TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1719/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MIGLIO MASSIMO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MIGLIO MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/06/1996 da e , trascritto al n. 110, Parte II, Serie Parte_1 Parte_2
A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non prevedere pertanto la corresponsione di alcun assegno a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento;
2) Si dà atto che i deducenti si danno inoltre atto di non avere beni, denaro e/o rapporti economici in comune, avendo provveduto alle relative divisioni ed a regolamentare le obbligazioni congiuntamente contratte già prima dell'intervenuta
2 separazione consensuale.
3) Spese di lite compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
3