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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 11279/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.6.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11279 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1
Vincenza Scardina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bagheria (PA) nella via Paolo Borsellino n. 24, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.&C. , P.I. Parte_2
, in persona dei suoi Amministratori e legali P.IVA_2
rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Travaglino
e Domenico Cianniello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.10, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data
21.4.2021, la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il d.i. n. 1870/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9.3.2021 e notificato in data 12.3.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore della società C.&C. Pt_2
la somma di € 53.158,27, quale importo Parte_2
delle fatture indicate in ricorso, relative alla vendita di caffè, oltre interessi e spese di giudizio.
In via preliminare l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli, ritenendo competente il Tribunale di Termini
Imerese, quale giudice del luogo ove ha sede la società convenuta/opponente, nonché quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel merito la contestava l'esistenza di un contratto di Parte_1
fornitura e vendita di caffè tra le parti, rappresentando che la consegna della merce, descritta nelle fatture allegate al ricorso monitorio, era n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 3 avvenuta in esecuzione di un accordo preliminare di collaborazione per la ricerca di rapporti commerciali per lo stoccaggio e distribuzione di caffè verde presso i torrefattori di caffè sul territorio siciliano, stipulato tra l'opponente e il signor in qualità di Testimone_1
Par coordinatore operativo della . Controparte_1
Riteneva dunque applicabile la disciplina del contratto estimatorio ex art. 1556 c.c. e non quella del contratto di vendita ex art. 1470 c.c.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale da parte dell'opposta con riferimento all'accordo di collaborazione, con conseguente danno economico ed all'immagine della società , di cui richiedeva di Parte_1
risarcimento.
Concludeva, quindi, in via preliminare per l'accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Altresì chiedeva di accertare, in ogni caso, che alcuna somma fosse dovuta a qualsiasi titolo a favore dell'opposta; nonché di dichiarare l'inadempimento della società Pt_1 Controparte_2
rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'opponente
[...]
per la commercializzazione del caffè, con conseguente risarcimento dei danni subiti, oltre la condanna alle spese di giudizio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, in particolare dell'eccezione di incompetenza per territorio, e, nel merito, rappresentava che l'accordo di collaborazione, richiamato e prodotto dall'opponente, non era a lei opponibile, in quanto sottoscritto da un soggetto estraneo alla società opposta e privo di potere rappresentativo
(tal sig. . Tes_1
Evidenziava, a tal proposito, che gli amministratori della società opposta non avevano mai autorizzato qualcuno ad operare in loro nome e conto sul territorio siciliano e che nessun rapporto di collaborazione esisteva o era mai esistito tra le parti, trattandosi di contratto di vendita di sacchi di caffè.
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 4 Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
per il rigetto dell'opposizione e della richiesta di risarcimento danni in essa contenuta, oltre condanna alle spese di giudizio nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
4. In prosieguo prima udienza (31.1.2022), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, ritenendo il precedente G.I. di poter decidere l'eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito della controversia, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., ma non la provvisoria esecuzione, rinviando alla nuova udienza del 4.7.2022, sostituendola con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c..
5. L'istruttoria è consistita nell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della
, nell'escussione di tre testi ed in un ordine di esibizione del Parte_1 deposito dell'estratto del registro iva e delle fatture, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,.
6. All'udienza del 23.6.2025 -la prima celebrata dallo scrivente - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla sollevata eccezione di incompetenza per territorio.
Tale eccezione è inammissibile.
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste sostanziale di convenuto è ricoperta dall'opponente, va ribadito il principio secondo il quale “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 5 radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. civ. n.
20597/2018).
Nel caso in esame manca qualsiasi deduzione e prova in ordine a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c..
L'intestato Tribunale, ad ogni modo, sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 1498 comma 3 c.p.c..
8. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed avente natura di fornitura e vendita di caffè.
La tesi di parte opposta relativa all'esistenza tra le parti di un accordo preliminare di collaborazione per la ricerca di rapporti commerciali per lo stoccaggio e distribuzione di caffè verde presso i torrefattori di caffè sul territorio siciliano non può trovare accoglimento, in quanto smentita dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
Innanzitutto le fatture elettroniche, oggetto del ricorso per d.i., seppure trasmesse tramite Sistema di Interscambio (cd. SDI), non sono mai state contestate e sono supportate dai relativi DDT.
La S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti si è espressa sul punto affermando che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 6 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
In secondo luogo, dalle scritture contabili depositate a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in data 17.4.2023, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto risultano regolarmente annotate nel registro iva acquisti 2020 (cfr. 4 trimestre 2020 – pag. 2020/000004- prot 33-34-35).
Inoltre, l'accordo depositato non è in alcun modo opponibile alla società opposta, essendo stato sottoscritto da soggetto estraneo alla compagine sociale della C.&C. e privo di Parte_2
poteri rappresentativi (sig. . Tes_1
A tal proposito, la testimonianza resa all'udienza del 31.10.2024 dallo stesso non può essere ritenuta credibile. Testimone_1
Difatti riferisce genericamente, rispetto alla circostanza di aver ricevuto una delega per la sottoscrizione dell'accordo preliminare di collaborazione depositato da parte opponente, che “più che una delega vi era con e un accordo tacito”. Per_1 Per_2
Va evidenziato che, avendo sottoscritto un accordo per il quale non è mai intervenuta una ratifica ex art. 1399 c.c. dall'opposta, né avendo mai giustificato in maniera precisa e puntuale, in assenza di atto scritto,
i suoi poteri (giustificazione che ben avrebbe potuto esigere la società opponente prima della sottoscrizione ai sensi dell'art. 1393 c.c.) è applicabile l'art. 1398 c.c. e dunque, appare poco probabile, che testimoniasse il contrario di quanto dichiarato.
Né le altre due testimonianze rese dai testi ( cfr.. Testimone_2
udienza del 17.4.2023) e (cfr. udienza del 31.10.2024), Testimone_3
generiche e lacunose, provano alcunché.
Invero i suddetti testi, in ordine ai presunti poteri rappresentativi del non hanno riferito alcunchè. Tes_1
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto che va dichiarato esecutivo.
8.1. Va quindi disattesa, per le suddette motivazioni, anche la richiesta relativa alla condanna per inadempimento rispetto alle presunte obbligazioni assunte dall'opposta nei confronti dell'opponente per la commercializzazione del caffè, con conseguente rigetto della relativa richiesta di risarcimento dei danni subiti.
10. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della controversia, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi per l'attività svolta ai valori medi (scaglione: da € 52.001,00
a € 260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
10.1. Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria.
Invero l'opposizione è risultato infondata in punto di diritto (con particolare riferimento al succitato accordo di collaborazione), ma non
è apparsa supportata da mala fede o colpa grave, tale da essere valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
1870/2021;
2) condanna la al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese Pt_1 Parte_2
di lite che liquida in € 9.887,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 11279/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.6.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11279 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1
Vincenza Scardina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bagheria (PA) nella via Paolo Borsellino n. 24, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.&C. , P.I. Parte_2
, in persona dei suoi Amministratori e legali P.IVA_2
rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Travaglino
e Domenico Cianniello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.10, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data
21.4.2021, la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il d.i. n. 1870/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9.3.2021 e notificato in data 12.3.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore della società C.&C. Pt_2
la somma di € 53.158,27, quale importo Parte_2
delle fatture indicate in ricorso, relative alla vendita di caffè, oltre interessi e spese di giudizio.
In via preliminare l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli, ritenendo competente il Tribunale di Termini
Imerese, quale giudice del luogo ove ha sede la società convenuta/opponente, nonché quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel merito la contestava l'esistenza di un contratto di Parte_1
fornitura e vendita di caffè tra le parti, rappresentando che la consegna della merce, descritta nelle fatture allegate al ricorso monitorio, era n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 3 avvenuta in esecuzione di un accordo preliminare di collaborazione per la ricerca di rapporti commerciali per lo stoccaggio e distribuzione di caffè verde presso i torrefattori di caffè sul territorio siciliano, stipulato tra l'opponente e il signor in qualità di Testimone_1
Par coordinatore operativo della . Controparte_1
Riteneva dunque applicabile la disciplina del contratto estimatorio ex art. 1556 c.c. e non quella del contratto di vendita ex art. 1470 c.c.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale da parte dell'opposta con riferimento all'accordo di collaborazione, con conseguente danno economico ed all'immagine della società , di cui richiedeva di Parte_1
risarcimento.
Concludeva, quindi, in via preliminare per l'accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Altresì chiedeva di accertare, in ogni caso, che alcuna somma fosse dovuta a qualsiasi titolo a favore dell'opposta; nonché di dichiarare l'inadempimento della società Pt_1 Controparte_2
rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'opponente
[...]
per la commercializzazione del caffè, con conseguente risarcimento dei danni subiti, oltre la condanna alle spese di giudizio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, in particolare dell'eccezione di incompetenza per territorio, e, nel merito, rappresentava che l'accordo di collaborazione, richiamato e prodotto dall'opponente, non era a lei opponibile, in quanto sottoscritto da un soggetto estraneo alla società opposta e privo di potere rappresentativo
(tal sig. . Tes_1
Evidenziava, a tal proposito, che gli amministratori della società opposta non avevano mai autorizzato qualcuno ad operare in loro nome e conto sul territorio siciliano e che nessun rapporto di collaborazione esisteva o era mai esistito tra le parti, trattandosi di contratto di vendita di sacchi di caffè.
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 4 Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
per il rigetto dell'opposizione e della richiesta di risarcimento danni in essa contenuta, oltre condanna alle spese di giudizio nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
4. In prosieguo prima udienza (31.1.2022), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, ritenendo il precedente G.I. di poter decidere l'eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito della controversia, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., ma non la provvisoria esecuzione, rinviando alla nuova udienza del 4.7.2022, sostituendola con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c..
5. L'istruttoria è consistita nell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della
, nell'escussione di tre testi ed in un ordine di esibizione del Parte_1 deposito dell'estratto del registro iva e delle fatture, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,.
6. All'udienza del 23.6.2025 -la prima celebrata dallo scrivente - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla sollevata eccezione di incompetenza per territorio.
Tale eccezione è inammissibile.
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste sostanziale di convenuto è ricoperta dall'opponente, va ribadito il principio secondo il quale “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 5 radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. civ. n.
20597/2018).
Nel caso in esame manca qualsiasi deduzione e prova in ordine a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c..
L'intestato Tribunale, ad ogni modo, sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 1498 comma 3 c.p.c..
8. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed avente natura di fornitura e vendita di caffè.
La tesi di parte opposta relativa all'esistenza tra le parti di un accordo preliminare di collaborazione per la ricerca di rapporti commerciali per lo stoccaggio e distribuzione di caffè verde presso i torrefattori di caffè sul territorio siciliano non può trovare accoglimento, in quanto smentita dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
Innanzitutto le fatture elettroniche, oggetto del ricorso per d.i., seppure trasmesse tramite Sistema di Interscambio (cd. SDI), non sono mai state contestate e sono supportate dai relativi DDT.
La S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti si è espressa sul punto affermando che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 6 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
In secondo luogo, dalle scritture contabili depositate a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in data 17.4.2023, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto risultano regolarmente annotate nel registro iva acquisti 2020 (cfr. 4 trimestre 2020 – pag. 2020/000004- prot 33-34-35).
Inoltre, l'accordo depositato non è in alcun modo opponibile alla società opposta, essendo stato sottoscritto da soggetto estraneo alla compagine sociale della C.&C. e privo di Parte_2
poteri rappresentativi (sig. . Tes_1
A tal proposito, la testimonianza resa all'udienza del 31.10.2024 dallo stesso non può essere ritenuta credibile. Testimone_1
Difatti riferisce genericamente, rispetto alla circostanza di aver ricevuto una delega per la sottoscrizione dell'accordo preliminare di collaborazione depositato da parte opponente, che “più che una delega vi era con e un accordo tacito”. Per_1 Per_2
Va evidenziato che, avendo sottoscritto un accordo per il quale non è mai intervenuta una ratifica ex art. 1399 c.c. dall'opposta, né avendo mai giustificato in maniera precisa e puntuale, in assenza di atto scritto,
i suoi poteri (giustificazione che ben avrebbe potuto esigere la società opponente prima della sottoscrizione ai sensi dell'art. 1393 c.c.) è applicabile l'art. 1398 c.c. e dunque, appare poco probabile, che testimoniasse il contrario di quanto dichiarato.
Né le altre due testimonianze rese dai testi ( cfr.. Testimone_2
udienza del 17.4.2023) e (cfr. udienza del 31.10.2024), Testimone_3
generiche e lacunose, provano alcunché.
Invero i suddetti testi, in ordine ai presunti poteri rappresentativi del non hanno riferito alcunchè. Tes_1
n. 11279/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto che va dichiarato esecutivo.
8.1. Va quindi disattesa, per le suddette motivazioni, anche la richiesta relativa alla condanna per inadempimento rispetto alle presunte obbligazioni assunte dall'opposta nei confronti dell'opponente per la commercializzazione del caffè, con conseguente rigetto della relativa richiesta di risarcimento dei danni subiti.
10. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della controversia, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi per l'attività svolta ai valori medi (scaglione: da € 52.001,00
a € 260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
10.1. Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria.
Invero l'opposizione è risultato infondata in punto di diritto (con particolare riferimento al succitato accordo di collaborazione), ma non
è apparsa supportata da mala fede o colpa grave, tale da essere valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
1870/2021;
2) condanna la al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese Pt_1 Parte_2
di lite che liquida in € 9.887,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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