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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 148/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
148/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido Faggiani, Rossella De Angelis e Simona
D'Alisera del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Roma, via Marcora nn. 18/20;
RICORRENTE contro
, ( ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti
Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma,
Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 12.02.2025 e ritualmente notificato, deduceva di aver presentato, tramite il Patronato Parte_1
sede di Chisinau (Rep. Moldova), in data 16.06.2021, domanda di pensione di CP_2
vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel F.P.L.D. , essendo in possesso CP_3
di tutti requisiti previsti dall'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998.
La ricorrente allegava, infatti, di essere stata residente in Italia, presso il Comune di
Fontevivo (PR), avendo prestato attività lavorativa come badante e collaboratrice familiare, in virtù di regolare permesso di soggiorno, sino al 30.06.2011, e di essere poi rientrata in Moldavia.
Lamentava, tuttavia, parte ricorrente che aveva rigettato la domanda di CP_3
pensione presentata in data 16.06.2021, in quanto “La condizione di irreperibilità (o cancellazione per irreperibilità dal comune di Fontevivo) e neanche il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, non certifica il rientro in patria la perdita di residenza in Italia e dunque non consente la liquidazione della prestazione”.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda che, però, era stato respinto e, quindi, si era visto costretto ad adire il Tribunale.
La ricorrente, pertanto, concludeva affermando che il provvedimento di rigetto doveva essere dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e/o doveva, comunque, essere annullato e che la domanda di pensione di del 16.06.2021 Parte_1
doveva essere accolta, con decorrenza dal 01.07.2021, data di maturazione dei requisiti di legge, avendo la stessa dimostrato la sua residenza all'estero.
La ricorrente, dunque, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 13, D. Lgs.
286/1998, così come modificato dall'art. 18 Legge n. 189/2002, il diritto della sig.ra
alla pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo e per Parte_1 l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione CP_3
della suindicata prestazione con decorrenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree ed instando per l'integrale reiezione del ricorso.
L evidenziava, in particolare, che la cancellazione della ricorrente dal CP_1
Comune di Fontevivo (PR) era avvenuta per irreperibilità e, quindi, difettava il presupposto del “rimpatrio” del lavoratore extracomunitario per poter fruire del diritto previdenziale.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Giova, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa ed, in particolare, il disposto dell'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”. Oggetto di contestazione nel presente procedimento è la prova della sussistenza del solo requisito del rimpatrio, non avendo contestato la sussistenza di alcun altro CP_3
presupposto di legge.
Come chiarito nella Circolare n. 45/2003, “Per effetto di tale disposizione CP_3
spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. […] Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne.”
Dunque, i lavoratori extracomunitari rimpatriati hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo, a decorrere dal compimento del 65° anno di età.
2.3. Alla luce di tale quadro normativo, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento del diritto alla pensione secondo il sistema contributivo, rigettata dalla struttura periferica dell con provvedimento CP_3
connotato da evidenti profili di illegittimità
Secondo la prospettazione di , il requisito del rimpatrio sussiste solo a CP_3
condizione che il cittadino extracomunitario residente in Italia, prima di rientrare nello Stato estero di origine, presenti una dichiarazione di variazione anagrafica all'Ufficio Anagrafe e non anche in caso di cancellazione dal registro della popolazione residente per irreperibilità ex art. 11, comma 1, D.P.R. n. 223/1989, come avvenuto nel caso di specie.
L'interpretazione sostenuta dall'ente è errata, posto che la legge àncora il diritto alla pensione al solo requisito del rimpatrio, la cui prova, in assenza di una disposizione di legge che imponga il rispetto di una particolare procedura, può essere fornita dal cittadino extracomunitario con ogni mezzo.
Tale onere probatorio è stato assolto nel presente giudizio da parte della ricorrente, la quale ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Infatti, la ricorrente, alla data di presentazione della domanda di pensione era già in possesso del requisito anagrafico (compimento del 65esimo anno di età), essendo nata il [...] ed era altresì rimpatriata in Moldavia, proprio Paese di origine.
Al fine di dimostrare l'avvenuto rimpatrio, è stato, in particolare, prodotto il certificato di residenza all'estero, rilasciato in data 22.03.2021 dall'Istituzione
Pubblica “AGENZIA DEI SERVIZI PUBBLICI”, da cui si evince che la ricorrente
“è registrata con il domicilio della Repubblica Moldova all'indirizzo: municipio
Chisinau, Viale Traina n. 15, ap. 50 dal 11.02.2015” (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente, in assenza di riscontri della mendacità delle dichiarazioni rese ed essendo provato il requisito del rimpatrio e della residenza in Moldavia, si ritiene sussistente il requisito del rimpatrio e, conseguentemente, illegittimo il diniego operato dall , dovendo viceversa CP_3
essere accertato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998.
Dunque, in definitiva, l deve essere condannato a corrispondere la pensione di CP_3
vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma
13, del D.Lgs. n. 286/1998, con la decorrenza dal 01.07.2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412.
3. Sulle spese di lite.
Considerato che parte ricorrente, a tempo debito, non ha provveduto ad aggiornare la propria situazione anagrafica presso il competente ufficio del Comune di Fontevivo
(PR), ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese lite in ragione di 1/2.
La condanna al pagamento delle residue spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in CP_3
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate nonché in considerazione del pregio dell'attività prestata e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia Parte_1
con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998, e, per l'effetto, condanna l a corrispondere alla ricorrente il predetto CP_3
trattamento pensionistico a far data dal 01.07.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2. Compensate in ragione di 1/2 le spese di lite tra le parti, condanna alla CP_3
rifusione delle residue spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali, somme da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
148/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido Faggiani, Rossella De Angelis e Simona
D'Alisera del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Roma, via Marcora nn. 18/20;
RICORRENTE contro
, ( ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti
Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma,
Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 12.02.2025 e ritualmente notificato, deduceva di aver presentato, tramite il Patronato Parte_1
sede di Chisinau (Rep. Moldova), in data 16.06.2021, domanda di pensione di CP_2
vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel F.P.L.D. , essendo in possesso CP_3
di tutti requisiti previsti dall'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998.
La ricorrente allegava, infatti, di essere stata residente in Italia, presso il Comune di
Fontevivo (PR), avendo prestato attività lavorativa come badante e collaboratrice familiare, in virtù di regolare permesso di soggiorno, sino al 30.06.2011, e di essere poi rientrata in Moldavia.
Lamentava, tuttavia, parte ricorrente che aveva rigettato la domanda di CP_3
pensione presentata in data 16.06.2021, in quanto “La condizione di irreperibilità (o cancellazione per irreperibilità dal comune di Fontevivo) e neanche il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, non certifica il rientro in patria la perdita di residenza in Italia e dunque non consente la liquidazione della prestazione”.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda che, però, era stato respinto e, quindi, si era visto costretto ad adire il Tribunale.
La ricorrente, pertanto, concludeva affermando che il provvedimento di rigetto doveva essere dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e/o doveva, comunque, essere annullato e che la domanda di pensione di del 16.06.2021 Parte_1
doveva essere accolta, con decorrenza dal 01.07.2021, data di maturazione dei requisiti di legge, avendo la stessa dimostrato la sua residenza all'estero.
La ricorrente, dunque, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 13, D. Lgs.
286/1998, così come modificato dall'art. 18 Legge n. 189/2002, il diritto della sig.ra
alla pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo e per Parte_1 l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione CP_3
della suindicata prestazione con decorrenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree ed instando per l'integrale reiezione del ricorso.
L evidenziava, in particolare, che la cancellazione della ricorrente dal CP_1
Comune di Fontevivo (PR) era avvenuta per irreperibilità e, quindi, difettava il presupposto del “rimpatrio” del lavoratore extracomunitario per poter fruire del diritto previdenziale.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Giova, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa ed, in particolare, il disposto dell'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”. Oggetto di contestazione nel presente procedimento è la prova della sussistenza del solo requisito del rimpatrio, non avendo contestato la sussistenza di alcun altro CP_3
presupposto di legge.
Come chiarito nella Circolare n. 45/2003, “Per effetto di tale disposizione CP_3
spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. […] Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne.”
Dunque, i lavoratori extracomunitari rimpatriati hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo, a decorrere dal compimento del 65° anno di età.
2.3. Alla luce di tale quadro normativo, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento del diritto alla pensione secondo il sistema contributivo, rigettata dalla struttura periferica dell con provvedimento CP_3
connotato da evidenti profili di illegittimità
Secondo la prospettazione di , il requisito del rimpatrio sussiste solo a CP_3
condizione che il cittadino extracomunitario residente in Italia, prima di rientrare nello Stato estero di origine, presenti una dichiarazione di variazione anagrafica all'Ufficio Anagrafe e non anche in caso di cancellazione dal registro della popolazione residente per irreperibilità ex art. 11, comma 1, D.P.R. n. 223/1989, come avvenuto nel caso di specie.
L'interpretazione sostenuta dall'ente è errata, posto che la legge àncora il diritto alla pensione al solo requisito del rimpatrio, la cui prova, in assenza di una disposizione di legge che imponga il rispetto di una particolare procedura, può essere fornita dal cittadino extracomunitario con ogni mezzo.
Tale onere probatorio è stato assolto nel presente giudizio da parte della ricorrente, la quale ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Infatti, la ricorrente, alla data di presentazione della domanda di pensione era già in possesso del requisito anagrafico (compimento del 65esimo anno di età), essendo nata il [...] ed era altresì rimpatriata in Moldavia, proprio Paese di origine.
Al fine di dimostrare l'avvenuto rimpatrio, è stato, in particolare, prodotto il certificato di residenza all'estero, rilasciato in data 22.03.2021 dall'Istituzione
Pubblica “AGENZIA DEI SERVIZI PUBBLICI”, da cui si evince che la ricorrente
“è registrata con il domicilio della Repubblica Moldova all'indirizzo: municipio
Chisinau, Viale Traina n. 15, ap. 50 dal 11.02.2015” (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente, in assenza di riscontri della mendacità delle dichiarazioni rese ed essendo provato il requisito del rimpatrio e della residenza in Moldavia, si ritiene sussistente il requisito del rimpatrio e, conseguentemente, illegittimo il diniego operato dall , dovendo viceversa CP_3
essere accertato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998.
Dunque, in definitiva, l deve essere condannato a corrispondere la pensione di CP_3
vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma
13, del D.Lgs. n. 286/1998, con la decorrenza dal 01.07.2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412.
3. Sulle spese di lite.
Considerato che parte ricorrente, a tempo debito, non ha provveduto ad aggiornare la propria situazione anagrafica presso il competente ufficio del Comune di Fontevivo
(PR), ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese lite in ragione di 1/2.
La condanna al pagamento delle residue spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in CP_3
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate nonché in considerazione del pregio dell'attività prestata e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia Parte_1
con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998, e, per l'effetto, condanna l a corrispondere alla ricorrente il predetto CP_3
trattamento pensionistico a far data dal 01.07.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2. Compensate in ragione di 1/2 le spese di lite tra le parti, condanna alla CP_3
rifusione delle residue spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali, somme da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri