Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2024, proposto da
Compagnia Mediterranea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di AT, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Annullamento:
1. della Delibera della Giunta Municipale del Comune di AT n. 230/2023, in data 30.12.2023, pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire dalla data sopra detta, riguardante le disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive – “Approvazione delle linee di indirizzo per l'applicazione della Legge 5 agosto 2022 n. 118, recante disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico – ricreative e sportive”. La Delibera veniva dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. della conseguente Determinazione Dirigenziale presa dal Dirigente Responsabile del Comune di AT n. 2854/2023 del 30.12.2023, recante: “Determinazione con impegno di spesa – oggetto: disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico – ricreative e sportive del Comune di AT. Adempimento degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Presa d'atto DGM n. 230 del 30.12.2023 ed approvazione schema di avviso di manifestazione d'interesse”. La Determinazione veniva notificata alla ricorrente il 12.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di AT e di Agenzia del Demanio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società Compagnia Mediterranea s.r.l. ha esposto in ricorso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 7/2007, “risultante dai titoli concessori che si sono succeduti nel tempo senza soluzione di continuità a partire dagli anni 90, per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico situato sul lungomare di AT” e pertanto di avere avanzato richiesta di estensione della durata della concessione demaniale ai sensi della legge n. 145/2018 e della Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del Decreto-legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio). Inoltre, assume di essere in possesso dei requisiti di legge, soggettivi e oggettivi, per il mantenimento del titolo concessorio.
Ha contestato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con cui la data di scadenza della propria concessione demaniale è stata anticipata al 31.12.2023, per poi essere prorogata per mezzo della proroga tecnica di cui alla Legge n. 118/2022 al 31.12.2024.
Ha proposto i seguenti motivi:
1.Eccesso di potere, violazione di legge, errore sui presupposti di fatto e di diritto, genericità, carenza e contraddittorietà della motivazione; sostenendo la inapplicabilità della disciplina dettata dalla direttiva 2006/123 in quanto la concessione di cui si discute è sorta prima del termine di trasposizione della predetta direttiva;
2. Un secondo e separato profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, si rinviene anche dall’ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della Sezione VII del Consiglio di Stato n. 8010 del 15 settembre 2022 (S.I.I.B. s.r.l. / Comune di Rosignano Marittimo) dalla quale si evincono i seguenti assunti e le seguenti conclusioni; stante la mancata previsione di un indennizzo per il caso di mancata proroga della concessione;
3. Altro, separato ed ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato è dato dalla violazione di legge e, in particolare della Legge n. 14/2023, nonché dall’eccesso di potere, per avere il Comune di AT proceduto ad un’interpretazione del tutto unilaterale ed inammissibile dell’efficacia della sopra detta legge e della legge n. 118/2022, nonché della normativa applicabile alla fattispecie; deducendo che la legge citata delega il Governo per la fissazione di criteri per la futura adozione dei bandi, sicché l’amministrazione non può procedere autonomamente. Ha evidenziato inoltre che è rimesso esclusivamente allo Stato l’accertamento della scarsità delle risorse.
Si è costituito il Comune di AT per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per essere impugnati atti di indirizzo, privi di portata immediatamente lesiva, e in considerazione della normativa sopravvenuta disciplinante la materia.
Si è costituita l’Agenzia del Demanio con memoria di stile.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 cpa in vista dell’udienza di discussione.
La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 13 maggio 2025, nel corso della quale il Comune ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e la parte ricorrente vi ha prestato adesione.
Tanto premesso in fatto, rileva in diritto il Collegio che nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (ex plurimis: T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sentenza, 24/02/2025, n. 4091);
Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile atteso che all’udienza di discussione la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla sua definizione nel merito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile atteso che all’udienza di discussione la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla sua definizione nel merito.
L’andamento processuale della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO