Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, notificato all’odierno ricorrente in data 17.02.2025, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi otto;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CE IC e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Posto Manutenzione del Comando Provinciale Carabinieri di-OMISSIS-, il quale è stato sottoposto a sospensione disciplinare per mesi otto a seguito dell’inchiesta formale, avviata con provv. avente n. di prot. -OMISSIS-, scaturita dal procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. instauratosi innanzi alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di -OMISSIS- in ordine ai reati di “ Violazione di corrispondenza commessa da militare incaricato del recapito della stessa, aggravato ” di cui agli artt. 129 e 47 n. 2 c.p.m.p. e di “ Disobbedienza aggravata ” di cui agli artt. 173 e 47 n. 2 c.p.m.p., a seguito del quale:
- in data 12.10.2022, il Tribunale Militare di -OMISSIS- ha condannato il dipendente alla pena sospesa di mesi sei di reclusione militare, perché responsabile dei reati continuati e aggravati di “ -OMISSIS- ”, per aver aperto un plico contenente “ documentazione riservata ” sul suo conto, di cui era in possesso e che avrebbe dovuto consegnare alla Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia;
- in data 4.04.2023, la Corte Militare di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione militare, in ragione dell’irrilevanza del contenuto del plico;
- in data 6.03.2024, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato senza rinvio la citata sentenza di condanna poiché, all’epoca dei fatti commessi, -OMISSIS- fruiva di “ -OMISSIS- ” e, dunque, non era soggetto alla legge penale militare, ex art. 5 del Codice Penale Militare di Pace, ferma, comunque, la sua “ qualità di militare e fermi gli obblighi disciplinari nonché di dipendenza gerarchica ”, accogliendo il primo motivo di ricorso e assorbendo gli ulteriori motivi di gravame.
2. Con ricorso notificato in data 16.04.2025 e depositato il 29.04.2025 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) l'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, notificato all’odierno ricorrente in data 17.02.2025, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi otto; 2) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto ; 2) Violazione del principio di proporzionalità e gradualità; difetto di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di gradualità delle sanzioni; violazione degli artt. 1355 e 1355 del D.lgs. 66 del 2010; gradualità della sanzione disciplinare; la sanzione è sproporzionata .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che l’Amministrazione procedente abbia omesso di appurare la versione dei fatti rappresentata dal militare nelle proprie memorie difensive, non svolgendo, al riguardo, un’adeguata attività istruttoria, tenuto conto, altresì, che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avverso la sentenza di secondo grado sulla base di quanto prospettato mediante il primo motivo di gravame, senza quindi pronunciarsi in ordine ai successivi motivi, il cui esame del merito avrebbe dovuto suggerire un maggior approfondimento nella sede disciplinare.
2.2. Con la seconda doglianza viene contestata la mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, la quale non sarebbe stata accompagnata da un’adeguata esplicitazione delle ragioni ad essa sottese.
3. Il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 2.05.2025 e, con successiva memoria del 13.05.2025, ha replicato alle censure sollevate dal ricorrente mediante il proprio atto di gravame, rilevando, in particolare:
- quanto al primo motivo, che le richieste istruttorie prodotte dal militare nelle sue memorie difensive relative al procedimento disciplinare sono state già respinte dall’Autorità giudiziaria nell’ambito del relativo procedimento penale, la quale ha evidenziato la presenza di una “ abbondante istruzione testimoniale ” e che “ l’assenza del plico originale... ” non ha inficiato “... la completezza del materiale istruttorio…o comunque incrinato la solidità della ricostruzione dei fatti ” (cfr. pag. 14 della sentenza della Corte Militare di Appello);
- in ordine al secondo motivo, che la sussistenza di un fatto eccezionalmente grave può legittimare la mancata valutazione del rendimento dell’interessato da parte dell’Amministrazione procedente. Si puntualizza, a tal riguardo, che relativamente all’anno lavorativo avente decorrenza 1.06.2023-31.05.2024 il dipendente è stato valutato con giudizio finale di “ -OMISSIS- ” ed è stato destinatario di due sanzioni disciplinari di corpo, aggiungendosi, altresì, che la sentenza della Corte Militare di Appello, seppur annullata per la parte relativa all’assoggettabilità alla legge penale militare, manterrebbe piena efficacia nel relativo e conseguenziale giudizio per responsabilità disciplinare.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, non ravvisando gli estremi del requisito del periculum in mora .
5. All’udienza pubblica del 25.03.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
7. Il primo motivo non è meritevole di favorevole apprezzamento.
7.1. Deve preliminarmente rammentarsi che per costante orientamento pretorio, a cui la Sezione accede, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto appartenente alle Forze Armate, ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice amministrativo, salvo che in talune ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità ed il travisamento dei fatti; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 14 aprile 2025, n. 1210, e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sez. IV , 22 marzo 2021, n. 2428; T.A.R. Palermo, sez. I, 3 maggio 2019, n. 1234).
In sede disciplinare, inoltre, l'Amministrazione ben può “ tenere legittimamente conto delle risultanze emerse in un pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento. Correttamente, dunque, l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere disciplinare, utilizza gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, non sussistendo, né essendo ragionevolmente esigibile, un obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, purché i profili di condanna siano fatti oggetto di una diversa valutazione in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2021, n. 2814 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2218; id., 5 novembre 2019, n. 6259; 2 novembre 2017, n. 5053).
7.2. Ciò precisato a fini di inquadramento sistematico, dalla documentazione versata in atti e dall’attività difensiva svolta dall’Amministrazione che resiste in giudizio emerge che il provvedimento sanzionatorio qui gravato non sia censurabile per difetto di istruttoria.
In sede di relazione finale, invero, l’ufficiale inquirente osserva che “ La ricostruzione dei fatti che costituiscono il merito dell’addebito risulta elaborata nell’ambito dei tre gradi di giudizio che costituiscono la vicenda processuale nei confronti dell’inquisito ”, evidenziando, in particolare, che la versione alternativa fornita dall’inquisito mediante la propria memoria difensiva – la quale risulta adeguatamente riscontrata dal medesimo ufficiale mediante la predetta relazione – “... viene puntualmente smentita dalle sentenze di primo e secondo grado del processo penale ”, aggiungendo che “ La Corte Suprema di Cassazione non rivede in alcun modo quanto giudizialmente ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, fondando la sentenza di assoluzione sullo status soggettivo del militare ”, la cui collocazione in “-OMISSIS-” ha costituito la ragione per la quale è stato escluso che l’allora imputato potesse essere assoggettato alla legge penale militare.
Dalla lettura delle sentenze penali le cui risultanze istruttorie sono state ritenute sufficienti nell’ambito dell’inchiesta disciplinare, in effetti, si desume che:
(i) la Corte Militare di Appello di Roma ha riscontrato i fatti alla luce della “ abbondante istruzione testimoniale ”, precisando, in particolare, che: a) debba “... escludersi che l’assenza del plico originale, o piuttosto della busta originale che conteneva i documenti, escluda la completezza del materiale istruttorio, ingeneri vizi o comunque incrini la solidità della ricostruzione dei fatti ”; b) “ Non vi sono dichiarazioni discordanti da parte dei testi, e quanto da loro dichiarato coincide per alcuni tratti con le dichiarazioni dell’imputato – come osservato dall’appellante – proprio perché la vicenda, per gli aspetti penalmente rilevanti, è emersa in modo convincente. Sul punto la Corte esclude che le dichiarazioni dei testi siano state fraintese dal Tribunale o che le apparenze abbiano tratto in inganno o prodotto suggestioni fuorvianti ”; c) “... è certo che NG sia andato alla commissione e sia tornato dopo aver disobbedito e violato la corrispondenza ”; d) “ La circostanza che alcuni degli elementi recati a carico dell’imputato sino dichiarazioni di militari denunciati da NG per altri fatti, o controparti in procedimenti amministrativi che lo riguardano, non incrina il quadro istruttorio, che in parte non è contestato dallo stesso imputato, e che comunque risulta dalle dichiarazioni di numerosi militari ”;
(ii) la Corte Suprema di Cassazione ha riportato “ quanto giudizialmente ricostruito ” nei precedenti gradi di giudizio, specificando che fosse “... emerso, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, giudicati attendibili, che l’imputato non avesse mai consegnato il plico alla Commissione medica. Né l’imputato aveva mai negato che il plico gli fosse stato consegnato chiuso e che egli lo avesse riconsegnato aperto ”. La Corte, pertanto, non ha smentito la ricostruzione degli eventi operata dal Giudice di appello, la cui pronuncia è stata riformata unicamente sulla base del fatto che “ NG, al tempo delle condotte di cui in imputazione, non era dunque semplicemente «assente per infermità» ”, escludendo, conseguentemente, in assenza del presupposto dell’attualità del servizio, il relativo assoggettamento alla legge penale militare, “... ferma la qualità di militare e fermi gli obblighi disciplinari di dipendenza gerarchica ”.
L’ufficiale inquirente ha quindi ritenuto, non irragionevolmente, di non dover svolgere ulteriori indagini istruttorie, adeguatamente esplicitando, nel corpo della propria relazione finale, le ragioni per le quali le singole osservazioni presentate dal ricorrente mediante memoria difensiva – afferenti a: una asserita assenza di credibilità dei testi (osservazione n. 1); la mancanza di una prova oggettiva (osservazione n. 2); il fatto che l’inquisito non avesse necessità di prendere arbitrariamente cognizione del contenuto della busta contenente la documentazione (osservazione n. 3); l’allusione secondo cui lo stesso potesse non riferire nulla al proprio reparto tenuto conto dell’esito dell’idoneità al servizio militare incondizionato (osservazione n. 4); la considerazione personale secondo cui la fase di indagine preliminare fosse stata contrassegnata da inerzia e che il procedimento disciplinare risultasse “sciatto” e inefficace (osservazione n. 5) – non risultassero tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Ne consegue, pertanto, che l’affermazione riportata nella propria relazione finale dal predetto ufficiale, con la quale quest’ultimo osserva che le richieste istruttorie espresse dall’inquisito nella propria memoria difensiva “... non hanno avuto riscontro da parte dello scrivente, in quanto gli accertamenti esperiti nello svolgimento del processo hanno già prodotto le ricostruzioni dei fatti ” non risulti censurabile da questo Collegio per manifesta arbitrarietà o contraddittorietà, né possa ritenersi avvinta da un manifesto travisamento dei fatti.
La decisione di disattendere le richieste istruttorie del dipendente, invero, proprio perché scaturita dalla volontà di avvantaggiarsi di quanto già riscontrato in sede di procedimento penale, risponde a una coerente applicazione del principio di economicità procedimentale e costituisce manifestazione non irragionevole della discrezionalità di cui si avvale l’ufficiale inquirente durante la fase di conduzione delle indagini militari.
8. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
8.1. L’art. 1355 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce, al comma 1, che “ Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa ”, precisando, al successivo comma 2, che “ Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato ”.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, si rammenta che la “ determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare costituisce manifestazione di una tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, insindacabile di per sé dal giudice amministrativo - tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa ” e che "... il provvedimento punitivo è illegittimo se manca una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell'atto e la sanzione adottata " (Cons. Stato, sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8510).
Più specificatamente, secondo il consolidato orientamento pretorio a cui questa Sezione accede (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2965; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 giugno 2025, n. 1975), in materia disciplinare “... l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (cfr., anche, ex multis , Cons. Stato, sez. I, 8 aprile 2024, n. 457 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, n. 3325 del 2023, n. 1724 del 2023, n. 9756 del 2022, n. 4858 del 2022, n. 4012 del 2022, n. 2004 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021 e n. 2428 del 2021).
Il Collegio ritiene, quindi, che la valutazione operata dall’Amministrazione procedente ai fini dell’individuazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi otto, comminata al soggetto ricorrente, non sia affetta da nessuno dei macroscopici vizi rispetto ai quali il Giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato, tenuto conto - in particolare - delle peculiarità della fattispecie e, nello specifico, che:
(i) la sospensione disciplinare di stato, secondo quanto previsto dall’art. 1357 del D.lgs. n. 66/2010, può essere disposta per un periodo da “ uno a dodici mesi ”;
(ii) come riportato dall’Amministrazione militare nell’ambito della propria attività difensiva espletata nel presente giudizio, e non contestato dal ricorrente, quest’ultimo risulta destinatario di due ulteriori sanzioni disciplinari di corpo, i quali costituiscono “ precedenti di servizio disciplinari ” suscettibili di essere valorizzati, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1355 del D.lgs. 66/2010, ai fini dell’individuazione la specie e la durata della sanzione.
La valutazione operata dall’Amministrazione resistente, la quale ha ravvisato nella condotta del militare un “... contrasto con i principi di legalità e correttezza i quali devono sempre contraddistinguere l’operato degli appartenenti alle Forze Armate ”, oltre a risultare, ad avviso del Collegio, non censurabile per difetto di proporzionalità – alla luce dei ristretti limiti di sindacato di cui dispone il Giudice amministrativo in materia – è stata adeguatamente motivata in sede di provvedimento finale, ove si osserva che i comportamenti del dipendente risultassero “... censurabili disciplinarmente in quanto il graduato ha tenuto un comportamento lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status e al giuramento prestato, nonché contrario ai principi di rettitudine, correttezza e spirito di corpo che devono improntare l’agire di un Carabiniere ”; tale motivazione, peraltro, può ritenersi coerente con quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione a conclusione del giudizio penale militare a cui è stato sottoposto il ricorrente, la quale ha ribadito che fosse “... ferma la qualità di militare e fermi gli obblighi disciplinari di dipendenza gerarchica ”.
9. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere quindi respinto.
10. Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie controversa, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato strettamente idoneo a rivelarne la relativa identità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IC | RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.