TAR
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02181/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00365 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02181/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2025, proposto da IR AL,
CE Di RT, AN Di RT, PP Spinnato, PI Di RT, SE
LO, PI NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro
IG e RN Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, Via Rosolino Pilo n. 11;
contro
Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stella Porretto e Caterina Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza N. 02181/2025 REG.RIC.
alla sentenza del TAR Sicilia- Palermo, Sez. I, del 19 giugno 2023, n. 2014, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo;
Vista la sentenza del 19 giugno 2023, n. 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2023 n. 2014, questa Sezione ha accolto il ricorso di parte ricorrente così statuendo:
“3. … va dichiarato l'obbligo della Città Metropolitana di Palermo di predisporre lo schema di regolamento per gli autoservizi non di linea in servizio di piazza e di inoltrarlo all'organo e/o Ente competente alla successiva approvazione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura degli interessati se anteriore, della presente sentenza.
4. Qualora l'amministrazione resistente dovesse permanere nell'inadempimento oltre il termine assegnatole, si disporrà, su richiesta di parte ricorrente, la nomina di un commissario ad acta che provvederà in sostituzione della stessa”.
Con il ricorso ex art. 114 c.p.a., notificato il 13 novembre 2025 e depositato il 17 novembre successivo, i ricorrenti espongono in punto di fatto che:
- in data 8 settembre 2023, la Città Metropolitana trasmetteva all'Autorità di
Regolazione dei Trasporti la richiesta di parere preventivo, ai sensi dell'art. 37, comma
2, lett. m) del D.L. n. 201/2011, sullo schema di regolamento predisposto in ottemperanza alla richiamata pronuncia; N. 02181/2025 REG.RIC.
- l'Autorità, con parere n. 19 del 12 ottobre 2023, rappresentava la necessità di apportare una serie di modifiche allo schema di regolamento trasmesso dalla Città
Metropolitana;
- la predetta delibera l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, veniva impugna sia dall'amministrazione innanzi al TAR Lazio – Roma (R.G. 1204/2024) che dagli odierni ricorrenti innanzi a questo TAR (R.G. 354/2024);
- a seguito dell'annullamento in autotutela da parte della Città Metropolitana di
Palermo, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, della Deliberazione
Commissariale n. 51 del 14/12/2023, avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico, mediante taxi e noleggio con conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo”, questo TAR, con sentenza n. 1586 del 9 luglio 2025, definiva il ricorso n. 354/2024 dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Deducono in particolare che l'amministrazione, anziché - come avrebbe dovuto - predisporre il nuovo regolamento per l'approvazione, sarebbe rimasta del tutto inerte.
Chiedono pertanto che, a fronte della perdurante inerzia della Città Metropolitana di
Palermo, sia ordinato alla stessa di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n.
2014/2023, assegnando alla stessa un termine per ottemperare, con contestuale nomina di un commissario ad acta; nonché - ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a., la fissazione di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore.
2. Si è costituita la Città Metropolitana di Palermo sostenendo, in assenza della dedotta inottemperanza al giudicato, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsivoglia misura di carattere sanzionatorio o risarcitorio a carico della ridetta
Amministrazione.
3. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, i ricorrenti, attesa l'intervenuta adozione del regolamento in data 19 dicembre 2025, hanno chiesto che sia dichiarata N. 02181/2025 REG.RIC.
la cessata materia del contendere e che l'Amministrazione resistente sia condannata al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della cd. soccombenza virtuale.
Con memoria del 15 gennaio 2026, la Città Metropolitana di Palermo ha dedotto di avere integralmente ottemperato al giudicato, “risultando l'adozione del Regolamento del tutto indipendente dall'avvio del presente giudizio di ottemperanza”; ha aderito pertanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione tuttavia delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio prende atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da entrambe le parti.
Invero il giudizio di ottemperanza, allorquando sia diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza che abbia condannato l'amministrazione ad adottare il provvedimento omesso, è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere se, nelle more del giudizio, sia stato adottato il provvedimento de quo (T.A.R. Campania,
Salerno. Sez. I, 14 giugno 2019, n. 1009).
Sussistano nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di lite tenuto conto, sotto un primo profilo, del perimetro del giudicato; ed invero la sentenza n. 2014/2023 (già) conteneva l'ordine alla Città Metropolitana di predisporre lo schema di regolamento
(e di inoltrarlo all'organo competente alla successiva approvazione), entro il termine ivi stabilito, con riserva di nomina “su richiesta di parte ricorrente” di un commissario ad acta, e non risulta che la parte ricorrente si sia mai attivata per la relativa nomina; del resto è la stessa parte ricorrente a riconoscere, in seno al ricorso, che “sullo schema di regolamento predisposto in ottemperanza alla richiamata pronuncia”, in data 8 settembre 2023, la Città Metropolitana trasmetteva all'Autorità di Regolazione dei
Trasporti la richiesta di parere preventivo, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m) del
D.L. n. 201/2011. N. 02181/2025 REG.RIC.
Sotto altro profilo non possono non essere considerati i non agevoli adempimenti amministrativi propedeutici all'approvazione dell'atto regolamentare, il cui ritardato perfezionamento, in assenza di profili di illegittimità dell'attività di competenza dell'Amministrazione attiva (peraltro non evidenziati dai ricorrenti, neanche ai fini risarcitori), deve considerarsi una conseguenza dei tempi propri dell'organo politico
(v. nota della Città metropolitana di Palermo n. 53968 del 10/07/2025, con la quale la proposta di approvazione del regolamento è stata inserita per la prima volta all'ordine del giorno del Consiglio Metropolitano e reiterata nelle sedute seguenti sino alla definitiva approvazione avvenuta nel dicembre 2025).
6. In conclusione, stante l'integrale soddisfazione della pretesa di parte ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NO, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 02181/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesco RI
IL PRESIDENTE
VA NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00365 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02181/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2025, proposto da IR AL,
CE Di RT, AN Di RT, PP Spinnato, PI Di RT, SE
LO, PI NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro
IG e RN Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, Via Rosolino Pilo n. 11;
contro
Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stella Porretto e Caterina Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza N. 02181/2025 REG.RIC.
alla sentenza del TAR Sicilia- Palermo, Sez. I, del 19 giugno 2023, n. 2014, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo;
Vista la sentenza del 19 giugno 2023, n. 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2023 n. 2014, questa Sezione ha accolto il ricorso di parte ricorrente così statuendo:
“3. … va dichiarato l'obbligo della Città Metropolitana di Palermo di predisporre lo schema di regolamento per gli autoservizi non di linea in servizio di piazza e di inoltrarlo all'organo e/o Ente competente alla successiva approvazione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura degli interessati se anteriore, della presente sentenza.
4. Qualora l'amministrazione resistente dovesse permanere nell'inadempimento oltre il termine assegnatole, si disporrà, su richiesta di parte ricorrente, la nomina di un commissario ad acta che provvederà in sostituzione della stessa”.
Con il ricorso ex art. 114 c.p.a., notificato il 13 novembre 2025 e depositato il 17 novembre successivo, i ricorrenti espongono in punto di fatto che:
- in data 8 settembre 2023, la Città Metropolitana trasmetteva all'Autorità di
Regolazione dei Trasporti la richiesta di parere preventivo, ai sensi dell'art. 37, comma
2, lett. m) del D.L. n. 201/2011, sullo schema di regolamento predisposto in ottemperanza alla richiamata pronuncia; N. 02181/2025 REG.RIC.
- l'Autorità, con parere n. 19 del 12 ottobre 2023, rappresentava la necessità di apportare una serie di modifiche allo schema di regolamento trasmesso dalla Città
Metropolitana;
- la predetta delibera l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, veniva impugna sia dall'amministrazione innanzi al TAR Lazio – Roma (R.G. 1204/2024) che dagli odierni ricorrenti innanzi a questo TAR (R.G. 354/2024);
- a seguito dell'annullamento in autotutela da parte della Città Metropolitana di
Palermo, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, della Deliberazione
Commissariale n. 51 del 14/12/2023, avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico, mediante taxi e noleggio con conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo”, questo TAR, con sentenza n. 1586 del 9 luglio 2025, definiva il ricorso n. 354/2024 dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Deducono in particolare che l'amministrazione, anziché - come avrebbe dovuto - predisporre il nuovo regolamento per l'approvazione, sarebbe rimasta del tutto inerte.
Chiedono pertanto che, a fronte della perdurante inerzia della Città Metropolitana di
Palermo, sia ordinato alla stessa di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n.
2014/2023, assegnando alla stessa un termine per ottemperare, con contestuale nomina di un commissario ad acta; nonché - ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a., la fissazione di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore.
2. Si è costituita la Città Metropolitana di Palermo sostenendo, in assenza della dedotta inottemperanza al giudicato, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsivoglia misura di carattere sanzionatorio o risarcitorio a carico della ridetta
Amministrazione.
3. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, i ricorrenti, attesa l'intervenuta adozione del regolamento in data 19 dicembre 2025, hanno chiesto che sia dichiarata N. 02181/2025 REG.RIC.
la cessata materia del contendere e che l'Amministrazione resistente sia condannata al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della cd. soccombenza virtuale.
Con memoria del 15 gennaio 2026, la Città Metropolitana di Palermo ha dedotto di avere integralmente ottemperato al giudicato, “risultando l'adozione del Regolamento del tutto indipendente dall'avvio del presente giudizio di ottemperanza”; ha aderito pertanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione tuttavia delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio prende atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da entrambe le parti.
Invero il giudizio di ottemperanza, allorquando sia diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza che abbia condannato l'amministrazione ad adottare il provvedimento omesso, è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere se, nelle more del giudizio, sia stato adottato il provvedimento de quo (T.A.R. Campania,
Salerno. Sez. I, 14 giugno 2019, n. 1009).
Sussistano nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di lite tenuto conto, sotto un primo profilo, del perimetro del giudicato; ed invero la sentenza n. 2014/2023 (già) conteneva l'ordine alla Città Metropolitana di predisporre lo schema di regolamento
(e di inoltrarlo all'organo competente alla successiva approvazione), entro il termine ivi stabilito, con riserva di nomina “su richiesta di parte ricorrente” di un commissario ad acta, e non risulta che la parte ricorrente si sia mai attivata per la relativa nomina; del resto è la stessa parte ricorrente a riconoscere, in seno al ricorso, che “sullo schema di regolamento predisposto in ottemperanza alla richiamata pronuncia”, in data 8 settembre 2023, la Città Metropolitana trasmetteva all'Autorità di Regolazione dei
Trasporti la richiesta di parere preventivo, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m) del
D.L. n. 201/2011. N. 02181/2025 REG.RIC.
Sotto altro profilo non possono non essere considerati i non agevoli adempimenti amministrativi propedeutici all'approvazione dell'atto regolamentare, il cui ritardato perfezionamento, in assenza di profili di illegittimità dell'attività di competenza dell'Amministrazione attiva (peraltro non evidenziati dai ricorrenti, neanche ai fini risarcitori), deve considerarsi una conseguenza dei tempi propri dell'organo politico
(v. nota della Città metropolitana di Palermo n. 53968 del 10/07/2025, con la quale la proposta di approvazione del regolamento è stata inserita per la prima volta all'ordine del giorno del Consiglio Metropolitano e reiterata nelle sedute seguenti sino alla definitiva approvazione avvenuta nel dicembre 2025).
6. In conclusione, stante l'integrale soddisfazione della pretesa di parte ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NO, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 02181/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesco RI
IL PRESIDENTE
VA NO
IL SEGRETARIO