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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 347 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA con l'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Controparte_1
ON IO
Appellato
NONCHE'
, con l'Avv. Francesco Carrea Controparte_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 291/2024 dell'16.2.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli
1 esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.” per l'appellato : “Voglia l'On.le Corte d'Appello rigettare l'appello e, per l'effetto, CP_1 confermare la sentenza n. 291/24 del Tribunale di Velletri. Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame, voglia tenere indenne l' da qualunque condanna, con CP_1 assolvimento da ogni onere. Con vittoria di spese del giudizio.”. per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - Confermare la sentenza impugnata in relazione all'accertamento e alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, con ogni consequenziale provvedimento anche in punto spese di lite. - dichiarare l'appello avversario inammissibile e/o respingerlo in quanto infondato;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO adiva il Tribunale del Lavoro di Velletri per proporre opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229013057549, notificata il 10 giugno 2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2015 00182419 22 000 e n. 397 2017
00233255 46 000 per un ammontare di € 26.811,00, comprensivo di sanzioni e interessi, chiedendo che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei provvedimenti opposti, oltreché la nullità degli stessi per mancata notifica e, ancora, l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del CP_1
ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che una identica causa era già stata decisa dallo stesso Tribunale di Velletri, e in via subordinata chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto
2 deduceva che l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile, oltreché per tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
Sosteneva, comunque, nel merito l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto, allegando di aver notificato gli avvisi di addebito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno depositata in atti, deducendo l'improponibilità dell'eccezione di prescrizione e, infine, la tardività dell'eccezione di decadenza.
Si costituiva in giudizio anche l' che in via Controparte_2
preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento per l'intervenuta notifica di atti interruttivi della stessa, oltreché per la sospensione del termine prescrizionale per un totale di circa un anno e sei mesi a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Il Tribunale del Lavoro di Velletri preliminarmente respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall' , in quanto il diverso giudizio indicato dall' consisteva in una CP_1 CP_1
impugnazione del diniego di sgravio degli avvisi di addebito già indicati, mentre la causa che decideva consisteva in un'opposizione alla successiva intimazione di pagamento.
Sempre in via preliminare, affermava il difetto di legittimità passiva di
[...]
. Nel merito, accertava l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di Controparte_2 addebito per il tramite di posta raccomandata allegata in atti dall' ; rilevava che non CP_1 era intervenuta la prescrizione delle pretese creditizie a causa dell'intervento di atti interruttivi della stessa oltreché della sospensione dei termini prescrizionali in conseguenza dell'emergenza pandemica, così come dedotto e provato da
[...]
; e respingeva infine l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. Controparte_2
n. 46/1999 e D.P.R. n. 602/1973 in quanto proposta tardivamente, in violazione del termine di venti giorni dalla notifica degli avvisi opposti, sottolineando peraltro che la stessa decadenza ha effetti solo processuali e non sostanziali e che dunque avrebbe in ogni caso privato l'ente previdenziale solo della possibilità di riscuotere a mezzo ruolo, salvo in ogni caso il recupero coattivo del credito secondo le norme dell'esecuzione forzata ordinaria.
Il Tribunale, dunque, così statuiva: “Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; rigetta l'opposizione; condanna parte Controparte_2
3 ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario di .”. Controparte_2
Con ricorso ritualmente depositato in data 20 febbraio 2024 e notificato, Parte_1 interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri. Resisteva l' , con CP_1 memoria depositata in data 28 ottobre 2024. Resisteva anche l' Controparte_2
, con memoria depositata in data 5 novembre 2024.
[...]
All'udienza del 20 novembre 2024, parte appellante chiedeva ed otteneva un termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti, essendo stata allegata all'appello solo la seconda delle due pagine di cui consisteva.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per due ordini di motivi.
In primo luogo, è inesistente la procura alle liti in favore dell'Avv. Francesca
Bianchini.
Difatti, in primo grado il era rappresentato dapprima, con mandato allegato al Pt_1
ricorso introduttivo, dalla stessa Avv. Bianchini;
il mandato tuttavia veniva revocato in data 2.10.2022 ed era nominato in sostituzione un diverso difensore, l'Avv. Saverio Cosi.
Per il grado di appello, invece, per il si costituiva, nuovamente, l'Avv. Pt_1
Bianchini, dovendosi pertanto ritenere implicitamente superato il mandato conferito all'Avv. Cosi;
ma la procura allegata al ricorso di appello, peraltro priva di data, presentava solamente la pagina 2 dell'atto, priva della parte dispositiva e dell'indicazione della persona del mandante e del difensore mandatario. L'appellante, alla prima udienza del 20.11.2024, chiedeva termine per regolarizzare la notifica e provvedeva a depositare la procura originaria, completa delle due pagine;
si tratta di un deposito puro e semplice non allegato ad alcun atto processuale.
Tale regolarizzazione (re melius perpensa rispetto all'ordinanza pronunciata all'udienza del 20.11.2024) non può tuttavia ammettersi, perché, trattandosi di procura non già nulla, bensì inesistente, la sanatoria sarebbe stata possibile solo nel nuovo regime introdotto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022
4 (c.d. “Riforma Cartabia”). Esso prevede, ora, che: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Ai sensi dell'art.35, primo comma, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - (Disciplina transitoria) "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio
2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Orbene, il ricorso di primo grado è stato depositato il 2.10.2022, dunque prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 182 c.p.c.
Né può farsi riferimento al quarto comma del medesimo art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 laddove si dispone l'entrata in vigore anticipata delle "norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile": tenuto conto che l'art. 182 .cp.c. di cui si discute è inserito nel capo II del titolo I (e non del titolo III) del libro secondo e pertanto non è incuso in detta deroga.
Anzi, proprio la circostanza che il decreto “Cartabia” abbia specificato, fra le deroghe all'entrata in vigore di cui al comma primo, quasi tutte le norme che regolano il procedimento di appello, a livello sistematico deve indurre a concludere che, invece, nella parte in cui il giudice di appello deve applicare disposizioni generali del processo di cognizione di cui al titolo I, non sussista alcuna deroga al comma primo dell'art. 35 e dunque, in definitiva, debbono applicarsi le disposizioni vigenti alla data del deposito del ricorso di primo grado.
La Cassazione (n. 32365/2024), sulle questioni di diritto intertemporale della c.d. riforma Cartabia, ha avuto modo di precisare che “in assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoria, l'art. 35, comma primo, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis sancito dall'art. 5 c.p.c.; in proposito, va ricordato che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il
5 principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale,
l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ.
è applicazione (Cass. n. 20811/2010; Cass. n. 14104/2024).
Ed ancora, Cassazione civile n.28251/2023, proprio a proposito dell'art. 182 c.p.c.:
"l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).".
E che, nella specie, la procura alle liti fosse inesistente e non solo nulla si evince dalla circostanza che essa mancasse totalmente della pagina 1, quella che conteneva la statuizione volitiva (“delega…il sottoscritto…a rappresentarmi e difendermi…”) e i nomi delle parti;
inoltre, tale nuovo mandato difensivo per il solo grado di appello è meramente depositato telematicamente e non accede ad alcun atto processuale, sebbene, pur nella non tassatività dell'elencazione di cui all'art. 83 c.p.c., tale rapporto di necessaria accessorietà rappresenti componente essenziale della specialità della procura, che solo così è resa idonea a conferire al difensore gli specifici poteri di cui all'art. 84 c.p.c. in relazione al processo medesimo (Cass.
4.11.2020 n. 24472; Cass. 17.9.2013 n. 21154).
L'Avv. Francesca Bianchini, dunque, non può considerarsi «nuovo difensore», in
(implicita) sostituzione dell'altro avvocato precedentemente (e validamente) nominato nel corso del giudizio di primo grado.
6 Anche a voler ritenere la procura alle liti allegata all'appello come meramente nulla (e quindi sanabile alla luce dell'art. 182 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente),
l'appello è in ogni caso inammissibile sotto un ulteriore profilo.
Con unico motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado per aver Pt_1
dichiarato non intervenuta la prescrizione delle pretese e aver ritenuto notificati gli avvisi di addebito. Si duole inoltre della condanna alle spese disposta a suo carico in favore dell' e dell' . CP_1 Controparte_2
L'appello è in ogni caso inammissibile.
La Corte rileva che nell'atto di appello le suddette censure sono enunciate in modo del tutto generico e poco chiaro, senza operare alcun confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. L'appellante, infatti, non fa che riportare i capi della sentenza contestati e richiamare in modo caotico la giurisprudenza sui temi ad oggetto. Nessun riferimento specifico al caso in esame è, invece, individuabile nell'atto di appello. Il
infatti, non muove alcuna contestazione specifica alle argomentazioni svolte Pt_1
nella gravata sentenza, tanto in fatto quanto in diritto, ignorando totalmente le circostanze che sono a fondamento della decisione del giudice di prime cure.
La sentenza impugnata, invero, sulla questione della avvenuta notifica degli avvisi di addebito rilevava che la stessa era regolarmente avvenuta, in data 12.11.2025 per l'avviso n. 397 2015 00182419 22 000 e in data 02.01.2018 per l'avviso n. 397 2017 00233255 46
000, a mezzo di posta raccomandata allegata in atti dall' . L'appellante non ha CP_1
contestato tale ricostruzione, limitandosi a riaffermare genericamente la mancata notifica e ad elencare arresti giurisprudenziali sul tema.
Non basta genericamente affermare l'”inesistenza delle notificazioni” accertate nella sentenza gravata per provocarne un nuovo scrutinio, in assenza di alcun confronto con il materiale notificatorio esaminato dal Tribunale e le specifiche valutazioni connesse.
Il Tribunale ha inoltre statuito che dalla data delle notifiche degli avvisi di addebito alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 10.6.2022, non
è decorso il termine di prescrizione quinquennale. In particolare, il Giudice ha osservato che con riguardo all'avviso di addebito n. 397 2015 00182419 22 000, notificato in data
12.11.2015, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179021670048000 avvenuta in data 19.2.2018 ed è stato inoltre sospeso per un totale di 311 giorni in conseguenza della normativa speciale emanata per par fronte all'emergenza pandemica da Covid-19, mentre con riguardo all'avviso di
7 addebito n. 397 2017 00233255 46 000, notificato in data 19.2.2018, il termine quinquennale sarebbe decorso nel 2023, per cui la prescrizione non era maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta, avvenuta il 10.6.2022. Anche tale ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, il quale ha solamente riproposto genericamente l'eccezione di intervenuta prescrizione (sottolineandone la durata quinquennale già affermata in sentenza), riportando alcuni precedenti giurisprudenziali.
Alla luce di quanto osservato, l'appello deve dunque essere dichiarato in ogni caso inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, precisando che il valore della controversia non equivale a € 1.000,00, come dichiarato dall'appellante, bensì all'ammontare del credito complessivamente vantato dall' (ex art. 10 c.p.c.): di conseguenza, lo scaglione di valore sul quale basare la CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite è quello da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
Deve inoltre tenersi conto dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado). Per
l'effetto, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite in favore Parte_1 dell' , quale appellato sostanziale. CP_1
Invece, quanto all'altro ente appellato, va rilevato che il ha notificato l'appello Pt_1 all' senza impugnare il capo della sentenza di primo Controparte_2
grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimità passiva di
[...]
; ed allora, pronunciata la sentenza di primo grado nei soli confronti Controparte_2 dell' , la notifica dell'impugnazione ad ha valore CP_1 Controparte_2 di mera denutiatio litis, non avendo l'impugnante rivolto domanda alcuna contro detta parte. Ne segue che nei confronti dell' che ha scelto comunque di costituirsi in CP_2 appello le spese vanno dichiarate irripetibili: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.” (cfr. Cass. n. 19985/2024).
8 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Con riguardo all'ammontare del contributo unificato inizialmente da corrispondere per l'iscrizione a ruolo e di quello, raddoppiato, ove dovuto, da corrispondere ai sensi della presente sentenza, si invita la Cancelleria, nel rispetto delle prerogative di questa e ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 115/2002, ad adottare i provvedimenti conseguenti all'accertamento del reale valore della presente controversia, superiore a quello indicato dall'appellante e pari all'importo di cui alla intimazione opposta, detratti gli interessi e le sanzioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
20.2.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. Parte_1
291/2024 dell'16.2.2024 nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- Dichiara l'appello inammissibile;
- Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite del grado liquidate in CP_1
euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' ; Controparte_2
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, da calcolarsi sull'effettivo valore di causa.
Così deciso in Roma, lì 28.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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