Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 02/03/2026, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2026, proposto da
Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e Dell’Irno”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AR Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n. 364 del 10dicembre 2025, recante ordine di “ rimozione, con la massima urgenza, di rifiuti speciali pericolosi depositati presso una strada sterrata, in territorio comunale, costeggiante il fiume Sarno, nonché lo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge, comunicandone il compimento ” e di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente al suindicato atto sindacale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso all'esame è stato notificato il 30 dicembre e depositato il 2 gennaio 2026 presso la sede di Salerno del T.A.R. Campania; successivamente, con ordinanza n. 69 del 5 febbraio 2026 il Presidente del T.A.R – accogliendo l’eccezione sollevata in base all’articolo 47 c.p.a. dal comune di Poggiomarino – ha dichiarato competente sul ricorso la sede di Napoli del Tribunale, presso la quale il fascicolo è stato trasmesso in pari data.
Con il ricorso viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la commissione straordinaria del comune di Poggiomarino, richiamando gli articoli 54 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e 192 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, ha ordinato al consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno dei torrenti vesuviani e dell’Irno (e all’ufficio del genio civile di Salerno) la rimozione di rifiuti speciali abbandonati su una strada sterrata lungo il fiume Sarno, il tutto nel presupposto che l’abbandono dei rifiuti sia opera di ignoti e che il suolo su cui essi sono stati abbandonati sia “ nella titolarità del Demanio pubblico dello stato antico demanio amministrazione delle bonifiche rappresentata dall’ufficio del genio civile di Salerno ” e la relativa gestione sia affidata al consorzio di bonifica integrale “Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno”.
Quest’ultimo denuncia che il provvedimento è illegittimo: a) in quanto la rimozione dei rifiuti non rientra nella competenza dei consorzi di bonifica; i consorzi infatti sono responsabili “ della sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione, oltre che della manutenzione degli alvei e dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, ma limitatamente a quella strettamente necessaria e connessa allo svolgimento delle funzioni di bonifica e irrigazione ”; della rimozione e dello smaltimenti dei rifiuti abbandonati sarebbe invece responsabile il comune ovvero, nel caso di rifiuti abbandonati lungo le fasce di rispetto di fiumi, la regione, cui fa capo la gestione del demanio idrico in seguito al trasferimento della relativa competenza per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; b) per violazione dell’articolo 192 d.lg. n. 152, dato che la responsabilità per la rimozione prevista da tale disposizione presuppone che colui che abbia la disponibilità del suolo sia responsabile dell’abbandono almeno a titolo di colpa; c) per violazione dell’articolo 54 d.lg. n. 267, non sussistendo i presupposti della contingibilità e urgenza richiesti per l’emanazione delle ordinanze ivi previste; d) per l’omissione dell’avviso di procedimento.
Il comune di Poggiomarino resiste al ricorso.
Si è costituita la regione Campania che, essendo destinataria unitamente al consorzio dell’ordine di rimozione (che ha impugnato con l’autonomo ricorso R.G. 1161 del 2026), ha concluso per l’accoglimento della domanda del consorzio.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso – previo avviso alle parti ex articolo 60 c.p.a. – è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Occorre anzitutto rilevare che non è chiaro quale potere il comune abbia voluto esercitare e abbia esercitato; il potere previsto dall’articolo 54 d.lg. n. 267 e quello previsto dall’articolo 192 d.lg. n. 152 (entrambi richiamati nel provvedimento), pur spettando al medesimo organo (cioè al Sindaco), sono poteri diversi; le ordinanze ex articolo 54 citato sono infatti provvedimenti extra ordinem che il Sindaco può adottare in situazioni di emergenza non suscettibili di essere fronteggiate con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, mentre gli ordini ex articolo 192 d.lg. n. 152 sono lo “ strumento ordinario ” contemplato dall’ordinamento per sanzionare l’abbandono di rifiuti assicurando che i rifiuti abbandonati siano rimossi e smaltiti nelle forme previste dall’ordinamento.
Quale che fosse il potere che il comune ha inteso esercitare, va però rilevato che nella fattispecie non sussistono i presupposti dell’articolo 54 né quelli dell’articolo 192.
Non i primi, perché – come sostenuto in ricorso - non è dimostrato, e invero nemmeno affermato, che esista una situazione di emergenza e pericolo tale da impedire il ricorso allo strumento ordinario e da imporre l’adozione di un provvedimento extra ordinem ; non i secondi, perché la responsabilità del proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul suolo ove i rifiuti sono stati abbandonati presuppone lo svolgimento di un’indagine per individuare il responsabile dell’abbandono (che è il soggetto prioritariamente obbligato a rimozione e smaltimento) e un accertamento in contraddittorio della imputabilità dell’abbandono al proprietario (o titolare di altro diritto di godimento), a titolo di dolo o almeno di colpa; nella fattispecie, il comune di Poggiomarino non risulta aver eseguito alcun accertamento in merito sia alla disponibilità del suolo in capo al consorzio (accertamento essenziale, dato i consorzi non hanno competenza in materia di smaltimento di rifiuti per cui una responsabilità del consorzio si sarebbe potuta far derivare solo ed esclusivamente dall’esistenza di un titolo di disponibilità in capo allo stesso del suolo) sia in merito alla imputabilità dell’abbandono al consorzio almeno a titolo di colpa, essendo stato persino omesso l’avviso di inizio del procedimento (omissione che evidentemente ha escluso la stessa possibilità dell’accertamento “in contraddittorio” di dolo o colpa).
Il ricorso va quindi accolto e, di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della natura pubblica delle parti e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UZ, Presidente
AV OR, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV OR | AR UZ |
IL SEGRETARIO