Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
2. Dott. Alessandra Piliego – Consigliere
3. Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 977/2024 R.G., avente ad oggetto: riassunzione da sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 548/2024 pubbl. il 10/05/2024 che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale essendo funzionalmente competente in ordine al giudizio di rinvio, a seguito della ordinanza della Suprema Corte n. 31906/2022, pubblicata in data 28.10.2022, la Corte di Appello di
Bari;
TRA
nato a Kotli, in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Crotone (Kr) al Vico Municipio 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, C.F.: dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla citazione, il C.F._2 quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_1
11.02.2005, n ° 68
- Attore in riassunzione - CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, nonché Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- convenuti in riassunzione contumaci
PROCURATORE GENERALE
A seguito del giudizio di cassazione n. 31906/2022, pubblicata in data 28.10.2022, avverso la sentenza n. n. 1660/2019 R.G., pubblicata il 2.9.2019, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
-Convenuto contumace-
All'udienza del 14.01.2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, cittadino del Pakistan, impugnava, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la decisione della Controparte_2
di Crotone, con la quale era stata rigettata la sua richiesta di
[...] riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo, in particolare, al Tribunale adito di riconoscere lo status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, lamentando l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza depositata il 22 febbraio 2018, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal ricorrente, riconoscendo la protezione umanitaria.
Avverso tale decisione proponeva ricorso, con atto di citazione in appello notificato via pec il 24 aprile
2018, il . CP_1
Il richiedente si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, con deposito telematico del 9 luglio 2018, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della protezione umanitaria e, proponendo appello incidentale per la riforma del provvedimento, nella parte rimasta soccombente, relativa alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria.
Nell'atto di costituzione, al quale venivano allegati i documenti prodotti in primo grado (all. B 3-18 del fascicolo di secondo grado) si chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento di primo grado;
in via incidentale, il riconoscimento della protezione internazionale, anche in forma sussidiaria.
Con sentenza pubblicata il 2 settembre 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva il gravame principale, per l'effetto, negando la concessa protezione umanitaria e rigettando l'appello incidentale.
In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto che il racconto e la vicenda personale del richiedente non fossero credibili, sussistendo molte lacune e contraddizioni;
che non erano presenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria non essendoci nessun fondato timore di atti persecutori o rischio effettivo per il richiedente in caso di rientro;
infine che la protezione umanitaria era, altresì, da escludersi perché non erano state allegate dal cittadino pakistano condizioni di integrazione in Italia.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
La Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro.
Preliminarmente, il giudice di legittimità rilevava come il giudizio di non credibilità del racconto operato dalla Corte territoriale non risultava sufficientemente giustificato, in quanto era stata evidenziata la contraddittorietà di taluni passaggi della narrazione, senza un approfondimento specifico dei punti ritenuti oscuri, al fine di evidenziarne la totale inattendibilità. Il giudice di merito, infatti, non poteva limitarsi a cogliere possibili contraddizioni senza minimamente dare spazio ad ulteriori indagini ed approfondimenti.
Il giudice di legittimità motivava così:
“Quanto al merito delle censure, le stesse possono essere trattate congiuntamente poiché afferenti, sotto diverso profilo, alla valutazione dell'accusa che ha determinato l'abbandono del paese ed alle conseguenze in termini di giusto processo, giusta pena, giuste condizioni di eventuale detenzione. A tal riguardo questa Corte ha chiarito che “in tema di protezione internazionale, ai fini dell'affermazione della sussistenza della causa ostativa, ex art. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente), il giudice del merito deve fra l'altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del
d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 della CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.” (Cass. n.
1033/2020; Cass. n. 2863/2018).
A tali obblighi di valutazione il tribunale avrebbe dovuto dare seguito concreto con specifiche indagini che non risultano svolte, attesa, peraltro, la mancanza di COI di riferimento. I motivi devono pertanto essere accolti.”
Il giudice di legittimità rilevava altresì la fondatezza del terzo motivo di ricorso rappresentando che
“La sentenza impugnata, pur occupandosi della generale situazione del Pakistan, peraltro utilizza fonti di informazioni datate e non adeguatamente aggiornate e quindi tali da non cogliere l'evoluzione della particolare zona del Kashmir che, come anche accertato da questa Corte in precedenti decisioni (Cass.
n. 15959/2020; Cass. n. 14006/2018), è luogo di scontri armati. Deve a riguardo richiamarsi il principio già espresso secondo cui “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Cass. n.
14006/2018).”
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, il giudice di legittimità accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bari, per procedere ad un nuovo esame attenendosi ai principi illustrati, provvedendo, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. veniva primariamente riassunto innanzi alla Corte di appello di
Catanzaro con atto di citazione in riassunzione notificato il 26 gennaio 2023, che dichiarava la propria competenza funzionale, in favore della Corte di Appello di Bari, designata dalla Suprema Corte di
Cassazione. ha riassunto pertanto il giudizio innanzi a questa Corte. Parte_1 L'Amministrazione appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia
All'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Rileva la Corte che è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan, segnatamente dalla Parte_1 provincia del Kashmir.
Unitamente al ricorso di primo grado, il ricorrente aveva prodotto (cfr. all.ti B n.
4-15 del fascicolo di primo grado, riprodotti in appello all. B 3-14 fascicolo di secondo grado, tra l'altro già prodotti in sede di audizione innanzi alla Territoriale, all. B 2 fascicolo di secondo grado, cfr. pag. 2, CP_2 prima domanda):
1. Carta d'identità pakistana;
2. certificato necroscopico di rilasciato dal “District Headquarter Hospital” di Persona_1
Kotli;
3. Certificato medico rilasciato dal “District Headquarter Hospital” di Kotli del 06/11/2014;
4. tessera originale del partito;
5. certificato universitario rilasciato dal Govt. Post Graduate College di Kotli;
6. lettera avvocato che gli consiglia di lasciare il Paese;
Persona_2
7. ricevuta di iscrizione al partito JKNSF del 10/04/2007;
8. certificato rilasciato dal Presidente del JKNSF del 03/09/2015;
9. copia denuncia contro il ricorrente;
10. copia notifica di arresto;
11. n. 5 volantini di manifestazioni, con foto del ricorrente in basso;
12. carta intestata del negozio del ricorrente e biglietto da visita.
Con deposito del 9 novembre 2017 (all. C fascicolo di primo grado), il richiedente integrava la suddetta documentazione con:
1. Certificato rilasciato dal Presidente del JKNSF del 03/09/2015 con relativa traduzione in inglese;
2. Copia denuncia contro il ricorrente con relativa traduzione in inglese;
3. Articoli di giornale;
4. Buste plichi in originale, riprodotta in appello, all. B 15-18 fascicolo di secondo grado.
Il ricorrente, in primo grado, aveva dichiarato di aver lasciato il Paese per motivi politici. Per_3 proprietario di una concessionaria di automobili, dal 2007 era membro del “Jammu Kashmir National
Student Federation”, partito che dagli anni '60 è in lotta per l'indipendenza del Kashmir e il distacco politico dal Pakistan.
Il ricorrente raccontava di aver partecipato a numerose manifestazioni del partito, del quale da dicembre 2013 era stato eletto anche organizzatore per il suo villaggio, a conferma del suo impegno politico. Tali manifestazioni indipendentiste erano state sempre interrotte dall'intervento violento della Polizia: in una di queste, tenutasi ad ottobre 2011, era rimasto ucciso suo cugino, che era segretario del partito. A febbraio 2015 era stato incaricato di organizzare una importante manifestazione di protesta: durante il suo svolgimento, era intervenuta la polizia gettando lacrimogeni tra la folla e malmenando i manifestanti. Il ricorrente è riuscito a rifugiarsi in un albergo, ma poco dopo gli è stato comunicato di aver ricevuto una grave denuncia di altro tradimento nei confronti dello Stato, contro il quale non si poteva ricorrere o ricevere alcuna difesa. Vistosi in pericolo di vita, il ricorrente è fuggito dal Pakistan grazie all'aiuto dello zio.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 31906/2022, in accoglimento del ricorso proposto da ha Pt_1 ritenuto essere fondati sia i motivi relativi ai presupposti di vulnerabilità soggettiva necessari per la concessione della protezione umanitaria, sia il motivo con il quale il ricorrente lamentava l'erronea valutazione della situazione di violenza indiscriminata in Kashmir ai fini della concessione al richiedente della protezione sussidiaria atteso l'esame di fonti datate.
Tanto premesso, questa Corte, quale giudice del rinvio, deve innanzitutto considerare, attraverso le fonti aggiornate, la situazione del Paese di origine del richiedente per la verifica di eventuali rischi per il medesimo nell'ipotesi di rientro.
Rileva la Corte, altresì che, in ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. La norma specifica inoltre che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.
La norma citata prescrive inoltre che, “qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove”, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
3 b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;
d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio” (cfr.
Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n.
13088/2019). I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019). L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs.
251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, “non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore” (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).
In ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.
Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di “atti di violenza fisica o psichica” (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07). L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi “tipici”, quali quelli relativi alla “razza”, alla “religione”, alla “nazionalità”, al “particolare gruppo sociale” e all'“opinione politica” come definiti dalla norma citata.
Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non
è particolarmente grave da giustificare lo status di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine. A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
Segnatamente l'art. 14 D.Lgs. citato identifica il “danno grave”: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte;
b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i “responsabili della persecuzione o del danno grave” possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo
Stato, anche “soggetti non statuali” se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Ha chiarito la giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da “soggetti non statuali”, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, “l'effettività del divieto legale di simili minacce” ove le stesse siano “sussistenti e gravi” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez.
VI - 1, Ord. n. 3758/2018). Secondo una parte della giurisprudenza anche la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “vicenda privata”, possa integrare i requisiti di cui all'art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purché venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI
- 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).
Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “conflitto armato” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea, secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12).
Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre
2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno 5 grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio
2009, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, , C-285/12; vedi pure Cass. n. Per_4 Per_5
13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n.
11103/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia” (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).
Rileva la Corte che la zona di provenienza dell'odierno appellante (Kashmir) sin dalla metà del secolo scorso, reclama l'indipendenza e il desiderio di costituire uno Stato autonomo;
nondimeno, le manifestazioni indipendentiste che si susseguono per mano dei partiti rivoluzionari, compresi quelli di formazione studentesca (quale quello di appartenenza del ricorrente) danno adito a continui scontri con le forze armate del Paese, nonché arresti arbitrari e torture impunite con grave pregiudizio e perdite per i civili, costretti a vivere in persistente stato di guerriglia. Risulta, tra l'altro, fortemente minata la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, nonché quella di riunione, di associazione e di scelta politica.
Infatti, il ricorrente, nel riferire circa gli obiettivi per i quali il proprio partito si batteva, dava atto di una situazione di costante sopraffazione e abuso cui i kashmiri sono spesso sottoposti dal Governo pakistano: “Noi lottiamo per l'indipendenza del Kashmir, per i diritti delle donne, non vogliamo terrorismo in Kashmir, non vogliamo differenze di etnie.” (dalla seconda risposta di pag. 4 del verbale di audizione).
Rileva la Corte, inoltre che, a prescindere dal livello di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, che comunque mediante il deposito di tutta la documentazione in suo possesso ha collaborato come poteva a lumeggiare la sua situazione, non può sottacersi come, per valutare se risulti integrata la terza ipotesi di danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14, e cioè una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, tale riferimento, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretato nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (così, da ultimo, Cass. ord. N. 13858 del 31.5.2018; n. 25083 del 23.10.2017). Nel caso in esame, considerata la credibilità del racconto fornito dal richiedente relativamente al paese di provenienza, il Pakistan – regione di Azad Kashmir, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 8 Sul punto si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia
(Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese, di norma, non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave;
la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato;
in particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente”( Cass. n. 21035/2017; Cass. n. 16202/2015). Va altresì precisato che la Corte di Giustizia
( nella sentenza Elgafaji n. 172 del 2009) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel
Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenta sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia. Nel caso di specie tali presupposti sussistono. Dalle numerose fonti consultate, risulta che il PAKISTAN nella regione di AZAD
KASHMIR sia caratterizzato da una situazione di forte instabilità. La regione del Kashmir occupa un vasto bacino alluvionale tra l'estremità nord-occidentale della catena dell'Himalaya ed il versante meridionale del Karakoram, ed è situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ne CP_ rivendicano la sovranità dal 1947. Mentre la rivendica e controlla attualmente le regioni dell'Aksai Chin e del Shaksgam, i territori contesi tra Pakistan e India risultano più problematici, essendo divisi dalla c.d. Linea di Controllo (Line of Control, LoC) gestita dall'esercito di ciascun Paese nel rispettivo lato1.
Il report EUAA relativo alla situazione di sicurezza in Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2021, rileva che
“il territorio del Kashmir controllato dal Pakistan è formato dall' e Kashmir (AJK o Per_6 Pe Per comunemente chiamato Azad Kashmir o e dal ( . Il 4 agosto 2020, il Persona_8 CP_4 Ministro del Pakistan ha rivelato una nuova mappa politica dei confine nazionali del Pakistan, che include l'intero Kashmir, confermando così la rivendicazione politica del territorio”.
Il rapporto tra Pakistan ed India è teso da decenni. L'India accusa il Pakistan di sostenere gruppi militanti quali e che Persona_10 Persona_11 Persona_12 avrebbero le loro basi operative nella regione dell'Azad Kashmir e che rivendicano l'annessione dello
Jammu e Kashmir al Pakistan.
I gruppi militanti della regione del Kashmir amministrato dall'India manifestano il malcontento in merito allo stato della zona e reclutano i giovani.
Nell'agosto 2020, il Pakistan ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in qualità di mediatore per cercare di ridurre le tensioni con l'India.
Una Query di EUAA, riguardante il Kashmir amministrato dal Pakistan, presenta una panoramica, compilata attraverso la consultazione di numerose fonti, della situazione di sicurezza2.
Tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ha registrato 78 eventi violenti in Azad Kashmir, 68 Pt_2 dei quali codificati come battaglie, 9 come esplosioni / violenza a distanza e 1 come violenza contro i civili. In questo lasso di tempo, la maggior parte degli incidenti sono stati segnalati in AV (24 eventi violenti), (21 eventi violenti) e ER (11 eventi violenti). Il Center for Research and Security Per_13
Studies (CRSS), un think tank Pakistano che conduce ricerche sulla sicurezza regionale, ha registrato
9 vittime (1 mortale e 8 feriti) in AK a seguito di 'attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo' nel
2019. Nel primo e nel secondo trimestre del 2020, il CRSS non ha registrato alcuna 'vittima per violenza' in AK. Il South Asia Terrorism Portal (SATP) non menziona vittime civili di attacchi terroristici in AK tra il 2016 ed il settembre 2020. SATP registrava 2 vittime nel 2015 e 13 nel 2009. Oltre agli eventi terroristici sopra riportati, è opportuno menzionare quanto avviene in particolar modo lungo la Linea di Controllo (LoC), vale a dire il confine lungo 740 km, uno dei più militarizzati al mondo, che separa il Kashmir amministrato dall'India dal Kashmir amministrato dal Pakistan, e viene gestito dai rispettivi eserciti, ognuno sul proprio territorio. Le violazioni del cessate il fuoco includono spari al confine, nonché invasioni fisiche dalla parte opposta della linea.
Nell'aprile 2020, si è verificata una situazione di violenza esponenziale lungo la LoC. Entrambe le parti si accusano a vicenda rispetto a chi abbia agito per prima, nonché per gli attacchi indiscriminati contro 2 EUAA, Pakistan Security situation, ottobre 2021, p. 102, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf.
3Stanford University, Mapping Militant Organizations – Pakistan, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/maps/view/pak. 4 ICG, Deadly Kashmir Suicide Bombing Ratches up India-Pakistan Tensions, 22 febbraio 2019, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/deadly-
Kashmir dispute: Pakistan downgrades ties Persona_14 CP_8 with India, 7 Agosto 2019, https://www.bbc.com/news/worldasia-
story; International Crisis Group, Raising the Stakes in Jammu and Kashmir, 5 agosto 2020, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir. 6 Anadolu Agency, India-Pakistan in 2019: Mistrust plagues relations, 24 dicembre 2019, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india- pakistan-in-2019-mistrust-plagues-relations/1682882. 7 Deutsche Welle, Pakistan's AN HA blames India for stock exchange attack, 30 giugno 2020, https://www.dw.EN attack/a-53998863. 8 Dawn, Pakistan urges US to help de-escalate tensions with India, 12 agosto 2020, https://www.dawn.com/news/1573949/pakistan-urges-us-to-help-de-escalate-tensions-with-ind i civili.12 Dei 123 attacchi transfrontalieri perpetrati dal Border Security Force indiano, 117 si sono concentrati lungo la linea di confine LoC3.
Nella vicenda in esame infatti, nonostante la documentazione allegata, resta privo di riscontro il presupposto dell'attualità dell'esigenza di protezione, considerato che i fatti riferiti sono risalenti nel tempo, senza che siano spiegate le ragioni per le quali gli stessi possano tutt'ora esporre il ricorrente ad un serio pericolo;
cosicché non si ravvisano fattori di rischio individualizzante idonei a corroborare il timore evidenziato né tantomeno quello – neppure prospettato dalla difesa del ricorrente – di condanna a morte o esecuzione della pena di morte o a quello di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante regolato dalle fattispecie delle lett. a e b del già menzionato art. 14 del d.lgs. 251/2007.
Tanto premesso, con riguardo alle richieste dell'istante, e in ordine alla sussistenza delle condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lettera c), del testo di legge citato (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), in ragione delle condizioni di instabilità del Paese di provenienza va rimarcato, unitamente a quanto sopra già riportato, he, dopo l'annullamento dello statuto speciale di regione autonoma attraverso l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione, deciso dal governo nel 2019 e confermato dalla Corte suprema nel 2023, sono aumentati i casi di arresti arbitrari e di confische del passaporto, è stata creata una
“lista di divieti di volo” alquanto opaca e sono stati registrati dinieghi d'ingresso in India e cancellazioni arbitrarie dello status di “cittadino dell'India all'estero”.
Il governo indiano continua a ricorrere all'Atto sulla sicurezza pubblica, che consente la detenzione arbitraria per un periodo di due anni senza accusa né processo, e all'Atto sulla prevenzione delle attività illegali, che autorizza arresti altrettanto arbitrari.
In assenza di dati ufficiali, fonti di stampa ritengono che “da 98 a 200” passaporti siano stati confiscati dopo l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione – cfr. Rapporto 18 Controparte_9
Settembre 2024-.
L'area di provenienza del richiedente si trova, quindi, in uno stato di conflitto interno determinato dalla presenza di gruppi paramilitari che combattono per l'autonomia del Kashmir, alcuni dei quali ispirati da un Islam estremista e radicale appoggiati dal Pakistan, altri di ceppo induista sostenuti dall'India, ed altri infine operanti per la totale indipendenza da entrambi i governi, che si contrappongono alle forze militari dei due Paesi, tra di loro in conflitto ormai da decenni.
Le considerazioni esposte, unitamente ai principi richiamati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha rimesso gli atti a questa Corte, relativamente all'esistenza di conflitti che riguardano la zona di provenienza (Kashmir) che comportano un livello così elevato di intensità che la sola presenza del soggetto nel suo territorio comporterebbe una minaccia individuale nei suoi confronti, impongono la concessione al richiedente della protezione sussidiaria ai sensi , appunto della lettera c) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 .
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste
****************
Conseguentemente, al cospetto della vicenda narrata, la Corte ritiene Parte_3 meritevole di protezione umanitaria.
Alla luce delle ragioni dell'accoglimento e del sopravvenire solo in corso di causa delle condizioni per l'accoglimento inducono a compensare interamente le spese.
PQM
La Corte, in riforma dell'ordinanza appellata, riconosce il diritto di la protezione Parte_1 sussidiaria di dui all'art. 14 lett. c) Dlgs 251/2007; compensa interamente tra le parti le spese processali di tutti i gradi.
Così deciso, in data 21.01.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 S. , Sguardi sull' , http://www.iai.it/sites/default/files/indiaindie_04.pdf; The CP_5 Controparte_6 CP_7 escalation of ceasefire violations across the Line of Control, South Asian Voices, 20 agosto 2020, https://southasianvoices.org/the-escalation-of-ceasefire-violations-across-the-line-of-control/ 3 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, pp. 10-12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir. p df. 10 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, p. 12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.
p df. 11 Dawn, 2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC, 30 luglio 2019, https://www.dawn.com/news/1497092. 12 , India-Pakistan tensions: All the latest updates, 10 2019, CP_10 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/india-pakistan-tensions-latest-updates-190227063414443.html; T. Dalton, How Different Is the “New Normal” from the Old Normal in South Asian Crises?, Carnegie Endowment for Marzo