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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/926
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicciò;
rilevato che l'omissione nel precetto dell'avvertimento indicato nell'art. 480 cpc non è tale da determinarne la nullità posto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non essendo la nullità
espressamente comminata dalla norma come richiesto dall'art. 156 cpc;
rilevato che è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che nel giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale è nel caso in esame l' ordinanza depositata il 4/12/24 con è stato ordinato il rilascio dell'immobile alla data del 28/2/25,
la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica (non la mera nullità), o su fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo stesso, mentre nessun rilievo presenta la circostanza allegata che medio tempore l'opponente ha depositato azione di riscatto dell'immobile,
la pendenza del tentativo di mediazione e le descritte condizioni di salute, in considerazione del fatto che si verte in ipotesi di rapporto di locazione non abitativa;
ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del precetto;
P.Q.M.
- rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
-Si comunichi
Si comunichi.
Parma, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicciò;
rilevato che l'omissione nel precetto dell'avvertimento indicato nell'art. 480 cpc non è tale da determinarne la nullità posto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non essendo la nullità
espressamente comminata dalla norma come richiesto dall'art. 156 cpc;
rilevato che è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che nel giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale è nel caso in esame l' ordinanza depositata il 4/12/24 con è stato ordinato il rilascio dell'immobile alla data del 28/2/25,
la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica (non la mera nullità), o su fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo stesso, mentre nessun rilievo presenta la circostanza allegata che medio tempore l'opponente ha depositato azione di riscatto dell'immobile,
la pendenza del tentativo di mediazione e le descritte condizioni di salute, in considerazione del fatto che si verte in ipotesi di rapporto di locazione non abitativa;
ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del precetto;
P.Q.M.
- rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
-Si comunichi
Si comunichi.
Parma, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
Pagina 1