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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. EL EL Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1065/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23 luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, Parte_1 Controparte_1 CP_2
: altre ipotesi
[...] [...] rappresentati e difesi dall'avv. LINETTI ANTONELLO e dall'avv. Pt_2 art. 1655 e ss. cc (ivi ( VIA SOLFERINO 28 Controparte_3 C.F._1 compresa l'azione ex 25121 BRESCIA, elettivamente domiciliati in VIA ROMANINO N. 3 1669cc)
BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO, come da procura allegata
APPELLANTI
pagina 1 di 26 c o n t r o
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Zadra ed CP_7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Concesio, Via A. Cottinelli 29
per procura allegata
APPELLATI
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LORENZI BARBARA e CP_8
elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI, 66 ROVERETO presso il difensore avv. LORENZI BARBARA, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( II Sezione Civile) n.
2617/23
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Nella causa n. 16989/2017 R.G. di primo grado: In principalità, previe le
declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Brescia n. 2617/2023 pubblicata il 15.10.2023 e notificata il
16.10.2023, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti, respingersi le
domande di parte appellata nei confronti delle appellanti e Controparte_1
perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le CP_9 pagina 2 di 26 ragioni indicate in atti, o comunque ridursi le somme dovute sia a titolo
restitutorio che risarcitorio, quanto alla seconda anche per mancanza di
titolarità dal lato passivo della pretesa restitutoria di somme non percepite e
di garanzia per vizi di opere non eseguite;
quanto all'Arch. Parte_1
personalmente, respingersi la pretesa risarcitoria per insussistenza
[...]
dei vizi e dei danni correlati, relativi alle opere strutturali lignee e per
estraneità della direzione lavori ai vizi eventuali avulsi dalla struttura del
sopralzo. In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertarsi il
maggior compenso dovuto dai committenti a al netto delle Controparte_1
somme dovute in acconto e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 6669/2017,
opposto dalla controparte, nella misura che la Corte riterrà di giustizia,
anche all'esito dell'espletanda nuova CTU integrativa, a saldo del
corrispettivo maturato per l'attività svolta, compreso il mancato guadagno,
previo accertamento della risoluzione del contratto d'appalto per colpa dei
committenti. Con condanna degli attori al pagamento delle somme che
risultassero dovute, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma del Codice
civile dalla domanda al saldo.In via subordinata, previe le declaratorie del
caso, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata Controparte_1
corresponsabile di vizi e difetti lamentati dagli attori, o se venisse deciso che
alcune prestazioni eseguite come da contabilità in atti non debbano essere
compensate daicommittenti, per qualsiasi ragione, dichiararsi l'Ing. CP_8
tenuto alla garanzia nei confronti della convenuta
[...] Controparte_1
pagina 3 di 26 qualora si trattasse di vizi conseguenti ad erroridel professionista, con
particolare riferimento alla mancata consegna della relazione di calcoloe,
conseguentemente, condannarsi il terzo chiamato al pagamento delle somme
che risultassero dovute per tali titoli.In ogni caso, con vittoria di spese e
competenze ex d.m. n. 55/2014.Nella causa n. 19546/2017 R.G.:In
principalità, previe le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza
impugnata del Tribunale di Brescia n. 2617/2023 pubblicata il 15.10.2023 e
notificata il 16.10.2023, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti,
respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, ivi compresa la
pretesa riconvenzionale, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto
per le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo
n. 6769/2017 del Tribunale di Brescia, a firma del giudice designato Dr.ssa
EL AO in data 2.11.2017, notificato in data 28.11.2017.In via
subordinata, previe le declaratorie del caso, condannarsi comunque gli
opponenti al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
68.216,80 a titolo di acconto sul corrispettivo per i lavori eseguiti, come dalle
fatture n. 33 del 09.12.16, n. 38 del 22.12.16 e n. 39 del 22.12.16, o comunque
alla diversa somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia e condannarsi
comunque gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_9
somma di €. 31.200,00 a titolo di acconto sul corrispettivo per i lavori
eseguiti, come da fattura n. 15 del 09.12.16, o comunque alla diversa somma
che il Tribunale adito riterrà di giustizia a saldo del corrispettivo maturato pagina 4 di 26 per l'attività svolta, compreso il mancato guadagno, previo accertamento
della risoluzione del contratto d'appalto per colpa dei committenti. In ogni
caso con vittoria di spese e competenze ex d.m. n. 55/2014. In via istruttoria, e
si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di tutte le controparti e
testi sui seguenti capitoli di prova, ma senza inversione dell'onere probatorio
( omissis).
Degli appellati
“Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio oltre a
quelle già liquidate relative al procedimento di istruzione preventiva e del
primo grado, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e inammissibile o manifestamente infondata l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283, III° comma c.p.c. IN VIA
PRINCIPALE: rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale in considerazione dei motivi indicati in narrativa e confermare la
decisione della sentenza n. 3726/13 emessa dal Tribunale di Brescia. IN
OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive
di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2617/23 il Tribunale di Brescia definiva due giudizi promossi dai signori e e da e CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
pagina 5 di 26 , il primo volto ad ottenere la risoluzione per inadempimento del CP_7
contratto di appalto concluso con per la fornitura e posa in Controparte_1
opera di un sopralzo prefabbricato e la realizzazione di un autorimessa nonché
la condanna di e dell'arch. Controparte_1 CP_10 Parte_1
al risarcimento dei danni subiti per la difettosità delle opere
[...]
realizzate, ed il secondo di opposizione al decreto con cui, istante e era stato ingiunto loro il pagamento della Controparte_1 CP_10
somma di euro 109.416, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite.
Nel primo giudizio gli attori deducevano l'inadempimento delle società
appaltatrici e del direttore dei lavori, per avere abbandonato il cantiere in data
12.12.2016, senza aver realizzato le opere di lattoneria relative al tetto e installato gli impianti;
di aver corrisposto somme superiori rispetto al valore delle opere realizzate e di aver riportato danni in conseguenza di infiltrazioni di acqua, dell'occlusione della canna fumaria e dei plurimi vizi riscontrati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il giudizio di merito.
Il tribunale, accertato il grave inadempimento delle società appaltatrici e del direttore dei lavori, dichiarava risolto il contratto di appalto, condannava le società appaltatrici alla restituzione della somma di euro 25.161 e le società
appaltatrici e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni quantificati in pagina 6 di 26 euro 25.008 corrispondenti ai costi necessari per eliminare i plurimi vizi riscontrati dal Ctu nominato nel giudizio di merito;
respingeva la domanda di manleva svolta da nei confronti dell'ing. avendo Controparte_1 CP_8
accertato che il vizio della trave di legno era ascrivibile non già ad un difetto di progettazione, ma ad una modifica del progetto voluta dall'arch. Parte_1
e da questi realizzata senza alcuna approvazione del terzo chiamato e della committenza.
Il secondo giudizio veniva definito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza è stata gravata da e dall'arch. Controparte_1 CP_10
Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la loro condanna, in solido, alla restituzione, in favore dei signori , della somma di Controparte_11
euro 25.161,35 e al risarcimento del danno dagli stessi subiti, pari a euro
25.008,84, assumendo che tali statuizioni poggiassero sull'errato presupposto che la società si fosse affiancata a CP_10 Controparte_1
nell'esecuzione delle opere. pagina 7 di 26 Assumendo che e l'arch. non erano gravati da CP_10 Parte_1
obblighi di restituzione e di risarcimento, deducono che, nella specie, non vi era stata una pluralità di committenti “che avevano portato ad CP_10
assumere anche le obbligazioni contrattuali di e che, Controparte_1
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso monitorio,
proposto da entrambe le società, non conteneva alcuna confessione, ma faceva riferimento alla facoltà di di avvalersi di altra società del Controparte_1
gruppo cui affidare i lavori in regime di subappalto, con pagamento diretto per evitare la doppia fatturazione.
Il motivo è infondato.
Va rilevato, innanzitutto, che la condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza è stata pronunciata nei confronti di e di Controparte_1
e non anche nei confronti dell'arch. nella sua veste CP_10 Parte_1
di Direttore dei lavori, nei confronti del quale è stata accertata una responsabilità di natura extracontrattuale al risarcimento dei danni.
Quanto alla condanna delle due società, gli appellanti censurano genericamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione e non fanno menzione alcuna del fatto che, nel ricorso monitorio, e avevano richiesto di ingiungere Controparte_1 CP_10
ai signori il pagamento della somma di euro Controparte_12
109.416 con la precisazione che il credito azionato era nato dal medesimo pagina 8 di 26 contratto di appalto ( con esclusione, pertanto, di un contratto di subappalto)
rispetto al quale le società ricorrenti avevano rivestito la qualità di appaltatrici, senza altra distinzione.
Gli appellanti, inoltre, neppure si premurano di criticare quanto accertato dal
Ctu in ordine al concreto svolgimento del rapporto contrattuale connotato dall'affiancamento di a sia nelle CP_10 Controparte_1
comunicazioni ufficiali che nella fase di rendicontazione delle opere eseguite e nella successiva fase di fatturazione, senza alcuna distinzione tra le due società
relativa alle opere eseguite dall'una o dall'altra.
Quanto all'arch. questi era stato nominato direttore dei lavori da Parte_1
per la progettazione delle strutture lignee ossia per quelle Controparte_1
opere che si sono rivelate maggiormente difettose e su tale ragione si è fondata la sua condanna al risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo denunciano la nullità della consulenza tecnica per non avere il Ctu risposto alle osservazioni dei propri consulenti di parte e in particolare per non avere il Ctu ricostruito la contabilità dei pagamenti in base alle scadenze contrattualmente stabilite.
Il motivo è infondato.
Nel contratto di appalto i contraenti concordavano che “ L'edificio verrà
consegnato solo dopo il pagamento delle prime tre rate in acconto, per
complessivi euro 100.000”. pagina 9 di 26 Alla data dell'abbandono del cantiere, lo stato dell'immobile , documentato nelle fotografie allegate alla relazione espletata nel procedimento di ATP e riportate anche nella consulenza espletata nel giudizio di merito, è all'evidenza tale da non consentire la consegna pur avendo, a quell'epoca, i committenti corrisposto la somma di euro 183.000.
Il giudizio relativo all'imputabilità dell'inadempimento alle società
appaltatrici va pertanto confermato.
Con il terzo motivo censurano la relazione peritale nella parte in cui si era dato atto che per tabulas risultava che a tutte le opere realizzate, contrattuali ed extra contrattuali, si dovesse applicare uno sconto del 10%.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti intendono confutare un fatto risultante documentalmente ossia da un documento da loro stessi prodotto comprovante lo sconto del 10% su tutte le opere sia contrattuali che extracontrattuali.
Con il quarto motivo censurano l'errata quantificazione del corrispettivo maturato per le opere eseguite da contratto pari ad euro 103.521 e per quelle extra contratto, pari ad euro 54.589.
Deducono che il Ctu, nominato nel giudizio di merito, non avrebbe dovuto rimettere in discussione il corrispettivo dovuto per le opere extra contratto perché tale corrispettivo era stato concordato dalle parti.
pagina 10 di 26 Richiamando, integralmente, le osservazioni del proprio consulente di parte fanno rilevare che il valore delle opere realizzate non poteva essere inferiore a euro 150.000 in quanto le strutture lignee erano state montate e che del tutto arbitrariamente il Ctu non aveva calcolato tra le opere eseguite l'impianto geotermico.
Denunciano l'errore commesso dal Ctu nella stima delle opere eseguite in quanto per le opere previste nell'allegato A era stato pattuito un corrispettivo a misura e non a corpo.
Il motivo è infondato.
Sia il consulente nominato nel procedimento di ATP che quello nominato nel giudizio di merito – al fine consentire anche all'arch. rimasto Parte_1
escluso dal procedimento per ATP, di partecipare alle operazioni peritali –
hanno convenuto sul valore delle opere eseguite sia di quelle contrattualmente previste che di quelle extra contratto e in ben14 pagine il Ctu ing. ha Per_1
risposto alle osservazioni sollevate dai consulenti di entrambe le società
appaltatrici.
Ciò premesso, nessuna prova è stata fornita del preteso accordo raggiunto dai contraenti in ordine al corrispettivo dovuto per le opere extra contratto, così
come dedotto in questo grado di giudizio dalla difesa delle società appaltatrici e del direttore dei lavori;
accordo che, all'evidenza, non sussisteva avendo i committenti fatto ricorso al procedimento di ATP per la determinazione del pagina 11 di 26 valore delle opere.
Quanto alla stima delle opere eseguite, a pag 54 della relazione peritale, in risposta alle osservazioni dell'ing. consulente di Tes_1 Controparte_1
il Ctu evidenziava, innanzitutto, che benchè le operazioni peritali fossero state condotte in costante contraddittorio, l'ing. non aveva mai esposto Tes_1
alcuna osservazione e che, in ogni caso, “ le modalità di analisi della
contabilità sono state definite e concordate nel primo incontro peritale del 28
gennaio 2021 in cui si è deciso di “ tradurre” le voci dell'Allegato A del
contratto – espresse a corpo – in una sommatoria di lavorazioni a misura, in
modo da riuscire ad estrapolare quantità e prezzo delle opere eseguite
rispetto a quelle mancanti al compimento dell'opera a corpo”.
In relazione all'impianto geotermico il Ctu metteva in evidenza ( pag. 35
dell'elaborato peritale) che il contratto prevedeva la redazione di un test geotermico preventivo che avrebbe dovuto fornire la profondità ( variabile da
70 a 120 m) e il numero delle sonde. Tale opera avrebbe dovuto,
preventivamente raccogliere l'approvazione dello specifico Ufficio
provinciale. Tuttavia dai documenti prodotti dalla ditta – sub Pt_3
appaltatrice della – non era dato desumere né la resa dello Controparte_13
scambiatore di calore prelevato dal terreno né la profondità di perforazione né
il numero di sonde necessarie.
Concludeva, pertanto, il Ctu che “ per l'impianto geotermico non si possa
pagina 12 di 26 parlare di vizio ma di assenza di documentazione amministrativa e tecnico
progettuale che garantisse la resa delle opere eseguite: non è stata prodotta
l'autorizzazione provinciale né il test di resa geotermica”.
Con il sesto motivo censurano la loro condanna al risarcimento dei danni e la violazione dell'art. 2697 c.c.
Assumono che gli attori non avevano provato la difettosità delle opere eseguite che era emersa solo a seguito di una compiacente consulenza tecnica nella quale, peraltro, si dava espressamente atto dell'impossibilità di accertare i vizi.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'ultimazione dell'opera è stata resa impossibile dall'abbandono del cantiere da parte delle società appaltatrici e che nella prospettazione di reciproci inadempimenti si è accertato che il prevalente inadempimento è da ascriversi alle società appaltatrici, entrambi i vizi sono stati ravvisati,
rispettivamente, nella posa non a regola d'arte dei fissaggi e nell'utilizzo di materiale del tutto inadeguato.
In relazione all'accertamento dell'esistenza dei vizi delle opere realizzate,
mette conto precisare che, nella relazione peritale depositata nel giudizio di merito, il Ctu ing. dava atto, espressamente, di non aver potuto Per_1
visionare l'effettivo stato dei luoghi alla data dell'abbandono del cantiere,
all'epoca dei prblemi lamentati da parte degli appellati “ se non attraverso pagina 13 di 26 l'analisi della documentazione fotografica in atti, gli esiti dell'Atp, la perizia
tecnica del Ctp Arch. . Per_2
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, i vizi sono stati riscontrati grazie a tale documentazione versata in atti e come tale opponibile anche all'arch. rimasto estraneo al procedimento per Atp. Parte_1
Con il settimo motivo censurano il rigetto della domanda di manleva spiegata da nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_8
Assumono che la domanda di manleva si fondava sull'omessa consegna da parte del professionista della relazione di calcolo;
circostanza che aveva impedito di rendersi conto della necessità di realizzare la trave di colmo in un blocco unico e non sezionata in due parti;
tale relazione doveva, infatti, essere consegnata prima proprio al fine di rendere possibile la posa di una trave unica.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda di manleva veniva dal primo giudice fondato su due diverse ragioni: la prima relativa al fatto che risultava documentalmente provato che “ la prestazione espletata dall'ing. è consistita nella CP_8
progettazione delle strutture lignee quale collaboratore interno della ditta
la quale era stata direttamente incaricata della progettazione da CP_14
Già solo per questo non sussiste titolo contrattuale per agire CP_10
direttamente nei confronti dell'ing. , la seconda relativa al fatto che CP_8
pagina 14 di 26 l'arch. aveva operato una modifica del progetto senza nessuna Parte_1
approvazione del terzo chiamato che, di conseguenza, si era rifiutato di rilasciare attestazioni di conformità delle opere eseguite.
Delle due rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, solo una ( la seconda) è stata censurata con l'impugnazione così
determinando l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla
"ratio decidendi" non censurata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del decisum in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore degli appellati le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
pagina 15 di 26 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 settembre 2025
Il Cons. istruttore Il Presidente
EL EL US RA
Gli appellati pur avendo richiesto la risoluzione del contratto di appalto, per abbandono del cantiere da parte delle società appaltatrici, hanno inteso trattenere le opere fino a quel momento realizzate e ottenere la condanna alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al valore delle opere realizzate e al risarcimento dei danni derivati dalla difettosità delle opere.
Il Ctu accertava il valore delle opere eseguite tra quelle previste nell'”
Allegato A”che determinava in euro 50.440; il valore delle opere di cui all'”
Allegato B” che determinava in euro 10.651 e il valore delle opere di cui all'”
Allegato C” che determinava in euro 103.521.
Il valore delle opere contrattualmente previste è pari ad euro 103.521 quello delle opere extra contratto di euro 54.589.
Molte delle opere erano difettose e alcune di esse hanno provocato danni.
pagina 16 di 26 Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore,
ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il
dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la
conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e
non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Nel caso di specie i contraenti stabilivano un corrispettivo “ a corpo” per l'esecuzione delle opere di cui all'allegato “ A” determinato, al netto dello sconto, in euro 233.000 e lamentavano la mancata realizzazione delle opere di lattoneria relative al tetto e la mancanza di impianti.
Con riguardo alla struttura in legno il Ctu accertava che, alla data di abbandono del cantiere, alla committenza non era stato consegnato un progetto
CP_1 delle strutture lignee né tale progetto era stato depositato presso l' per la redazione dei progetti esecutivi e l'asseverazione di congruità del progetto strutturale la committenza si è pertanto dovuta rivolgere ad altri professionisti.
Il Ctu accertava che rispetto alle opere elencate nell'allegato “ A” – per le quali era stato previsto il corrispettivo ( già scontato) a corpo di euro 223.000-
erano state eseguite opere per un valore di euro 50.440.
pagina 17 di 26 Per le opere di cui all'allegato “ B” e C” i contraenti prevedevano invece che il corrispettivo dovesse essere determinato a misura;
in relazione a tali opere il
Ctu accertava che erano state realizzate opere del valore di euro 10.656,
quanto a quelle di cui all'allegato “ B”, e di euro 42.424, quanto a quelle di cui all'allegato “ C”.
(50.440 +10.656+42.424 = 103.521)
Ciò posto, mette conto evidenziare che, in caso di omesso completamento dell'opera e, qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme,
non si può fare applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono che necessariamente il totale compimento dell'opera ( cass. 11950(90), ma, in applicazione della disciplina generale ( Cass. 6931/2007), il committente può
rifiutare l'adempimento parziale ( art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno ( Cass.
3786/2010; 7681/2021).
Nel caso di specie, pertanto, essendosi la committenza avvalsa dell'opera dell'appaltatore non può ottenere la risoluzione del contratto ma solo la pagina 18 di 26 riduzione del prezzo pattuito in ragione dei vizi e il risarcimento dei danni.
sola fornitura e il montaggio del sopralzo prefabbricato ligneo, pari a euro
16.750 ( importo ridotto dall'applicazione del praticato sconto del 10%),
mentre per la realizzazione dell'autorimessa il corrispettivo ( Allegato B) e per la realizzazione delle opere strutturali necessarie per la predisposizione della posa in opera del sopralzo ( Allegato C) il corrispettivo veniva determinato a misura.
Ma rispetto all
In sostanza la fornitura e il montaggio del prefabriccato ligneo avevano un corrispettivo stabilito a corpo in euro 18.618 ridotto ad euro 16.750 per l'applicazione dello sconto del 10%.
“ a misura” per la realizzazione del piano di posa del sopralzo ( cordolo,
demolizione tetto preesistente opere accessorie) e per la realizzazione delle autorimesse.
In relazione alla censurata indebita variazione del prezzo contrattuale da "a
corpo" a "misura", giova premettere che nel contratto d'appalto stipulato a pagina 19 di 26 corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un' opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l'opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato;
viceversa,
nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità, soltanto, al termine dei lavori, sommando le componenti dell"opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato. Con l'ulteriore precisazione che il prezzo concordato nell'appalto a corpo non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni nel corso d'opera. E di qui, la conseguenza che nel caso di parziale inadempimento ove necessario determinare un compenso per i lavori eseguiti, il dato di riferimento è pur sempre il prezzo concordato a corpo, tale che da quel prezzo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, va calcolato il costo dei lavori eseguiti.
Diversamente si finirebbe con il trasformare un contratto a corpo in un contratto a misura non rispondente alla volontà delle parti contrattuali.
La sentenza, dunque, nella parte in cui ha determinato il corrispettivo dovuto all'appaltatore con il calcolo del prezzo relativo alle opere eseguite, non rispetta questi principi e soprattutto si pone in contrasto con la normativa di cui all'art. 1372 cod. civ. ( cfr. Cass. n. 21517/2019).
In relazione alle opere eseguite il Ctu ing. precisava che il Per_1
pagina 20 di 26 corrispettivo contrattualmente previsto “a corpo” ossia in un corrispettivo fisso per le opere globalmente considerate doveva, necessariamente, vista la mancata ultimazione delle opere per l'abbandono del cantiere, essere “
scorporato” in un contratto con corrispettivo “a misura” al fine di poter accertare le opere eseguite e determinarne il corrispettivo.
el contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore,
ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Quanto alla realizzazione del sopralzo prefabbricato in legno ( allegato A), si è
quindi proceduto alla distinzione delle lavorazioni indicate a corpo in una sommatoria di lavorazione a misura al fine di estrapolare la quantità ed il corrispettivo delle opere eseguite rispetto a quelle mancanti.
Quanto alle opere di predisposizione del piano di posa del sopralzo mediante la demolizione del tetto preesistente ( All. B) e la realizzazione dell'autorimessa e del vano scala in c.a., venivano considerate le voci di contabilità relativa alla realizzazione del setto del 25.7.2016 redatta dall'arch.
pagina 21 di 26 vistato dal geom. e le voci dello stato di vanzamento Parte_1 CP_16
lavori del 24.11.2016 redatto dall'arch. nel contraddittorio con CP_16
l'arch. e da ultimo le voci dell'ultimo stato di avanzamento lavori Parte_1
redatto dall'arch. del 5.1.2017. CP_16
Di comune accordo con i consulenti di parte veniva quindi applicato, sia per le opere contrattualmente previste che per quelle extra contratto, il Prezziario
delle opere edili della Provincia di Brescia.
Assumono l'omessa motivazione e la mancata risposta del Ctu alle osservazioni del proprio consulente di parte ed insistono perché venga espletata una nuova consulenza
Assumono che la consulenza espletata nel giudizio di merito aveva dato atto che la conoscenza dei vizi e dei difetti era desumibile dalla sola documentazione fotografica allegata alla relazione peritale depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, non opponibile all'arch.
che a quel procedimento non aveva partecipato. Parte_1
Deducono che la sospensione dei lavori, determinata dall'altrui inadempimento, aveva comportato che le opere fossero state ultimate da imprese terze.
In particolare quanto al mancato completamento dell'opera di cui al punto 3)
deducono che il regolare adempimento del contratto avrebbe consentito l'ultimazione dell'opera e, in ogni caso, che la difettosità degli ancoraggi e pagina 22 di 26 fissaggi era stata accertata sulla base della documentazione fotografica allegata alla relazione di ATP ing. Per_3
Il motivo è infondato.
Nella relazione redatta dall'ing. ( giudizio di merito) il Ctu dava atto Per_1
che la situazione dell'immobile, al momento del sopralluogo, era assai differente rispetto a quella riscontrata dall'ing. nel marzo 2017, dopo Per_3
un mese dall'abbandono del cantiere, e che, pertanto i vizi e difetti erano stati accertati attraverso la documentazione fotografica allegata alla prima relazione.
Innanzitutto la relazione peritale redatta dall'ing. in esito al Per_3
sopralluogo effettuato un mese dopo l'abbandono del cantiere fa piena prova nei confronti delle società e che al procedimento di CP_1 CP_10
accertamento tecnico preventivo avevano regolarmente partecipato.
Quanto alla seconda consulenza, espletata nel giudizio di merito, la difettosità
delle opere realizzate sotto la direzione dei lavori dell'arch. è stata Parte_1
desunta dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla prima relazione, prodotta in giudizio sicchè non è dato comprendere quale doglianza intendano sollevare gli appellanti.
Con riguardo all'esecuzione del manto impermeabile e ai lamentati fenomeni infiltrativi, riferisce il Ctu ( pag. 23)che sia dalle foto delle lavorazioni in cantiere sia dalle foto allegate all'atp risulta che non erano stati adeguatamente pagina 23 di 26 sigillati i passaggi degli impianti attraverso la soletta;
anche la successiva protezione in PVC non aveva consentito di ottenere i risultati sperati tant'è a seguito di un temporale estivo l'arch. scriveva agli appellati che “ Parte_1
gli eventi temporaleschi hanno cagionato infiltrazioni d'acqua nella copertura
in fase di rimozione, conseguentemente al fatto che i venti di notevole entità
hanno rimosso in parte i teli impermeabili di protezione alla struttura…”
In relazione alla decisione della di taglio della trave di colmo, adottata dall'arch. senza previa consultazione con la committenza, Parte_1
Gli appellanti intendono confutare un fatto risultante documentalmente ossia da un documento da loro stessi prodotto comprovante lo sconto del 10% su tutte le opere sia contrattuali che contrattuali.
Con il quinto motivo censurano il rigetto della domanda di manleva spiegata da nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_8
Assumono che la domanda di manleva si fondava sull'omessa consegna da parte del professionista della relazione di calcolo;
circostanza che aveva impedito di rendersi conto della necessità di realizzare la trave di colmo in un blocco unico e non sezionata in due parti;
tale relazione doveva, infatti, essere consegnata prima proprio al fine di rendere possibile la posa di una trave unica.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda di manleva veniva dal primo giudice fondato su due pagina 24 di 26 diverse ragioni: la prima relativa al fatto che risultava documentalmente provato che “ la prestazione espletata dall'ing. è consistita nella CP_8
progettazione delle strutture lignee quale collaboratore interno della ditta
la quale era stata direttamente incaricata della progettazione da CP_14
Già solo per questo non sussiste titolo contrattuale per agire CP_10
direttamente nei confronti dell'ing. , la seconda relativa al fatto che CP_8
l'arch. aveva operato una modifica del progetto senza nessuna Parte_1
approvazione del terzo chiamato che, di conseguenza, si era rifiutato di rilasciare attestazioni di conformità delle opere eseguite.
Delle due rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, solo una ( la seconda) è stata censurata con l'impugnazione così
determinando l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla
"ratio decidendi" non censurata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati le spese del grado,
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 25 di 26 condanna gli appellanti a rifondere in favore di CP_4 CP_5
, e nonché in favore di
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
e spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL EL
IL PRESIDENTE
US RA
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. EL EL Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1065/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23 luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, Parte_1 Controparte_1 CP_2
: altre ipotesi
[...] [...] rappresentati e difesi dall'avv. LINETTI ANTONELLO e dall'avv. Pt_2 art. 1655 e ss. cc (ivi ( VIA SOLFERINO 28 Controparte_3 C.F._1 compresa l'azione ex 25121 BRESCIA, elettivamente domiciliati in VIA ROMANINO N. 3 1669cc)
BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO, come da procura allegata
APPELLANTI
pagina 1 di 26 c o n t r o
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Zadra ed CP_7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Concesio, Via A. Cottinelli 29
per procura allegata
APPELLATI
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LORENZI BARBARA e CP_8
elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI, 66 ROVERETO presso il difensore avv. LORENZI BARBARA, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( II Sezione Civile) n.
2617/23
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Nella causa n. 16989/2017 R.G. di primo grado: In principalità, previe le
declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Brescia n. 2617/2023 pubblicata il 15.10.2023 e notificata il
16.10.2023, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti, respingersi le
domande di parte appellata nei confronti delle appellanti e Controparte_1
perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le CP_9 pagina 2 di 26 ragioni indicate in atti, o comunque ridursi le somme dovute sia a titolo
restitutorio che risarcitorio, quanto alla seconda anche per mancanza di
titolarità dal lato passivo della pretesa restitutoria di somme non percepite e
di garanzia per vizi di opere non eseguite;
quanto all'Arch. Parte_1
personalmente, respingersi la pretesa risarcitoria per insussistenza
[...]
dei vizi e dei danni correlati, relativi alle opere strutturali lignee e per
estraneità della direzione lavori ai vizi eventuali avulsi dalla struttura del
sopralzo. In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertarsi il
maggior compenso dovuto dai committenti a al netto delle Controparte_1
somme dovute in acconto e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 6669/2017,
opposto dalla controparte, nella misura che la Corte riterrà di giustizia,
anche all'esito dell'espletanda nuova CTU integrativa, a saldo del
corrispettivo maturato per l'attività svolta, compreso il mancato guadagno,
previo accertamento della risoluzione del contratto d'appalto per colpa dei
committenti. Con condanna degli attori al pagamento delle somme che
risultassero dovute, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma del Codice
civile dalla domanda al saldo.In via subordinata, previe le declaratorie del
caso, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata Controparte_1
corresponsabile di vizi e difetti lamentati dagli attori, o se venisse deciso che
alcune prestazioni eseguite come da contabilità in atti non debbano essere
compensate daicommittenti, per qualsiasi ragione, dichiararsi l'Ing. CP_8
tenuto alla garanzia nei confronti della convenuta
[...] Controparte_1
pagina 3 di 26 qualora si trattasse di vizi conseguenti ad erroridel professionista, con
particolare riferimento alla mancata consegna della relazione di calcoloe,
conseguentemente, condannarsi il terzo chiamato al pagamento delle somme
che risultassero dovute per tali titoli.In ogni caso, con vittoria di spese e
competenze ex d.m. n. 55/2014.Nella causa n. 19546/2017 R.G.:In
principalità, previe le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza
impugnata del Tribunale di Brescia n. 2617/2023 pubblicata il 15.10.2023 e
notificata il 16.10.2023, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti,
respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, ivi compresa la
pretesa riconvenzionale, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto
per le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo
n. 6769/2017 del Tribunale di Brescia, a firma del giudice designato Dr.ssa
EL AO in data 2.11.2017, notificato in data 28.11.2017.In via
subordinata, previe le declaratorie del caso, condannarsi comunque gli
opponenti al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
68.216,80 a titolo di acconto sul corrispettivo per i lavori eseguiti, come dalle
fatture n. 33 del 09.12.16, n. 38 del 22.12.16 e n. 39 del 22.12.16, o comunque
alla diversa somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia e condannarsi
comunque gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_9
somma di €. 31.200,00 a titolo di acconto sul corrispettivo per i lavori
eseguiti, come da fattura n. 15 del 09.12.16, o comunque alla diversa somma
che il Tribunale adito riterrà di giustizia a saldo del corrispettivo maturato pagina 4 di 26 per l'attività svolta, compreso il mancato guadagno, previo accertamento
della risoluzione del contratto d'appalto per colpa dei committenti. In ogni
caso con vittoria di spese e competenze ex d.m. n. 55/2014. In via istruttoria, e
si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di tutte le controparti e
testi sui seguenti capitoli di prova, ma senza inversione dell'onere probatorio
( omissis).
Degli appellati
“Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio oltre a
quelle già liquidate relative al procedimento di istruzione preventiva e del
primo grado, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e inammissibile o manifestamente infondata l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283, III° comma c.p.c. IN VIA
PRINCIPALE: rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale in considerazione dei motivi indicati in narrativa e confermare la
decisione della sentenza n. 3726/13 emessa dal Tribunale di Brescia. IN
OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive
di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2617/23 il Tribunale di Brescia definiva due giudizi promossi dai signori e e da e CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
pagina 5 di 26 , il primo volto ad ottenere la risoluzione per inadempimento del CP_7
contratto di appalto concluso con per la fornitura e posa in Controparte_1
opera di un sopralzo prefabbricato e la realizzazione di un autorimessa nonché
la condanna di e dell'arch. Controparte_1 CP_10 Parte_1
al risarcimento dei danni subiti per la difettosità delle opere
[...]
realizzate, ed il secondo di opposizione al decreto con cui, istante e era stato ingiunto loro il pagamento della Controparte_1 CP_10
somma di euro 109.416, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite.
Nel primo giudizio gli attori deducevano l'inadempimento delle società
appaltatrici e del direttore dei lavori, per avere abbandonato il cantiere in data
12.12.2016, senza aver realizzato le opere di lattoneria relative al tetto e installato gli impianti;
di aver corrisposto somme superiori rispetto al valore delle opere realizzate e di aver riportato danni in conseguenza di infiltrazioni di acqua, dell'occlusione della canna fumaria e dei plurimi vizi riscontrati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il giudizio di merito.
Il tribunale, accertato il grave inadempimento delle società appaltatrici e del direttore dei lavori, dichiarava risolto il contratto di appalto, condannava le società appaltatrici alla restituzione della somma di euro 25.161 e le società
appaltatrici e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni quantificati in pagina 6 di 26 euro 25.008 corrispondenti ai costi necessari per eliminare i plurimi vizi riscontrati dal Ctu nominato nel giudizio di merito;
respingeva la domanda di manleva svolta da nei confronti dell'ing. avendo Controparte_1 CP_8
accertato che il vizio della trave di legno era ascrivibile non già ad un difetto di progettazione, ma ad una modifica del progetto voluta dall'arch. Parte_1
e da questi realizzata senza alcuna approvazione del terzo chiamato e della committenza.
Il secondo giudizio veniva definito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza è stata gravata da e dall'arch. Controparte_1 CP_10
Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la loro condanna, in solido, alla restituzione, in favore dei signori , della somma di Controparte_11
euro 25.161,35 e al risarcimento del danno dagli stessi subiti, pari a euro
25.008,84, assumendo che tali statuizioni poggiassero sull'errato presupposto che la società si fosse affiancata a CP_10 Controparte_1
nell'esecuzione delle opere. pagina 7 di 26 Assumendo che e l'arch. non erano gravati da CP_10 Parte_1
obblighi di restituzione e di risarcimento, deducono che, nella specie, non vi era stata una pluralità di committenti “che avevano portato ad CP_10
assumere anche le obbligazioni contrattuali di e che, Controparte_1
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso monitorio,
proposto da entrambe le società, non conteneva alcuna confessione, ma faceva riferimento alla facoltà di di avvalersi di altra società del Controparte_1
gruppo cui affidare i lavori in regime di subappalto, con pagamento diretto per evitare la doppia fatturazione.
Il motivo è infondato.
Va rilevato, innanzitutto, che la condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza è stata pronunciata nei confronti di e di Controparte_1
e non anche nei confronti dell'arch. nella sua veste CP_10 Parte_1
di Direttore dei lavori, nei confronti del quale è stata accertata una responsabilità di natura extracontrattuale al risarcimento dei danni.
Quanto alla condanna delle due società, gli appellanti censurano genericamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione e non fanno menzione alcuna del fatto che, nel ricorso monitorio, e avevano richiesto di ingiungere Controparte_1 CP_10
ai signori il pagamento della somma di euro Controparte_12
109.416 con la precisazione che il credito azionato era nato dal medesimo pagina 8 di 26 contratto di appalto ( con esclusione, pertanto, di un contratto di subappalto)
rispetto al quale le società ricorrenti avevano rivestito la qualità di appaltatrici, senza altra distinzione.
Gli appellanti, inoltre, neppure si premurano di criticare quanto accertato dal
Ctu in ordine al concreto svolgimento del rapporto contrattuale connotato dall'affiancamento di a sia nelle CP_10 Controparte_1
comunicazioni ufficiali che nella fase di rendicontazione delle opere eseguite e nella successiva fase di fatturazione, senza alcuna distinzione tra le due società
relativa alle opere eseguite dall'una o dall'altra.
Quanto all'arch. questi era stato nominato direttore dei lavori da Parte_1
per la progettazione delle strutture lignee ossia per quelle Controparte_1
opere che si sono rivelate maggiormente difettose e su tale ragione si è fondata la sua condanna al risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo denunciano la nullità della consulenza tecnica per non avere il Ctu risposto alle osservazioni dei propri consulenti di parte e in particolare per non avere il Ctu ricostruito la contabilità dei pagamenti in base alle scadenze contrattualmente stabilite.
Il motivo è infondato.
Nel contratto di appalto i contraenti concordavano che “ L'edificio verrà
consegnato solo dopo il pagamento delle prime tre rate in acconto, per
complessivi euro 100.000”. pagina 9 di 26 Alla data dell'abbandono del cantiere, lo stato dell'immobile , documentato nelle fotografie allegate alla relazione espletata nel procedimento di ATP e riportate anche nella consulenza espletata nel giudizio di merito, è all'evidenza tale da non consentire la consegna pur avendo, a quell'epoca, i committenti corrisposto la somma di euro 183.000.
Il giudizio relativo all'imputabilità dell'inadempimento alle società
appaltatrici va pertanto confermato.
Con il terzo motivo censurano la relazione peritale nella parte in cui si era dato atto che per tabulas risultava che a tutte le opere realizzate, contrattuali ed extra contrattuali, si dovesse applicare uno sconto del 10%.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti intendono confutare un fatto risultante documentalmente ossia da un documento da loro stessi prodotto comprovante lo sconto del 10% su tutte le opere sia contrattuali che extracontrattuali.
Con il quarto motivo censurano l'errata quantificazione del corrispettivo maturato per le opere eseguite da contratto pari ad euro 103.521 e per quelle extra contratto, pari ad euro 54.589.
Deducono che il Ctu, nominato nel giudizio di merito, non avrebbe dovuto rimettere in discussione il corrispettivo dovuto per le opere extra contratto perché tale corrispettivo era stato concordato dalle parti.
pagina 10 di 26 Richiamando, integralmente, le osservazioni del proprio consulente di parte fanno rilevare che il valore delle opere realizzate non poteva essere inferiore a euro 150.000 in quanto le strutture lignee erano state montate e che del tutto arbitrariamente il Ctu non aveva calcolato tra le opere eseguite l'impianto geotermico.
Denunciano l'errore commesso dal Ctu nella stima delle opere eseguite in quanto per le opere previste nell'allegato A era stato pattuito un corrispettivo a misura e non a corpo.
Il motivo è infondato.
Sia il consulente nominato nel procedimento di ATP che quello nominato nel giudizio di merito – al fine consentire anche all'arch. rimasto Parte_1
escluso dal procedimento per ATP, di partecipare alle operazioni peritali –
hanno convenuto sul valore delle opere eseguite sia di quelle contrattualmente previste che di quelle extra contratto e in ben14 pagine il Ctu ing. ha Per_1
risposto alle osservazioni sollevate dai consulenti di entrambe le società
appaltatrici.
Ciò premesso, nessuna prova è stata fornita del preteso accordo raggiunto dai contraenti in ordine al corrispettivo dovuto per le opere extra contratto, così
come dedotto in questo grado di giudizio dalla difesa delle società appaltatrici e del direttore dei lavori;
accordo che, all'evidenza, non sussisteva avendo i committenti fatto ricorso al procedimento di ATP per la determinazione del pagina 11 di 26 valore delle opere.
Quanto alla stima delle opere eseguite, a pag 54 della relazione peritale, in risposta alle osservazioni dell'ing. consulente di Tes_1 Controparte_1
il Ctu evidenziava, innanzitutto, che benchè le operazioni peritali fossero state condotte in costante contraddittorio, l'ing. non aveva mai esposto Tes_1
alcuna osservazione e che, in ogni caso, “ le modalità di analisi della
contabilità sono state definite e concordate nel primo incontro peritale del 28
gennaio 2021 in cui si è deciso di “ tradurre” le voci dell'Allegato A del
contratto – espresse a corpo – in una sommatoria di lavorazioni a misura, in
modo da riuscire ad estrapolare quantità e prezzo delle opere eseguite
rispetto a quelle mancanti al compimento dell'opera a corpo”.
In relazione all'impianto geotermico il Ctu metteva in evidenza ( pag. 35
dell'elaborato peritale) che il contratto prevedeva la redazione di un test geotermico preventivo che avrebbe dovuto fornire la profondità ( variabile da
70 a 120 m) e il numero delle sonde. Tale opera avrebbe dovuto,
preventivamente raccogliere l'approvazione dello specifico Ufficio
provinciale. Tuttavia dai documenti prodotti dalla ditta – sub Pt_3
appaltatrice della – non era dato desumere né la resa dello Controparte_13
scambiatore di calore prelevato dal terreno né la profondità di perforazione né
il numero di sonde necessarie.
Concludeva, pertanto, il Ctu che “ per l'impianto geotermico non si possa
pagina 12 di 26 parlare di vizio ma di assenza di documentazione amministrativa e tecnico
progettuale che garantisse la resa delle opere eseguite: non è stata prodotta
l'autorizzazione provinciale né il test di resa geotermica”.
Con il sesto motivo censurano la loro condanna al risarcimento dei danni e la violazione dell'art. 2697 c.c.
Assumono che gli attori non avevano provato la difettosità delle opere eseguite che era emersa solo a seguito di una compiacente consulenza tecnica nella quale, peraltro, si dava espressamente atto dell'impossibilità di accertare i vizi.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'ultimazione dell'opera è stata resa impossibile dall'abbandono del cantiere da parte delle società appaltatrici e che nella prospettazione di reciproci inadempimenti si è accertato che il prevalente inadempimento è da ascriversi alle società appaltatrici, entrambi i vizi sono stati ravvisati,
rispettivamente, nella posa non a regola d'arte dei fissaggi e nell'utilizzo di materiale del tutto inadeguato.
In relazione all'accertamento dell'esistenza dei vizi delle opere realizzate,
mette conto precisare che, nella relazione peritale depositata nel giudizio di merito, il Ctu ing. dava atto, espressamente, di non aver potuto Per_1
visionare l'effettivo stato dei luoghi alla data dell'abbandono del cantiere,
all'epoca dei prblemi lamentati da parte degli appellati “ se non attraverso pagina 13 di 26 l'analisi della documentazione fotografica in atti, gli esiti dell'Atp, la perizia
tecnica del Ctp Arch. . Per_2
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, i vizi sono stati riscontrati grazie a tale documentazione versata in atti e come tale opponibile anche all'arch. rimasto estraneo al procedimento per Atp. Parte_1
Con il settimo motivo censurano il rigetto della domanda di manleva spiegata da nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_8
Assumono che la domanda di manleva si fondava sull'omessa consegna da parte del professionista della relazione di calcolo;
circostanza che aveva impedito di rendersi conto della necessità di realizzare la trave di colmo in un blocco unico e non sezionata in due parti;
tale relazione doveva, infatti, essere consegnata prima proprio al fine di rendere possibile la posa di una trave unica.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda di manleva veniva dal primo giudice fondato su due diverse ragioni: la prima relativa al fatto che risultava documentalmente provato che “ la prestazione espletata dall'ing. è consistita nella CP_8
progettazione delle strutture lignee quale collaboratore interno della ditta
la quale era stata direttamente incaricata della progettazione da CP_14
Già solo per questo non sussiste titolo contrattuale per agire CP_10
direttamente nei confronti dell'ing. , la seconda relativa al fatto che CP_8
pagina 14 di 26 l'arch. aveva operato una modifica del progetto senza nessuna Parte_1
approvazione del terzo chiamato che, di conseguenza, si era rifiutato di rilasciare attestazioni di conformità delle opere eseguite.
Delle due rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, solo una ( la seconda) è stata censurata con l'impugnazione così
determinando l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla
"ratio decidendi" non censurata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del decisum in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore degli appellati le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
pagina 15 di 26 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 settembre 2025
Il Cons. istruttore Il Presidente
EL EL US RA
Gli appellati pur avendo richiesto la risoluzione del contratto di appalto, per abbandono del cantiere da parte delle società appaltatrici, hanno inteso trattenere le opere fino a quel momento realizzate e ottenere la condanna alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al valore delle opere realizzate e al risarcimento dei danni derivati dalla difettosità delle opere.
Il Ctu accertava il valore delle opere eseguite tra quelle previste nell'”
Allegato A”che determinava in euro 50.440; il valore delle opere di cui all'”
Allegato B” che determinava in euro 10.651 e il valore delle opere di cui all'”
Allegato C” che determinava in euro 103.521.
Il valore delle opere contrattualmente previste è pari ad euro 103.521 quello delle opere extra contratto di euro 54.589.
Molte delle opere erano difettose e alcune di esse hanno provocato danni.
pagina 16 di 26 Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore,
ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il
dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la
conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e
non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Nel caso di specie i contraenti stabilivano un corrispettivo “ a corpo” per l'esecuzione delle opere di cui all'allegato “ A” determinato, al netto dello sconto, in euro 233.000 e lamentavano la mancata realizzazione delle opere di lattoneria relative al tetto e la mancanza di impianti.
Con riguardo alla struttura in legno il Ctu accertava che, alla data di abbandono del cantiere, alla committenza non era stato consegnato un progetto
CP_1 delle strutture lignee né tale progetto era stato depositato presso l' per la redazione dei progetti esecutivi e l'asseverazione di congruità del progetto strutturale la committenza si è pertanto dovuta rivolgere ad altri professionisti.
Il Ctu accertava che rispetto alle opere elencate nell'allegato “ A” – per le quali era stato previsto il corrispettivo ( già scontato) a corpo di euro 223.000-
erano state eseguite opere per un valore di euro 50.440.
pagina 17 di 26 Per le opere di cui all'allegato “ B” e C” i contraenti prevedevano invece che il corrispettivo dovesse essere determinato a misura;
in relazione a tali opere il
Ctu accertava che erano state realizzate opere del valore di euro 10.656,
quanto a quelle di cui all'allegato “ B”, e di euro 42.424, quanto a quelle di cui all'allegato “ C”.
(50.440 +10.656+42.424 = 103.521)
Ciò posto, mette conto evidenziare che, in caso di omesso completamento dell'opera e, qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme,
non si può fare applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono che necessariamente il totale compimento dell'opera ( cass. 11950(90), ma, in applicazione della disciplina generale ( Cass. 6931/2007), il committente può
rifiutare l'adempimento parziale ( art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno ( Cass.
3786/2010; 7681/2021).
Nel caso di specie, pertanto, essendosi la committenza avvalsa dell'opera dell'appaltatore non può ottenere la risoluzione del contratto ma solo la pagina 18 di 26 riduzione del prezzo pattuito in ragione dei vizi e il risarcimento dei danni.
sola fornitura e il montaggio del sopralzo prefabbricato ligneo, pari a euro
16.750 ( importo ridotto dall'applicazione del praticato sconto del 10%),
mentre per la realizzazione dell'autorimessa il corrispettivo ( Allegato B) e per la realizzazione delle opere strutturali necessarie per la predisposizione della posa in opera del sopralzo ( Allegato C) il corrispettivo veniva determinato a misura.
Ma rispetto all
In sostanza la fornitura e il montaggio del prefabriccato ligneo avevano un corrispettivo stabilito a corpo in euro 18.618 ridotto ad euro 16.750 per l'applicazione dello sconto del 10%.
“ a misura” per la realizzazione del piano di posa del sopralzo ( cordolo,
demolizione tetto preesistente opere accessorie) e per la realizzazione delle autorimesse.
In relazione alla censurata indebita variazione del prezzo contrattuale da "a
corpo" a "misura", giova premettere che nel contratto d'appalto stipulato a pagina 19 di 26 corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un' opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l'opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato;
viceversa,
nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità, soltanto, al termine dei lavori, sommando le componenti dell"opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato. Con l'ulteriore precisazione che il prezzo concordato nell'appalto a corpo non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni nel corso d'opera. E di qui, la conseguenza che nel caso di parziale inadempimento ove necessario determinare un compenso per i lavori eseguiti, il dato di riferimento è pur sempre il prezzo concordato a corpo, tale che da quel prezzo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, va calcolato il costo dei lavori eseguiti.
Diversamente si finirebbe con il trasformare un contratto a corpo in un contratto a misura non rispondente alla volontà delle parti contrattuali.
La sentenza, dunque, nella parte in cui ha determinato il corrispettivo dovuto all'appaltatore con il calcolo del prezzo relativo alle opere eseguite, non rispetta questi principi e soprattutto si pone in contrasto con la normativa di cui all'art. 1372 cod. civ. ( cfr. Cass. n. 21517/2019).
In relazione alle opere eseguite il Ctu ing. precisava che il Per_1
pagina 20 di 26 corrispettivo contrattualmente previsto “a corpo” ossia in un corrispettivo fisso per le opere globalmente considerate doveva, necessariamente, vista la mancata ultimazione delle opere per l'abbandono del cantiere, essere “
scorporato” in un contratto con corrispettivo “a misura” al fine di poter accertare le opere eseguite e determinarne il corrispettivo.
el contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore,
ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Quanto alla realizzazione del sopralzo prefabbricato in legno ( allegato A), si è
quindi proceduto alla distinzione delle lavorazioni indicate a corpo in una sommatoria di lavorazione a misura al fine di estrapolare la quantità ed il corrispettivo delle opere eseguite rispetto a quelle mancanti.
Quanto alle opere di predisposizione del piano di posa del sopralzo mediante la demolizione del tetto preesistente ( All. B) e la realizzazione dell'autorimessa e del vano scala in c.a., venivano considerate le voci di contabilità relativa alla realizzazione del setto del 25.7.2016 redatta dall'arch.
pagina 21 di 26 vistato dal geom. e le voci dello stato di vanzamento Parte_1 CP_16
lavori del 24.11.2016 redatto dall'arch. nel contraddittorio con CP_16
l'arch. e da ultimo le voci dell'ultimo stato di avanzamento lavori Parte_1
redatto dall'arch. del 5.1.2017. CP_16
Di comune accordo con i consulenti di parte veniva quindi applicato, sia per le opere contrattualmente previste che per quelle extra contratto, il Prezziario
delle opere edili della Provincia di Brescia.
Assumono l'omessa motivazione e la mancata risposta del Ctu alle osservazioni del proprio consulente di parte ed insistono perché venga espletata una nuova consulenza
Assumono che la consulenza espletata nel giudizio di merito aveva dato atto che la conoscenza dei vizi e dei difetti era desumibile dalla sola documentazione fotografica allegata alla relazione peritale depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, non opponibile all'arch.
che a quel procedimento non aveva partecipato. Parte_1
Deducono che la sospensione dei lavori, determinata dall'altrui inadempimento, aveva comportato che le opere fossero state ultimate da imprese terze.
In particolare quanto al mancato completamento dell'opera di cui al punto 3)
deducono che il regolare adempimento del contratto avrebbe consentito l'ultimazione dell'opera e, in ogni caso, che la difettosità degli ancoraggi e pagina 22 di 26 fissaggi era stata accertata sulla base della documentazione fotografica allegata alla relazione di ATP ing. Per_3
Il motivo è infondato.
Nella relazione redatta dall'ing. ( giudizio di merito) il Ctu dava atto Per_1
che la situazione dell'immobile, al momento del sopralluogo, era assai differente rispetto a quella riscontrata dall'ing. nel marzo 2017, dopo Per_3
un mese dall'abbandono del cantiere, e che, pertanto i vizi e difetti erano stati accertati attraverso la documentazione fotografica allegata alla prima relazione.
Innanzitutto la relazione peritale redatta dall'ing. in esito al Per_3
sopralluogo effettuato un mese dopo l'abbandono del cantiere fa piena prova nei confronti delle società e che al procedimento di CP_1 CP_10
accertamento tecnico preventivo avevano regolarmente partecipato.
Quanto alla seconda consulenza, espletata nel giudizio di merito, la difettosità
delle opere realizzate sotto la direzione dei lavori dell'arch. è stata Parte_1
desunta dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla prima relazione, prodotta in giudizio sicchè non è dato comprendere quale doglianza intendano sollevare gli appellanti.
Con riguardo all'esecuzione del manto impermeabile e ai lamentati fenomeni infiltrativi, riferisce il Ctu ( pag. 23)che sia dalle foto delle lavorazioni in cantiere sia dalle foto allegate all'atp risulta che non erano stati adeguatamente pagina 23 di 26 sigillati i passaggi degli impianti attraverso la soletta;
anche la successiva protezione in PVC non aveva consentito di ottenere i risultati sperati tant'è a seguito di un temporale estivo l'arch. scriveva agli appellati che “ Parte_1
gli eventi temporaleschi hanno cagionato infiltrazioni d'acqua nella copertura
in fase di rimozione, conseguentemente al fatto che i venti di notevole entità
hanno rimosso in parte i teli impermeabili di protezione alla struttura…”
In relazione alla decisione della di taglio della trave di colmo, adottata dall'arch. senza previa consultazione con la committenza, Parte_1
Gli appellanti intendono confutare un fatto risultante documentalmente ossia da un documento da loro stessi prodotto comprovante lo sconto del 10% su tutte le opere sia contrattuali che contrattuali.
Con il quinto motivo censurano il rigetto della domanda di manleva spiegata da nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_8
Assumono che la domanda di manleva si fondava sull'omessa consegna da parte del professionista della relazione di calcolo;
circostanza che aveva impedito di rendersi conto della necessità di realizzare la trave di colmo in un blocco unico e non sezionata in due parti;
tale relazione doveva, infatti, essere consegnata prima proprio al fine di rendere possibile la posa di una trave unica.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda di manleva veniva dal primo giudice fondato su due pagina 24 di 26 diverse ragioni: la prima relativa al fatto che risultava documentalmente provato che “ la prestazione espletata dall'ing. è consistita nella CP_8
progettazione delle strutture lignee quale collaboratore interno della ditta
la quale era stata direttamente incaricata della progettazione da CP_14
Già solo per questo non sussiste titolo contrattuale per agire CP_10
direttamente nei confronti dell'ing. , la seconda relativa al fatto che CP_8
l'arch. aveva operato una modifica del progetto senza nessuna Parte_1
approvazione del terzo chiamato che, di conseguenza, si era rifiutato di rilasciare attestazioni di conformità delle opere eseguite.
Delle due rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, solo una ( la seconda) è stata censurata con l'impugnazione così
determinando l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla
"ratio decidendi" non censurata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati le spese del grado,
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 25 di 26 condanna gli appellanti a rifondere in favore di CP_4 CP_5
, e nonché in favore di
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
e spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
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IL PRESIDENTE
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