc. 3 e a fronte di tale prova scatta, ai sensi ELl'art. 1141 c.c., la presunzione iuris tantum di sussistenza ELl'animus possidendi, non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
In secondo luogo la condotta EL resistente integra certamente una lesione EL possesso dei ricorrenti qualificabile come spoglio: egli infatti ha confermato di aver divelto i blocchi di cemento a ELimitazione ELl'area di cui al doc 3 di parte ricorrente a metà settembre 2024 e di aver posizionato i paletti e la catenella oggi presenti e che si trovano in posizione arretrata rispetto ai precedenti elementi di ELimitazione (cfr. foto doc. 7 di parte ricorrente); tale condotta è certamente stata sorretta dall'elemento soggettivo: infatti, non poteva non sapere che, CP_1
divellendo i segni di ELimitazione e recintando l'area con recinzione più arretrata, avrebbe impedito l'utilizzo da parte dei ricorrenti ELl'area, più ampia, in origine ELimitata e in ogni caso messo in discussione il possesso dei ricorrenti.
In terzo luogo, la condotta di spoglio è certamente avvenuta con violenza dal momento che, stante il tenore ELla raccomandata EL 24.01.2023 (con la quale si chiedeva l'immediata cessazione di ogni turbativa EL possesso ELl'area successivamente spogliata), il resistente ha agito nonostante la espressa contraria volontà dai ricorrenti.
Infine va osservato che l'azione di reintegrazione è stata proposta tempestivamente: a gennaio 2023 ha posto in essere una prima condotta qualificabile come Turbativa EL possesso CP_1 ELl'area oggetto EL giudizio, tuttavia, come confermato dallo stesso all'udienza EL 13.03.2025, tale condotta è subito cessata con ripristino ELla situazione ex ante; a fronte di detto ripristino, quindi, la condotta EL 20.09.2024 non rappresenta l'evoluzione e l'approfondimento ELla medesima lesione possessoria, bensì un nuovo e autonomo spoglio e il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c. decorrerà da tale data, con la conseguenza che, al momento EL deposito EL ricorso
(22.01.2025), nessuna decadenza era maturata;
a conferma di ciò basti osservare che, a seguito EL ripristino, la prima lesione possessoria non avrebbe potuto essere azionata in giudizio.
Parte resistente lamenta poi che l'area in questione sarebbe inclusa nell'accordo di transazione sottoscritto dalle parti in data 28.02.2024 e attuato con rogito EL 29.07.2024, che avrebbe fatto nascere, in capo ai ricorrenti, “a tutto voler concedere” un rapporto di tipo obbligatorio non tutelabile in via possessoria: a prescindere dalla scarsa chiarezza di una simile affermazione, va tuttavia rilevato che dalla lettura ELl'accordo transattivo e dalla consultazione ELla planimetria allegata non risulta che l'area in questione sia stata ricompresa nell'oggetto di transazione;
più precisamente dalla lettura EL predetto accordo (doc. 5 di parte resistente) si evince unicamente che gli odierni ricorrenti hanno rinunciato alla consortalità sul tratto “C” retinato in rosso, ma il resistente non ha fornito prova alcuna EL fatto che tale area corrisponda a quella oggetto di spoglio;
anzi, dal confronto fra le fotografie dimesse dai ricorrenti e la planimetria allegata all'accordo di transazione (doc. 5 di parte resistente) appare evidente come il tratto C retinato in rosso nulla abbia a che vedere con l'area di cui ai docc. 3 e 7 di parte ricorrente.
Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accoglie la domanda di reintegrazione dei ricorrenti e si ordina a di ripristinare i luoghi di causa di cui alla foto doc. 7 nella situazione ex CP_1
ante, riposizionando gli elementi di perimetrazione come risultanti dalla foto doc. 3 di parte ricorrente, il tutto entro 20 giorni dalla pronuncia EL presente provvedimento.
Condanna, inoltre, al pagamento a favore dei ricorrenti ELla somma di € 50,00 per CP_1
ogni giorno di ritardo.
A fronte ELla soccombenza EL resistente, costui va condannato alla rifusione ELle spese EL giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1. ORDINA a di ripristinare i luoghi di causa di cui alla foto doc. 7 nella CP_1
situazione ex ante, riposizionando gli elementi di perimetrazione come risultanti dalla foto doc. 3 di parte ricorrente, il tutto entro 20 giorni dalla pronuncia EL presente provvedimento.
2. CONDANNA al pagamento, a favore di e CP_1 Parte_3 Pt_1 Parte_2
ELla somma complessiva di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione ELl'ordine
[...]
di cui al punto 1 EL dispositivo;
3. CONDANNA al pagamento, a favore di e CP_1 Parte_3 Pt_1 Parte_2
ELle spese EL giudizio liquidate in € 286,00 per anticipazioni e in € 2.500,00 per
[...]
compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 30/04/2025
La giudice
Giulia Paoli
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona ELla giudice Giulia Paoli;
nella causa iscritta al n. 48 EL ruolo affari contenziosi ELl'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in loc. Pasina n.34;
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
ed ivi residente in loc. Pasina n.69; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Massimiliano Versini
e dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._4
loro studio in Arco via S. Andrea n. 53;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._5
residente in loc Pasina n 13; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv Barbara Maseri ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELla difensora in Trento via Franceschini n. 22;
PARTE RESISTENTE ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 22.01.2025 e rispettivamente Parte_3 Pt_1 Parte_2
madre e figli, hanno convenuto in giudizio lo zio esponendo: CP_1
- che da tempo immemore una parte ELla p.f. 4390 (cd area D) e una parte ELla p.f. 4580/8 (cd area
E), di proprietà EL resistente, sarebbero state inglobate nel cortile antistante le loro proprietà pp.ed.
1296 e 3632 in;
Per_1 - che il resistente, dopo una prima molestia EL possesso di tali aree (a gennaio 2023), consistita nel divellere i blocchi di cemento posizionati a loro perimetrazione, avrebbe cessato tale condotta a seguito di lettera raccomandata EL 24.01.2023 e sarebbe stata rispristinata la situazione quo ante;
- che in data 20.09.2024 il resistente avrebbe asportato i segni di perimetrazione di dette aree (i blocchi di cemento e i nastri ivi presenti), installando nuova recinzione in posizione più arretrata.
Sulla base di quanto esposto i ricorrenti chiedono al Tribunale di Rovereto di reintegrarli nel possesso ELla superficie indicata quale lettera E nel rilievo sub allegato 2, prevedendo la condanna EL resistente al pagamento di € 150,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione;
e chiedono inoltre che i resistente sia condannato al pagamento Pt_3 Pt_1 Parte_2
ELle spese EL giudizio.
Premesso altresì che
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto ELla domanda di reintegrazione formulata dalla controparte con
[...] condanna di quest'ultima alla rifusione ELle spese processuali.
A sostegno di tale richiesta sostiene: CP_1
- che l'area in questione sarebbe inclusa nell'accordo di transazione sottoscritto dalle parti in data
28.02.2024 e attuato con rogito EL 29.07.2024 e che avrebbe fatto nascere, in capo ai ricorrenti, “a tutto voler concedere” un rapporto di tipo obbligatorio non tutelabile in via possessoria;
- che, in ogni caso, sarebbe decaduti dall'azione ex art. 1168 c.c. dal momento che la condotta EL settembre 2024 sarebbe avvinta da un unico nesso teleologico alla condotta tenuta EL gennaio
2023, pertanto il termine annuale previsto per l'azione di spoglio decorrerebbe dalla prima condotta e sarebbe dunque spirato;
- che, in ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento ELla tutela possessoria.
Premesso infine che
In data 13.03.2025 è stata celebrata la prima udienza, con assunzione ELl'interrogatorio libero ELle parti e l'ascolto dei testimoni.
È stato poi assegnato alle parti un termine per il deposito di memoria finale.
Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le conclusioni. In particolare, parte ricorrente ha precisato con note di trattazione scritta EL 24.04.2025, chiedendo:
“Nel merito:
- ordinare l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno possesso dei beni specificati nel ricorso introduttivo, consistenti nella superficie indicata con la lettera E nel rilievo prodotto sub All.2 e in ogni caso nella superficie verde/sterrata che nelle fotografie prodotte sub All.3 è raffigurata al di là dei blocchi di cemento e degli altri elementi divisori, condannando il signor al CP_1
ripristino dei luoghi di causa a spese proprie con riposizionamento degli elementi divisori e di recinzione come presenti precedentemente allo spoglio;
- disporre una penale giornaliera di 150,00 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELl'emanando provvedimento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge EL presente procedimento”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta EL 28.04.2025:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza ELlo ius possessionis in capo ai ricorrenti con riguardo a entrambi gli elementi EL corpus possessionis e ELl'animus possidendi ovvero a uno solo di essi e rigettare in quanto infondate e/o inammissibili le domande formulate ex adverso compresa la richiesta di penale giornaliera.
Rigettare la domanda di reintegrazione per intervenuta decadenza in quanto azione promossa a distanza di oltre un anno dal preteso spoglio.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge”.
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione nel possesso sia meritevole di accoglimento.
Ai sensi ELl'art. 1168 c.c. la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato EL possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento ELla tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo di chi è titolare di quel diritto
(c.d. animus possidendi);
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o comunque di lesione rilevante di quel possesso, sorretto da animus spoliandi o, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo EL dolo o ELla colpa, e quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta lederà il possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta EL possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza ELla lesione EL suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio.
Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento ELla tutela possessoria. Anzitutto, sussiste la prova EL possesso da parte dei ricorrenti ELl'area indicata nelle fotografia sub doc. 3 di parte ricorrente: all'udienza EL 13.03.2025 ha confermato che i ricorrenti CP_1 esercitavano sull'area de quo un potere di fatto corrispondente all'esercizio EL diritto di proprietà; costui ha infatti dichiarato che:
• le aree di cui alla citata fotografia erano utilizzate da soggetto a cui era stata Controparte_2 data in gestione l'officina dei ricorrenti (e prima di loro, EL padre a cui sono Persona_2
succeduti mortis causa nel 2020);
• dopo la chiusura ELl'officina queste aree sono state utilizzate dai ricorrenti e, fino a quando in vita, anche dal fratello (marito e padre dei ricorrenti) “come pertinenza Persona_2 ELl'immobile ex-officina (di proprietà dei ricorrenti a seguito di successione mortis causa a
– n.d.r.) e ELla loro abitazione”; ha inoltre dichiarato di Persona_2 CP_1
passare su tali aree, che oltretutto provvedeva a falciare su richiesta degli stessi ricorrenti
(cfr. pag. 2 EL verbale EL 13.03.2025).
Da tali dichiarazioni si ricava inequivocabilmente la prova EL corpus possessionis dei ricorrenti sull'area di cui alla foto doc. 3 e a fronte di tale prova scatta, ai sensi ELl'art. 1141 c.c., la presunzione iuris tantum di sussistenza ELl'animus possidendi, non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
In secondo luogo la condotta EL resistente integra certamente una lesione EL possesso dei ricorrenti qualificabile come spoglio: egli infatti ha confermato di aver divelto i blocchi di cemento a ELimitazione ELl'area di cui al doc 3 di parte ricorrente a metà settembre 2024 e di aver posizionato i paletti e la catenella oggi presenti e che si trovano in posizione arretrata rispetto ai precedenti elementi di ELimitazione (cfr. foto doc. 7 di parte ricorrente); tale condotta è certamente stata sorretta dall'elemento soggettivo: infatti, non poteva non sapere che, CP_1
divellendo i segni di ELimitazione e recintando l'area con recinzione più arretrata, avrebbe impedito l'utilizzo da parte dei ricorrenti ELl'area, più ampia, in origine ELimitata e in ogni caso messo in discussione il possesso dei ricorrenti.
In terzo luogo, la condotta di spoglio è certamente avvenuta con violenza dal momento che, stante il tenore ELla raccomandata EL 24.01.2023 (con la quale si chiedeva l'immediata cessazione di ogni turbativa EL possesso ELl'area successivamente spogliata), il resistente ha agito nonostante la espressa contraria volontà dai ricorrenti.
Infine va osservato che l'azione di reintegrazione è stata proposta tempestivamente: a gennaio 2023 ha posto in essere una prima condotta qualificabile come Turbativa EL possesso CP_1 ELl'area oggetto EL giudizio, tuttavia, come confermato dallo stesso all'udienza EL 13.03.2025, tale condotta è subito cessata con ripristino ELla situazione ex ante; a fronte di detto ripristino, quindi, la condotta EL 20.09.2024 non rappresenta l'evoluzione e l'approfondimento ELla medesima lesione possessoria, bensì un nuovo e autonomo spoglio e il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c. decorrerà da tale data, con la conseguenza che, al momento EL deposito EL ricorso
(22.01.2025), nessuna decadenza era maturata;
a conferma di ciò basti osservare che, a seguito EL ripristino, la prima lesione possessoria non avrebbe potuto essere azionata in giudizio.
Parte resistente lamenta poi che l'area in questione sarebbe inclusa nell'accordo di transazione sottoscritto dalle parti in data 28.02.2024 e attuato con rogito EL 29.07.2024, che avrebbe fatto nascere, in capo ai ricorrenti, “a tutto voler concedere” un rapporto di tipo obbligatorio non tutelabile in via possessoria: a prescindere dalla scarsa chiarezza di una simile affermazione, va tuttavia rilevato che dalla lettura ELl'accordo transattivo e dalla consultazione ELla planimetria allegata non risulta che l'area in questione sia stata ricompresa nell'oggetto di transazione;
più precisamente dalla lettura EL predetto accordo (doc. 5 di parte resistente) si evince unicamente che gli odierni ricorrenti hanno rinunciato alla consortalità sul tratto “C” retinato in rosso, ma il resistente non ha fornito prova alcuna EL fatto che tale area corrisponda a quella oggetto di spoglio;
anzi, dal confronto fra le fotografie dimesse dai ricorrenti e la planimetria allegata all'accordo di transazione (doc. 5 di parte resistente) appare evidente come il tratto C retinato in rosso nulla abbia a che vedere con l'area di cui ai docc. 3 e 7 di parte ricorrente.
Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accoglie la domanda di reintegrazione dei ricorrenti e si ordina a di ripristinare i luoghi di causa di cui alla foto doc. 7 nella situazione ex CP_1
ante, riposizionando gli elementi di perimetrazione come risultanti dalla foto doc. 3 di parte ricorrente, il tutto entro 20 giorni dalla pronuncia EL presente provvedimento.
Condanna, inoltre, al pagamento a favore dei ricorrenti ELla somma di € 50,00 per CP_1
ogni giorno di ritardo.
A fronte ELla soccombenza EL resistente, costui va condannato alla rifusione ELle spese EL giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1. ORDINA a di ripristinare i luoghi di causa di cui alla foto doc. 7 nella CP_1
situazione ex ante, riposizionando gli elementi di perimetrazione come risultanti dalla foto doc. 3 di parte ricorrente, il tutto entro 20 giorni dalla pronuncia EL presente provvedimento.
2. CONDANNA al pagamento, a favore di e CP_1 Parte_3 Pt_1 Parte_2
ELla somma complessiva di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione ELl'ordine
[...]
di cui al punto 1 EL dispositivo;
3. CONDANNA al pagamento, a favore di e CP_1 Parte_3 Pt_1 Parte_2
ELle spese EL giudizio liquidate in € 286,00 per anticipazioni e in € 2.500,00 per
[...]
compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 30/04/2025
La giudice
Giulia Paoli