Articolo 66 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 65Articolo 67
Versione
31 ottobre 1971
Art. 66.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.
Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall' articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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