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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 19/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5773/2024, pubblicata il
4.12.2024 tra in persona del legale rapp.te p.t, assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. Luciano Sorrentino
Appellante
e
assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Concilio CP_1
Appellato nonchè
Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la CP_3 Controparte_4
[..
[...] e , in qualità, rispettivamente, di impresa
[...] Controparte_2 assicuratrice e proprietario del veicolo responsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi il 19 maggio 2017 in Salerno allorquando, a seguito dell'impatto causato dall'autovettura Nissan Qashqai tg. DK100SZ, di proprietà di ed assicurata, al momento del sinistro, Controparte_2 con la predetta compagnia, riportava lesioni personali.
L'attore rappresentava che l'incidente de quo era da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan Qashqai, il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso azzardata ed omettendo di azionare l'indicatore di direzione, urtava con la fiancata destra della propria autovettura il motoveicolo condotto dal , CP_1 provocandone la rovinosa caduta.
Esponeva che, per effetto del sinistro, veniva trasferito presso il Pronto soccorso di Salerno ove, a seguito di accertamenti medici, gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta tibia e perone dx” con conseguente prognosi di giorni 30.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_3 Controparte_5
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea, lamentando, da un lato, il mancato assolvimento delle condizioni previste dagli artt.
145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, e, dall'altro, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, l'impresa assicuratrice deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi, in via esclusiva, al , il quale aveva intrapreso la CP_1 manovra di sorpasso dell'autovettura condotta dal nel CP_2 momento in cui quest'ultimo era, a sua volta, impegnato nel superamento del veicolo che lo precedeva. Contestava, altresì, il quantum debeatur, ritenendo eccessiva la domanda risarcitoria avanzata e, infine, dichiarava di aver ricevuto dall'INPS la richiesta di
2 rivalsa delle somme già corrisposte alla parte attrice a seguito del sinistro.
Non si costituiva in giudizio, invece, , il quale, Controparte_2 regolarmente citato, veniva dichiarato contumace.
Nell'ambito del processo di primo grado, il Tribunale, con ordinanza del
13 dicembre 2023, nominava CTU il dott. , chiedendogli: Persona_1 di delineare, previa visita al paziente danneggiato ed esame della documentazione sanitaria prodotta, le lesioni dallo stesso riportate;
di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi patiti e la dinamica dell'incidente; di quantificare i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) a lui cagionati;
di verificare la sussistenza di eventuali postumi invalidanti permanenti causalmente riconducibili al sinistro;
infine, di stimare le spese mediche dal medesimo sostenute e quelle ancora da sostenere per acquisire la piena guarigione.
Con sentenza n. 5773/2024, pubblicata il 4.12.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava la Controparte_6
in solido con , al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, CP_1 dell'importo di euro 77.030,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, aveva accertato l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'incidente stradale, CP_2 superando, così, la presunzione di corresponsabilità del ai sensi CP_1 dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio patito, il Tribunale, alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata, stabiliva che la parte attrice avesse subito un “danno biologico permanente nella misura del
14%” ed avesse sopportato “un periodo di inabilità temporanea totale
(I.T.T.) di trenta giorni (30 gg), ed un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 75%, di quaranta giorni (40 gg)
3 mediamente al 50%, di quaranta giorni (40 gg) e mediamente al 25%, di sessanta giorni (60 gg)”.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione, innanzi a questa Corte di Appello, l'impresa assicuratrice già a seguito Parte_1 Controparte_7 dell'operazione di riorganizzazione societaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Il Giudice dell'appello, emendate le parti della sentenza, voglia riformare l'impugnata decisione conformemente alle conclusioni già rassegnate e che ad ogni buon fine si ritrascrivono:
A) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda principale e condanna la società al Controparte_7 pagamento della somma di euro 77.030,76 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo;
B) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna, altresì, la società al pagamento delle spese e competenze Controparte_7 di giudizio processuali in favore dell'istante, liquidate in € 11.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA in favore dell'Avv. Giovanni
Concilio;
C) rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto non CP_1 provata, ovvero dichiarare il concorso di colpa del sig. CP_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
D) Condannare, l'odierna appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, delle spese di lite del giudizio di appello, eventualmente rideterminando le spese di lite del primo grado di giudizio, erroneamente liquidate dal
Tribunale di Salerno sulla base di una integrale ravvisata soccombenza della parte convenuta, da liquidarsi in favore della soc Controparte_8
già .
[...] Controparte_7
4 Si è costituito in giudizio contestando i singoli motivi CP_1 addotti a fondamento dell'atto di appello e concludendo per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La OC , invece, non si è costituito neanche nella presente CP_2 fase di gravame.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 non costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e che, quindi, vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame la società censura Parte_1 la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda attorea attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente dell'autovettura Nissan Qashqai, , sulla base di Controparte_2 un'erronea valutazione delle evidenze probatorie.
Eccepisce, a tal proposito, l'inattenbilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nell'ambito del giudizio di primo grado e sostiene che gli stessi, essendo legati da rapporti affettivi con la vittima del sinistro, avevano fornito una ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale lacunosa e non esaustiva. Specifica, inoltre, che, nel rapporto delle autorità intervenute sul posto, non si fa alcun cenno alla presenza di testimoni, rilevandosi, al contrario, “che non vi erano persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto”.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, il contenuto vago ed impreciso delle predette deposizioni testimoniali non poteva, in alcun modo, ritenersi idoneo a superare la presunzione di pari responsabilità del ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_1
5 Il motivo è infondato.
La valutazione del peso probatorio attribuibile alle prove acquisite nel corso del giudizio e, in particolare, alle dichiarazioni testimoniali, è rimessa al libero convincimento del giudice, soggetto al solo obbligo di fornire un'adeguata motivazione. Nondimeno, egli non è tenuto ad esplicitare di avere vagliato analiticamente tutte le risultanze probatorie, né a disattendere ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che, dopo averli apprezzati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, nonchè l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi. (cfr. Cass, civ., Sez. VI, ord. n. 26547, 30 settembre 2021;
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21239, 9 agosto 2019).
La sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante essendo rispettosa di detti principi, avendo il giudice di primo grado, con congrua e condivisibile motivazione, dato rilevanza alle risultanze processuali ritenute più valide ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
In detta prospettiva è pervenuto ad affermare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro valorizzando le dichiarazioni CP_2 convergenti rese dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti agli agenti verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, ritenute intrinsecamente attendibili e credibili in quanto formulate a breve distanza dall'accaduto, quando il ricordo dell'evento era ancora nitido e non alterato dal decorso del tempo.
Al riguardo, entrambi avevano confermato che l'urto si era verificato allorquando il , a bordo del suo motoveicolo, era in fase di CP_1 sorpasso dell'autovettura condotta dal il quale, CP_2 improvvisamente, aveva anch'egli iniziato una manovra di superamento del veicolo che lo precedeva.
Quest'ultimo, nello specifico, aveva riferito ai Carabinieri di essere stato
“urtato all'altezza della portiera anteriore sinistra da un motociclo”.
Ebbene, tale punto di impatto evidenzia che il motoveicolo era già in
6 fase avanzata di sorpasso nel momento in cui l'autovettura condotta dal aveva avviato la sua manovra di superamento. CP_2
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il ha disatteso CP_2 le regole cautelari previste dall'art. 148 C.d.s., eseguendo repentinamente un sorpasso senza avvedersi, per propria distrazione ed imperizia, che il motociclo che lo precedeva aveva già iniziato la manovra di sorpasso della sua autovettura.
La diversa versione contenuta nella lettera cautelativa inviata dallo stesso alla sua compagnia assicurativa, la CP_2 Controparte_5
con la quale l'assicurato aveva riferito che l'urto era
[...] avvenuto “nella parte posteriore sinistra” della sua automobile, è del tutto priva di congruenza e attendibilità.
Una simile evenienza, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, è incompatibile con l'ipotesi che il fosse già in fase CP_2 di sorpasso del veicolo che lo precedeva, come da questi riferito alla propria compagnia di assicurazione. Ed infatti, in detta circostanza, il punto di impatto si sarebbe dovuto collocare nella parte posteriore centrale del veicolo.
Quanto all'asserito concorso di colpa del , occorre CP_1 preliminarmente rilevare che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Ne deriva che
“l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può
7 anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (cfr. Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 12884,
13 maggio 2021).
Tanto premesso, nella fattispecie de quo, il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione CP_2 dell'incidente, è giunto correttamente ad escludere qualsivoglia concorso di colpa a carico del . CP_1
È del tutto inutile soffermarsi sull'avvenuto azionamento degli indicatori di direzione da parte del conducente dell'autovettura nell'effettuare la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva;
quand'anche il avesse osservato tale prescrizione, ciò non CP_2 avrebbe impedito di evitare l'impatto, considerato che il motociclo condotto dal , in quel momento, era già in avanzata fase di CP_1 sorpasso della Nissan.
Del tutto fuori luogo sono infine le considerazioni dell'appellante sull'inattendibilità dei testi, le cui dichiarazioni non sono state utilizzate dal primo giudice che, come rilevato, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli antagonisti che, in quanto rese nell'immediatezza del sinistro, provenienti dalle stesse parti e tra di loro convergenti, hanno consentito una ricostruzione della dinamica dell'occorso maggiormente plausibile.
Alla stregua dei rilievi che precedono la censura dell'appellante si rivela del tutto priva di pregio, inidonea a scalfire la pronuncia di primo grado che va sul punto confermata.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo l'impresa assicuratrice censura la quantificazione dei danni risarcibili operata dal Tribunale di Salerno, contestando sia le conclusioni del CTU, recepite dal primo giudice in merito alla ritenuta percentuale di invalidità permanente, sia l'avvenuto riconoscimento dell'incremento, a titolo di personalizzazione, del danno biologico.
8 Deduce al riguardo che il primo giudice ha aderito alle conclusioni del
CTU il quale avrebbe stimato nel 14% la percentuale di invalidità conseguente alle lesioni riportate dalla vittima del sinistro senza fornire alcuna motivazione in merito a tale valutazione e senza alcuna indicazione dei baremes presi a riferimento.
Riferisce che il dott. , incaricato dalla società assicuratrice di CP_9 sottoporre l'appellato, aveva riconosciuto al una percentuale di CP_1 invalidità permanente nella misura del 12%.
Con altra critica censura la sentenza nella parte in cui, nel liquidare il danno biologico, ha applicato la massima personalizzazione in assenza di puntuale allegazione da parte del danneggiato.
Il motivo va accolto solo per quanto di ragione.
Quanto alla contestazione della percentuale di invalidità riconosciuta al osserva la Corte che, pur non essendo precluso alla parte di CP_1 svolgere argomentazioni difensive in contrasto con gli esiti della CTU anche successivamente al suo deposito (e anche in sede di gravame), esse devono essere tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Nella specie l'appellante ha affermato semplicemente che il CTU non ha motivato le proprie conclusioni in merito alla percentuale di invalidità affermando che il proprio perito aveva stimato una percentuale di invalidità del 12%, ma non ha esposto le ragioni, supportate da argomentazioni di tipo scientifico, per le quali ritiene che la valutazione compiuta dal CTU non sia stata corretta in merito ai postumi invalidanti obiettivamente accertati.
9 Di contro il CTU incaricato, il dott. , nel determinare la Persona_1 percentuale di invalidità residuata in capo al a seguito delle CP_1 lesioni subite nel sinistro, ha così argomentato:
“Per quanto attiene il danno permanente la valutazione effettuata dal sottoscritto CTU fonda sull'iter clinico documentale e sull'obiettività clinica rilevata all'atto della visita peritale.
Invero, risulta sussistente l'accertamento oggettivo delle lamentate lesioni visto che, nel sospetto di lesioni ossee, vennero effettuate in PS la rx della gamba, della caviglia e del piede destro che misero in evidenza la “frattura spiroide al 3° distale diafisi tibiale, frattura pluriframmentaria scomposta al 3° prossimale di perone e la frattura al 3° medio 2° metatarso” che rese necessario l'intervento di osteosintesi.
In conclusione, sulla base dell'iter clino documentale si può affermare la sussistenza in capo al periziando dei postumi permanenti del trauma dell'arto inferiore destro con la frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente e la frattura del 2° metatarso.
Tali postumi sono di sicura rilevanza medico legale in quanto suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Pertanto, considerato il sesso, l'età del soggetto e tutti gli altri elementi di rilevanza medico legale, considerato altresì quanto previsto dalle più accreditate tabelle infortunistiche per la valutazione del danno in R. C.
Guida alla valutazione medico legale del Pt_2 Per_2 Per_3 danno biologico e dell'invalidità permanente, Ed. - , Pt_3 Per_4
ed al., Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, Per_5
Ed. - e altri, La valutazione medico legale del CP_10 Per_6 CP_11 danno biologico in responsabilità civile, Ed. – Linee CP_12 guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè 2016 ecc.) e dalla tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, ex art.5 L.
57/2001, approvata con Decreto del 3.07.2003, nonché ritenuta accreditabile la sintomatologia clinica soggettiva/oggettiva in relazione
10 allo specifico iter clinico documentale, è possibile valutare detti postumi etti postumi, come "danno biologico permanente nella misura del quattordici percento (14 %)".
Orbene, come si evince dal passo della perizia sopra trascritto non è affatto vero che il CTU ha determinato la percentuale di invalidità senza dar conto delle ragioni sulle base delle quali è pervenuto alle sue conclusioni e non è vero che non ha indicato i baremes di riferimento per la stima della invalidità; l'appellante neanche ha posto in discussione la validità scientifica della letteratura indicata dal CTU e da cui ha tratto i criteri per la valutazione della percentuale dei postumi invalidanti riportati dall'appellato.
La questione, pertanto, non necessita di alcun approfondimento specialistico in questa sede perché la CTU di primo grado risulta congrua ed adeguata alla soluzione del caso verificato e affatto inficiata dai rilievi dell'appellante formulati con la critica in esame.
Per quanto attiene, invece, alla critica della sentenza nella parte in cui il giudice ha proceduto alla personalizzazione del danno biologico essa
è fondata.
Ad avviso di questa Corte non è affatto condivisibile la decisione sul punto perché assunta in contrasto con i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione e sempre condivisi da questa Corte.
La Corte di Cassazione ha precisato con l'ordinanza 10912/2018: "Il grado di invalidità permanente indicato da un "bareme" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale
11 aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione". Con l'ordinanza 5865/2021 la
Cassazione ha ribadito: "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (v. sempre in tema, tra le tante, Cass. n. n. 31681/2024;
Cass. n. 7597/2021; Cass. 5865/2021; Cass. 25164/2020; Cass. n.
29724/2019; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 23604/2019; Cass. n.
2788/2019;).
Dunque, ai fini della personalizzazione del danno, la distinzione giuridicamente rilevante è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari, fermo l'onere del danneggiato di avere preventivamente allegato e provato quali siano stati i concreti pregiudizi.
Le conseguenze "indefettibili" sono quelle quasi sempre comuni a tutte le vittime, inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti, mentre le conseguenze "peculiari" sono invece quelle sofferte solo da alcuni dei danneggiati, in conseguenza delle loro
12 pregresse condizioni o del tipo di attività da loro svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appellato in primo grado non ha provato e, ancor prima, non ha neppure allegato le specifiche ed eccezionali circostanze che avrebbero consentito il riconoscimento della personalizzazione del danno e, pertanto, il primo giudice non avrebbe mai potuto “d'ufficio” procedere ad incrementare il danno biologico a titolo di personalizzazione.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere escluso l'incremento del danno alla salute a titolo di personalizzazione e conseguentemente, sempre in applicazione delle Tabelle di Milano ed.
2024, rideterminato il danno non patrimoniale in euro 59.029,00.
Con il terzo motivo la società deduce l'erroneità Parte_1 della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado.
Il motivo rimane assorbito dovendosi, comunque, a seguito della riforma parziale, procedere alla rideterminazione delle spese di lite del primo grado (Cass. n. 5890/2022; Cass. n. 23877/2021).
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la parte appellata, la cui domanda risarcitoria è stata accolta, sebbene ridimensionata nel quantum in questa sede), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico dell'odierna parte appellante.
Esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (secondo il decisum) ed applicato il parametro compreso tra il minimo e il medio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide nel contraddittorio delle parti:
13 1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto dalla società e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale nell'importo complessivo di euro 59.029,00;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 759,00 per rimborsi ed euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
per il secondo grado, in euro 10.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese come sopra Parte_1 liquidate in favore di con attribuzione al procuratore CP_1 antistatario per dichiarato anticipo;
4) conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 19/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5773/2024, pubblicata il
4.12.2024 tra in persona del legale rapp.te p.t, assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. Luciano Sorrentino
Appellante
e
assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Concilio CP_1
Appellato nonchè
Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la CP_3 Controparte_4
[..
[...] e , in qualità, rispettivamente, di impresa
[...] Controparte_2 assicuratrice e proprietario del veicolo responsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi il 19 maggio 2017 in Salerno allorquando, a seguito dell'impatto causato dall'autovettura Nissan Qashqai tg. DK100SZ, di proprietà di ed assicurata, al momento del sinistro, Controparte_2 con la predetta compagnia, riportava lesioni personali.
L'attore rappresentava che l'incidente de quo era da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan Qashqai, il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso azzardata ed omettendo di azionare l'indicatore di direzione, urtava con la fiancata destra della propria autovettura il motoveicolo condotto dal , CP_1 provocandone la rovinosa caduta.
Esponeva che, per effetto del sinistro, veniva trasferito presso il Pronto soccorso di Salerno ove, a seguito di accertamenti medici, gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta tibia e perone dx” con conseguente prognosi di giorni 30.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_3 Controparte_5
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea, lamentando, da un lato, il mancato assolvimento delle condizioni previste dagli artt.
145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, e, dall'altro, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, l'impresa assicuratrice deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi, in via esclusiva, al , il quale aveva intrapreso la CP_1 manovra di sorpasso dell'autovettura condotta dal nel CP_2 momento in cui quest'ultimo era, a sua volta, impegnato nel superamento del veicolo che lo precedeva. Contestava, altresì, il quantum debeatur, ritenendo eccessiva la domanda risarcitoria avanzata e, infine, dichiarava di aver ricevuto dall'INPS la richiesta di
2 rivalsa delle somme già corrisposte alla parte attrice a seguito del sinistro.
Non si costituiva in giudizio, invece, , il quale, Controparte_2 regolarmente citato, veniva dichiarato contumace.
Nell'ambito del processo di primo grado, il Tribunale, con ordinanza del
13 dicembre 2023, nominava CTU il dott. , chiedendogli: Persona_1 di delineare, previa visita al paziente danneggiato ed esame della documentazione sanitaria prodotta, le lesioni dallo stesso riportate;
di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi patiti e la dinamica dell'incidente; di quantificare i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) a lui cagionati;
di verificare la sussistenza di eventuali postumi invalidanti permanenti causalmente riconducibili al sinistro;
infine, di stimare le spese mediche dal medesimo sostenute e quelle ancora da sostenere per acquisire la piena guarigione.
Con sentenza n. 5773/2024, pubblicata il 4.12.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava la Controparte_6
in solido con , al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, CP_1 dell'importo di euro 77.030,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, aveva accertato l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'incidente stradale, CP_2 superando, così, la presunzione di corresponsabilità del ai sensi CP_1 dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio patito, il Tribunale, alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata, stabiliva che la parte attrice avesse subito un “danno biologico permanente nella misura del
14%” ed avesse sopportato “un periodo di inabilità temporanea totale
(I.T.T.) di trenta giorni (30 gg), ed un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 75%, di quaranta giorni (40 gg)
3 mediamente al 50%, di quaranta giorni (40 gg) e mediamente al 25%, di sessanta giorni (60 gg)”.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione, innanzi a questa Corte di Appello, l'impresa assicuratrice già a seguito Parte_1 Controparte_7 dell'operazione di riorganizzazione societaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Il Giudice dell'appello, emendate le parti della sentenza, voglia riformare l'impugnata decisione conformemente alle conclusioni già rassegnate e che ad ogni buon fine si ritrascrivono:
A) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda principale e condanna la società al Controparte_7 pagamento della somma di euro 77.030,76 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo;
B) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna, altresì, la società al pagamento delle spese e competenze Controparte_7 di giudizio processuali in favore dell'istante, liquidate in € 11.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA in favore dell'Avv. Giovanni
Concilio;
C) rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto non CP_1 provata, ovvero dichiarare il concorso di colpa del sig. CP_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
D) Condannare, l'odierna appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, delle spese di lite del giudizio di appello, eventualmente rideterminando le spese di lite del primo grado di giudizio, erroneamente liquidate dal
Tribunale di Salerno sulla base di una integrale ravvisata soccombenza della parte convenuta, da liquidarsi in favore della soc Controparte_8
già .
[...] Controparte_7
4 Si è costituito in giudizio contestando i singoli motivi CP_1 addotti a fondamento dell'atto di appello e concludendo per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La OC , invece, non si è costituito neanche nella presente CP_2 fase di gravame.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 non costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e che, quindi, vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame la società censura Parte_1 la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda attorea attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente dell'autovettura Nissan Qashqai, , sulla base di Controparte_2 un'erronea valutazione delle evidenze probatorie.
Eccepisce, a tal proposito, l'inattenbilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nell'ambito del giudizio di primo grado e sostiene che gli stessi, essendo legati da rapporti affettivi con la vittima del sinistro, avevano fornito una ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale lacunosa e non esaustiva. Specifica, inoltre, che, nel rapporto delle autorità intervenute sul posto, non si fa alcun cenno alla presenza di testimoni, rilevandosi, al contrario, “che non vi erano persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto”.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, il contenuto vago ed impreciso delle predette deposizioni testimoniali non poteva, in alcun modo, ritenersi idoneo a superare la presunzione di pari responsabilità del ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_1
5 Il motivo è infondato.
La valutazione del peso probatorio attribuibile alle prove acquisite nel corso del giudizio e, in particolare, alle dichiarazioni testimoniali, è rimessa al libero convincimento del giudice, soggetto al solo obbligo di fornire un'adeguata motivazione. Nondimeno, egli non è tenuto ad esplicitare di avere vagliato analiticamente tutte le risultanze probatorie, né a disattendere ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che, dopo averli apprezzati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, nonchè l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi. (cfr. Cass, civ., Sez. VI, ord. n. 26547, 30 settembre 2021;
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21239, 9 agosto 2019).
La sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante essendo rispettosa di detti principi, avendo il giudice di primo grado, con congrua e condivisibile motivazione, dato rilevanza alle risultanze processuali ritenute più valide ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
In detta prospettiva è pervenuto ad affermare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro valorizzando le dichiarazioni CP_2 convergenti rese dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti agli agenti verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, ritenute intrinsecamente attendibili e credibili in quanto formulate a breve distanza dall'accaduto, quando il ricordo dell'evento era ancora nitido e non alterato dal decorso del tempo.
Al riguardo, entrambi avevano confermato che l'urto si era verificato allorquando il , a bordo del suo motoveicolo, era in fase di CP_1 sorpasso dell'autovettura condotta dal il quale, CP_2 improvvisamente, aveva anch'egli iniziato una manovra di superamento del veicolo che lo precedeva.
Quest'ultimo, nello specifico, aveva riferito ai Carabinieri di essere stato
“urtato all'altezza della portiera anteriore sinistra da un motociclo”.
Ebbene, tale punto di impatto evidenzia che il motoveicolo era già in
6 fase avanzata di sorpasso nel momento in cui l'autovettura condotta dal aveva avviato la sua manovra di superamento. CP_2
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il ha disatteso CP_2 le regole cautelari previste dall'art. 148 C.d.s., eseguendo repentinamente un sorpasso senza avvedersi, per propria distrazione ed imperizia, che il motociclo che lo precedeva aveva già iniziato la manovra di sorpasso della sua autovettura.
La diversa versione contenuta nella lettera cautelativa inviata dallo stesso alla sua compagnia assicurativa, la CP_2 Controparte_5
con la quale l'assicurato aveva riferito che l'urto era
[...] avvenuto “nella parte posteriore sinistra” della sua automobile, è del tutto priva di congruenza e attendibilità.
Una simile evenienza, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, è incompatibile con l'ipotesi che il fosse già in fase CP_2 di sorpasso del veicolo che lo precedeva, come da questi riferito alla propria compagnia di assicurazione. Ed infatti, in detta circostanza, il punto di impatto si sarebbe dovuto collocare nella parte posteriore centrale del veicolo.
Quanto all'asserito concorso di colpa del , occorre CP_1 preliminarmente rilevare che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Ne deriva che
“l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può
7 anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (cfr. Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 12884,
13 maggio 2021).
Tanto premesso, nella fattispecie de quo, il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione CP_2 dell'incidente, è giunto correttamente ad escludere qualsivoglia concorso di colpa a carico del . CP_1
È del tutto inutile soffermarsi sull'avvenuto azionamento degli indicatori di direzione da parte del conducente dell'autovettura nell'effettuare la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva;
quand'anche il avesse osservato tale prescrizione, ciò non CP_2 avrebbe impedito di evitare l'impatto, considerato che il motociclo condotto dal , in quel momento, era già in avanzata fase di CP_1 sorpasso della Nissan.
Del tutto fuori luogo sono infine le considerazioni dell'appellante sull'inattendibilità dei testi, le cui dichiarazioni non sono state utilizzate dal primo giudice che, come rilevato, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli antagonisti che, in quanto rese nell'immediatezza del sinistro, provenienti dalle stesse parti e tra di loro convergenti, hanno consentito una ricostruzione della dinamica dell'occorso maggiormente plausibile.
Alla stregua dei rilievi che precedono la censura dell'appellante si rivela del tutto priva di pregio, inidonea a scalfire la pronuncia di primo grado che va sul punto confermata.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo l'impresa assicuratrice censura la quantificazione dei danni risarcibili operata dal Tribunale di Salerno, contestando sia le conclusioni del CTU, recepite dal primo giudice in merito alla ritenuta percentuale di invalidità permanente, sia l'avvenuto riconoscimento dell'incremento, a titolo di personalizzazione, del danno biologico.
8 Deduce al riguardo che il primo giudice ha aderito alle conclusioni del
CTU il quale avrebbe stimato nel 14% la percentuale di invalidità conseguente alle lesioni riportate dalla vittima del sinistro senza fornire alcuna motivazione in merito a tale valutazione e senza alcuna indicazione dei baremes presi a riferimento.
Riferisce che il dott. , incaricato dalla società assicuratrice di CP_9 sottoporre l'appellato, aveva riconosciuto al una percentuale di CP_1 invalidità permanente nella misura del 12%.
Con altra critica censura la sentenza nella parte in cui, nel liquidare il danno biologico, ha applicato la massima personalizzazione in assenza di puntuale allegazione da parte del danneggiato.
Il motivo va accolto solo per quanto di ragione.
Quanto alla contestazione della percentuale di invalidità riconosciuta al osserva la Corte che, pur non essendo precluso alla parte di CP_1 svolgere argomentazioni difensive in contrasto con gli esiti della CTU anche successivamente al suo deposito (e anche in sede di gravame), esse devono essere tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Nella specie l'appellante ha affermato semplicemente che il CTU non ha motivato le proprie conclusioni in merito alla percentuale di invalidità affermando che il proprio perito aveva stimato una percentuale di invalidità del 12%, ma non ha esposto le ragioni, supportate da argomentazioni di tipo scientifico, per le quali ritiene che la valutazione compiuta dal CTU non sia stata corretta in merito ai postumi invalidanti obiettivamente accertati.
9 Di contro il CTU incaricato, il dott. , nel determinare la Persona_1 percentuale di invalidità residuata in capo al a seguito delle CP_1 lesioni subite nel sinistro, ha così argomentato:
“Per quanto attiene il danno permanente la valutazione effettuata dal sottoscritto CTU fonda sull'iter clinico documentale e sull'obiettività clinica rilevata all'atto della visita peritale.
Invero, risulta sussistente l'accertamento oggettivo delle lamentate lesioni visto che, nel sospetto di lesioni ossee, vennero effettuate in PS la rx della gamba, della caviglia e del piede destro che misero in evidenza la “frattura spiroide al 3° distale diafisi tibiale, frattura pluriframmentaria scomposta al 3° prossimale di perone e la frattura al 3° medio 2° metatarso” che rese necessario l'intervento di osteosintesi.
In conclusione, sulla base dell'iter clino documentale si può affermare la sussistenza in capo al periziando dei postumi permanenti del trauma dell'arto inferiore destro con la frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente e la frattura del 2° metatarso.
Tali postumi sono di sicura rilevanza medico legale in quanto suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Pertanto, considerato il sesso, l'età del soggetto e tutti gli altri elementi di rilevanza medico legale, considerato altresì quanto previsto dalle più accreditate tabelle infortunistiche per la valutazione del danno in R. C.
Guida alla valutazione medico legale del Pt_2 Per_2 Per_3 danno biologico e dell'invalidità permanente, Ed. - , Pt_3 Per_4
ed al., Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, Per_5
Ed. - e altri, La valutazione medico legale del CP_10 Per_6 CP_11 danno biologico in responsabilità civile, Ed. – Linee CP_12 guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè 2016 ecc.) e dalla tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, ex art.5 L.
57/2001, approvata con Decreto del 3.07.2003, nonché ritenuta accreditabile la sintomatologia clinica soggettiva/oggettiva in relazione
10 allo specifico iter clinico documentale, è possibile valutare detti postumi etti postumi, come "danno biologico permanente nella misura del quattordici percento (14 %)".
Orbene, come si evince dal passo della perizia sopra trascritto non è affatto vero che il CTU ha determinato la percentuale di invalidità senza dar conto delle ragioni sulle base delle quali è pervenuto alle sue conclusioni e non è vero che non ha indicato i baremes di riferimento per la stima della invalidità; l'appellante neanche ha posto in discussione la validità scientifica della letteratura indicata dal CTU e da cui ha tratto i criteri per la valutazione della percentuale dei postumi invalidanti riportati dall'appellato.
La questione, pertanto, non necessita di alcun approfondimento specialistico in questa sede perché la CTU di primo grado risulta congrua ed adeguata alla soluzione del caso verificato e affatto inficiata dai rilievi dell'appellante formulati con la critica in esame.
Per quanto attiene, invece, alla critica della sentenza nella parte in cui il giudice ha proceduto alla personalizzazione del danno biologico essa
è fondata.
Ad avviso di questa Corte non è affatto condivisibile la decisione sul punto perché assunta in contrasto con i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione e sempre condivisi da questa Corte.
La Corte di Cassazione ha precisato con l'ordinanza 10912/2018: "Il grado di invalidità permanente indicato da un "bareme" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale
11 aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione". Con l'ordinanza 5865/2021 la
Cassazione ha ribadito: "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (v. sempre in tema, tra le tante, Cass. n. n. 31681/2024;
Cass. n. 7597/2021; Cass. 5865/2021; Cass. 25164/2020; Cass. n.
29724/2019; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 23604/2019; Cass. n.
2788/2019;).
Dunque, ai fini della personalizzazione del danno, la distinzione giuridicamente rilevante è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari, fermo l'onere del danneggiato di avere preventivamente allegato e provato quali siano stati i concreti pregiudizi.
Le conseguenze "indefettibili" sono quelle quasi sempre comuni a tutte le vittime, inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti, mentre le conseguenze "peculiari" sono invece quelle sofferte solo da alcuni dei danneggiati, in conseguenza delle loro
12 pregresse condizioni o del tipo di attività da loro svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appellato in primo grado non ha provato e, ancor prima, non ha neppure allegato le specifiche ed eccezionali circostanze che avrebbero consentito il riconoscimento della personalizzazione del danno e, pertanto, il primo giudice non avrebbe mai potuto “d'ufficio” procedere ad incrementare il danno biologico a titolo di personalizzazione.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere escluso l'incremento del danno alla salute a titolo di personalizzazione e conseguentemente, sempre in applicazione delle Tabelle di Milano ed.
2024, rideterminato il danno non patrimoniale in euro 59.029,00.
Con il terzo motivo la società deduce l'erroneità Parte_1 della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado.
Il motivo rimane assorbito dovendosi, comunque, a seguito della riforma parziale, procedere alla rideterminazione delle spese di lite del primo grado (Cass. n. 5890/2022; Cass. n. 23877/2021).
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la parte appellata, la cui domanda risarcitoria è stata accolta, sebbene ridimensionata nel quantum in questa sede), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico dell'odierna parte appellante.
Esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (secondo il decisum) ed applicato il parametro compreso tra il minimo e il medio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide nel contraddittorio delle parti:
13 1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto dalla società e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale nell'importo complessivo di euro 59.029,00;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 759,00 per rimborsi ed euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
per il secondo grado, in euro 10.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese come sopra Parte_1 liquidate in favore di con attribuzione al procuratore CP_1 antistatario per dichiarato anticipo;
4) conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
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