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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9028/2022 R.G.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, e , rappresentati e difesi dagli avv. ZAMPIERI NICOLA Parte_1 Pt_2 Pt_3
e RELA ALBERTO, presso gli stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce all'atto di citazione
Attori
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
Convenuti
Con l'intervento di
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in
Venezia, Piazza San Marco, n. 63,
****
Con atto di citazione regolarmente notificato , e in qualità di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_3 [...]
, convenivano in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro Per_1 tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di Persona_1
concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 142.580,59 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponevano gli attori che il loro padre , nato a Isola della Scala il [...], in [...] Persona_1
08.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove era stato internato a Luckenwalde nel campo di CP_1
concentramento, denominato Stalag III - A, e successivamente in quello di Berlino (Stalag III B), per essere lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, identificato con un numero di matricola e ridotto di stato di schiavitù, era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate;
che in seguito all'istituzione della Repubblica sociale italiana venne offerta la possibilità allo stesso di tornare in
Per_ Italia, prestando servizio tra fila dell'RSI; che, in riposta al rifiuto da parte del i soldati tedeschi,
nel chiaro intento di fiaccarne la sua personalità, presero a sottoporlo a condizioni di vita e di lavoro ancor più disumane, costringendolo a patire maltrattamenti di ogni tipo;
che, liberato il campo dagli
Per_ alleati in data 13.05.1945, il aveva fatto ritorno in Italia;
che, infine, era deceduto a Legnago il
20.03.2008 lasciando quali eredi gli odierni attori.
Nonostante la regolarità della notificazione, la Repubblica Federale Tedesca era rimasta contumace
Era intervenuto il , mediante l'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Venezia in data 31.05.2023 e 1.6.2025, eccependo in via preliminare innanzitutto l'incompetenza territoriale di questo giudice a favore del Tribunale di Roma, la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 c.p.c., l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza 29.06.2023 il Giudice, considerate le numerose eccezioni sollevate da parte convenuta, rinviava il procedimento al 19.10.2023 assegnando agli attori termine per la replica,
ed in seguito con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta,
assegnava i termini per le memorie di cui all'art 183 c. 6 c.p.c. Successivamente, nelle more del procedimento il fascicolo passava a nuovo magistrato che a seguito dell'udienza del 27.06.2024, con ordinanza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, con decreto del
14.03.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Impregiudicata ogni valutazione sull'eccezione svolta di difetto di giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco che attiene più propriamente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza per territorio funzionale di questo giudice.
Contr Il intervenuto nel giudizio, ha eccepito infatti l'incompetenza per territorio del tribunale di
Venezia in favore di quello di Roma e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7371/25 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui
sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti
dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Reich durante CP_2
la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del “forum
destinatae solutionis” determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30
aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari
di Roma, luogo di ubicazione del Fondo”.
La Corte infatti ha premesso che nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello
Stato, secondo il disposto dell'art. 25 c.p.c., quando l'obbligazione origini da un fatto illecito, l'individuazione del giudice competente ratione loci, può avvenire in base al forum delicti o al luogo in cui deve effettuarsi la prestazione. Ha quindi precisato con riguardo a tale secondo criterio che: “il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza,
Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass.
04/10/2004, n. 19808)”.
Ha quindi affermato che adottando tale criterio (il forum commissi delicti non può trovare applicazione essendo l'illecito stato commesso fuori dai confini nazionali), in relazione al MEF, deve farsi riferimento all'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), che ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio
italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità
dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1
tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, CP_2 assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_2
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che, a carico di detto fondo il legislatore ha posto in via esclusiva il pagamento delle poste risarcitorie liquidate per gli illeciti commessi dal Terzo Rech
durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli internati militari italiani, e, in attuazione di detta norma, con decreto di data 28.6.2023 del Ministero per l'Economia e delle Finanze è stato stabilito, all'art. 4, che “l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro
istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del
, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti CP_2
ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del
credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità”, concludendo che pertanto l'unica tesoreria da considerare, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, sia quella dell'autorità
amministrativa centrale avente sede a Roma.
Tuttavia, deve essere valutato se la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente
Contr proposta dal intervenuto nel giudizio.
Sul punto la stessa Corte ha precisato che: “la così svolta attività processuale (per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato) non integra un intervento propriamente detto ma concreta la
costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di
sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260”.
Contr Se quindi la costituzione del ha comportato la costituzione, con effetto di sanatoria,
dell'amministrazione statale corretta, che gli attori avrebbero dovuto convenire fin dall'inizio della
Contr causa, il sarà legittimato a proporre anche l'eccezione per territorio, purchè tempestivamente costituito.
Ora la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D.
n. 1611/33, è inderogabile e la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, secondo il disposto dell'art. 38 c.p.c. previgente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c...
Contr Nel caso di specie il si è costituito in data 1.6.23 e l'udienza ex art. 183 c.p.c. era stata fissata nell'atto di citazione in data 23.6.2023. In base all'art. 166 c.p.c. previgente, la costituzione del convenuto avrebbe dovuto avvenire almeno 20 giorni prima, sicchè l'eccezione di incompetenza funzionale risulta essere stata legittimamente e tempestivamente proposta e deve pertanto essere accolta.
Questo giudice, infatti, non aveva assunto alcuna decisione al riguardo, rimettendo alla fase decisoria assieme al merito, sia la questione della giurisdizione, che quella della competenza funzionale per territorio.
Ciò premesso, va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale per territorio di questo giudice a decidere della controversia a favore del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione della causa di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella presente causa, così provvede: - Dichiara la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Roma,
dando termine di due mesi per la riassunzione del giudizio;
- Spese di lite compensate.
Venezia il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, e , rappresentati e difesi dagli avv. ZAMPIERI NICOLA Parte_1 Pt_2 Pt_3
e RELA ALBERTO, presso gli stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce all'atto di citazione
Attori
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
Convenuti
Con l'intervento di
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in
Venezia, Piazza San Marco, n. 63,
****
Con atto di citazione regolarmente notificato , e in qualità di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_3 [...]
, convenivano in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro Per_1 tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di Persona_1
concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 142.580,59 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponevano gli attori che il loro padre , nato a Isola della Scala il [...], in [...] Persona_1
08.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove era stato internato a Luckenwalde nel campo di CP_1
concentramento, denominato Stalag III - A, e successivamente in quello di Berlino (Stalag III B), per essere lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, identificato con un numero di matricola e ridotto di stato di schiavitù, era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate;
che in seguito all'istituzione della Repubblica sociale italiana venne offerta la possibilità allo stesso di tornare in
Per_ Italia, prestando servizio tra fila dell'RSI; che, in riposta al rifiuto da parte del i soldati tedeschi,
nel chiaro intento di fiaccarne la sua personalità, presero a sottoporlo a condizioni di vita e di lavoro ancor più disumane, costringendolo a patire maltrattamenti di ogni tipo;
che, liberato il campo dagli
Per_ alleati in data 13.05.1945, il aveva fatto ritorno in Italia;
che, infine, era deceduto a Legnago il
20.03.2008 lasciando quali eredi gli odierni attori.
Nonostante la regolarità della notificazione, la Repubblica Federale Tedesca era rimasta contumace
Era intervenuto il , mediante l'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Venezia in data 31.05.2023 e 1.6.2025, eccependo in via preliminare innanzitutto l'incompetenza territoriale di questo giudice a favore del Tribunale di Roma, la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 c.p.c., l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza 29.06.2023 il Giudice, considerate le numerose eccezioni sollevate da parte convenuta, rinviava il procedimento al 19.10.2023 assegnando agli attori termine per la replica,
ed in seguito con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta,
assegnava i termini per le memorie di cui all'art 183 c. 6 c.p.c. Successivamente, nelle more del procedimento il fascicolo passava a nuovo magistrato che a seguito dell'udienza del 27.06.2024, con ordinanza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, con decreto del
14.03.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Impregiudicata ogni valutazione sull'eccezione svolta di difetto di giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco che attiene più propriamente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza per territorio funzionale di questo giudice.
Contr Il intervenuto nel giudizio, ha eccepito infatti l'incompetenza per territorio del tribunale di
Venezia in favore di quello di Roma e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7371/25 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui
sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti
dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Reich durante CP_2
la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del “forum
destinatae solutionis” determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30
aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari
di Roma, luogo di ubicazione del Fondo”.
La Corte infatti ha premesso che nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello
Stato, secondo il disposto dell'art. 25 c.p.c., quando l'obbligazione origini da un fatto illecito, l'individuazione del giudice competente ratione loci, può avvenire in base al forum delicti o al luogo in cui deve effettuarsi la prestazione. Ha quindi precisato con riguardo a tale secondo criterio che: “il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza,
Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass.
04/10/2004, n. 19808)”.
Ha quindi affermato che adottando tale criterio (il forum commissi delicti non può trovare applicazione essendo l'illecito stato commesso fuori dai confini nazionali), in relazione al MEF, deve farsi riferimento all'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), che ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio
italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità
dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1
tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, CP_2 assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_2
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che, a carico di detto fondo il legislatore ha posto in via esclusiva il pagamento delle poste risarcitorie liquidate per gli illeciti commessi dal Terzo Rech
durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli internati militari italiani, e, in attuazione di detta norma, con decreto di data 28.6.2023 del Ministero per l'Economia e delle Finanze è stato stabilito, all'art. 4, che “l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro
istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del
, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti CP_2
ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del
credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità”, concludendo che pertanto l'unica tesoreria da considerare, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, sia quella dell'autorità
amministrativa centrale avente sede a Roma.
Tuttavia, deve essere valutato se la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente
Contr proposta dal intervenuto nel giudizio.
Sul punto la stessa Corte ha precisato che: “la così svolta attività processuale (per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato) non integra un intervento propriamente detto ma concreta la
costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di
sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260”.
Contr Se quindi la costituzione del ha comportato la costituzione, con effetto di sanatoria,
dell'amministrazione statale corretta, che gli attori avrebbero dovuto convenire fin dall'inizio della
Contr causa, il sarà legittimato a proporre anche l'eccezione per territorio, purchè tempestivamente costituito.
Ora la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D.
n. 1611/33, è inderogabile e la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, secondo il disposto dell'art. 38 c.p.c. previgente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c...
Contr Nel caso di specie il si è costituito in data 1.6.23 e l'udienza ex art. 183 c.p.c. era stata fissata nell'atto di citazione in data 23.6.2023. In base all'art. 166 c.p.c. previgente, la costituzione del convenuto avrebbe dovuto avvenire almeno 20 giorni prima, sicchè l'eccezione di incompetenza funzionale risulta essere stata legittimamente e tempestivamente proposta e deve pertanto essere accolta.
Questo giudice, infatti, non aveva assunto alcuna decisione al riguardo, rimettendo alla fase decisoria assieme al merito, sia la questione della giurisdizione, che quella della competenza funzionale per territorio.
Ciò premesso, va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale per territorio di questo giudice a decidere della controversia a favore del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione della causa di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella presente causa, così provvede: - Dichiara la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Roma,
dando termine di due mesi per la riassunzione del giudizio;
- Spese di lite compensate.
Venezia il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero