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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010601956 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 23.11.2022, relativo all'anno d'imposta
2016, contenente contestazione di omessa dichiarazione di presunto maggior reddito di capitale per distribuzione di utili occulti, con conseguente applicazione di Irpef, sanzioni ed interessi.
L'atto impugnato era emesso sulla base dell'avviso di accertamento presupposto, indicato in atti, emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., di cui la ricorrente era socia, con una quota di partecipazione pari al 49,72%.
L'AdE DPA di Foggia notificava alla società PVC redatto dalla GdF di cerignola (FG) in data 8.3.17, contenente accertamento di maggior reddito d'impresa per € 111.459,00.
L'avviso impugnato con l'odierno ricorso si basa sul principio della c.d. ristretta base societaria e sulla presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili della società
Il ricorrente ha censurato l' avviso di accertamento impugnato sulla base di moltelici motivi, attinenti sia alla legittimità formale che alla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, che di seguito si espongono sinteticamente: 1) illegittimità delle varifica fiscale senza previo rilascio di autorizzazione da autorità giudiziaria;
-2) viollazione art. 5 ter D.lgs. 218/1997; 3) infondatezza nel merito dell'accertamento e violazione dell'art. 45 TUIR;
-4) llegittimità costituzionale del diritto vivente in forza del quale risulta elaborato l'orientamento giurisprudenziale relativo alla presunzione di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base societaria;
-5) illegittimità costituzionale degli artt. 17 D.lgs. 472/1997 e dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 con conseguente illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento dell'atto impugnato, della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
La difesa della ricorrente depositava memoria illustrativa in data 9.1.26 con cui rilevava l'illegittimità dell'accesso operato dalla GdF presso la sede della società per violazione della normativa comunitaria come affermato dalla Corte EDU nelle sentenze citate nell'atto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va rilevato che non ha pregio l'eccezione di violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 e dell'art. 41 bis DPR 600/73.
Invero, come emerge dall'attenta lettura dell'avviso di accertamento qui impugnato, tale atto è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 e, pertanto, l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio.
Passando alle eccezioni concernenti l'avviso di accertamento presupposto, giova, innanzitutto premettere che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato oggetto di ricorso ed il ricorso è stato rigettato dalla sentenza della CGT di i grado di Foggia n. 1763/25 depositata in data 23.9.25.
Le motivazioni di tale sentenza vengono fatte proprie dalla Corte e sinteticamente di seguito esposte. Con riferimento all'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi la piena legittimità della verifica fiscale, la validità dei PVC e la conseguente utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE.
Invero, alcuna invalidità di tali atti può derivare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del
6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente), in quanto tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia. Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa. Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU). Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la CEDU.
Dunque, in assenza di una specifica previsione legislativa, non può ritenersi che la sentenza della Corte
EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso. Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali. Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità. La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti). Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Va aggiunto che lo Stato Italiano, nell'ambito delle proprie prerogative, ha deciso di adeguarsi ai principi di cui alla predetta sentenza modificando con il DL 84/2025 l'art. 12 L. 212/2000 con l'introduzione di un obbligo più incisivo di motivazione, peraltro limitato all'avvenire e senza incidere sugli accessi eseguiti prima della entrata in vigore di tale novellata disposizione.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Passando alle contestazioni attinenti il merito dell'atto impugnato, con riferimento alla annualità 2016 è stata esaminata la documentazione extracontabile rinvenuta (copie commissioni dei contratti di vendita rinvenute nel corso del sopralluogo e le risposte ai questionari ricevute dai clienti della società), onde verificare la emissione di fatture/scontrini fiscali in relazione alle somme percepite a saldo e/o in acconto;
all'esito sono stati rilevati n. 154 scontrini fiscali non emessi per un totale di € 194.350,00.
Sulla base delle risposte ricevute da clienti del mobilificio a seguito di questionari loro inviati sono poi emersi per il medesimo anno, ulteriori n. 49 scontrini fiscali non emessi per un totale complessivo di € 75.230,00.
Durante il contraddittorio endoprocedimentale la società ricorrente ha giustificato parzialmente gli importi contestati, rimanendo privi di giustificazione ad avviso dell'ufficio € 111.459,21 qualificati come ricavi in nero rilevanti ai fini IRES ed IRAP rispetto ad € 269.580,00 da invito. Orbene, a fronte delle specifiche operazioni illustrate nella tabella allegata nella parte motiva dell'atto presupposto notificato alla società risultano un numero rilevante di operazioni in alcun modo giustificate dalla ricorrente ed altre numerose operazioni in relazioni alle quali le giustificazioni addotte non sono apparse convincenti (in ragione delle argomentazioni espresse per ciascuna voce oggetto di contestazione); e ciò, sostanzialmente, laddove la ricorrente ha preteso di giustificare un contratto od una commissione con uno scontrino emesso in data diversa da quella dovuta (diversa cioè da quella del pagamento o consegna o comunque dell'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/1972), ovvero tramite scontrini riportanti articoli diversi da quelli indicati nella commissione.
La motivazione dell'atto presupposto descrive poi in modo adeguato il procedimento logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare l'imponibile evaso, con riferimento all'accertamento emesso nei confronti della società.
Poi, destituito di fondamento è il motivo di ricorso attinente alle sanzioni.
L'assunto della ricorrente, secondo cui, all'ente istituzionalmente preposto all'accertamento e liquidazione delle imposte (l'Agenzia delle Entrate) sarebbe preclusa la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative tributarie, da considerarsi “sostanzialmente penali” sulla scorta di una comparazione con la giurisprudenza comunitaria, non tiene infatti conto che la casistica esaminata dalla giurisprudenza comunitaria citata ha riguardato il problema del ne bis in idem, in relazione cioè al concorso di sanzioni di tipo amministrativo e penale irrogate per una medesime fattispecie.
Nel caso di specie, invece le sanzioni amministrative irrogate sono state, unicamente, di natura amministrativa e non risultano violazioni di norme penali che si pongano in concorso con quelle già irrogate.
Del resto, come si rileva dalla lettura della sentenza della CGUE del 20/03/2018, nella causa C524/15,
“L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa - sia volta ad un obiettivo di interesse generale … - contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e - preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti”.
Peraltro, la medesima sentenza chiarisce (cfr. punto 47): “A tale proposito, occorre ricordare che …, gli Stati membri dispongono di libertà di scelta quanto alle sanzioni applicabili al fine di garantire la riscossione integrale delle entrate provenienti dall'IVA. In assenza di armonizzazione del diritto dell'Unione in materia, gli Stati membri possono quindi legittimamente prevedere tanto un regime nel quale reati in materia di IVA possono costituire oggetto di procedimenti e di sanzioni unicamente una volta, quanto un regime che autorizza un cumulo di procedimenti e di sanzioni …”.
Infine, con specifico riferimento all'atto impugnato con il ricorso della socia odiera ricorrente, va detto che va considerata raggiunta la prova del fatto, non oggetto di contestazione, che la società abbia una ristretta base sociale. La sola ricorrente detiene una quota di partecipazione pari al 49,72%.
La Corte presta adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (cfr. Cass Civ. 15824/2016).
Ed è noto, in tal caso, che “ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione
"pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 24534/2017). Per cui, avrebbe dovuto la ricorrente dimostrare di aver investito i maggiori utili attribuiti alla società nella stessa società e/o di essere completamente estranea alla gestione della società.
Invece, la ricorrente non ha offerto alcuna prova al fine di poter superare la presunzione – ritenuta sussistente da consolidata e condivisibile giurisprudenza- secondo cui gli utili occulti accertati in capo alla società sono stati da loro comunque percepiti (Cass. 7174/2002; Cass. 3972/2009; CTR Lombardia 3670/2015).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese possono compensarsi, stante la complessità e la novità delle questioni esaminate nella motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010601956 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 23.11.2022, relativo all'anno d'imposta
2016, contenente contestazione di omessa dichiarazione di presunto maggior reddito di capitale per distribuzione di utili occulti, con conseguente applicazione di Irpef, sanzioni ed interessi.
L'atto impugnato era emesso sulla base dell'avviso di accertamento presupposto, indicato in atti, emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., di cui la ricorrente era socia, con una quota di partecipazione pari al 49,72%.
L'AdE DPA di Foggia notificava alla società PVC redatto dalla GdF di cerignola (FG) in data 8.3.17, contenente accertamento di maggior reddito d'impresa per € 111.459,00.
L'avviso impugnato con l'odierno ricorso si basa sul principio della c.d. ristretta base societaria e sulla presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili della società
Il ricorrente ha censurato l' avviso di accertamento impugnato sulla base di moltelici motivi, attinenti sia alla legittimità formale che alla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, che di seguito si espongono sinteticamente: 1) illegittimità delle varifica fiscale senza previo rilascio di autorizzazione da autorità giudiziaria;
-2) viollazione art. 5 ter D.lgs. 218/1997; 3) infondatezza nel merito dell'accertamento e violazione dell'art. 45 TUIR;
-4) llegittimità costituzionale del diritto vivente in forza del quale risulta elaborato l'orientamento giurisprudenziale relativo alla presunzione di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base societaria;
-5) illegittimità costituzionale degli artt. 17 D.lgs. 472/1997 e dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 con conseguente illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento dell'atto impugnato, della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
La difesa della ricorrente depositava memoria illustrativa in data 9.1.26 con cui rilevava l'illegittimità dell'accesso operato dalla GdF presso la sede della società per violazione della normativa comunitaria come affermato dalla Corte EDU nelle sentenze citate nell'atto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va rilevato che non ha pregio l'eccezione di violazione dell'art. 5 ter d.lgs. 218/1997 e dell'art. 41 bis DPR 600/73.
Invero, come emerge dall'attenta lettura dell'avviso di accertamento qui impugnato, tale atto è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 e, pertanto, l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio.
Passando alle eccezioni concernenti l'avviso di accertamento presupposto, giova, innanzitutto premettere che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato oggetto di ricorso ed il ricorso è stato rigettato dalla sentenza della CGT di i grado di Foggia n. 1763/25 depositata in data 23.9.25.
Le motivazioni di tale sentenza vengono fatte proprie dalla Corte e sinteticamente di seguito esposte. Con riferimento all'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi la piena legittimità della verifica fiscale, la validità dei PVC e la conseguente utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE.
Invero, alcuna invalidità di tali atti può derivare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del
6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente), in quanto tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia. Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa. Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU). Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la CEDU.
Dunque, in assenza di una specifica previsione legislativa, non può ritenersi che la sentenza della Corte
EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso. Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali. Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità. La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti). Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Va aggiunto che lo Stato Italiano, nell'ambito delle proprie prerogative, ha deciso di adeguarsi ai principi di cui alla predetta sentenza modificando con il DL 84/2025 l'art. 12 L. 212/2000 con l'introduzione di un obbligo più incisivo di motivazione, peraltro limitato all'avvenire e senza incidere sugli accessi eseguiti prima della entrata in vigore di tale novellata disposizione.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Passando alle contestazioni attinenti il merito dell'atto impugnato, con riferimento alla annualità 2016 è stata esaminata la documentazione extracontabile rinvenuta (copie commissioni dei contratti di vendita rinvenute nel corso del sopralluogo e le risposte ai questionari ricevute dai clienti della società), onde verificare la emissione di fatture/scontrini fiscali in relazione alle somme percepite a saldo e/o in acconto;
all'esito sono stati rilevati n. 154 scontrini fiscali non emessi per un totale di € 194.350,00.
Sulla base delle risposte ricevute da clienti del mobilificio a seguito di questionari loro inviati sono poi emersi per il medesimo anno, ulteriori n. 49 scontrini fiscali non emessi per un totale complessivo di € 75.230,00.
Durante il contraddittorio endoprocedimentale la società ricorrente ha giustificato parzialmente gli importi contestati, rimanendo privi di giustificazione ad avviso dell'ufficio € 111.459,21 qualificati come ricavi in nero rilevanti ai fini IRES ed IRAP rispetto ad € 269.580,00 da invito. Orbene, a fronte delle specifiche operazioni illustrate nella tabella allegata nella parte motiva dell'atto presupposto notificato alla società risultano un numero rilevante di operazioni in alcun modo giustificate dalla ricorrente ed altre numerose operazioni in relazioni alle quali le giustificazioni addotte non sono apparse convincenti (in ragione delle argomentazioni espresse per ciascuna voce oggetto di contestazione); e ciò, sostanzialmente, laddove la ricorrente ha preteso di giustificare un contratto od una commissione con uno scontrino emesso in data diversa da quella dovuta (diversa cioè da quella del pagamento o consegna o comunque dell'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/1972), ovvero tramite scontrini riportanti articoli diversi da quelli indicati nella commissione.
La motivazione dell'atto presupposto descrive poi in modo adeguato il procedimento logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare l'imponibile evaso, con riferimento all'accertamento emesso nei confronti della società.
Poi, destituito di fondamento è il motivo di ricorso attinente alle sanzioni.
L'assunto della ricorrente, secondo cui, all'ente istituzionalmente preposto all'accertamento e liquidazione delle imposte (l'Agenzia delle Entrate) sarebbe preclusa la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative tributarie, da considerarsi “sostanzialmente penali” sulla scorta di una comparazione con la giurisprudenza comunitaria, non tiene infatti conto che la casistica esaminata dalla giurisprudenza comunitaria citata ha riguardato il problema del ne bis in idem, in relazione cioè al concorso di sanzioni di tipo amministrativo e penale irrogate per una medesime fattispecie.
Nel caso di specie, invece le sanzioni amministrative irrogate sono state, unicamente, di natura amministrativa e non risultano violazioni di norme penali che si pongano in concorso con quelle già irrogate.
Del resto, come si rileva dalla lettura della sentenza della CGUE del 20/03/2018, nella causa C524/15,
“L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa - sia volta ad un obiettivo di interesse generale … - contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e - preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti”.
Peraltro, la medesima sentenza chiarisce (cfr. punto 47): “A tale proposito, occorre ricordare che …, gli Stati membri dispongono di libertà di scelta quanto alle sanzioni applicabili al fine di garantire la riscossione integrale delle entrate provenienti dall'IVA. In assenza di armonizzazione del diritto dell'Unione in materia, gli Stati membri possono quindi legittimamente prevedere tanto un regime nel quale reati in materia di IVA possono costituire oggetto di procedimenti e di sanzioni unicamente una volta, quanto un regime che autorizza un cumulo di procedimenti e di sanzioni …”.
Infine, con specifico riferimento all'atto impugnato con il ricorso della socia odiera ricorrente, va detto che va considerata raggiunta la prova del fatto, non oggetto di contestazione, che la società abbia una ristretta base sociale. La sola ricorrente detiene una quota di partecipazione pari al 49,72%.
La Corte presta adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (cfr. Cass Civ. 15824/2016).
Ed è noto, in tal caso, che “ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione
"pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 24534/2017). Per cui, avrebbe dovuto la ricorrente dimostrare di aver investito i maggiori utili attribuiti alla società nella stessa società e/o di essere completamente estranea alla gestione della società.
Invece, la ricorrente non ha offerto alcuna prova al fine di poter superare la presunzione – ritenuta sussistente da consolidata e condivisibile giurisprudenza- secondo cui gli utili occulti accertati in capo alla società sono stati da loro comunque percepiti (Cass. 7174/2002; Cass. 3972/2009; CTR Lombardia 3670/2015).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese possono compensarsi, stante la complessità e la novità delle questioni esaminate nella motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.