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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1857/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8751/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.10.2018,
t r a
(CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Settimio Di Salvo (C.F. e Rocco C.F._2
Travaglino (C.F. ; C.F._3
APPELLANTE
e
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1
quale società incorporante la rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Gennaro Tuccillo (C.F. ) C.F._4
APPELLATA nonché
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
a mezzo della propria procuratrice con sede Controparte_4
legale in Milano, via Bartolomeo Panizza n. 5, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli
(C.F. ); C.F._5
INTERVENTRICE EX AR.111 c.p.c.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12 dicembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.03.2013, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
(oggi , deducendo: Controparte_1
- di aver prestato fideiussione in favore della P.&D. a fronte Controparte_5
della concessione in favore della detta società del mutuo chirografario n.
021-10056674 di € 500.000,00 da parte della Controparte_2
garantito altresì da altre fideiussioni, nonché da pegno costituito
[...] dalla debitrice principale avente ad oggetto un monte titoli per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- che in data 01.08.2011 la informava il dello svincolo CP_2 Parte_1 dal pegno dell'importo di € 50.000,00 e che, in data 17.02.2012, l'Istituto di credito gli inviava richiesta di pagamento della somma di € 8.923,65 quale rata del mese di febbraio 2012;
- che “con comunicazione email del 28.04.2011 diretta al Dr. Persona_1 direttore dell'agenzia 2 di Napoli della ” egli aveva Controparte_2
esercitato il recesso dalla fideiussione prestata in favore della P.&.D.
Partners S.r.l. e con “con lettera raccomandata a/r datata 29.01.2013” aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale
Rischi per le esposizioni a carico della società garantita.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito giudice: “1) In via assolutamente preliminare per i motivi esposti accertare e per l'effetto dichiarare l'efficacia del recesso dalla fideiussione operata dal sig.
[...]
con decorrenza dall'01.08.2011; 2) Sempre in via preliminare Parte_1 accertare la inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e comunque l'illegittimità per i motivi esposti del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig.
; 3) In ogni caso accertare per i motivi esposti l'illegittimità della Parte_1
segnalazione del nominativo del sig. presso la Centrale Rischi Parte_1
Interbancaria e per l'effetto dichiarare il diritto dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
4) Ancora e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine commerciali liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 150.000,00 fatta salva la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta più giusta ed equa;
5) Con
2 vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione”.
Si costituiva la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a) rigettare la domanda così come proposta nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) in Controparte_2
subordine, nella denegata ipotesi in cui di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre l'entità del risarcimento richiesto al solo danno non patrimoniale come tale minimo che venga, eventualmente provato;
c) e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della ”. Controparte_2
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: <rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite per euro 3.200,00. Oltre Iva e Cassa e spese generali, in favore di parte convenuta>>.
Con atto notificato in data 11.04.2019, ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza , chiedendo a questa Corte di “1) accertare e per l'effetto dichiarare l'efficacia del recesso dalla fideiussione operato dal Sig. con decorrenza dall' 28.04.2011 o Parte_1
nella diversa data anche successiva che la Corte riterrà in Sua giustizia;
2) dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal Parte_1
per contrarietà alla normativa di cui alla legge 287/1990; 3) in conseguenza dell'accoglimento delle superiori conclusioni, accertare
l'illegittimità della segnalazione del nominativo del presso la Parte_1
Centrale Rischi Interbancaria e per l'effetto dichiarare il diritto dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa. 4) condannare la banca convenuta alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze, oltre iva e cassa, del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo: “1. In via Controparte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità ai sensi dell'art.
342 c.p.c. del proposto appello;
2. nel merito, previa conferma della esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto non sussistono i presupposti indefettibili per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché Parte_1 inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermarsi
3 la validità, operatività ed efficacia della impugnata sentenza;
3.
Condannare altresì l'appellante al pagamento in favore della CP_1
di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese
[...] generali di studio, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 11.03.2024 è intervenuta in giudizio, a mezzo della propria procuratrice
[...]
, la (di CP_4 Controparte_3 seguito, per brevità, anche “ ”), nella qualità di cessionaria del CP_3
credito vantato dalla nei confronti del , Controparte_1 Parte_1 facendo proprie tutte le istanze, eccezioni ed allegazioni della “cedente” e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate.
All'udienza cartolare del 12.12.2024, la causa è stata assegnata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
4 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello, deduce la Parte_1
contraddittorietà della decisione adottata dal giudice di primo grado in merito alla invocata efficacia del recesso.
Nello specifico, pur avendo ritenuto che il recesso fosse “intervenuto dall'ottobre 2012”, il Tribunale avrebbe poi, irragionevolmente, rigettato la domanda, in quanto volta ad ottenere ila declaratoria di efficacia del recesso con decorrenza da altra data.
Rappresenta l'impugnante che la domanda da lui proposta in via principale era volta ad ottenere la declaratoria di efficacia del suo recesso dalla fideiussione e, dunque, pur essendo, per ipotesi, stata da lui indicata, nelle rassegnate conclusioni, una decorrenza non corretta, nulla avrebbe impedito all'adito giudice di dichiarare comunque l'efficacia del recesso, con diversa decorrenza, statuizione alla quale egli avrebbe comunque avuto interesse, attesi gli effetti del recesso stesso (liberazione di esso garante da ulteriori obbligazioni contratte dal debitore principale in data successiva).
Sostiene, infine, il che, in ogni caso, la decorrenza del recesso Parte_1
dovrebbe essere fissata alla data del 28.04.2011, in cui egli inviò una inequivocabile mail al direttore dell'Agenzia Controparte_2
presso la quale era stata sottoscritta la fideiussione, cui seguì la successiva richiesta del direttore di “ufficializzare” la detta comunicazione con una raccomandata a.r. (circostanza quest'ultima che conferma l'avvenuta ricezione e dunque la conoscenza da parte della BA della volontà da lui manifestata di recedere dalla fideiussione).
In definitiva, la decisione impugnata sarebbe errata, sia nella parte in cui non dichiara l'efficacia del recesso da una data anche diversa da quella indicata da esso appellante, sia laddove non individua tale data in quella del 28.04.2011, giorno della ricezione della email (provata per tabulas dalla relativa riposta) trasmessa da esso appellante all'Agenzia di Napoli della . Controparte_2
5 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere dimostrato che le clausole contrattuali della fideiussione di cui agli artt. 6, 7 ,8 e 9 fossero conformi a quelle dichiarate lesive della concorrenza dall'Autorità Garante e a non dichiarare la nullità della fideiussione.
L'impugnante, infine, con l'ultima censura, si duole del mancato accoglimento della domanda da lui proposta al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione del suo nominativo alla Centrale
Rischi Interbancaria, atteso che, in ragione della asserita nullità della fideiussione, egli non avrebbe alcun obbligo nei confronti della
[...]
, conseguentemente, fondate anche le domande risarcitorie da CP_6 lui proposte per il ristoro dei danni all'immagine imprenditoriale sofferti, essendo egli un noto imprenditore napoletano nel settore turistico e delle assicurazioni, liquidabili secondo equità.
L'appello è infondato.
La domanda proposta da nel giudizio di primo grado era Parte_1 inequivocabilmente volta ad ottenere l'accertamento dell'efficacia del recesso dalla fideiussione “con decorrenza dall'01.08.2011” (data in cui la lo informava dello svincolo dal pegno dell'importo di € 50.000,00) e CP_2 la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento (in data
17.02.2012), da parte della della somma di € 8.923,65 (quale rata CP_2 del mese di febbraio 2012); tutto ciò al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi Interbancaria, effettuata in suo danno dalla e l'accoglimento della conseguente CP_2 domanda risarcitoria.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che le modalità (invio di una email) attraverso cui il assume di aver Parte_1
esercitato il recesso in data 28.04.2011 non fossero conformi agli obblighi assunti in sede di stipula del contratto, atteso le parti avevano espressamente concordato (cfr. art. 4) la facoltà per il fideiussore di recedere dalla garanzia “dandone comunicazione scritta alla BA a mezzo lettera raccomandata A.R” (disposizione oggetto di specifica approvazione ex art. 1341, co. II, c.c. da parte del fideiussore). Peraltro, sempre secondo quanto prescritto dall'art. 4 cit.: “Il fideiussore risponde,
6 oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la
BA viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suddetto”.
Coerentemente, dunque, il Tribunale, accertato che il recesso non potesse decorrere dalla data indicata dall'impugnante, ha rigettato integralmente le domande dallo stesso formulate.
Priva di pregio si rivela poi la censura relativa alla pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, formulata dall'impugnante senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990.
Invero, la fideiussione prestata dal è, pacificamente, una Parte_1
“fideiussione specifica”, rilasciata “a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti di codesta BA (n.d.r. la CP_2 oggi ) in dipendenza del seguente rapporto: mutuo
[...] CP_1 chirografario dell'importo di euro 500.000,00 con durata 50 mesi deliberato in data 03/12/2008”. Orbene, in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 657/2025, n. 30818/2018;
Cass., sez. U, 13846/19; Cass., sez. U, n. 41994/21), il carattere uniforme dell'applicazione contestata è elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione assunta secondo quella intesa, posto che la sua necessità è pacificamente prevista nel provvedimento della BA di Italia richiamato dallo stesso ricorrente;
come elemento costitutivo di tale pretesa, il relativo onere probatorio non incombe sulla
BA, bensì sulla stessa parte che invoca la eccezione di nullità, secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.
Inoltre, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2008, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della BA
d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio
2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della BA d'Italia, non ci si può
7 giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846). Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbe prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali
8 all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla BA d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Anche l'ultima censura, con cui l'impugnante contesta la pronuncia di rigetto della domanda da lui proposta al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi
Interbancaria, è conseguentemente infondata, attesa la validità della fideiussione da lui prestata.
Inoltre, secondo quanto emerge dagli atti, l'iscrizione del nei Parte_1
Sistemi di Informazione Creditizia è stata eseguita dalla nel pieno CP_2 rispetto della normativa dettata in materia, atteso che, a fronte della richiesta di pagamento, l'odierno appellante, anziché provvedere al pagamento si è limitato a manifestare la volontà di recedere dalla garanzia.
Deve poi evidenziarsi che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sul rapporto tra errata segnalazione e lesione del credito commerciale: “L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.” (Cass. civ. VI, 1° luglio 2020, n.
9 13264).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi, nel caso di specie e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata dall'odierno impugnante assolutamente carente di prova.
Assodato che anche il danno da illegittima o erronea segnalazione alla
Centrale Rischi costituisce un'ipotesi di “danno-conseguenza”, la cui liquidazione non può prescindere dalla prova delle effettive conseguenze pregiudizievoli subite da parte del soggetto segnalato, nella specie, alcun pregiudizio economico è stato, infatti, adeguatamente provato dal
. Parte_1
Risulta poi assolutamente pacifico in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. civ. ord. nn. 6589/2023; 7594/2018).
Il solo evento della illegittima o erronea segnalazione, infatti, non può dirsi sufficiente ad arrecare alcun danno effettivo al soggetto segnalato il quale, per ottenere il risarcimento richiesto, dovrà provare, da un lato, i danni patiti, dall'altro, la diretta derivazione degli stessi dalla illegittima segnalazione. Nel caso di specie, ad esempio, il avrebbe Parte_1 dovuto dare specifica prova di aver tentato di accedere al credito e di aver ottenuto un rifiuto proprio perché segnalato alla Centrale Rischi.
Del resto, la liquidazione in via equitativa risulta possibile solo in quei casi in cui risulti difficile o impossibile quantificare precisamente il danno, fermo restando però il raggiungimento della prova del danno dal punto di vista dell'an debeatur.
Per quanto esposto, l'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
10 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 11.04.2019 avverso la sentenza n. 8751/2018 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.10.2018, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata e dell'interventrice ex art.111 c.p.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1857/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8751/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.10.2018,
t r a
(CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Settimio Di Salvo (C.F. e Rocco C.F._2
Travaglino (C.F. ; C.F._3
APPELLANTE
e
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1
quale società incorporante la rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Gennaro Tuccillo (C.F. ) C.F._4
APPELLATA nonché
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
a mezzo della propria procuratrice con sede Controparte_4
legale in Milano, via Bartolomeo Panizza n. 5, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli
(C.F. ); C.F._5
INTERVENTRICE EX AR.111 c.p.c.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12 dicembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.03.2013, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
(oggi , deducendo: Controparte_1
- di aver prestato fideiussione in favore della P.&D. a fronte Controparte_5
della concessione in favore della detta società del mutuo chirografario n.
021-10056674 di € 500.000,00 da parte della Controparte_2
garantito altresì da altre fideiussioni, nonché da pegno costituito
[...] dalla debitrice principale avente ad oggetto un monte titoli per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- che in data 01.08.2011 la informava il dello svincolo CP_2 Parte_1 dal pegno dell'importo di € 50.000,00 e che, in data 17.02.2012, l'Istituto di credito gli inviava richiesta di pagamento della somma di € 8.923,65 quale rata del mese di febbraio 2012;
- che “con comunicazione email del 28.04.2011 diretta al Dr. Persona_1 direttore dell'agenzia 2 di Napoli della ” egli aveva Controparte_2
esercitato il recesso dalla fideiussione prestata in favore della P.&.D.
Partners S.r.l. e con “con lettera raccomandata a/r datata 29.01.2013” aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale
Rischi per le esposizioni a carico della società garantita.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito giudice: “1) In via assolutamente preliminare per i motivi esposti accertare e per l'effetto dichiarare l'efficacia del recesso dalla fideiussione operata dal sig.
[...]
con decorrenza dall'01.08.2011; 2) Sempre in via preliminare Parte_1 accertare la inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e comunque l'illegittimità per i motivi esposti del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig.
; 3) In ogni caso accertare per i motivi esposti l'illegittimità della Parte_1
segnalazione del nominativo del sig. presso la Centrale Rischi Parte_1
Interbancaria e per l'effetto dichiarare il diritto dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
4) Ancora e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine commerciali liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 150.000,00 fatta salva la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta più giusta ed equa;
5) Con
2 vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione”.
Si costituiva la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a) rigettare la domanda così come proposta nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) in Controparte_2
subordine, nella denegata ipotesi in cui di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre l'entità del risarcimento richiesto al solo danno non patrimoniale come tale minimo che venga, eventualmente provato;
c) e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della ”. Controparte_2
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: <rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite per euro 3.200,00. Oltre Iva e Cassa e spese generali, in favore di parte convenuta>>.
Con atto notificato in data 11.04.2019, ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza , chiedendo a questa Corte di “1) accertare e per l'effetto dichiarare l'efficacia del recesso dalla fideiussione operato dal Sig. con decorrenza dall' 28.04.2011 o Parte_1
nella diversa data anche successiva che la Corte riterrà in Sua giustizia;
2) dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal Parte_1
per contrarietà alla normativa di cui alla legge 287/1990; 3) in conseguenza dell'accoglimento delle superiori conclusioni, accertare
l'illegittimità della segnalazione del nominativo del presso la Parte_1
Centrale Rischi Interbancaria e per l'effetto dichiarare il diritto dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa. 4) condannare la banca convenuta alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze, oltre iva e cassa, del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo: “1. In via Controparte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità ai sensi dell'art.
342 c.p.c. del proposto appello;
2. nel merito, previa conferma della esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto non sussistono i presupposti indefettibili per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché Parte_1 inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermarsi
3 la validità, operatività ed efficacia della impugnata sentenza;
3.
Condannare altresì l'appellante al pagamento in favore della CP_1
di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese
[...] generali di studio, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 11.03.2024 è intervenuta in giudizio, a mezzo della propria procuratrice
[...]
, la (di CP_4 Controparte_3 seguito, per brevità, anche “ ”), nella qualità di cessionaria del CP_3
credito vantato dalla nei confronti del , Controparte_1 Parte_1 facendo proprie tutte le istanze, eccezioni ed allegazioni della “cedente” e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate.
All'udienza cartolare del 12.12.2024, la causa è stata assegnata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
4 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello, deduce la Parte_1
contraddittorietà della decisione adottata dal giudice di primo grado in merito alla invocata efficacia del recesso.
Nello specifico, pur avendo ritenuto che il recesso fosse “intervenuto dall'ottobre 2012”, il Tribunale avrebbe poi, irragionevolmente, rigettato la domanda, in quanto volta ad ottenere ila declaratoria di efficacia del recesso con decorrenza da altra data.
Rappresenta l'impugnante che la domanda da lui proposta in via principale era volta ad ottenere la declaratoria di efficacia del suo recesso dalla fideiussione e, dunque, pur essendo, per ipotesi, stata da lui indicata, nelle rassegnate conclusioni, una decorrenza non corretta, nulla avrebbe impedito all'adito giudice di dichiarare comunque l'efficacia del recesso, con diversa decorrenza, statuizione alla quale egli avrebbe comunque avuto interesse, attesi gli effetti del recesso stesso (liberazione di esso garante da ulteriori obbligazioni contratte dal debitore principale in data successiva).
Sostiene, infine, il che, in ogni caso, la decorrenza del recesso Parte_1
dovrebbe essere fissata alla data del 28.04.2011, in cui egli inviò una inequivocabile mail al direttore dell'Agenzia Controparte_2
presso la quale era stata sottoscritta la fideiussione, cui seguì la successiva richiesta del direttore di “ufficializzare” la detta comunicazione con una raccomandata a.r. (circostanza quest'ultima che conferma l'avvenuta ricezione e dunque la conoscenza da parte della BA della volontà da lui manifestata di recedere dalla fideiussione).
In definitiva, la decisione impugnata sarebbe errata, sia nella parte in cui non dichiara l'efficacia del recesso da una data anche diversa da quella indicata da esso appellante, sia laddove non individua tale data in quella del 28.04.2011, giorno della ricezione della email (provata per tabulas dalla relativa riposta) trasmessa da esso appellante all'Agenzia di Napoli della . Controparte_2
5 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere dimostrato che le clausole contrattuali della fideiussione di cui agli artt. 6, 7 ,8 e 9 fossero conformi a quelle dichiarate lesive della concorrenza dall'Autorità Garante e a non dichiarare la nullità della fideiussione.
L'impugnante, infine, con l'ultima censura, si duole del mancato accoglimento della domanda da lui proposta al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione del suo nominativo alla Centrale
Rischi Interbancaria, atteso che, in ragione della asserita nullità della fideiussione, egli non avrebbe alcun obbligo nei confronti della
[...]
, conseguentemente, fondate anche le domande risarcitorie da CP_6 lui proposte per il ristoro dei danni all'immagine imprenditoriale sofferti, essendo egli un noto imprenditore napoletano nel settore turistico e delle assicurazioni, liquidabili secondo equità.
L'appello è infondato.
La domanda proposta da nel giudizio di primo grado era Parte_1 inequivocabilmente volta ad ottenere l'accertamento dell'efficacia del recesso dalla fideiussione “con decorrenza dall'01.08.2011” (data in cui la lo informava dello svincolo dal pegno dell'importo di € 50.000,00) e CP_2 la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento (in data
17.02.2012), da parte della della somma di € 8.923,65 (quale rata CP_2 del mese di febbraio 2012); tutto ciò al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi Interbancaria, effettuata in suo danno dalla e l'accoglimento della conseguente CP_2 domanda risarcitoria.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che le modalità (invio di una email) attraverso cui il assume di aver Parte_1
esercitato il recesso in data 28.04.2011 non fossero conformi agli obblighi assunti in sede di stipula del contratto, atteso le parti avevano espressamente concordato (cfr. art. 4) la facoltà per il fideiussore di recedere dalla garanzia “dandone comunicazione scritta alla BA a mezzo lettera raccomandata A.R” (disposizione oggetto di specifica approvazione ex art. 1341, co. II, c.c. da parte del fideiussore). Peraltro, sempre secondo quanto prescritto dall'art. 4 cit.: “Il fideiussore risponde,
6 oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la
BA viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suddetto”.
Coerentemente, dunque, il Tribunale, accertato che il recesso non potesse decorrere dalla data indicata dall'impugnante, ha rigettato integralmente le domande dallo stesso formulate.
Priva di pregio si rivela poi la censura relativa alla pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, formulata dall'impugnante senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990.
Invero, la fideiussione prestata dal è, pacificamente, una Parte_1
“fideiussione specifica”, rilasciata “a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti di codesta BA (n.d.r. la CP_2 oggi ) in dipendenza del seguente rapporto: mutuo
[...] CP_1 chirografario dell'importo di euro 500.000,00 con durata 50 mesi deliberato in data 03/12/2008”. Orbene, in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 657/2025, n. 30818/2018;
Cass., sez. U, 13846/19; Cass., sez. U, n. 41994/21), il carattere uniforme dell'applicazione contestata è elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione assunta secondo quella intesa, posto che la sua necessità è pacificamente prevista nel provvedimento della BA di Italia richiamato dallo stesso ricorrente;
come elemento costitutivo di tale pretesa, il relativo onere probatorio non incombe sulla
BA, bensì sulla stessa parte che invoca la eccezione di nullità, secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.
Inoltre, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2008, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della BA
d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio
2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della BA d'Italia, non ci si può
7 giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846). Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbe prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali
8 all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla BA d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Anche l'ultima censura, con cui l'impugnante contesta la pronuncia di rigetto della domanda da lui proposta al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi
Interbancaria, è conseguentemente infondata, attesa la validità della fideiussione da lui prestata.
Inoltre, secondo quanto emerge dagli atti, l'iscrizione del nei Parte_1
Sistemi di Informazione Creditizia è stata eseguita dalla nel pieno CP_2 rispetto della normativa dettata in materia, atteso che, a fronte della richiesta di pagamento, l'odierno appellante, anziché provvedere al pagamento si è limitato a manifestare la volontà di recedere dalla garanzia.
Deve poi evidenziarsi che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sul rapporto tra errata segnalazione e lesione del credito commerciale: “L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.” (Cass. civ. VI, 1° luglio 2020, n.
9 13264).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi, nel caso di specie e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata dall'odierno impugnante assolutamente carente di prova.
Assodato che anche il danno da illegittima o erronea segnalazione alla
Centrale Rischi costituisce un'ipotesi di “danno-conseguenza”, la cui liquidazione non può prescindere dalla prova delle effettive conseguenze pregiudizievoli subite da parte del soggetto segnalato, nella specie, alcun pregiudizio economico è stato, infatti, adeguatamente provato dal
. Parte_1
Risulta poi assolutamente pacifico in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. civ. ord. nn. 6589/2023; 7594/2018).
Il solo evento della illegittima o erronea segnalazione, infatti, non può dirsi sufficiente ad arrecare alcun danno effettivo al soggetto segnalato il quale, per ottenere il risarcimento richiesto, dovrà provare, da un lato, i danni patiti, dall'altro, la diretta derivazione degli stessi dalla illegittima segnalazione. Nel caso di specie, ad esempio, il avrebbe Parte_1 dovuto dare specifica prova di aver tentato di accedere al credito e di aver ottenuto un rifiuto proprio perché segnalato alla Centrale Rischi.
Del resto, la liquidazione in via equitativa risulta possibile solo in quei casi in cui risulti difficile o impossibile quantificare precisamente il danno, fermo restando però il raggiungimento della prova del danno dal punto di vista dell'an debeatur.
Per quanto esposto, l'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
10 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 11.04.2019 avverso la sentenza n. 8751/2018 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.10.2018, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata e dell'interventrice ex art.111 c.p.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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