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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4631/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4631/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Michela Raimondi
e
2) Parte_2 nata Bologna il 08.08.1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Rossella Zollino e Cristina Carati
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GN (Mi), in data 08.11.2024
(anno 2014 atto n. 74 parte 1 ) con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 18 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente. C.F._3
1 , nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 18 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente. C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di GN (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Pt_3 Pt_4
2) I figli saranno collocati in modalità paritetica con entrambi i genitori
3) Fino al massimo al 31 dicembre 2026, i genitori, al fine di attuare il collocamento paritario con i figli, vivranno in via alternata presso l'immobile di proprietà del sig. in GN Via Parte_1
Siena n.16, ove i minori già abitano, con la seguente organizzazione : 2+2+3 giorni e, precisamente: il genitore A terrà i figli con sé, presso l'abitazione di proprietà del sig. in GN Parte_1
Via Siena n.16 , dal lunedì all'uscita da scuola o dal centro estivo fino al mercoledì, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo. Il genitore B andrà a prendere i minori il mercoledì all'uscita da scuola o dal centro estivo e terrà i minori presso la medesima abitazione fino al venerdì, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo. Il genitore A riprenderà i figli il venerdì all'uscita da scuola o dal cento estivo e resterà con i medesimi per l'intero weekend, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo il lunedì mattina successivo. Nel pomeriggio del lunedì, il genitore B andrà a prendere i figli all'uscita da scuola o dal centro estivo, con ripresa della organizzazione settimanale alternata. Qualora i giorni di rotazione del genitore convivente dovessero coincidere con giorni di chiusura della scuola o del centro estivo, la rotazione avverrà nella fascia oraria tra le 10.00 e le 12.00, osservandosi poi il calendario dell'alternanza come sopra illustrato.
Qualora i giorni di rotazione dovessero coincidere con assenza dalla scuola o dal centro estivo dei figli e/o con malattia dei figli, i genitori organizzeranno la rotazione tra i medesimi durante la pausa pranzo (indicativamente tra le ore 12:30 e le ore 14:30), osservandosi poi il calendario dell'alternanza come sopra illustrato.
Le parti convengono che ciascuno di loro potrà utilizzare l'abitazione sita in GN Via Siena n.16 durante i giorni di rispettiva spettanza in base al calendario dell'alternanza, come sopra illustrato, fino alla fine della pausa pranzo del giorno di rotazione (indicativamente le ore 14:30).
In caso di permanenza di entrambi i figli altrove, per vacanza o per altre ragioni concordate tra i
2 genitori, l'immobile sito in GN Via Siena n.16 sarà utilizzato in via esclusiva dal signor Pt_1 fermo restando che in tali giorni, in ogni caso, la signora potrà accedere a tale abitazione, in Pt_2 caso di necessità rispetto ai propri beni personali in essa presenti, informando preventivamente il signor Pt_1
Il primo genitore a portare a scuola i figli lunedì 26/05/25 è stata la signora Pt_2
Durante l'utilizzo alternato dell'immobile di proprietà del sig. i genitori si impegnano a Pt_1 garantire la pulizia e l'ordine della casa e, in particolare:
- il genitore che lascia la casa il lunedì deve accertarsi che la casa sia pulita e in ordine e deve rimuovere le lenzuola dei bambini e gli asciugamani usati;
- il genitore che entra in casa il lunedì deve rifare i letti dei bambini e mettere gli asciugamani puliti;
- il genitore che entra nel weekend laverà le lenzuola dei bambini della settimana precedente.
-La pulizia ordinaria giornaliera della lettiera del gatto GO è a carico del genitore presente;
la pulizia approfondita della lettiera (es: svuotamento, lavaggio, ripristino) è a carico della signora Pt_2
4) Durante il periodo di alternanza dei genitori nell'immobile di proprietà del sig. ciascun Pt_1 genitore effettuerà, entro il giorno 11 di ogni mese di riferimento, sul conto corrente già intestato tra i medesimi e identificato come segue: IBAN [...], presso BANCA
IN OL (“Conto Comune”) i seguenti versamenti mensili: a) a partire dal 1° giugno
2025 e fino al 30 settembre 2025, la somma mensile di euro 900,00; b) dal 1° ottobre 2025 e fino all'ultimo mese di alternanza presso l'immobile del sig. la somma mensile di euro 780,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e contribuzione al mantenimento delle spese ordinarie correlate all'utilizzo dell'immobile, come di seguito ulteriormente specificato. I versamenti effettuati sul Conto si intendono a copertura delle seguenti spese: CP_1
• spesa alimentare minima settimanale, inclusi i prodotti di igiene per i figli, i medicinali da banco per i figli, i prodotti di igiene per la casa e quelli per il mantenimento del gatto domestico, lettiera compresa, come meglio dettagliato nel prosieguo;
• abbigliamento (spesa massima pattuita annuale 1.500,00 euro per vestiario e calzature);
• cancelleria per i figli;
• spese condominiali ordinarie;
• utenze energia elettrica;
• imposta rifiuti;
• acquisto pellet ad uso riscaldamento;
3 • utenza Netflix e Wind;
Spesa alimentare minima (cioè spesa che, secondo il calendario delle rotazioni, deve essere fatta dal genitore che sta con i figli nell'Attuale Abitazione la domenica):
• LA (3 confezioni)
• Biscotti (1 confezione)
• Passato di verdura (1 confezione)
• Acqua naturale (6 bottiglie)
• AN RA (1 confezione)
• Pane fresco da congelare subito (1 confezione) – da controllare di volta in volta, al fine di non acquistarlo nuovamente se già presente.
La spesa non alimentare (igiene casa – igiene figli– mantenimento gatto) deve essere fatta, all'occorrenza, unitamente alla spesa alimentare minima dal genitore di competenza, individuato come sopra indicato.
Tutte le spese dovranno essere effettuate con pagamento elettronico con conservazione dei giustificativi per un periodo di mesi due.
Le parti si impegnano a effettuare ogni mese una revisione dei movimenti relativi al Conto Comune sia in uscita che in entrata.
4-bis) Durante il periodo di alternanza dei genitori nell'immobile di proprietà del Sig. non Pt_1 sono coperte dal Conto Comune e, sono quindi, a carico di ciascun genitore: le spese per la babysitter
(che esplicitamente i genitori intendono a carico esclusivo della parte che vi ha interesse o necessità senza facoltà di rimborso come altresì indicato nel punto 8. relativo alla regolamentazione delle spese straordinarie), le spese per eventuali colf/persone che aiutino il genitore nella pulizia dell'Attuale abitazione, generi alimentari extra spesa settimanale minima, come individuata al punto 4 che precede. Resta inteso tra le parti che la signora sarà esclusa dalla contribuzione ad eventuali Pt_2 spese straordinarie di condominio o di proprietà relative all'immobile sito in GN Via Siena n.16.
4-ter) Nel momento in cui la signora lascerà l'immobile sito in GN Via Siena n.16, con Pt_2 conseguente termine della fase di alternanza presso la stessa, le parti manterranno il Conto CP_1 fatto salvo ogni diverso accordo tra i medesimi, versando mensilmente, entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili ciascuno, quale contributo per le spese ordinarie nell'interesse dei minori che proseguiranno l'alternanza, come nel prosieguo disciplinata, presso il domicilio di ciascun genitore che contribuiranno in via diretta ciascuno per il periodo di alternanza. I genitori concordano che tale ulteriore contributo è da intendersi riferito a tutti i bisogni ordinari dei
4 bambini, inclusa la mensa scolastica, l'abbigliamento, (con il limite annuo di Euro 1.500,00 per vestiario e calzature), cancelleria durante l'anno, fatte salve ulteriori necessità ordinarie dei figli previo accordo tenendo conto dei bisogni e interessi dei minori.
L'assegno unico continuerà ad essere accreditato sul Conto per le finalità descritte CP_1 nell'interesse dei minori.
Ulteriori detrazioni, indennità e/o sussidi o bonus per i minori saranno divise al 50% tra i genitori e utilizzate per l'interesse dei figli.
Resta inteso tra le parti che il contributo per le spese condominiali ordinarie e per le utenze sarà dovuto dalla sig.ra fino all'ultimo mese di permanenza nell'abitazione di via Siena con Pt_2 determinazione dell'importo di competenza del rateo mensile maturato come segue. In particolare, per le spese condominiali esercizio 1.06.2025-31.05.2026 già in parte accantonate nei versamenti mensili effettuati dai coniugi nel conto corrente comune, le parti, tenuto conto dell'estratto condominiale che le determina in euro 8.631,00, tenendo conto delle scadenze di versamento previste dal condominio, pattuiscono i seguenti conguagli:
- euro 313,00 a carico della sig.ra in favore del sig. in caso di rilascio dell'immobile Pt_2 Pt_1 da parte della stessa entro il 31.12.2025;
- euro 147,00 a carico della sig.ra in favore del sig. in caso di rilascio dell'immobile Pt_2 Pt_1 da parte della stessa entro il 31.01.2026;
- nessun conguaglio in caso di rilascio dell'immobile nel mese di febbraio 2026;
- euro 191,00 a carico del sig. in favore della sig.ra in caso di rilascio dell'immobile Pt_1 Pt_2 da parte stessa entro il 31.03.2026;
- euro 360,00 a carico del sig. in favore della sig.ra in caso di rilascio dell'immobile Pt_1 Pt_2 da parte della stessa entro il 30.04.2026.
I minori manterranno la residenza presso l'abitazione sita in GN Via Siena n.16 anche a seguito del rilascio da parte della sig.ra Pt_2
In caso di trasferimento altresì del sig. i coniugi concorderanno ove trasferire la residenza dei Pt_1 minori mantenendo il criterio dell'attuale centro di interesse dei medesimi attualmente in GN
(MI)
5) Durante il periodo di alternanza nell'abitazione sita in GN Via Siena n.16 attuale abitazione:
- ciascun genitore potrà avvalersi della baby sitter già nota ai minori o di un'altra baby sitter, scelta in accordo con l'altro genitore, se ritenuto necessario nel proprio periodo di alternanza, sostenendo autonomamente e con propri fondi il relativo onere economico;
- ciascun genitore potrà avvalersi di una/un collaboratrice/collaboratore domestico per la pulizia della casa, già nota/o ai coniugi o, comunque scelta/o in accordo tra le parti, se ritenuto necessario nel proprio periodo di alternanza, sostenendo autonomamente e con propri fondi il relativo onere
5 economico.
- durante il periodo di alternanza la sig.ra potrà utilizzare l'abitazione, oltre che per sé e per Pt_2
i minori anche eventualmente per i pernottamenti della eventuale baby sitter, di eventuali bambini, amici dei figli, dei rispettivi nonni, che potranno saltuariamente permanere anche per l'accudimento dei minori nei rispettivi periodi di alternanza dei genitori, previo avviso e comunicazione all'altro genitore. Fino all'utilizzo alternato dell'immobile sito in GN Via Siena n.16 i coniugi si impegnano a non introdurre eventuali nuovi compagni/e. Resta libero l'utilizzo dell'immobile di proprietà esclusiva del sig. con libertà di accesso di ogni persona nel periodo di suo uso con i Pt_1 figli o senza i medesimi.
In caso di nuove relazioni affettive stabili, i genitori si impegnano a far conoscere i rispettivi compagni/e ai figli con gradualità e previa comunicazione all'altro genitore
6) Entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno 2026, fatto salvo quanto indicato nel punto 12. la sig.ra trasferirà in altro immobile in locazione o di proprietà il proprio domicilio e la Parte_2 propria residenza anagrafica e il sig. riprenderà il pieno possesso dell'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva del medesimo situata in via Siena 16, GN. Il collocamento dei figli minori con i rispettivi genitori resterà confermato, fatto salvo diverso accordo tra le parti, in modalità alternata e paritaria con i rispettivi genitori e nei rispettivi domicili scelti, a condizione che i genitori restino dimoranti con i figli nel Comune di GN o in comuni limitrofi collocati al massimo a 12
Kilometri di distanza dall'attuale immobile di residenza dei figli in GN Via Siena n.16 , al fine di garantire il mantenimento dell'attuale domicilio dei minori quale centro degli affetti e interessi dei medesimi con le modalità qui di seguito indicate. A tale condizione, quindi, i minori vivranno in alternanza presso l'abitazione di residenza di ciascun genitore, con la seguente organizzazione: 7+7: la rotazione tra i genitori, salvo diverso accordo delle parti, avverrà la domenica di ogni settimana, entro le 21.30 dopo cena. Ciascun genitore trascorrerà altresì nella settimana non di spettanza del medesimo così da garantire comunque la frequentazione con il minore la giornata del mercoledì dall'uscita di scuola alle 21.30 dopo cena occupandosi degli accompagnamenti presso l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra i genitori in merito ad un diverso giorno, in caso di straordinarie necessità lavorative o di salute di ciascun genitore.
7) Con il trasferimento della sig.ra dall'immobile sito in GN Via Siena n.16 Parte_2
i genitori, a condizione della prosecuzione della modalità di collocamento alternato e della permanenza dell'equilibrio patrimoniale ad oggi in essere tra i medesimi, concorreranno in via diretta ciascuno per il periodo di permanenza alternata dei figli, al mantenimento degli stessi ad esclusione del contributo mensile sopra indicato nel punto 4-ter).
8) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, , secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non
6 economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 10.6.2025 da intendersi qui integralmente richiamato nel suo contenuto, ad esclusione della spesa per la baby sitter/colf che rimarrà a carico esclusivo del genitore che riterrà di sostenerla, salvo diverso accordo tra le parti e in relazione alla spesa relativa ai buoni pasto scolastici o mensa che i genitori sosterranno mediante il versamento mensile pattuito per la contribuzione ordinaria di cui al punto 4 e ss. dividendo in ogni caso tale costo al 50% e: quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
+
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet/calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.)
; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per
7 conseguimento delle patente di guida (corso lezioni, esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In caso di figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs 62/2024.
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2 comma 1 lett. a, d.lgs 6272024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento
e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori preferibilmente, a seguito dell'accordo in merito alla spesa anticiperanno il relativo importo nel conto corrente comune. In via residuale qualora ciò non dovesse avvenire per ragioni di urgenza, i genitori rispetteranno la modalità operativa che segue: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
I genitori già concordano che:
- ogni figlio potrà frequentare uno sport o attività di interesse dei medesimi, previo accordo di entrambi i genitori in relazione a ciascuna di tali attività, con un limite mensile per ciascun figlio di euro 100,00;
- ogni figlio potrà frequentare la scuola scelta di comune accordo tra i genitori.
Restano escluse le spese rimborsate da eventuali assicurazioni private o misure di welfare.
9) In merito ai periodi di vacanza estiva, i figli trascorreranno massimo 21 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno, nonché un periodo compreso di massimo 15 giorni con i nonni materni e con i nonni paterni, da concordare, entro il mese di aprile di ciascun anno, tra i genitori che comunque potranno condividere altresì unitamente ai figli, sempre tenendo conto dell'interesse e delle esigenze dei figli. Durante il periodo estivo da intendersi dalla fine della scuola a giugno a settembre i genitori potranno concordare diverse
8 modalità di alternanza settimanale. In ogni caso i figli non potranno rimanere senza l'altro genitore per più di 21 giorni
Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i minori resteranno dal 23 al 30 dicembre di ciascun anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza ogni anno, fermo restando che la Vigilia di Natale la trascorreranno con la mamma e i nonni materni e il giorno di S. Stefano con il papà e i nonni paterni, mentre il Natale seguirà la settimana di spettanza del genitore, in base all'anno. In relazione al Natale 2025, le parti concordano che i bambini staranno con entrambi i genitori nell'Attuale Abitazione dalle 22:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del 25 dicembre 2025. A condizione che questa circostanza si verifichi, il primo genitore a trascorrere il
Natale con i minori sarà il papà nel 2026; in caso contrario, la mamma nel 2025.
Le vacanze pasquali andranno divise in maniera paritaria tra i genitori con i minori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, salvo diverso accordo delle parti. Il primo genitore a trascorrere la Pasqua con i bambini sarà nel 2026 la mamma.
Le modificazioni del calendario in relazione ad eventuali ponti potranno essere concordate tra i genitori entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.
I genitori, nell'interesse precipuo dei figli, si impegnano a organizzare, nel giorno del compleanno dei figli o, se non possibile in tale giorno, nel fine settimana immediatamente successivo, un momento di condivisione e di festeggiamento con i medesimi con la compresenza di entrambi i genitori e, se del caso, di nonni, sia materni che paterni, parenti e amici.
Gli altri eventuali giorni di chiusura della scuola o dei centri estivi seguiranno l'alternanza ordinaria e quindi i minori staranno con il genitore di competenza in base al calendario della stessa.
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11) I genitori rilasciano fin d'ora l'assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, fermo restando che, inderogabilmente, qualsiasi viaggio dei minori al di fuori del territorio della Repubblica deve essere previamente approvato e concordato da entrambi i genitori.
PRENDERE ALTRESI' ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) Il signor i impegna a versare alla signora nei 15 giorni di calendario Pt_1 Parte_2
successivi alla fornitura da parte della signora al signor di copia , anche digitale, di Pt_2 Pt_1
proposta di acquisto di immobile sottoscritta dalla stessa, con accettazione e di delibera di rilascio del relativo mutuo bancario, prive di dati finanziari e/o economici, la somma pari ad euro 30.000,00, a titolo di totale definizione di qualsivoglia questione patrimoniale tra i coniugi anche relativa all'immobile di GN Via Siena n.16, al mobilio , agli oneri di restrutturazione, alle detrazioni
9 fiscali e a ogni pregresso rapporto tra le parti, il versamento del predetto importo dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a: IBAN Parte_2
IT90Q0347501605CC0012985191 nei termini sopra indicati. A Fronte di tale versamento la sig.ra si impegna ad anticipare la data di trasferimento proprio e della propria residenza entro il Pt_2
28.4.2026.
13) Con il trasferimento della sig.ra dall'immobile la stessa porterà con sé i propri Parte_2
effetti e beni personali nonché l'elettrodomestico Bimby, il divano letto in pelle, il televisore attualmente presente in cucina, un mobiletto d'epoca del padre della stessa nonché tutti gli altri beni indicati nella lista che si allega al presente ricorso come DOC.
7. La signora inoltre, prenderà Pt_2
con sé il gatto già intestato alla stessa, facendosene carico e cura.
14) Il finanziamento Agos Ikea con rata di euro 250,00 mensili acceso presso il Conto CP_1 continuerà ad essere pagato dal medesimo conto fino all'estinzione.
Dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST RS, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/11/2014, in GN (Mi), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GN (anno 2014, atto n. 74, parte 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa al Giudice Relatore affinchè fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, sostituendola con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con le quali le parti chiederanno che il Giudice prenda atto della loro volontà di non
10 riconciliarsi e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni in relazione allo scioglimento del matrimonio già depositate e che verranno confermate.
Così deciso in ST RS nella Camera di Consiglio del ___13.11.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4631/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Michela Raimondi
e
2) Parte_2 nata Bologna il 08.08.1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Rossella Zollino e Cristina Carati
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GN (Mi), in data 08.11.2024
(anno 2014 atto n. 74 parte 1 ) con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 18 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente. C.F._3
1 , nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 18 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente. C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di GN (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Pt_3 Pt_4
2) I figli saranno collocati in modalità paritetica con entrambi i genitori
3) Fino al massimo al 31 dicembre 2026, i genitori, al fine di attuare il collocamento paritario con i figli, vivranno in via alternata presso l'immobile di proprietà del sig. in GN Via Parte_1
Siena n.16, ove i minori già abitano, con la seguente organizzazione : 2+2+3 giorni e, precisamente: il genitore A terrà i figli con sé, presso l'abitazione di proprietà del sig. in GN Parte_1
Via Siena n.16 , dal lunedì all'uscita da scuola o dal centro estivo fino al mercoledì, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo. Il genitore B andrà a prendere i minori il mercoledì all'uscita da scuola o dal centro estivo e terrà i minori presso la medesima abitazione fino al venerdì, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo. Il genitore A riprenderà i figli il venerdì all'uscita da scuola o dal cento estivo e resterà con i medesimi per l'intero weekend, incluso l'accompagnamento scolastico o al centro estivo il lunedì mattina successivo. Nel pomeriggio del lunedì, il genitore B andrà a prendere i figli all'uscita da scuola o dal centro estivo, con ripresa della organizzazione settimanale alternata. Qualora i giorni di rotazione del genitore convivente dovessero coincidere con giorni di chiusura della scuola o del centro estivo, la rotazione avverrà nella fascia oraria tra le 10.00 e le 12.00, osservandosi poi il calendario dell'alternanza come sopra illustrato.
Qualora i giorni di rotazione dovessero coincidere con assenza dalla scuola o dal centro estivo dei figli e/o con malattia dei figli, i genitori organizzeranno la rotazione tra i medesimi durante la pausa pranzo (indicativamente tra le ore 12:30 e le ore 14:30), osservandosi poi il calendario dell'alternanza come sopra illustrato.
Le parti convengono che ciascuno di loro potrà utilizzare l'abitazione sita in GN Via Siena n.16 durante i giorni di rispettiva spettanza in base al calendario dell'alternanza, come sopra illustrato, fino alla fine della pausa pranzo del giorno di rotazione (indicativamente le ore 14:30).
In caso di permanenza di entrambi i figli altrove, per vacanza o per altre ragioni concordate tra i
2 genitori, l'immobile sito in GN Via Siena n.16 sarà utilizzato in via esclusiva dal signor Pt_1 fermo restando che in tali giorni, in ogni caso, la signora potrà accedere a tale abitazione, in Pt_2 caso di necessità rispetto ai propri beni personali in essa presenti, informando preventivamente il signor Pt_1
Il primo genitore a portare a scuola i figli lunedì 26/05/25 è stata la signora Pt_2
Durante l'utilizzo alternato dell'immobile di proprietà del sig. i genitori si impegnano a Pt_1 garantire la pulizia e l'ordine della casa e, in particolare:
- il genitore che lascia la casa il lunedì deve accertarsi che la casa sia pulita e in ordine e deve rimuovere le lenzuola dei bambini e gli asciugamani usati;
- il genitore che entra in casa il lunedì deve rifare i letti dei bambini e mettere gli asciugamani puliti;
- il genitore che entra nel weekend laverà le lenzuola dei bambini della settimana precedente.
-La pulizia ordinaria giornaliera della lettiera del gatto GO è a carico del genitore presente;
la pulizia approfondita della lettiera (es: svuotamento, lavaggio, ripristino) è a carico della signora Pt_2
4) Durante il periodo di alternanza dei genitori nell'immobile di proprietà del sig. ciascun Pt_1 genitore effettuerà, entro il giorno 11 di ogni mese di riferimento, sul conto corrente già intestato tra i medesimi e identificato come segue: IBAN [...], presso BANCA
IN OL (“Conto Comune”) i seguenti versamenti mensili: a) a partire dal 1° giugno
2025 e fino al 30 settembre 2025, la somma mensile di euro 900,00; b) dal 1° ottobre 2025 e fino all'ultimo mese di alternanza presso l'immobile del sig. la somma mensile di euro 780,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e contribuzione al mantenimento delle spese ordinarie correlate all'utilizzo dell'immobile, come di seguito ulteriormente specificato. I versamenti effettuati sul Conto si intendono a copertura delle seguenti spese: CP_1
• spesa alimentare minima settimanale, inclusi i prodotti di igiene per i figli, i medicinali da banco per i figli, i prodotti di igiene per la casa e quelli per il mantenimento del gatto domestico, lettiera compresa, come meglio dettagliato nel prosieguo;
• abbigliamento (spesa massima pattuita annuale 1.500,00 euro per vestiario e calzature);
• cancelleria per i figli;
• spese condominiali ordinarie;
• utenze energia elettrica;
• imposta rifiuti;
• acquisto pellet ad uso riscaldamento;
3 • utenza Netflix e Wind;
Spesa alimentare minima (cioè spesa che, secondo il calendario delle rotazioni, deve essere fatta dal genitore che sta con i figli nell'Attuale Abitazione la domenica):
• LA (3 confezioni)
• Biscotti (1 confezione)
• Passato di verdura (1 confezione)
• Acqua naturale (6 bottiglie)
• AN RA (1 confezione)
• Pane fresco da congelare subito (1 confezione) – da controllare di volta in volta, al fine di non acquistarlo nuovamente se già presente.
La spesa non alimentare (igiene casa – igiene figli– mantenimento gatto) deve essere fatta, all'occorrenza, unitamente alla spesa alimentare minima dal genitore di competenza, individuato come sopra indicato.
Tutte le spese dovranno essere effettuate con pagamento elettronico con conservazione dei giustificativi per un periodo di mesi due.
Le parti si impegnano a effettuare ogni mese una revisione dei movimenti relativi al Conto Comune sia in uscita che in entrata.
4-bis) Durante il periodo di alternanza dei genitori nell'immobile di proprietà del Sig. non Pt_1 sono coperte dal Conto Comune e, sono quindi, a carico di ciascun genitore: le spese per la babysitter
(che esplicitamente i genitori intendono a carico esclusivo della parte che vi ha interesse o necessità senza facoltà di rimborso come altresì indicato nel punto 8. relativo alla regolamentazione delle spese straordinarie), le spese per eventuali colf/persone che aiutino il genitore nella pulizia dell'Attuale abitazione, generi alimentari extra spesa settimanale minima, come individuata al punto 4 che precede. Resta inteso tra le parti che la signora sarà esclusa dalla contribuzione ad eventuali Pt_2 spese straordinarie di condominio o di proprietà relative all'immobile sito in GN Via Siena n.16.
4-ter) Nel momento in cui la signora lascerà l'immobile sito in GN Via Siena n.16, con Pt_2 conseguente termine della fase di alternanza presso la stessa, le parti manterranno il Conto CP_1 fatto salvo ogni diverso accordo tra i medesimi, versando mensilmente, entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili ciascuno, quale contributo per le spese ordinarie nell'interesse dei minori che proseguiranno l'alternanza, come nel prosieguo disciplinata, presso il domicilio di ciascun genitore che contribuiranno in via diretta ciascuno per il periodo di alternanza. I genitori concordano che tale ulteriore contributo è da intendersi riferito a tutti i bisogni ordinari dei
4 bambini, inclusa la mensa scolastica, l'abbigliamento, (con il limite annuo di Euro 1.500,00 per vestiario e calzature), cancelleria durante l'anno, fatte salve ulteriori necessità ordinarie dei figli previo accordo tenendo conto dei bisogni e interessi dei minori.
L'assegno unico continuerà ad essere accreditato sul Conto per le finalità descritte CP_1 nell'interesse dei minori.
Ulteriori detrazioni, indennità e/o sussidi o bonus per i minori saranno divise al 50% tra i genitori e utilizzate per l'interesse dei figli.
Resta inteso tra le parti che il contributo per le spese condominiali ordinarie e per le utenze sarà dovuto dalla sig.ra fino all'ultimo mese di permanenza nell'abitazione di via Siena con Pt_2 determinazione dell'importo di competenza del rateo mensile maturato come segue. In particolare, per le spese condominiali esercizio 1.06.2025-31.05.2026 già in parte accantonate nei versamenti mensili effettuati dai coniugi nel conto corrente comune, le parti, tenuto conto dell'estratto condominiale che le determina in euro 8.631,00, tenendo conto delle scadenze di versamento previste dal condominio, pattuiscono i seguenti conguagli:
- euro 313,00 a carico della sig.ra in favore del sig. in caso di rilascio dell'immobile Pt_2 Pt_1 da parte della stessa entro il 31.12.2025;
- euro 147,00 a carico della sig.ra in favore del sig. in caso di rilascio dell'immobile Pt_2 Pt_1 da parte della stessa entro il 31.01.2026;
- nessun conguaglio in caso di rilascio dell'immobile nel mese di febbraio 2026;
- euro 191,00 a carico del sig. in favore della sig.ra in caso di rilascio dell'immobile Pt_1 Pt_2 da parte stessa entro il 31.03.2026;
- euro 360,00 a carico del sig. in favore della sig.ra in caso di rilascio dell'immobile Pt_1 Pt_2 da parte della stessa entro il 30.04.2026.
I minori manterranno la residenza presso l'abitazione sita in GN Via Siena n.16 anche a seguito del rilascio da parte della sig.ra Pt_2
In caso di trasferimento altresì del sig. i coniugi concorderanno ove trasferire la residenza dei Pt_1 minori mantenendo il criterio dell'attuale centro di interesse dei medesimi attualmente in GN
(MI)
5) Durante il periodo di alternanza nell'abitazione sita in GN Via Siena n.16 attuale abitazione:
- ciascun genitore potrà avvalersi della baby sitter già nota ai minori o di un'altra baby sitter, scelta in accordo con l'altro genitore, se ritenuto necessario nel proprio periodo di alternanza, sostenendo autonomamente e con propri fondi il relativo onere economico;
- ciascun genitore potrà avvalersi di una/un collaboratrice/collaboratore domestico per la pulizia della casa, già nota/o ai coniugi o, comunque scelta/o in accordo tra le parti, se ritenuto necessario nel proprio periodo di alternanza, sostenendo autonomamente e con propri fondi il relativo onere
5 economico.
- durante il periodo di alternanza la sig.ra potrà utilizzare l'abitazione, oltre che per sé e per Pt_2
i minori anche eventualmente per i pernottamenti della eventuale baby sitter, di eventuali bambini, amici dei figli, dei rispettivi nonni, che potranno saltuariamente permanere anche per l'accudimento dei minori nei rispettivi periodi di alternanza dei genitori, previo avviso e comunicazione all'altro genitore. Fino all'utilizzo alternato dell'immobile sito in GN Via Siena n.16 i coniugi si impegnano a non introdurre eventuali nuovi compagni/e. Resta libero l'utilizzo dell'immobile di proprietà esclusiva del sig. con libertà di accesso di ogni persona nel periodo di suo uso con i Pt_1 figli o senza i medesimi.
In caso di nuove relazioni affettive stabili, i genitori si impegnano a far conoscere i rispettivi compagni/e ai figli con gradualità e previa comunicazione all'altro genitore
6) Entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno 2026, fatto salvo quanto indicato nel punto 12. la sig.ra trasferirà in altro immobile in locazione o di proprietà il proprio domicilio e la Parte_2 propria residenza anagrafica e il sig. riprenderà il pieno possesso dell'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva del medesimo situata in via Siena 16, GN. Il collocamento dei figli minori con i rispettivi genitori resterà confermato, fatto salvo diverso accordo tra le parti, in modalità alternata e paritaria con i rispettivi genitori e nei rispettivi domicili scelti, a condizione che i genitori restino dimoranti con i figli nel Comune di GN o in comuni limitrofi collocati al massimo a 12
Kilometri di distanza dall'attuale immobile di residenza dei figli in GN Via Siena n.16 , al fine di garantire il mantenimento dell'attuale domicilio dei minori quale centro degli affetti e interessi dei medesimi con le modalità qui di seguito indicate. A tale condizione, quindi, i minori vivranno in alternanza presso l'abitazione di residenza di ciascun genitore, con la seguente organizzazione: 7+7: la rotazione tra i genitori, salvo diverso accordo delle parti, avverrà la domenica di ogni settimana, entro le 21.30 dopo cena. Ciascun genitore trascorrerà altresì nella settimana non di spettanza del medesimo così da garantire comunque la frequentazione con il minore la giornata del mercoledì dall'uscita di scuola alle 21.30 dopo cena occupandosi degli accompagnamenti presso l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra i genitori in merito ad un diverso giorno, in caso di straordinarie necessità lavorative o di salute di ciascun genitore.
7) Con il trasferimento della sig.ra dall'immobile sito in GN Via Siena n.16 Parte_2
i genitori, a condizione della prosecuzione della modalità di collocamento alternato e della permanenza dell'equilibrio patrimoniale ad oggi in essere tra i medesimi, concorreranno in via diretta ciascuno per il periodo di permanenza alternata dei figli, al mantenimento degli stessi ad esclusione del contributo mensile sopra indicato nel punto 4-ter).
8) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, , secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non
6 economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 10.6.2025 da intendersi qui integralmente richiamato nel suo contenuto, ad esclusione della spesa per la baby sitter/colf che rimarrà a carico esclusivo del genitore che riterrà di sostenerla, salvo diverso accordo tra le parti e in relazione alla spesa relativa ai buoni pasto scolastici o mensa che i genitori sosterranno mediante il versamento mensile pattuito per la contribuzione ordinaria di cui al punto 4 e ss. dividendo in ogni caso tale costo al 50% e: quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
+
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet/calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.)
; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per
7 conseguimento delle patente di guida (corso lezioni, esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In caso di figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs 62/2024.
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2 comma 1 lett. a, d.lgs 6272024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento
e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori preferibilmente, a seguito dell'accordo in merito alla spesa anticiperanno il relativo importo nel conto corrente comune. In via residuale qualora ciò non dovesse avvenire per ragioni di urgenza, i genitori rispetteranno la modalità operativa che segue: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
I genitori già concordano che:
- ogni figlio potrà frequentare uno sport o attività di interesse dei medesimi, previo accordo di entrambi i genitori in relazione a ciascuna di tali attività, con un limite mensile per ciascun figlio di euro 100,00;
- ogni figlio potrà frequentare la scuola scelta di comune accordo tra i genitori.
Restano escluse le spese rimborsate da eventuali assicurazioni private o misure di welfare.
9) In merito ai periodi di vacanza estiva, i figli trascorreranno massimo 21 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno, nonché un periodo compreso di massimo 15 giorni con i nonni materni e con i nonni paterni, da concordare, entro il mese di aprile di ciascun anno, tra i genitori che comunque potranno condividere altresì unitamente ai figli, sempre tenendo conto dell'interesse e delle esigenze dei figli. Durante il periodo estivo da intendersi dalla fine della scuola a giugno a settembre i genitori potranno concordare diverse
8 modalità di alternanza settimanale. In ogni caso i figli non potranno rimanere senza l'altro genitore per più di 21 giorni
Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i minori resteranno dal 23 al 30 dicembre di ciascun anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza ogni anno, fermo restando che la Vigilia di Natale la trascorreranno con la mamma e i nonni materni e il giorno di S. Stefano con il papà e i nonni paterni, mentre il Natale seguirà la settimana di spettanza del genitore, in base all'anno. In relazione al Natale 2025, le parti concordano che i bambini staranno con entrambi i genitori nell'Attuale Abitazione dalle 22:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del 25 dicembre 2025. A condizione che questa circostanza si verifichi, il primo genitore a trascorrere il
Natale con i minori sarà il papà nel 2026; in caso contrario, la mamma nel 2025.
Le vacanze pasquali andranno divise in maniera paritaria tra i genitori con i minori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, salvo diverso accordo delle parti. Il primo genitore a trascorrere la Pasqua con i bambini sarà nel 2026 la mamma.
Le modificazioni del calendario in relazione ad eventuali ponti potranno essere concordate tra i genitori entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.
I genitori, nell'interesse precipuo dei figli, si impegnano a organizzare, nel giorno del compleanno dei figli o, se non possibile in tale giorno, nel fine settimana immediatamente successivo, un momento di condivisione e di festeggiamento con i medesimi con la compresenza di entrambi i genitori e, se del caso, di nonni, sia materni che paterni, parenti e amici.
Gli altri eventuali giorni di chiusura della scuola o dei centri estivi seguiranno l'alternanza ordinaria e quindi i minori staranno con il genitore di competenza in base al calendario della stessa.
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11) I genitori rilasciano fin d'ora l'assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, fermo restando che, inderogabilmente, qualsiasi viaggio dei minori al di fuori del territorio della Repubblica deve essere previamente approvato e concordato da entrambi i genitori.
PRENDERE ALTRESI' ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) Il signor i impegna a versare alla signora nei 15 giorni di calendario Pt_1 Parte_2
successivi alla fornitura da parte della signora al signor di copia , anche digitale, di Pt_2 Pt_1
proposta di acquisto di immobile sottoscritta dalla stessa, con accettazione e di delibera di rilascio del relativo mutuo bancario, prive di dati finanziari e/o economici, la somma pari ad euro 30.000,00, a titolo di totale definizione di qualsivoglia questione patrimoniale tra i coniugi anche relativa all'immobile di GN Via Siena n.16, al mobilio , agli oneri di restrutturazione, alle detrazioni
9 fiscali e a ogni pregresso rapporto tra le parti, il versamento del predetto importo dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a: IBAN Parte_2
IT90Q0347501605CC0012985191 nei termini sopra indicati. A Fronte di tale versamento la sig.ra si impegna ad anticipare la data di trasferimento proprio e della propria residenza entro il Pt_2
28.4.2026.
13) Con il trasferimento della sig.ra dall'immobile la stessa porterà con sé i propri Parte_2
effetti e beni personali nonché l'elettrodomestico Bimby, il divano letto in pelle, il televisore attualmente presente in cucina, un mobiletto d'epoca del padre della stessa nonché tutti gli altri beni indicati nella lista che si allega al presente ricorso come DOC.
7. La signora inoltre, prenderà Pt_2
con sé il gatto già intestato alla stessa, facendosene carico e cura.
14) Il finanziamento Agos Ikea con rata di euro 250,00 mensili acceso presso il Conto CP_1 continuerà ad essere pagato dal medesimo conto fino all'estinzione.
Dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST RS, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/11/2014, in GN (Mi), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GN (anno 2014, atto n. 74, parte 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa al Giudice Relatore affinchè fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, sostituendola con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con le quali le parti chiederanno che il Giudice prenda atto della loro volontà di non
10 riconciliarsi e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni in relazione allo scioglimento del matrimonio già depositate e che verranno confermate.
Così deciso in ST RS nella Camera di Consiglio del ___13.11.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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