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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501/2022 R.G., vertente
TRA
( , nata in Parte_1 C.F._1
Bielorussia, il 28.07.1978, residente in Repubblica di Belarus, Regione Minsk,
Villaggio di Khotljani (UZDA), Via Pervaja n. 17/1, elettivamente domiciliata in OL (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA
(c.f.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
Appellante
CONTRO
1 , nato a [...] il 07\09\1963, residente in [...]
Bonanno n. 2, c.f. : , elett.te dom.to in Siracusa V.le CodiceFiscale_3
Santa Panagia n. 141/C presso lo studio degli Avv.ti Flavio Agostini c.f.:
[...]
) e Cataldo Canalicchio (c.f. ) che lo C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per procura in atti.
Appellato
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 1 aprile 2022
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza n. 1836/2021, emanata Parte_1
in data 06.10.2021 dal Tribunale civile di Siracusa, pubblicata in data
12.10.2021, non notificatale, nella causa civile n. 5263/2018 RG, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Siracusa, in data
07.03.2008, tra ed essa appellante. CP_1
Con tale decisione il Tribunale di Siracusa affidava il figlio minore,
in via esclusiva al padre, collocandolo presso la sua Persona_1
abitazione anche ai fini della residenza anagrafica;
assegnava al Sig.
[...]
la casa familiare sita in Floridia, C.so Vittorio Emanuele n. 769; CP_1
condannava l'odierna appellante alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 3.454,50.
Con il primo motivo di appello si doleva della statuizione in ordine alla responsabilità genitoriale sul figlio minore. Deduceva infatti che al riguardo il
Giudice di prime cure aveva erroneamente posto a fondamento della propria decisione l'asserita sottrazione del minore al padre da parte di essa appellante
2 che – in base alla sentenza impugnata – lo aveva portato in Bielorussia
all'insaputa dell'ex coniuge.
Precisava che, tuttavia, le motivazioni poste a fondamento della propria decisione di trasferirsi in Bielorussia erano state mosse esclusivamente dalla necessità di tutelare l'incolumità del proprio figlio minore (avente all'epoca dei fatti soli 5 anni) dagli abusi sessuali posti in essere dal Sig. CP_1
nei suoi confronti. Deduceva che i predetti atti di abuso erano da lei stati denunciati alla competente Procura della Repubblica con querela del
16.02.2018, e che erano provati dai referti medici che allegava al ricorso ove era certificata una diagnosi di “iperemia anale da sospetto abuso”. Poiché
nonostante la denuncia l' non veniva perseguito penalmente e ritenuto CP_1
che era gravemente a rischio l'incolumità del figlio minore essa appellante decideva di trasferirsi nella propria nazione per tutelare il minore.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi della condanna alle spese di lite e infine avanzava istanza di sospensione della sentenza appellata,
chiedendo che – ferme restando le statuizioni della sentenza appellata in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto con l' – il figlio minore fosse CP_1
affidato ad essa appellante in via esclusiva con collocamento presso il domicilio materno. In subordine chiedeva disporsi l'affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno e con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva che solo con l'atto CP_1
di appello della controparte era venuto a conoscenza delle querele a suo tempo
3 sporte da le quali non avevano avuto alcun seguito, Parte_1
dato il lungo tempo trascorso.
Faceva anche rilevare che la querela del 16-2-2018 era stata proposta prima della pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta il 30-3-2018, e che le successive (proposte nelle date del 16-3-2018, 23-5-2018 e 22-6-2018)
parimenti non avevano avuto alcun seguito. Metteva in rilievo che la nel mese di aprile 2018, aveva trovato una occupazione Parte_1
lavorativa presso la Lukoil di Priolo Gargallo con orario di lavoro dalle 08,00
della mattina e sino alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana e che in tale circostanza, essendo già separati, aveva chiesto ad esso appellato di tenere stabilmente con sé il figlio, situazione protrattasi per due mesi continuativi. Evidenziava che tale fatto era in contrasto con i timori espressi nei suoi confronti dalla appellante, che – ove avesse avuto realmente timore di suoi atti abuso ai danni del figlio – non avrebbe dovuto affidarlo alle cure paterne.
Narrava che alla fine di settembre del 2018, la gli aveva Parte_1
riferito che il suo rapporto lavorativo con la Lukoil era cessato, senza spiegarne i motivi. Indi il giorno 2-10-2018, esso appellato si era recato presso la residenza della moglie per prelevare il figlio, in base a quanto statuito dalla sentenza di separazione, ma non aveva trovato nessuno in casa. Aveva poi ricevuto un sms con il quale la gli comunicava di essere partita Parte_1
improvvisamente, senza alcun preavviso e per un periodo imprecisato per la
Bielorussia. Precisava di avere sporto querela verso la moglie e che – appurato che la stessa si trovava ormai in Bielorussia – aveva tentato innumerevoli volte di avere contatti telefonici con il figlio, contatti resi difficili dalla controparte.
4 Avviato un tentativo di reimpatrio presso le autorità della Bielorussia,
questo gli veniva negato anche se gli veniva concesso di potere vedere e tenere con sé il figlio raggiungendolo al domicilio della madre. Nonostante ciò
la inizialmente, gli aveva impedito il diritto di visita. Dopo Parte_1
qualche tempo tuttavia gli aveva fatto sapere che , in cambio di denaro, gli avrebbe permesso di vedere il figlio. Precisava che dal 2019 in poi egli si era recato in Bielorussia 9 volte ( come si evinceva da copia del passaporto allegava ) ed ogni volta le richieste di denaro della erano state Parte_1
sempre maggiori fino ad arrivare ad una media di circa 500,00 euro al mese.
Concludeva chiedendo in via principale di rigettare integralmente il ricorso in Appello e confermare la Sentenza n. 1836/2021 resa dal Tribunale di
Siracusa in data 12-10-2021; in mero subordine, disporsi affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso il Persona_1
domicilio paterno;
in ulteriore subordine disporre che la madre accompagni il minore con minima cadenza mensile in Siracusa, onde consentire al padre di vedere e tenere con sé il figlio per almeno sette giorni continuativi e Per_1
con periodo di permanenza minimo della madre in Siracusa di giorni dieci statuendo anche che egli possa liberamente recarsi in Bielorussia e vedere e tenere con sé il figlio consentendo anche che , durante le festività natalizie e di fine anno, egli possa tenere con sé il figlio in Siracusa per un periodo minimo di gg. 10 continuativi e che, durante il periodo estivo, nell'arco temporale dal 1 Luglio al 31 settembre, il figlio possa restare Per_1
stabilmente presso il padre per un periodo continuativo di giorni 20 ovvero,
due periodi di giorni 10 ciascuno nel suddetto arco temporale.
5 Il P.G. chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Ascoltate le parti (sia in presenza che per via telematica) e ordinata l'audizione del minore per via telematica la Corte, in data 3 luglio 2025
(disposta la trattazione cartolare) poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, osserva la Corte come l'audizione del minore abbia certamente offerto spunti ed elementi per valutare il suo superiore interesse, ma che essa non possa costituire l'unico elemento di convincimento.
In tema si rammenti invero che con ordinanza n. 2947 del 6 febbraio 2025 la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la necessità di assicurare il principio della bigenitorialità nell'interesse superiore del minore, richiamando la pronunce della Corte Edu nelle quali è stato rimarcato l'obbligo di un
“rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la
protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita
familiare” e l'invito alle autorità nazionali ad assumere tutte le misure finalizzate ad assicurare il mantenimento dei legami tra genitori e figli.
Ciò vuol dire che è errata la identificazione sic et simpliciter del superiore interesse del minore con la volontà dalla stesso espressa in sede di audizione,
ed il Giudice, una volta prese in esame le dichiarazioni rese, deve necessariamente tenere conto di tutti i fatti rilevanti valutandoli nel loro complesso e non in modo atomistico.
In tal senso anche la Corte Edu ha affermato che “il diritto di un minore di
esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che
conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che
6 siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame
per determinare il loro interesse superiore”.
Dunque, in base alla citata giurisprudenza di legittimità “l'ascolto del
minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi
tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono
costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse
del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari
altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti
apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti
a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro,
comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione
del minore”.
Ora, alla luce di tali principi deve dirsi che in sede di audizione il figlio della coppia ha affermato: “Non voglio tornare in Italia perché lì AP trattava
male me e la mia mamma e non voglio tornare per questo. Per esempio quando
la mamma voleva portarmi al mare lui mi strappava dalle sue braccia e mi
chiudeva in una stanza dove restavo tutto il tempo senza fare nulla (…)no, io
non voglio venire in Italia nemmeno in vacanza. Verrò solo quando diventerò
grande, quando avrò compiuto diciotto anni, perché in quel momento mio AP
non potrà più farmi nulla e io sarò indipendente (…) io voglio bene a AP ma
mi spavento di lui . Ho paura di AP perché ancora ho 12 anni e se lui mi fa
qualcosa io a lui non posso fare niente. Non ho voglia di passare tanto tempo
con mio padre;
è stato poco disponibile quando io ero bambino nei miei
confronti. (…)Quando ero in Italia AP maltrattava anche me. Ricordo che
7 mi chiudeva in una stanza e non mi faceva mangiare. Questi comportamenti
accadevano quasi sempre (…)a me non dispiace se AP viene a trovarmi in
Bielorussia”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni non vi è dubbio che il minore abbia espresso una preferenza per il suo collocamento presso la madre, collocamento che non è possibile negargli, considerato che egli non parla né comprende la lingua italiana (ha affrontato l'audizione con l'ausilio di un interprete), non ha mai - nel corso degli ultimi sette anni - pernottato con il padre, è radicatissimo in Bielorussia ove ha affermato di avere un contesto amicale e parentale molto forte ( cfr, si veda quanto riferito in sede di audizione: “faccio sport da 3 anni e
precisamente taekwondo. Faccio solo questo al momento, che ho sospeso
perché il mio allenatore è partito e voglio riprenderlo (…) ho tanti amici e
compagni di scuola e parenti. Ho parenti provenienti dall'America e parenti
italiani”).
Alla luce del tempo trascorso e dato lo stato di fatto venutosi a creare,
reputa quindi la Corte che non sia più possibile collocare il minore presso il padre e che pertanto uno sradicamento di in questa delicata fase Per_1
della crescita – precedente di poco all'entrata nella pubertà – sia da evitare,
perché determinerebbe spaesamento, dolore, nostalgia, tempi di adattamento alla lingua italiana e alle nuove abitudini troppo lunghi, che inciderebbero in modo negativo nel suo ambientamento e nella formazione di relazioni umane appaganti.
E' quindi certamente conforme all'interesse del minore che egli permanga in Bielorussia presso il domicilio materno e continui a portare avanti la propria
8 vita in un contesto che gli è ormai del tutto familiare e che certamente gli offre stabilità ed equilibrio.
Quanto all'affidamento, invece, devono farsi – alla luce delle pronunzie giurisprudenziali prima citate – considerazioni molto più ampie, che prendano in esame tutte le circostanze emerse e che possano valorizzare il superiore interesse del minore alla bigenitorialità.
Ebbene, reputa la Corte che talune affermazioni del minore in relazione alla sua convivenza con il padre (allorchè ha riferito che l' lo trattava male) CP_1
siano poco riscontrabili.
I ricordi del bambino sono molto risalenti nel tempo, afferiscono a un'epoca in cui lo stesso aveva solo cinque anni ed era molto piccolo. Inoltre il minore in questi anni ha avuto come unica e prevalente interlocutrice la madre e ben potrebbe avere sovrapposto alla propria memoria la prospettazione fornitagli dalla genitrice.
D'altra parte in seno alla sua audizione il piccolo cade in Per_1
contraddizione, dicendo da un lato di non avere voglia di passare del tempo con il padre e dall'altro di vedere di buon occhio che il padre vada a trovarlo in
Bielorussia (“ a me non dispiace se AP viene a trovarmi in Bielorussia”).
Del pari da un lato afferma di non volersi recare in Italia nemmeno in vacanza,
e dall'altro afferma che al padre vuole bene e che si recherà in Italia al compimento dei diciotto anni, ritenendo che a quell'età sarà in grado di difendersi dall'appellato.
Inoltre, a chiusura di collegamento, richiesto se egli conoscesse la ragione per cui era stata disposta la sua audizione, ha affermato: “ per Per_1
9 sapere chi è il vincitore”, una risposta che evidenzia una impostazione assai conflittuale della situazione familiare, vissuta come una competizione all'interno della quale c'è un vincitore e un vinto (visione che è poco probabile che il minore possa avere maturato da sé, senza l'ausilio di un adulto).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, è evidente come la Corte
non possa assumere la decisione sull'affidamento del minore prendendo in esame solo quanto da lui riferito senza valutare anche il resto delle circostanze emerse nel corso del giudizio.
Ebbene. Va innanzi tutto evidenziato che il contegno della appellante merita ampie censure. Sia perché la stessa si è allontanata dall'Italia con il minore in modo permanente e senza alcun preavviso mentre vigevano le disposizioni della sentenza di separazione intercorsa tra le parti (doc. 2 fascicolo di parte appellata) che le imponeva di recarsi in Bielorussia una volta l'anno e per non più di tre settimane (al solo fine di trascorrere del tempo con i propri congiunti). Sia perché le motivazioni offerte per tale allontanamento sono risultate del tutto pretestuose (la paventata possibilità che il marito abusasse del minore).
In merito a tale ultima circostanza, invero, la appellante si giustifica solo con il fatto di avere sporto delle querele a carico del marito in epoca ormai risalente nel tempo, querele che non solo sono espressione di una prospettazione del tutto unilaterale del fatto e avrebbero necessitato di seri e inconfutabili riscontri probatori (nella specie mai forniti né emersi) ma che – a sette anni di distanza – non risultano seguite neanche dall'apertura di un fascicolo a carico dell' CP_1
10 Peraltro la stessa appellante in sede di audizione innanzi a questa Corte (cfr:
udienza del 9/11/23) ha affermato: “ Non so come siano finite le denunce che
ho presentato nei confronti del sig. , ma il mio difensore mi ha CP_1
riferito che sono state archiviate”.
E' quindi evidente che le denunce a suo tempo sporte dalla appellante non abbiamo avuto alcun esito.
Ciò che invece è emerso dalla predetta audizione è un contegno fortemente prevaricante della appellante nei confronti dell'ex coniuge. Innanzi tutto ella ha affermato: “Non ho comunicato alla autorità della Bielorussia che le denunce
sono state archiviate perché l'ho appreso di recente”, così evidenziando che –
pur nella consapevolezza di elementi favorevoli alla posizione dell'ex marito
(elementi che avevano indotto le autorità Bielorussie a impedire il rimpatrio del minore) - ella non si è attivata in favore di una valorizzazione della verità.
Inoltre nel corso dell'audizione dell'ex marito l'appellante, pur collegata da remoto, è intervenuta ripetutamente per interromperlo. Si legge infatti nel verbale in atti: “ Il giudice dà atto che l'appellante interrompe di continuo la
deposizione del sig. e viene invitata ripetutamente a evitare tale CP_1
contegno processuale. Il giudice dà atto che viene silenziata la posizione della
signora affinché possa seguire ed ascoltare la deposizione del sig. senza CP_1
però intervenire continuamente. Il giudice invita l'avvocato dell'appellante a
conferire con la sua assistita affinché cessi tale contegno”.
Non vi è quindi dubbio che la posizione della appellante sia stata caratterizzata da forte antagonismo nei confronti dell'ex coniuge, da denunce immotivate e da una strumentalizzazione evidente delle stesse a fini
11 processuali. Tutti elementi che portano questa Corte a rigettare la sua domanda di affido esclusivo del minore il quale deve invece essere affidato a Per_1
entrambi i genitori, anche se collocato presso la madre a tutela, come detto,
della sua crescita e dell'equilibrio comunque raggiunto in Bielorussia.
Sebbene infatti l' appellante abbia assunto posizioni di grave e ingiustificata conflittualità verso l'ex coniuge, non si ravvisano suoi contegni dannosi verso il figlio, il cui rendimento scolastico è buono e che appare radicato in modo propositivo in Bielorussia, elementi che devono far ritenere che la nonostante le criticità evidenziate, abbia comunque provveduto Parte_1
al benessere del minore.
Ciò che pertanto deve essere valorizzato è il diritto di visita del padre, in ossequio al rispetto della bigenitorialità, anche se la Corte è consapevole che è
assai difficile assicurare pienamente tale diritto ove vi sia una distanza territoriale così marcata e in considerazione del fatto che la Bielorussia è altresì
collocata in una zona limitrofa al sanguinoso conflitto Russia/Ucraina.
Ne deriva che all'esercizio del diritto di visita dovrà collaborare fattivamente anche la appellante.
Alla luce di tali considerazioni reputa quindi la Corte che l'OL possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte in cui si recherà in Bielorussia,
ossia una volta ogni due mesi e per un periodo non superiore a tre settimane.
Il minore trascorrerà inoltre le vacanze estive e natalizie con ciascuno dei genitori ad anni alterni per un periodo di quindici giorni, di talchè spetterà alla appellante in tali circostanze accompagnare il minore in Italia presso il domicilio del padre.
12 Quanto al mantenimento del minore, la Corte - in assenza di approfondimenti istruttori in merito, ma considerato che l'OL ha riferito in seno alla propria comparsa responsiva di avere contribuito, sebbene con difficoltà, al mantenimento del minore, quando si recava in Bielorussia,
attraverso la dazione di E. 500,00, mensili - ritiene di dover fissare in tale importo l'assegno mensile di mantenimento oltre al 50% delle spese
Stante il tenore della decisione le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello affida il figlio minore
[...]
a entrambi i genitori e lo colloca presso la madre in Bielorussia;
Per_1
dispone che il padre possa vedere il figlio recandosi in Bielorussia una volta ogni due mesi e per un periodo non superiore a tre settimane e che il minore trascorra le vacanze estive e natalizie con ciascuno dei genitori ad anni alterni per un periodo di quindici giorni;
dispone che contribuisca al mantenimento del minore con un CP_1
assegno mensile di E. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie da versare all'appellante ogni 5 del mese.
Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 10 luglio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501/2022 R.G., vertente
TRA
( , nata in Parte_1 C.F._1
Bielorussia, il 28.07.1978, residente in Repubblica di Belarus, Regione Minsk,
Villaggio di Khotljani (UZDA), Via Pervaja n. 17/1, elettivamente domiciliata in OL (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA
(c.f.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
Appellante
CONTRO
1 , nato a [...] il 07\09\1963, residente in [...]
Bonanno n. 2, c.f. : , elett.te dom.to in Siracusa V.le CodiceFiscale_3
Santa Panagia n. 141/C presso lo studio degli Avv.ti Flavio Agostini c.f.:
[...]
) e Cataldo Canalicchio (c.f. ) che lo C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per procura in atti.
Appellato
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 1 aprile 2022
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza n. 1836/2021, emanata Parte_1
in data 06.10.2021 dal Tribunale civile di Siracusa, pubblicata in data
12.10.2021, non notificatale, nella causa civile n. 5263/2018 RG, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Siracusa, in data
07.03.2008, tra ed essa appellante. CP_1
Con tale decisione il Tribunale di Siracusa affidava il figlio minore,
in via esclusiva al padre, collocandolo presso la sua Persona_1
abitazione anche ai fini della residenza anagrafica;
assegnava al Sig.
[...]
la casa familiare sita in Floridia, C.so Vittorio Emanuele n. 769; CP_1
condannava l'odierna appellante alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 3.454,50.
Con il primo motivo di appello si doleva della statuizione in ordine alla responsabilità genitoriale sul figlio minore. Deduceva infatti che al riguardo il
Giudice di prime cure aveva erroneamente posto a fondamento della propria decisione l'asserita sottrazione del minore al padre da parte di essa appellante
2 che – in base alla sentenza impugnata – lo aveva portato in Bielorussia
all'insaputa dell'ex coniuge.
Precisava che, tuttavia, le motivazioni poste a fondamento della propria decisione di trasferirsi in Bielorussia erano state mosse esclusivamente dalla necessità di tutelare l'incolumità del proprio figlio minore (avente all'epoca dei fatti soli 5 anni) dagli abusi sessuali posti in essere dal Sig. CP_1
nei suoi confronti. Deduceva che i predetti atti di abuso erano da lei stati denunciati alla competente Procura della Repubblica con querela del
16.02.2018, e che erano provati dai referti medici che allegava al ricorso ove era certificata una diagnosi di “iperemia anale da sospetto abuso”. Poiché
nonostante la denuncia l' non veniva perseguito penalmente e ritenuto CP_1
che era gravemente a rischio l'incolumità del figlio minore essa appellante decideva di trasferirsi nella propria nazione per tutelare il minore.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi della condanna alle spese di lite e infine avanzava istanza di sospensione della sentenza appellata,
chiedendo che – ferme restando le statuizioni della sentenza appellata in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto con l' – il figlio minore fosse CP_1
affidato ad essa appellante in via esclusiva con collocamento presso il domicilio materno. In subordine chiedeva disporsi l'affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno e con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva che solo con l'atto CP_1
di appello della controparte era venuto a conoscenza delle querele a suo tempo
3 sporte da le quali non avevano avuto alcun seguito, Parte_1
dato il lungo tempo trascorso.
Faceva anche rilevare che la querela del 16-2-2018 era stata proposta prima della pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta il 30-3-2018, e che le successive (proposte nelle date del 16-3-2018, 23-5-2018 e 22-6-2018)
parimenti non avevano avuto alcun seguito. Metteva in rilievo che la nel mese di aprile 2018, aveva trovato una occupazione Parte_1
lavorativa presso la Lukoil di Priolo Gargallo con orario di lavoro dalle 08,00
della mattina e sino alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana e che in tale circostanza, essendo già separati, aveva chiesto ad esso appellato di tenere stabilmente con sé il figlio, situazione protrattasi per due mesi continuativi. Evidenziava che tale fatto era in contrasto con i timori espressi nei suoi confronti dalla appellante, che – ove avesse avuto realmente timore di suoi atti abuso ai danni del figlio – non avrebbe dovuto affidarlo alle cure paterne.
Narrava che alla fine di settembre del 2018, la gli aveva Parte_1
riferito che il suo rapporto lavorativo con la Lukoil era cessato, senza spiegarne i motivi. Indi il giorno 2-10-2018, esso appellato si era recato presso la residenza della moglie per prelevare il figlio, in base a quanto statuito dalla sentenza di separazione, ma non aveva trovato nessuno in casa. Aveva poi ricevuto un sms con il quale la gli comunicava di essere partita Parte_1
improvvisamente, senza alcun preavviso e per un periodo imprecisato per la
Bielorussia. Precisava di avere sporto querela verso la moglie e che – appurato che la stessa si trovava ormai in Bielorussia – aveva tentato innumerevoli volte di avere contatti telefonici con il figlio, contatti resi difficili dalla controparte.
4 Avviato un tentativo di reimpatrio presso le autorità della Bielorussia,
questo gli veniva negato anche se gli veniva concesso di potere vedere e tenere con sé il figlio raggiungendolo al domicilio della madre. Nonostante ciò
la inizialmente, gli aveva impedito il diritto di visita. Dopo Parte_1
qualche tempo tuttavia gli aveva fatto sapere che , in cambio di denaro, gli avrebbe permesso di vedere il figlio. Precisava che dal 2019 in poi egli si era recato in Bielorussia 9 volte ( come si evinceva da copia del passaporto allegava ) ed ogni volta le richieste di denaro della erano state Parte_1
sempre maggiori fino ad arrivare ad una media di circa 500,00 euro al mese.
Concludeva chiedendo in via principale di rigettare integralmente il ricorso in Appello e confermare la Sentenza n. 1836/2021 resa dal Tribunale di
Siracusa in data 12-10-2021; in mero subordine, disporsi affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso il Persona_1
domicilio paterno;
in ulteriore subordine disporre che la madre accompagni il minore con minima cadenza mensile in Siracusa, onde consentire al padre di vedere e tenere con sé il figlio per almeno sette giorni continuativi e Per_1
con periodo di permanenza minimo della madre in Siracusa di giorni dieci statuendo anche che egli possa liberamente recarsi in Bielorussia e vedere e tenere con sé il figlio consentendo anche che , durante le festività natalizie e di fine anno, egli possa tenere con sé il figlio in Siracusa per un periodo minimo di gg. 10 continuativi e che, durante il periodo estivo, nell'arco temporale dal 1 Luglio al 31 settembre, il figlio possa restare Per_1
stabilmente presso il padre per un periodo continuativo di giorni 20 ovvero,
due periodi di giorni 10 ciascuno nel suddetto arco temporale.
5 Il P.G. chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Ascoltate le parti (sia in presenza che per via telematica) e ordinata l'audizione del minore per via telematica la Corte, in data 3 luglio 2025
(disposta la trattazione cartolare) poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, osserva la Corte come l'audizione del minore abbia certamente offerto spunti ed elementi per valutare il suo superiore interesse, ma che essa non possa costituire l'unico elemento di convincimento.
In tema si rammenti invero che con ordinanza n. 2947 del 6 febbraio 2025 la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la necessità di assicurare il principio della bigenitorialità nell'interesse superiore del minore, richiamando la pronunce della Corte Edu nelle quali è stato rimarcato l'obbligo di un
“rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la
protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita
familiare” e l'invito alle autorità nazionali ad assumere tutte le misure finalizzate ad assicurare il mantenimento dei legami tra genitori e figli.
Ciò vuol dire che è errata la identificazione sic et simpliciter del superiore interesse del minore con la volontà dalla stesso espressa in sede di audizione,
ed il Giudice, una volta prese in esame le dichiarazioni rese, deve necessariamente tenere conto di tutti i fatti rilevanti valutandoli nel loro complesso e non in modo atomistico.
In tal senso anche la Corte Edu ha affermato che “il diritto di un minore di
esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che
conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che
6 siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame
per determinare il loro interesse superiore”.
Dunque, in base alla citata giurisprudenza di legittimità “l'ascolto del
minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi
tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono
costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse
del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari
altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti
apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti
a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro,
comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione
del minore”.
Ora, alla luce di tali principi deve dirsi che in sede di audizione il figlio della coppia ha affermato: “Non voglio tornare in Italia perché lì AP trattava
male me e la mia mamma e non voglio tornare per questo. Per esempio quando
la mamma voleva portarmi al mare lui mi strappava dalle sue braccia e mi
chiudeva in una stanza dove restavo tutto il tempo senza fare nulla (…)no, io
non voglio venire in Italia nemmeno in vacanza. Verrò solo quando diventerò
grande, quando avrò compiuto diciotto anni, perché in quel momento mio AP
non potrà più farmi nulla e io sarò indipendente (…) io voglio bene a AP ma
mi spavento di lui . Ho paura di AP perché ancora ho 12 anni e se lui mi fa
qualcosa io a lui non posso fare niente. Non ho voglia di passare tanto tempo
con mio padre;
è stato poco disponibile quando io ero bambino nei miei
confronti. (…)Quando ero in Italia AP maltrattava anche me. Ricordo che
7 mi chiudeva in una stanza e non mi faceva mangiare. Questi comportamenti
accadevano quasi sempre (…)a me non dispiace se AP viene a trovarmi in
Bielorussia”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni non vi è dubbio che il minore abbia espresso una preferenza per il suo collocamento presso la madre, collocamento che non è possibile negargli, considerato che egli non parla né comprende la lingua italiana (ha affrontato l'audizione con l'ausilio di un interprete), non ha mai - nel corso degli ultimi sette anni - pernottato con il padre, è radicatissimo in Bielorussia ove ha affermato di avere un contesto amicale e parentale molto forte ( cfr, si veda quanto riferito in sede di audizione: “faccio sport da 3 anni e
precisamente taekwondo. Faccio solo questo al momento, che ho sospeso
perché il mio allenatore è partito e voglio riprenderlo (…) ho tanti amici e
compagni di scuola e parenti. Ho parenti provenienti dall'America e parenti
italiani”).
Alla luce del tempo trascorso e dato lo stato di fatto venutosi a creare,
reputa quindi la Corte che non sia più possibile collocare il minore presso il padre e che pertanto uno sradicamento di in questa delicata fase Per_1
della crescita – precedente di poco all'entrata nella pubertà – sia da evitare,
perché determinerebbe spaesamento, dolore, nostalgia, tempi di adattamento alla lingua italiana e alle nuove abitudini troppo lunghi, che inciderebbero in modo negativo nel suo ambientamento e nella formazione di relazioni umane appaganti.
E' quindi certamente conforme all'interesse del minore che egli permanga in Bielorussia presso il domicilio materno e continui a portare avanti la propria
8 vita in un contesto che gli è ormai del tutto familiare e che certamente gli offre stabilità ed equilibrio.
Quanto all'affidamento, invece, devono farsi – alla luce delle pronunzie giurisprudenziali prima citate – considerazioni molto più ampie, che prendano in esame tutte le circostanze emerse e che possano valorizzare il superiore interesse del minore alla bigenitorialità.
Ebbene, reputa la Corte che talune affermazioni del minore in relazione alla sua convivenza con il padre (allorchè ha riferito che l' lo trattava male) CP_1
siano poco riscontrabili.
I ricordi del bambino sono molto risalenti nel tempo, afferiscono a un'epoca in cui lo stesso aveva solo cinque anni ed era molto piccolo. Inoltre il minore in questi anni ha avuto come unica e prevalente interlocutrice la madre e ben potrebbe avere sovrapposto alla propria memoria la prospettazione fornitagli dalla genitrice.
D'altra parte in seno alla sua audizione il piccolo cade in Per_1
contraddizione, dicendo da un lato di non avere voglia di passare del tempo con il padre e dall'altro di vedere di buon occhio che il padre vada a trovarlo in
Bielorussia (“ a me non dispiace se AP viene a trovarmi in Bielorussia”).
Del pari da un lato afferma di non volersi recare in Italia nemmeno in vacanza,
e dall'altro afferma che al padre vuole bene e che si recherà in Italia al compimento dei diciotto anni, ritenendo che a quell'età sarà in grado di difendersi dall'appellato.
Inoltre, a chiusura di collegamento, richiesto se egli conoscesse la ragione per cui era stata disposta la sua audizione, ha affermato: “ per Per_1
9 sapere chi è il vincitore”, una risposta che evidenzia una impostazione assai conflittuale della situazione familiare, vissuta come una competizione all'interno della quale c'è un vincitore e un vinto (visione che è poco probabile che il minore possa avere maturato da sé, senza l'ausilio di un adulto).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, è evidente come la Corte
non possa assumere la decisione sull'affidamento del minore prendendo in esame solo quanto da lui riferito senza valutare anche il resto delle circostanze emerse nel corso del giudizio.
Ebbene. Va innanzi tutto evidenziato che il contegno della appellante merita ampie censure. Sia perché la stessa si è allontanata dall'Italia con il minore in modo permanente e senza alcun preavviso mentre vigevano le disposizioni della sentenza di separazione intercorsa tra le parti (doc. 2 fascicolo di parte appellata) che le imponeva di recarsi in Bielorussia una volta l'anno e per non più di tre settimane (al solo fine di trascorrere del tempo con i propri congiunti). Sia perché le motivazioni offerte per tale allontanamento sono risultate del tutto pretestuose (la paventata possibilità che il marito abusasse del minore).
In merito a tale ultima circostanza, invero, la appellante si giustifica solo con il fatto di avere sporto delle querele a carico del marito in epoca ormai risalente nel tempo, querele che non solo sono espressione di una prospettazione del tutto unilaterale del fatto e avrebbero necessitato di seri e inconfutabili riscontri probatori (nella specie mai forniti né emersi) ma che – a sette anni di distanza – non risultano seguite neanche dall'apertura di un fascicolo a carico dell' CP_1
10 Peraltro la stessa appellante in sede di audizione innanzi a questa Corte (cfr:
udienza del 9/11/23) ha affermato: “ Non so come siano finite le denunce che
ho presentato nei confronti del sig. , ma il mio difensore mi ha CP_1
riferito che sono state archiviate”.
E' quindi evidente che le denunce a suo tempo sporte dalla appellante non abbiamo avuto alcun esito.
Ciò che invece è emerso dalla predetta audizione è un contegno fortemente prevaricante della appellante nei confronti dell'ex coniuge. Innanzi tutto ella ha affermato: “Non ho comunicato alla autorità della Bielorussia che le denunce
sono state archiviate perché l'ho appreso di recente”, così evidenziando che –
pur nella consapevolezza di elementi favorevoli alla posizione dell'ex marito
(elementi che avevano indotto le autorità Bielorussie a impedire il rimpatrio del minore) - ella non si è attivata in favore di una valorizzazione della verità.
Inoltre nel corso dell'audizione dell'ex marito l'appellante, pur collegata da remoto, è intervenuta ripetutamente per interromperlo. Si legge infatti nel verbale in atti: “ Il giudice dà atto che l'appellante interrompe di continuo la
deposizione del sig. e viene invitata ripetutamente a evitare tale CP_1
contegno processuale. Il giudice dà atto che viene silenziata la posizione della
signora affinché possa seguire ed ascoltare la deposizione del sig. senza CP_1
però intervenire continuamente. Il giudice invita l'avvocato dell'appellante a
conferire con la sua assistita affinché cessi tale contegno”.
Non vi è quindi dubbio che la posizione della appellante sia stata caratterizzata da forte antagonismo nei confronti dell'ex coniuge, da denunce immotivate e da una strumentalizzazione evidente delle stesse a fini
11 processuali. Tutti elementi che portano questa Corte a rigettare la sua domanda di affido esclusivo del minore il quale deve invece essere affidato a Per_1
entrambi i genitori, anche se collocato presso la madre a tutela, come detto,
della sua crescita e dell'equilibrio comunque raggiunto in Bielorussia.
Sebbene infatti l' appellante abbia assunto posizioni di grave e ingiustificata conflittualità verso l'ex coniuge, non si ravvisano suoi contegni dannosi verso il figlio, il cui rendimento scolastico è buono e che appare radicato in modo propositivo in Bielorussia, elementi che devono far ritenere che la nonostante le criticità evidenziate, abbia comunque provveduto Parte_1
al benessere del minore.
Ciò che pertanto deve essere valorizzato è il diritto di visita del padre, in ossequio al rispetto della bigenitorialità, anche se la Corte è consapevole che è
assai difficile assicurare pienamente tale diritto ove vi sia una distanza territoriale così marcata e in considerazione del fatto che la Bielorussia è altresì
collocata in una zona limitrofa al sanguinoso conflitto Russia/Ucraina.
Ne deriva che all'esercizio del diritto di visita dovrà collaborare fattivamente anche la appellante.
Alla luce di tali considerazioni reputa quindi la Corte che l'OL possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte in cui si recherà in Bielorussia,
ossia una volta ogni due mesi e per un periodo non superiore a tre settimane.
Il minore trascorrerà inoltre le vacanze estive e natalizie con ciascuno dei genitori ad anni alterni per un periodo di quindici giorni, di talchè spetterà alla appellante in tali circostanze accompagnare il minore in Italia presso il domicilio del padre.
12 Quanto al mantenimento del minore, la Corte - in assenza di approfondimenti istruttori in merito, ma considerato che l'OL ha riferito in seno alla propria comparsa responsiva di avere contribuito, sebbene con difficoltà, al mantenimento del minore, quando si recava in Bielorussia,
attraverso la dazione di E. 500,00, mensili - ritiene di dover fissare in tale importo l'assegno mensile di mantenimento oltre al 50% delle spese
Stante il tenore della decisione le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello affida il figlio minore
[...]
a entrambi i genitori e lo colloca presso la madre in Bielorussia;
Per_1
dispone che il padre possa vedere il figlio recandosi in Bielorussia una volta ogni due mesi e per un periodo non superiore a tre settimane e che il minore trascorra le vacanze estive e natalizie con ciascuno dei genitori ad anni alterni per un periodo di quindici giorni;
dispone che contribuisca al mantenimento del minore con un CP_1
assegno mensile di E. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie da versare all'appellante ogni 5 del mese.
Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 10 luglio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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