Decreto 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 570 2025
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
Nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Venezia del
27.3.2025, notificato in pari data ad ore 20 e comunicato a questo ufficio il 29.3.2025 ad ore 18.08, emesso nei confronti di ( ), nato il [...] in [...], alias Parte_1 C.F._1
nato il [...] in [...], difeso di fiducia dall'avv. Crea Pasquale Fabio;
Per_1 all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di;
Parte_1
ritenuto che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Venezia sopra citato, osserva quanto segue.
Dalla disamina del provvedimento del Questore di Venezia può essere ratificato il giudizio di attuale pericolosità sociale del trattenuto , il quale, arrivato in Italia nel 2013, si è reso Parte_1
autore di reiterate e gravi condotte di reato, attenenti sia il traffico di sostanze stupefacenti (condanna del 14.7.2014 per art. 73, c1 bis , D.p.r. n. 309/90 ad anni 3 mesi 10 e giorni 10 di reclusione) sia la
Contr violazione nella norme del (condanne irrogate in data 21.3.2021 e 15.5.2024), nonchè segnalazioni e/o pendenze per i reati di rapina impropria, danneggiamento seguito da incendio, espiando vari periodi anche non continuativi di detenzione carceraria, da ultimo presso la Casa
Circondariale di Venezia, dalla quale è stato scarcerato in data 27.3.2025 per concessione della libertà vigilata per come dallo stesso dichiarato all'odierna udienza. Pt_1
Risulta che il trattenuto ha promosso in data 20 e 27 marzo 2025, all'atto della scarcerazione, domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35 Dlvo n. 25/2008, evidenziando il pericolo di vita in caso di suo rientro in Albania per avere riportato una condanna per favoreggiamento in omicidio ed avere espiato in Albania la relativa pena (sentenza e scarcerazione di cui di cui al doc. n.
3 e 4) avendo ricevuto minacce di morte dai parenti della persona offesa.
, coniugato senza prole, ha dichiarato che il coniuge vive in Albania, non ha dimostrato (con Pt_1
produzione del relativo contratto di lavoro) di aver svolto regolare attività di lavoro al di fuori dei periodi di carcerazione (salvo una valutazione proposta di assunzione da parte della cooperativa il
Venezia, via Terraglio, n. 50.
In particolare lo straniero, dopo essere stato oggetto di un provvedimento di espulsione, è rientrato illegalmente in Italia, in violazione dell'obbligo di rientro, per ben due volte, da ultimo nell'agosto
2023, riportando due condanne, la prima in data 2.3.2021 per art. 13, c.13, Dlvo n. 286 /98 e la seconda in data in data 15.5.2024 per part. 13, c.13 bis Dlvo n. 286/98.
Sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 6, c.2, lettere b), del Dlvo n. 142 del 2015, in quanto il trattenuto si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del Dlvo n. 286 1998 poiché sulla base di quanto descritto “della condotta e del tenore di vita serbata” negli anni di permanenza in Italia, deve ritenersi, con grado di elevata probabilità, che sia abitualmente dedito Parte_1
a traffici delittuosi, che viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose, nonchè dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. art. 1 del Dlvo n. 159/2011).
Sussiste altresì il requisito di cui dell'art. 6, c.2, lettera, c) del Dlvo n. 142 del 2015 poiché il soggetto costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica alla luce dei precedenti anche specifici già citati.
Sussiste infine il requisito di cui all'art. 6, c.2, lettera, c) del Dlvo n. 142 del 2015, essendo necessario determinare gli elementi su cui si base la domanda di protezione internazionale proposta per la prima volta solo nel marzo 2025, elementi che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga non avendo si ripete il trattenuto ottemperato ai provvedimenti di espulsione sopra citati emessi dalla competente autorità in applicazione delle norme del TUI.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e che non sia possibile adottare altra e meno afflittiva misura stante il quadro di pericolosità sociale sopra delineato.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questore di Venezia di data 27.3.2025, ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettere b), c), e d), D. Lgs. 142/2015, nei confronti di ( Parte_1 [...]
-), nato il [...] in [...] C.F._1
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 31.3.2025 alle ore 16.00.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Franzoso