TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 2.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 23.9.2025, 2.10.2025, 3.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 170/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal vv. Mosca, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni paolo.
[...]
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliata presso la Direzione Regionale delle Marche, via Palestro n. 15 Ancona, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: avviamento numerico per la selezione ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge 68/1999.
PAROLE CHIAVE: AVVIAMENTO NUMERICO – AMBITO DI SINDACABILITÀ GIUDIZIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992 e di essere stata pertanto inserita nella graduatoria unica regionale e segnalata per l'avviamento numerico ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge 68/1999 per l'assunzione di sei unità di personale con qualifica di operatore presso l' . Controparte_1
Lamenta di essere stata sottoposta ad una vera e pro illegittima nella sostanza e nella forma, che si concludeva con un giudizio di non idoneità. Ritiene in particolare che la prova aveva richiesto competenze afferenti al superiore profilo di assistente e non a quello di operatore, in quanto era stata richiesta una conoscenza diffusa di diverse tematiche giuridiche;
peraltro, la Commissione non aveva individuato i criteri né fissato una soglia minima di idoneità, valutando idonei due candidati che avevano un curriculum tale per cui potevano aspirare al profilo di assistente e penalizzando la ricorrente per il deficit cognitivo lieve disattendendo le finalità proprie della legge 68/1999. Chiede, pertanto, la costituzione del rapporto di lavoro o in subordine il risarcimento del danno per perdita di chance. Costituendosi in giudizio, l' afferma di avere Controparte_1 avviato la procedura selettiva in o dalla normativa vigente, di aver fornito alla ricorrente in sede di accesso agli atti gli elaborati di tutti i partecipanti, di aver sottoposto ad una prova di idoneità i candidati senza effettuare alcuna valutazione comparativa. Rileva che dal colloquio e dalla documentazione medica emerge che la ricorrente non ha propensione per interfacciarsi con il pubblico il che esclude la gran parte di attività associate al profilo di operatore nella struttura organizzativa della convenuta;
che, visto l'elevato grado tecnico del servizio istituzionale svolto, si erano specificati i requisiti obbligatori ulteriori rispetto alla licenza media per ritenere idoneo il lavoratore;
che non si era richiesta una conoscenza specifica sulle singole tematiche, essendo state rivolte domande di carattere generale sul processi produttivi dell'Agenzia; che era stato stabilito che l'idoneità sarebbe stata conseguita solo a fronte di un punteggio medio tra prova scritta e prova orale pari almeno a 6/10 e un punteggio minimo di 6/10 nella prova orale;
che il giudizio sulla valutazione delle prove rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice;
che non era possibile l'assunzione della ricorrente, essendo stati coperti i posti di operatore previsti nella convenzione conclusa con la Regione Marche;
che non era stato provato il danno da perdita di chance. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Individuazione delle modalità di assunzione in esame e limiti del sindacato giurisdizionale. La ricorrente è iscritta alle liste per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999. Con convenzione del 11.10.2019 siglata tra l CP_1
e la Regione Marche ai sensi dell'art. 11 legge 68/1999 v
[...]
2 un programma per l'assunzione di alcuni profili professionali tramite chiamata nominativa previa valutazione di idoneità alle mansioni. Pur non trattandosi di una procedura concorsuale ma di una mera valutazione di idoneità alle mansioni proprie della qualifica per cui è stata avviata la chiamata nominativa, si ritiene che in ogni caso l'amministrazione tramite la Commissione preposta effettua una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice ordinario, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice (in quel caso, amministrativo;
nel presente giudizio, ordinario) per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo (Cass. 26948/2013, con rinvio a Cass. SS.UU. 8412/2012). Pertanto, soltanto a fronte di una palese illogicità o discriminatorietà delle valutazioni effettuate è possibile per il giudice censurare le scelte effettuate dalla Commissione nell'esercizio della discrezionalità tecnica a lei attribuita nella valutazione di idoneità dei soggetti avviati al collocamento tramite chiamata nominativa.
3. Esame delle singole doglianze. Occorre innanzitutto evidenziare che nella fase amministrativa di accesso agli atti sono stati forniti alla ricorrente gli elaborati anche degli altri candidati (che infatti risultano prodotti al doc. 11 allegato al ricorso), che invero non rilevano ai fini della decisione della presente controversia, in quanto, come è evidente dalla lettura degli atti della Commissione, non è stato esperito un giudizio comparativo di tipo concorsuale, ma è stata valutata l'idoneità degli aspiranti peraltro in base a criteri e punteggi ben evidenziati ed applicati in modo uniforme a tutti i candidati. Pertanto, a nulla rileva che la ricorrente abbia ottenuto il terzo miglior punteggio tra i candidati, in quanto ciò che è stata valutata è l'idoneità dimostrata nell'esperimento delle tre prove somministrate. Parimenti non risponde al vero che, come sostenuto nelle note autorizzate per la discussione, il punteggio globale ottenuto dalla ricorrente pari a 11,75 fosse superiore a quello di altri candidati ritenuti idonei, in quanto i due candidati ritenuti idonei avevano ottenuto un punteggio complessivo di 16,50 e di 14 (doc. 15 fascicolo ricorrente). Peraltro, costituendosi in giudizio l'amministrazione ha chiarito che è stato riconosciuto idoneo soltanto chi avesse raggiunto la sufficienza (ossia un punteggio di 6/10) nella media tra prova scritta e prova pratica e nella prova orale, esplicitando un criterio che risulta del tutto ragionevole e intuibile, non
3 potendo pretendere di essere riconosciuto idoneo chi non avesse raggiunto una sufficiente valutazione nelle tre prove esperite, sia come media tra esse o tra alcune di esse sia come valore assoluto in ciascuna di esse. La mancata comunicazione preventiva di tale parametro di valutazione, peraltro, non ha in alcun modo leso le chance di ottenere l'idoneità della ricorrente, trattandosi di un criterio che si attiene alle modalità di valutazioni diffuse in ogni scuola di ordine e grado e in ogni concorso o procedura selettiva. Non si ritiene, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, che la procedura cui è stata sottoposta la ricorrente abbia avuto natura concorsuale, in quanto la valutazione a lei assegnata non è frutto della comparazione con gli altri candidati, ma inerisce l'idoneità del singolo sulla base della sufficienza delle conoscenze dimostrate al fine di svolgere le mansioni che sarebbero state assegnate a seguito dell'assunzione con profilo di operatore. Né la ricorrente può lamentarsi che siano state chieste nozioni che non erano compatibili con la formazione che viene data dalla scuola dell'obbligo. Ed infatti, il titolo di accesso per un determinato profilo non individua anche le nozioni di base che bisogna conoscere per essere idoneo all'assunzione, in quanto la valutazione di idoneità ben può richiedere nozioni (approfondite o di base a seconda del profilo per il quale si concorre) attinenti alle mansioni che verranno assegnate. Peraltro, nel caso di specie al fine di garantire la parità tra i candidati e di agevolare lo svolgimento delle prove erano state fornite anche dispense sulle quali era possibile preparare le tre prove somministrate. Allo stesso modo, non si ritiene che le prove cui i candidati sono stati sottoposti fossero irragionevoli o inconferenti rispetto al profilo per il quale si doveva valutare l'idoneità, attenendo ai processi produttivi di base dell' e alle nozioni elementari relative agli strumenti Controparte_1 info bblica amministrazione venivano utilizzati anche dagli operatori. Infine, non può considerarsi irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità la specifica patologia che affligge la ricorrente e la mancanza di attitudine al rapporto con il pubblico e all'attività di archiviazione, dal momento che molte delle mansioni che ricadono nel profilo di operatore richiedono appunto tali attività (nell'elencare le principali mansioni degli operatori durante la prova orale, il Presidente della Commissione indica come tali assistenza in front e back office, gestione flussi documentali, data entry e archivio cartaceo), riverberandosi tale elemento negativamente sulla idoneità della ricorrente alla mansione. Ed infatti, la valutazione di idoneità deve verificare anche che le patologie da cui sono afflitti i candidati non siano incompatibili con le mansioni che questi saranno chiamati a svolgere. Si ritiene, pertanto, che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione non sia irragionevole e ingiustificato, né discriminatorio nei confronti della ricorrente per le sue condizioni di salute che, peraltro, l'accomunavano anche agli altri candidati, trattandosi di assunzione per chiamata numerica di soggetti iscritti proprio in virtù delle problematiche di
4 salute nell'apposito elenco per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo non può essere accolto. La difficoltà della materia trattata e la natura delle parti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 17.10.2025 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 2.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 23.9.2025, 2.10.2025, 3.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 170/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal vv. Mosca, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni paolo.
[...]
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliata presso la Direzione Regionale delle Marche, via Palestro n. 15 Ancona, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: avviamento numerico per la selezione ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge 68/1999.
PAROLE CHIAVE: AVVIAMENTO NUMERICO – AMBITO DI SINDACABILITÀ GIUDIZIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992 e di essere stata pertanto inserita nella graduatoria unica regionale e segnalata per l'avviamento numerico ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge 68/1999 per l'assunzione di sei unità di personale con qualifica di operatore presso l' . Controparte_1
Lamenta di essere stata sottoposta ad una vera e pro illegittima nella sostanza e nella forma, che si concludeva con un giudizio di non idoneità. Ritiene in particolare che la prova aveva richiesto competenze afferenti al superiore profilo di assistente e non a quello di operatore, in quanto era stata richiesta una conoscenza diffusa di diverse tematiche giuridiche;
peraltro, la Commissione non aveva individuato i criteri né fissato una soglia minima di idoneità, valutando idonei due candidati che avevano un curriculum tale per cui potevano aspirare al profilo di assistente e penalizzando la ricorrente per il deficit cognitivo lieve disattendendo le finalità proprie della legge 68/1999. Chiede, pertanto, la costituzione del rapporto di lavoro o in subordine il risarcimento del danno per perdita di chance. Costituendosi in giudizio, l' afferma di avere Controparte_1 avviato la procedura selettiva in o dalla normativa vigente, di aver fornito alla ricorrente in sede di accesso agli atti gli elaborati di tutti i partecipanti, di aver sottoposto ad una prova di idoneità i candidati senza effettuare alcuna valutazione comparativa. Rileva che dal colloquio e dalla documentazione medica emerge che la ricorrente non ha propensione per interfacciarsi con il pubblico il che esclude la gran parte di attività associate al profilo di operatore nella struttura organizzativa della convenuta;
che, visto l'elevato grado tecnico del servizio istituzionale svolto, si erano specificati i requisiti obbligatori ulteriori rispetto alla licenza media per ritenere idoneo il lavoratore;
che non si era richiesta una conoscenza specifica sulle singole tematiche, essendo state rivolte domande di carattere generale sul processi produttivi dell'Agenzia; che era stato stabilito che l'idoneità sarebbe stata conseguita solo a fronte di un punteggio medio tra prova scritta e prova orale pari almeno a 6/10 e un punteggio minimo di 6/10 nella prova orale;
che il giudizio sulla valutazione delle prove rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice;
che non era possibile l'assunzione della ricorrente, essendo stati coperti i posti di operatore previsti nella convenzione conclusa con la Regione Marche;
che non era stato provato il danno da perdita di chance. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Individuazione delle modalità di assunzione in esame e limiti del sindacato giurisdizionale. La ricorrente è iscritta alle liste per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999. Con convenzione del 11.10.2019 siglata tra l CP_1
e la Regione Marche ai sensi dell'art. 11 legge 68/1999 v
[...]
2 un programma per l'assunzione di alcuni profili professionali tramite chiamata nominativa previa valutazione di idoneità alle mansioni. Pur non trattandosi di una procedura concorsuale ma di una mera valutazione di idoneità alle mansioni proprie della qualifica per cui è stata avviata la chiamata nominativa, si ritiene che in ogni caso l'amministrazione tramite la Commissione preposta effettua una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice ordinario, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice (in quel caso, amministrativo;
nel presente giudizio, ordinario) per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo (Cass. 26948/2013, con rinvio a Cass. SS.UU. 8412/2012). Pertanto, soltanto a fronte di una palese illogicità o discriminatorietà delle valutazioni effettuate è possibile per il giudice censurare le scelte effettuate dalla Commissione nell'esercizio della discrezionalità tecnica a lei attribuita nella valutazione di idoneità dei soggetti avviati al collocamento tramite chiamata nominativa.
3. Esame delle singole doglianze. Occorre innanzitutto evidenziare che nella fase amministrativa di accesso agli atti sono stati forniti alla ricorrente gli elaborati anche degli altri candidati (che infatti risultano prodotti al doc. 11 allegato al ricorso), che invero non rilevano ai fini della decisione della presente controversia, in quanto, come è evidente dalla lettura degli atti della Commissione, non è stato esperito un giudizio comparativo di tipo concorsuale, ma è stata valutata l'idoneità degli aspiranti peraltro in base a criteri e punteggi ben evidenziati ed applicati in modo uniforme a tutti i candidati. Pertanto, a nulla rileva che la ricorrente abbia ottenuto il terzo miglior punteggio tra i candidati, in quanto ciò che è stata valutata è l'idoneità dimostrata nell'esperimento delle tre prove somministrate. Parimenti non risponde al vero che, come sostenuto nelle note autorizzate per la discussione, il punteggio globale ottenuto dalla ricorrente pari a 11,75 fosse superiore a quello di altri candidati ritenuti idonei, in quanto i due candidati ritenuti idonei avevano ottenuto un punteggio complessivo di 16,50 e di 14 (doc. 15 fascicolo ricorrente). Peraltro, costituendosi in giudizio l'amministrazione ha chiarito che è stato riconosciuto idoneo soltanto chi avesse raggiunto la sufficienza (ossia un punteggio di 6/10) nella media tra prova scritta e prova pratica e nella prova orale, esplicitando un criterio che risulta del tutto ragionevole e intuibile, non
3 potendo pretendere di essere riconosciuto idoneo chi non avesse raggiunto una sufficiente valutazione nelle tre prove esperite, sia come media tra esse o tra alcune di esse sia come valore assoluto in ciascuna di esse. La mancata comunicazione preventiva di tale parametro di valutazione, peraltro, non ha in alcun modo leso le chance di ottenere l'idoneità della ricorrente, trattandosi di un criterio che si attiene alle modalità di valutazioni diffuse in ogni scuola di ordine e grado e in ogni concorso o procedura selettiva. Non si ritiene, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, che la procedura cui è stata sottoposta la ricorrente abbia avuto natura concorsuale, in quanto la valutazione a lei assegnata non è frutto della comparazione con gli altri candidati, ma inerisce l'idoneità del singolo sulla base della sufficienza delle conoscenze dimostrate al fine di svolgere le mansioni che sarebbero state assegnate a seguito dell'assunzione con profilo di operatore. Né la ricorrente può lamentarsi che siano state chieste nozioni che non erano compatibili con la formazione che viene data dalla scuola dell'obbligo. Ed infatti, il titolo di accesso per un determinato profilo non individua anche le nozioni di base che bisogna conoscere per essere idoneo all'assunzione, in quanto la valutazione di idoneità ben può richiedere nozioni (approfondite o di base a seconda del profilo per il quale si concorre) attinenti alle mansioni che verranno assegnate. Peraltro, nel caso di specie al fine di garantire la parità tra i candidati e di agevolare lo svolgimento delle prove erano state fornite anche dispense sulle quali era possibile preparare le tre prove somministrate. Allo stesso modo, non si ritiene che le prove cui i candidati sono stati sottoposti fossero irragionevoli o inconferenti rispetto al profilo per il quale si doveva valutare l'idoneità, attenendo ai processi produttivi di base dell' e alle nozioni elementari relative agli strumenti Controparte_1 info bblica amministrazione venivano utilizzati anche dagli operatori. Infine, non può considerarsi irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità la specifica patologia che affligge la ricorrente e la mancanza di attitudine al rapporto con il pubblico e all'attività di archiviazione, dal momento che molte delle mansioni che ricadono nel profilo di operatore richiedono appunto tali attività (nell'elencare le principali mansioni degli operatori durante la prova orale, il Presidente della Commissione indica come tali assistenza in front e back office, gestione flussi documentali, data entry e archivio cartaceo), riverberandosi tale elemento negativamente sulla idoneità della ricorrente alla mansione. Ed infatti, la valutazione di idoneità deve verificare anche che le patologie da cui sono afflitti i candidati non siano incompatibili con le mansioni che questi saranno chiamati a svolgere. Si ritiene, pertanto, che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione non sia irragionevole e ingiustificato, né discriminatorio nei confronti della ricorrente per le sue condizioni di salute che, peraltro, l'accomunavano anche agli altri candidati, trattandosi di assunzione per chiamata numerica di soggetti iscritti proprio in virtù delle problematiche di
4 salute nell'apposito elenco per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo non può essere accolto. La difficoltà della materia trattata e la natura delle parti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 17.10.2025 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5