Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2024, proposto da
Solar Piana Borromea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar e Mattia Malinverni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana – Presidenza e Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA:
(i) dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dalla Società in data 24 agosto 2022, relativa all’impianto agrovoltaico denominato “Piana Borromea”, della potenza di 54,5 MW, integrato con sistema di accumulo da 10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Trapani (TP), località “Borromea” [ID_VIP:8984] (doc. 1);
(ii) dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sia per omesso esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia per mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA avviato con la predetta istanza;
OVVERO, IN SUBORDINE, per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i.,
– dell’obbligo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC di pronunciarsi sull’istanza di VIA presentata dalla Società, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, nel termine di 30 giorni, ovvero in quello ritenuto congruo da Codesto Ecc.mo Tribunale, con avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato un commissario ad acta;
– dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e/o, ove necessario, mediante esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nel medesimo termine, ovvero in quello ritenuto congruo da Codesto Ecc.mo Tribunale, con avvertimento che, in difetto, sarà nominato un commissario ad acta;
NONCHÉ PER LA NOMINA:
– di un commissario ad acta che provveda, in luogo e a spese della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC, nell’ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato;
– di un commissario ad acta che provveda, in luogo e a spese del MASE, in caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato;
E PER LA CONDANNA:
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dalla Società, con riserva di quantificazione in corso di causa ovvero con determinazione equitativa da parte del Giudice, previo eventuale mutamento del rito ai sensi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana – Presidenza e di Comune di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 21 novembre 2024, la Società Solar Piana Borromea S.r.l. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, chiedendo in via principale l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato: (i) dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) depositata il 24 agosto 2022 relativamente ad un impianto agrovoltaico da realizzarsi nel Comune di Trapani (ID_VIP:8984); (ii) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per omessa attivazione del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 152/2006 nonché per omessa conclusione del procedimento di VIA.
In via consequenziale, ha chiesto la declaratoria dell’obbligo: – per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di pronunciarsi sull’istanza entro il termine che il Tribunale riterrà congruo; – per il MASE di adottare il provvedimento finale di VIA, previa acquisizione del concerto con il Ministero della Cultura o mediante esercizio del potere sostitutivo, sempre entro termine da stabilirsi.
È stata, inoltre, richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia delle amministrazioni e, previa conversione del rito, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo, danni che si riserva di quantificare in corso di causa.
1.1 – A fondamento delle superiori richieste la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito spiegato.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente deduceva, in punto di fatto, quanto segue.
a) La Società Solar Piana Borromea S.r.l. avviava, sin dal 2022, le attività di sviluppo di un impianto agrovoltaico denominato “Piana Borromea”, della potenza di 54,5 MW, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Trapani, località “Borromea”. In data 24 agosto 2022, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), nell’ambito del procedimento unico ambientale (PUA) ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006.
b) A seguito di una prima verifica da parte del MASE circa l’assenza di vincoli idrogeologici sull’area interessata, la Società veniva invitata a riformulare l’istanza ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo, mantenendo tuttavia il codice identificativo e la data di acquisizione originaria. La riformulazione veniva depositata in data 6 aprile 2023. Il Ministero ne dichiarava la procedibilità e disponeva l’avvio della consultazione pubblica a partire dal 17 aprile 2023.
c) In sede istruttoria, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani esprimeva inizialmente parere negativo, fondato su presunti impatti paesaggistici di carattere cumulativo. La ricorrente, a fronte di ciò, presentava osservazioni e modifiche progettuali, che conducevano, in data 11 aprile 2024, all’espressione di un parere favorevole con prescrizioni da parte della medesima Soprintendenza. Il progetto veniva conseguentemente ripubblicato in data 2 aprile 2024, con termine per le osservazioni fissato al 17 aprile 2024.
d) Nonostante la conclusione della fase di consultazione e l’acquisizione del parere favorevole in materia paesaggistica, il procedimento rimaneva privo di esito: né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispose lo schema di provvedimento di VIA, né il MASE concludeva il procedimento con l’adozione del provvedimento finale, sebbene i termini di legge risultassero ampiamente spirati. I reiterati solleciti inoltrati dalla Società rimanevano privi di riscontro.
1.2 – Compiuta tale ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha dedotto un primo motivo di ricorso, contestando: (i) l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura (MIC); (ii) la mancata attivazione dei poteri sostitutivi da parte del MASE nell’ambito del procedimento per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), necessario per il completamento del Provvedimento Unico Ambientale (PUA).
Il secondo motivo di ricorso afferisce invece ai pregiudizi subiti dalla medesima ricorrente a causa della violazione dei termini procedimentali per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), con conseguente obbligo del MASE di risarcire il danno, da quantificare in corso di causa.
2 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero della Cultura (MIC) e la Presidenza della Regione Sicilia si sono costituiti con memoria depositata il 25 novembre 2024, senza svolgere difese. Il Comune di Trapani si è costituito in giudizio il 28 novembre 2024, senza svolgere difese.
3 – Alla camera di consiglio del 11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio – inadempimento è fondato per quanto appresso.
5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevante interesse pubblico.
5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione integrativa di VIA è avvenuta in data 2 aprile 2024, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 9 settembre 2024. Tuttavia, a tale data, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha fornito riscontro di sorta, venendo meno all’obbligo legale di concludere il procedimento, in violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.
Al riguardo, merita di essere posta in dovuta evidenza la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Sul punto, è utile richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023, nella quale si afferma in termini inequivoci che: “ Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria ”, con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2022/2577 che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, prevedendo misure emergenziali per la semplificazione e accelerazione delle relative procedure.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, affermando che il rispetto dei termini procedimentali in materia di impianti FER “ risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione ”, tali da costituire un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013).
Inoltre, la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura in esame.
A questo proposito è dirimente osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
5.2 – Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni.
5.3 – In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l’atto dovuto.
Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “ Indirizzi PEC per il PAT ”.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti amministrazioni statali (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato. Stante la sostanziale estraneità alla controversia delle Amministrazioni regionali e del Comune di Trapani, evocati in giudizio ai soli fini della litis denuntiatio , ricorrono invece giusti motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra tali parti e la società ricorrente.
7 – La causa, previa conversione del rito a norma del disposto di cui all’art. 117, co. 6, c.p.a., va rinviata all’udienza pubblica per la decisione della ulteriore domanda di risarcimento danni formulata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. V, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l’ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi;
2. dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
3. condanna le Amministrazioni statali resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
4. compensa le spese di lite tra la ricorrente, da un lato, e le Amministrazione regionali e il Comune di Trapani, dall’altro;
5. dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
6. converte il rito ex art. 117, co. 6, c.p.a. e rinvia il fascicolo alla Segreteria della Sezione per la remissione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO