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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 52169 dell'anno 2022, vertente tra
- nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudia Rossini, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...], , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Monica Cassetta, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 04.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 11.04.2010 in Roma aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito civile con la IG (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 00060, parte 1, serie 53), e dalla loro unione erano nati i figli (Roma 26/09/2007) e (Roma 26/06/2011); l'unione, all'inizio Per_1 Per_2 rivelatasi felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis; con decreto di omologazione n. cronol. 9607/2019 del 09/04/2019 RG n. 56961/2018 il
Tribunale di Roma omologava le condizioni rassegnate dalle parti con le quali veniva previsto l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 Per_2 assegnata l'abitazione coniugale, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente evidenziava che negli anni i figli avevano patito i continui trasferimenti da una casa all'altra e la gestione caotica e disorganizzata della madre, la quale, svolgendo un lavoro impegnativo, non era in grado di tutelare le loro esigenze. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, visti i continui conflitti nella gestione dei figli, il sig. Pt_1 chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse confermato l'affido condiviso dei figli prevedendosi però un collocamento alternato settimanale, a partire dalla domenica pomeriggio, con mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori durante i periodi di rispettiva permanenza, ed eventuale assegno paterno nel caso in cui emergesse uno squilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, ripartendosi le spese straordinarie al 50%. Si costituiva in giudizio la IG la quale, aderendo preliminarmente alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio nonché alla domanda di affido condiviso dei figli, contestava tutto quanto ulteriormente rappresentato dal evidenziando di contro di essersi sempre occupata in Pt_1 via prevalente della gestione e dell'accudimento dei figli e , accompagnandoli nello Per_1 Per_2 svolgimento delle loro attività ed impegni sia sportivi che scolastici, sottraendo tempo alla propria attività lavorativa presso la gelateria artigianale di famiglia ad Ostia.
Sulla scorta di ciò, quindi, chiedeva il rigetto della domanda di collocamento paritario settimanale alternato dei figli, nonché il rigetto della domanda di mantenimento diretto, chiedendo di contro l'aumento dell'assegno mensile paterno ad € 500 per ciascun figlio, ripartendosi al 50% le spese straordinarie, ad eccezione di tutti i costi relativi alle attività sportive frequentate dai figli, ivi inclusi attrezzatura, abbigliamento e costi di trasferte eventuali per le partite di campionato ove si dovessero svolgere fuori Roma, che sarebbero stati sostenuti interamente dal padre.
Con ordinanza del 05.04.2023 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
14.03.2023, in via provvisoria, confermava le statuizioni assunte in sede di separazione, in modo particolare l'assetto abitativo dei figli, funzionale alle esigenze di stabilità degli stessi, fatta eccezione del regime di frequentazione padre figli, rendendolo più aderente alle attuali esigenze di e Per_1
, adolescenti, impegnati nella scuola e in una intensa attività sportiva, rideterminandolo nei Per_2 seguenti termini: nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con riaccompagno presso la madre alle ore 21.00 dopo cena;
il venerdì il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola il martedì con riaccompagno a scuola la mattina del mercoledì; durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la sera della Vigilia ed il giorno di Natale presso ciascun genitore in modo alternato nel corso degli anni;
permarranno presso il padre dal 26 dicembre alle ore 10.00 al primo giorno dell'anno alle ore 12 e presso la madre dal pranzo incluso del primo giorno dell'anno fino al giorno dell'Epifania alle ore 18.00, con alternanza tra i genitori delle predette settimane ed orari nel corso degli anni;
durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre con alternanza dei predetti giorni tra i genitori nel corso degli anni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo anche non consecutivo di 45 giorni, dalla chiusura delle scuole nel mese di giugno alla loro riapertura nel mese di settembre, con calendario dei periodi di permanenza che i minori trascorreranno presso ciascun genitore da concordare tra gli stessi e da comunicare reciprocamente a mezzo mail entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
i figli trascorreranno il giorno della festa del papà con il padre ed il giorno della festa della mamma con la madre prescindendo dalla frequentazione nei giorni di competenza di ciascuno dei genitori. Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice Istruttore, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate, ritenuto, quanto alla richiesta di ascolto dei figli superfluo in quanto funzionale ad un possibile collocamento (alternato) che tuttavia non risolverebbe le problematiche insistenti tra le parti, rigettava le istanze istruttorie articolate.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Roma in data 11.04.2010, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza fissata il GI, letti gli atti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024) è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti al regime di collocamento e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2 Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (17 anni) e (quasi quattordicenne), entrambi conviventi con Per_1 Per_2 la madre nella abitazione coniugale, in Roma, Via Conone 25, di proprietà della famiglia della IG
. CP_1
Nella disamina processuale è emerso che entrambi i figli sono impegnati in attività sportive ed extra scolastiche: , che a settembre diventerà maggiorenne, frequenta la scuola superiore ad Ostia, Per_1 pratica a livello agonistico lo sport della pallavolo per 5/6 giorni settimanali;
invece pratica Per_2 come sport la pallacanestro per 4 giorni settimanali e la domenica gioca in partita per il campionato.
Pertanto, sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta, avuto riguardo delle prospettazioni di entrambe le parti, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso
-regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto dell'età di entrambi i ragazzi, adolescente mentre quest'anno maggiorenne. Per_2 Per_1 Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento di entrambi i figli presso la madre, nonché l'assegnazione alla stessa della casa familiare (sita in Roma, Via Conone 25), cristallizzando la situazione in essere e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma le modalità di frequentazione statuite nell'ordinanza presidenziale del 05.04.2023, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, previo accordo con l'altro genitore:
- nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con riaccompagno presso la madre alle ore 21.00 dopo cena;
il venerdì il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola il martedì con riaccompagno a scuola la mattina del mercoledì;
- durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la sera della Vigilia ed il giorno di Natale presso ciascun genitore in modo alternato nel corso degli anni;
permarranno presso il padre dal 26 dicembre alle ore 10.00 al primo giorno dell'anno alle ore 12 e presso la madre dal pranzo incluso del primo giorno dell'anno fino al giorno dell'Epifania alle ore 18.00, con alternanza tra i genitori delle predette settimane ed orari nel corso degli anni;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre con alternanza dei predetti giorni tra i genitori nel corso degli anni;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo anche non consecutivo di 45 giorni, dalla chiusura delle scuole nel mese di giugno alla loro riapertura nel mese di settembre, con calendario dei periodi di permanenza che i minori trascorreranno presso ciascun genitore da concordare tra gli stessi e da comunicare reciprocamente a mezzo mail entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
- i figli trascorreranno il giorno della Festa del Papà con il padre ed il giorno della Festa della Mamma con la madre prescindendo dalla frequentazione nei giorni di competenza di ciascuno dei genitori.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, l'ordinanza presidenziale, in via provvisoria, aveva confermato le statuizioni separative, e il contributo paterno per il mantenimento dei figli Per_1
e Per_2
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. è dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di tecnico d'ufficio e Pt_1 percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.500. Oltre a ciò, il ricorrente ha acquistato, nel mese di giugno del 2021, un immobile per sua abitazione, distante circa 7 km dalla casa della ex moglie, contraendo un mutuo per il quale corrisponde una rata mensile di € 550, oltre a € 100 circa mensili di spese di condominio. La sig.ra invece svolge attività di produzione e vendita di gelato artigianale (“Il gelatone di CP_1 Ostia”), dichiarando un guadagno mensile medio pari a € 500/1.000. La resistente ha dichiarato di vivere unitamente ai figli nell'immobile di proprietà della madre (già casa coniugale).
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata da entrambe le parti, avuto riguardo dei redditi da lavoro dagli stessi percepiti, rimasti sostanzialmente immutati rispetto al periodo della separazione;
avuto altresì riguardo dell'età e delle esigenze di vita di entrambi i figli e , rispettivamente di 17 e 13 anni, conviventi con la madre nella ex casa familiare, Per_1 Per_2 nonché delle spese connesse all'età (in modo particolare attività ludiche e sportive, nonché uscite e svago), dei tempi di cura, accudimento e permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, che si confermano, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di complessivi € 600 mensili, a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52169/2022
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma in data 11.04.2010, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso dei ragazzi presso i genitori, disponendone il collocamento presso la madre nella ex casa familiare (sita in Roma, Via Conone 25), di cui si conferma l'assegnazione alla IG;
CP_1
- dispone che il padre tenga con sé i figli e secondo le modalità indicate in parte Per_1 Per_2 motiva;
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento di entrambi i figli, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 52169 dell'anno 2022, vertente tra
- nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudia Rossini, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...], , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Monica Cassetta, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 04.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 11.04.2010 in Roma aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito civile con la IG (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 00060, parte 1, serie 53), e dalla loro unione erano nati i figli (Roma 26/09/2007) e (Roma 26/06/2011); l'unione, all'inizio Per_1 Per_2 rivelatasi felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis; con decreto di omologazione n. cronol. 9607/2019 del 09/04/2019 RG n. 56961/2018 il
Tribunale di Roma omologava le condizioni rassegnate dalle parti con le quali veniva previsto l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 Per_2 assegnata l'abitazione coniugale, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente evidenziava che negli anni i figli avevano patito i continui trasferimenti da una casa all'altra e la gestione caotica e disorganizzata della madre, la quale, svolgendo un lavoro impegnativo, non era in grado di tutelare le loro esigenze. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, visti i continui conflitti nella gestione dei figli, il sig. Pt_1 chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse confermato l'affido condiviso dei figli prevedendosi però un collocamento alternato settimanale, a partire dalla domenica pomeriggio, con mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori durante i periodi di rispettiva permanenza, ed eventuale assegno paterno nel caso in cui emergesse uno squilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, ripartendosi le spese straordinarie al 50%. Si costituiva in giudizio la IG la quale, aderendo preliminarmente alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio nonché alla domanda di affido condiviso dei figli, contestava tutto quanto ulteriormente rappresentato dal evidenziando di contro di essersi sempre occupata in Pt_1 via prevalente della gestione e dell'accudimento dei figli e , accompagnandoli nello Per_1 Per_2 svolgimento delle loro attività ed impegni sia sportivi che scolastici, sottraendo tempo alla propria attività lavorativa presso la gelateria artigianale di famiglia ad Ostia.
Sulla scorta di ciò, quindi, chiedeva il rigetto della domanda di collocamento paritario settimanale alternato dei figli, nonché il rigetto della domanda di mantenimento diretto, chiedendo di contro l'aumento dell'assegno mensile paterno ad € 500 per ciascun figlio, ripartendosi al 50% le spese straordinarie, ad eccezione di tutti i costi relativi alle attività sportive frequentate dai figli, ivi inclusi attrezzatura, abbigliamento e costi di trasferte eventuali per le partite di campionato ove si dovessero svolgere fuori Roma, che sarebbero stati sostenuti interamente dal padre.
Con ordinanza del 05.04.2023 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
14.03.2023, in via provvisoria, confermava le statuizioni assunte in sede di separazione, in modo particolare l'assetto abitativo dei figli, funzionale alle esigenze di stabilità degli stessi, fatta eccezione del regime di frequentazione padre figli, rendendolo più aderente alle attuali esigenze di e Per_1
, adolescenti, impegnati nella scuola e in una intensa attività sportiva, rideterminandolo nei Per_2 seguenti termini: nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con riaccompagno presso la madre alle ore 21.00 dopo cena;
il venerdì il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola il martedì con riaccompagno a scuola la mattina del mercoledì; durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la sera della Vigilia ed il giorno di Natale presso ciascun genitore in modo alternato nel corso degli anni;
permarranno presso il padre dal 26 dicembre alle ore 10.00 al primo giorno dell'anno alle ore 12 e presso la madre dal pranzo incluso del primo giorno dell'anno fino al giorno dell'Epifania alle ore 18.00, con alternanza tra i genitori delle predette settimane ed orari nel corso degli anni;
durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre con alternanza dei predetti giorni tra i genitori nel corso degli anni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo anche non consecutivo di 45 giorni, dalla chiusura delle scuole nel mese di giugno alla loro riapertura nel mese di settembre, con calendario dei periodi di permanenza che i minori trascorreranno presso ciascun genitore da concordare tra gli stessi e da comunicare reciprocamente a mezzo mail entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
i figli trascorreranno il giorno della festa del papà con il padre ed il giorno della festa della mamma con la madre prescindendo dalla frequentazione nei giorni di competenza di ciascuno dei genitori. Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice Istruttore, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate, ritenuto, quanto alla richiesta di ascolto dei figli superfluo in quanto funzionale ad un possibile collocamento (alternato) che tuttavia non risolverebbe le problematiche insistenti tra le parti, rigettava le istanze istruttorie articolate.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Roma in data 11.04.2010, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza fissata il GI, letti gli atti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024) è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti al regime di collocamento e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2 Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (17 anni) e (quasi quattordicenne), entrambi conviventi con Per_1 Per_2 la madre nella abitazione coniugale, in Roma, Via Conone 25, di proprietà della famiglia della IG
. CP_1
Nella disamina processuale è emerso che entrambi i figli sono impegnati in attività sportive ed extra scolastiche: , che a settembre diventerà maggiorenne, frequenta la scuola superiore ad Ostia, Per_1 pratica a livello agonistico lo sport della pallavolo per 5/6 giorni settimanali;
invece pratica Per_2 come sport la pallacanestro per 4 giorni settimanali e la domenica gioca in partita per il campionato.
Pertanto, sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta, avuto riguardo delle prospettazioni di entrambe le parti, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso
-regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto dell'età di entrambi i ragazzi, adolescente mentre quest'anno maggiorenne. Per_2 Per_1 Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento di entrambi i figli presso la madre, nonché l'assegnazione alla stessa della casa familiare (sita in Roma, Via Conone 25), cristallizzando la situazione in essere e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma le modalità di frequentazione statuite nell'ordinanza presidenziale del 05.04.2023, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, previo accordo con l'altro genitore:
- nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con riaccompagno presso la madre alle ore 21.00 dopo cena;
il venerdì il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola il martedì con riaccompagno a scuola la mattina del mercoledì;
- durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la sera della Vigilia ed il giorno di Natale presso ciascun genitore in modo alternato nel corso degli anni;
permarranno presso il padre dal 26 dicembre alle ore 10.00 al primo giorno dell'anno alle ore 12 e presso la madre dal pranzo incluso del primo giorno dell'anno fino al giorno dell'Epifania alle ore 18.00, con alternanza tra i genitori delle predette settimane ed orari nel corso degli anni;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre con alternanza dei predetti giorni tra i genitori nel corso degli anni;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo anche non consecutivo di 45 giorni, dalla chiusura delle scuole nel mese di giugno alla loro riapertura nel mese di settembre, con calendario dei periodi di permanenza che i minori trascorreranno presso ciascun genitore da concordare tra gli stessi e da comunicare reciprocamente a mezzo mail entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
- i figli trascorreranno il giorno della Festa del Papà con il padre ed il giorno della Festa della Mamma con la madre prescindendo dalla frequentazione nei giorni di competenza di ciascuno dei genitori.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, l'ordinanza presidenziale, in via provvisoria, aveva confermato le statuizioni separative, e il contributo paterno per il mantenimento dei figli Per_1
e Per_2
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. è dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di tecnico d'ufficio e Pt_1 percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.500. Oltre a ciò, il ricorrente ha acquistato, nel mese di giugno del 2021, un immobile per sua abitazione, distante circa 7 km dalla casa della ex moglie, contraendo un mutuo per il quale corrisponde una rata mensile di € 550, oltre a € 100 circa mensili di spese di condominio. La sig.ra invece svolge attività di produzione e vendita di gelato artigianale (“Il gelatone di CP_1 Ostia”), dichiarando un guadagno mensile medio pari a € 500/1.000. La resistente ha dichiarato di vivere unitamente ai figli nell'immobile di proprietà della madre (già casa coniugale).
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata da entrambe le parti, avuto riguardo dei redditi da lavoro dagli stessi percepiti, rimasti sostanzialmente immutati rispetto al periodo della separazione;
avuto altresì riguardo dell'età e delle esigenze di vita di entrambi i figli e , rispettivamente di 17 e 13 anni, conviventi con la madre nella ex casa familiare, Per_1 Per_2 nonché delle spese connesse all'età (in modo particolare attività ludiche e sportive, nonché uscite e svago), dei tempi di cura, accudimento e permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, che si confermano, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di complessivi € 600 mensili, a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52169/2022
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 3537/2024 pubbl. il 26/02/2024, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma in data 11.04.2010, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso dei ragazzi presso i genitori, disponendone il collocamento presso la madre nella ex casa familiare (sita in Roma, Via Conone 25), di cui si conferma l'assegnazione alla IG;
CP_1
- dispone che il padre tenga con sé i figli e secondo le modalità indicate in parte Per_1 Per_2 motiva;
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento di entrambi i figli, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi