Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.