TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 943
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto

    L'Amministrazione ha legittimamente utilizzato le risultanze del procedimento penale, ritenendo l'istruttoria sufficiente e non essendovi l'obbligo di svolgere ulteriori indagini. La ricostruzione dei fatti è stata ritenuta adeguatamente accertata nei precedenti gradi di giudizio penale, e la Cassazione ha annullato la sentenza basandosi sullo status soggettivo del militare, non smentendo la ricostruzione dei fatti. Le richieste istruttorie del ricorrente sono state ritenute non fondate e non necessitanti di ulteriori approfondimenti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e gradualità; difetto di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di gradualità delle sanzioni

    La determinazione dell'entità della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in casi di manifesta anomalia o sproporzione. La sanzione della sospensione disciplinare di stato, da uno a dodici mesi, è prevista dalla legge. La valutazione dell'Amministrazione non è affetta da vizi macroscopici, considerando i precedenti disciplinari del militare e la gravità della condotta, lesiva del prestigio personale e dell'Istituzione. La motivazione è coerente con la decisione della Cassazione che ha ribadito gli obblighi disciplinari del militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 943
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 943
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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