Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4961/2024 promosso da:
), nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] ad [...] C.F._2
Ancona (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Vincenzo Giovanni Salerno in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli e entrambi minorenni, vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genito li no e condivideranno le decisioni di maggiore interesse relative alla loro educazione, istruzione e salute;
per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitano ed eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nel periodo di permanenza dei minori presso di sé.
3) La signora continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Osimo, Controparte_1 alla Via Barb rietà, insieme ai figli;
le parti danno atto che il signor con il consenso della moglie, ha lasciato la casa coniugale. Parte_1
- 1 -
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera;
- durante le vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre i periodi compresi tra il 23 ed il 30 dicembre e tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, con l'intesa che il genitore che non avrà con sé e nel primo periodo potrà trascorrere con i figli la cena della Vigilia di Per_1 Per_2
Natale, con prelievo di essi dalla madre il 24/12 alle ore 17,00 e riaccompagnamento presso la madre entro le ore 12,00 del 25/12;
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno tra i due genitori tale periodo;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore per un periodo di quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (salvo diverso accordo, i primi quindici giorni del mese con il padre ed i successivi con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari); i genitori potranno, altresì, godere di due ulteriori settimane di vacanza con e nel periodo di chiusura scolastica, Per_1 Per_2 da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
- in occasione delle festività locali e nazionali e dei ponti che con esse dovessero crearsi, secondo il criterio dell'adiacenza al fine settimana di spettanza di ciascun genitore;
- ciascun genitore avrà diritto di vedere i figli nel giorno del loro compleanno, secondo modalità e tempi da concordare. Dopo i periodi di vacanza con i figli (vacanze natalizie, vacanze estive, vacanze Pasquali) l'alternanza dei fine settimana di rispettiva spettanza riprenderà dal genitore che non aveva con sé i figli nel periodo di vacanza immediatamente precedente.
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra i genitori, assunti nell'interesse dei figli, i quali dovranno tenere conto delle esigenze personali, desideri e impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1
e e con espresso diritto del padre di recuperare i periodi non trascorsi con i f Per_2 improcrastinabili impegni di lavoro.
5) Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare ai figli persone cui dovessero sentimentalmente legarsi in modo provvisorio, nel rispetto dell'età dei minori e per la miglior tutela della loro serenità. Qualora si tratti invece di stabile relazione sentimentale, essi concorderanno insieme le migliori modalità di comunicazione e frequentazione ai figli.
6) Il signor corrisponderà alla signora , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al i figli e sino a che questi ult piena autosufficienza economica, € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio e così complessivamente € 700,00 (settecento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà comunicato al signor importo Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT annuali.
7) Il signor inoltre, concorrerà nella misura del 50 % alle spese straordinarie Parte_1 ed extra-assegno così come individuate nelle linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che si intendono qui espressamente richiamate.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9) I coniugi, salvo quanto contemplato ai paragrafi che precedono, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per pregresse questioni di dare/avere tra loro, avendo già provveduto alla divisione e diversa regolamentazione di ogni bene comune.
- 2 - 10) I coniugi si concedono sin d'ora l'autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, sia personali che dei figli minori”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a IR (AN) il 17/09/2005, premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Ancona, 22/07/2008) e (Ancona, 23/01/2011) e che tra loro è venuta Per_1 Per_2 meno l'affectio coniugalis, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti - che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di aver risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi in essere -, e corrispondenti agli interessi dei due figli minori, per i quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle loro esigenze e corrispondente alle condizioni economiche dell'obbligato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contatto matrimonio a IR (AN) il 17/09/2005,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 15, parte 2, serie A dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -