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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 121/2025 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Armellini, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Roberto Chiaranti che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio dello Stato in virtù del provvedimento del COA del 2/12/2024); ricorrente
E
, C.F. , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
San SE de CO (Repubblica Dominicana) il 02/12/1993; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda di separazione, con contestuale domanda di divorzio CONCLUSIONI: parte ricorrente all'udienza del 14/10/2025 chiedeva pronunciarsi la separazione;
il P.M. rassegnava le conclusioni in data 3/11/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/01/2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 7/12/2015 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione, nonché dichiararsi l'assenza dei presupposti per disporsi il mantenimento in favore di ciascun coniuge e, infine, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. A fondamento delle domande formulate, detto ricorrente ha dedotto che la convivenza era cessata da anni in conseguenza del trasferimento all'estero della moglie decorsi alcuni mesi dal matrimonio, con interruzione di ogni contatto tra le parti. Il giudice delegato, con decreto del 29/01/2025, ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 15/04/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio.
pagina 1 di 2 All'udienza del 15/04/2025, il giudice ha disposto il rinnovo della notifica non perfezionatasi nel rispetto del termine di comparizione e ha rinviato in prosecuzione alla successiva udienza del 14/10/2025 e, all'esito di tale udienza, ha riservato la decisione al Tribunale nella composizione collegiale, senza i termini per il deposito della comparsa conclusionale a fronte della rinuncia della parte costituita e previa acquisizione delle conclusioni della Parte_2 in sede.
[...]
In rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente evocata (v. notifica disposta in rinnovo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti, senza ulteriori statuizioni in assenza di domanda (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988). Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo parte ricorrente chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Le spese di lite saranno regolamentate all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda di separazione:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] Controparte_1
Dominicana), il 02/12/1993, i quali hanno contratto matrimonio in data 7/12/2015 in Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015, n. 152, parte I);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio in data 12/11/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 121/2025 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Armellini, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Roberto Chiaranti che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio dello Stato in virtù del provvedimento del COA del 2/12/2024); ricorrente
E
, C.F. , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
San SE de CO (Repubblica Dominicana) il 02/12/1993; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda di separazione, con contestuale domanda di divorzio CONCLUSIONI: parte ricorrente all'udienza del 14/10/2025 chiedeva pronunciarsi la separazione;
il P.M. rassegnava le conclusioni in data 3/11/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/01/2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 7/12/2015 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione, nonché dichiararsi l'assenza dei presupposti per disporsi il mantenimento in favore di ciascun coniuge e, infine, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. A fondamento delle domande formulate, detto ricorrente ha dedotto che la convivenza era cessata da anni in conseguenza del trasferimento all'estero della moglie decorsi alcuni mesi dal matrimonio, con interruzione di ogni contatto tra le parti. Il giudice delegato, con decreto del 29/01/2025, ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 15/04/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio.
pagina 1 di 2 All'udienza del 15/04/2025, il giudice ha disposto il rinnovo della notifica non perfezionatasi nel rispetto del termine di comparizione e ha rinviato in prosecuzione alla successiva udienza del 14/10/2025 e, all'esito di tale udienza, ha riservato la decisione al Tribunale nella composizione collegiale, senza i termini per il deposito della comparsa conclusionale a fronte della rinuncia della parte costituita e previa acquisizione delle conclusioni della Parte_2 in sede.
[...]
In rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente evocata (v. notifica disposta in rinnovo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti, senza ulteriori statuizioni in assenza di domanda (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988). Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo parte ricorrente chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Le spese di lite saranno regolamentate all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda di separazione:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] Controparte_1
Dominicana), il 02/12/1993, i quali hanno contratto matrimonio in data 7/12/2015 in Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015, n. 152, parte I);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio in data 12/11/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
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