Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 399
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità delle verifiche fiscali senza previo rilascio di autorizzazione da autorità giudiziaria

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, per cui l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio. Inoltre, la sentenza della Corte EDU invocata non comporta l'automatica invalidità degli atti di verifica fiscale, ma prescrive modifiche legislative future.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 ter D.lgs. 218/1997

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, pertanto l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento e violazione dell'art. 45 TUIR

    La Corte ha esaminato la documentazione extracontabile rinvenuta e le risposte ai questionari, rilevando l'emissione di scontrini fiscali non emessi per un importo significativo. La società ha giustificato parzialmente gli importi, ma una parte è rimasta priva di giustificazione. La motivazione dell'atto presupposto descrive adeguatamente il procedimento logico-giuridico seguito dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del diritto vivente relativo alla presunzione di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base societaria

    La Corte ritiene sussistente la prova della ristretta base sociale e aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ammette la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili in tali società, in quanto il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario. La ricorrente non ha fornito prova contraria per superare tale presunzione.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli artt. 17 D.lgs. 472/1997 e dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 con conseguente illegittimità delle sanzioni

    La Corte rigetta il motivo, distinguendo tra sanzioni amministrative e penali e richiamando la giurisprudenza della CGUE che ammette il cumulo di procedimenti e sanzioni, purché vi sia coordinamento e proporzionalità. Nel caso di specie, le sanzioni sono solo amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 399
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 399
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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