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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3667/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Rodolfo Romito contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato
OGGETTO: giudizio di rinvio - opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 170 del DPR 30.05.2002 n. 115 e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n.
150)
MOTIVAZIONE
1. Migrantes utuo ha convenuto - in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Pt_1
- il a seguito dell'ordinanza 29.04.2024 n. 11.471 con cui la Corte di Controparte_1
Cassazione, in accoglimento del suo ricorso, ha cassato l'ordinanza 8.05.2019 con cui questo tribunale aveva rigettato la sua opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato decretata il 5.06.2018; patrocinio al quale era stata inizialmente ammessa il 27.06.2017 in relazione al procedimento n. 5007/2017 RG avente ad oggetto una controversia condominiale.
Il resiste. Controparte_1
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con la cit. ordinanza 29.04.2024 n. 11.471, la Corte di Cassazione, ha così testualmente deciso: “rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in diversa composizione”.
1 La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.
Ciò premesso, questo tribunale ritiene che sulla base degli atti del procedimento,
l'opposizione alla revoca del patrocinio proposta da Parte_1 debba essere accolta, in quanto non risulta che essa persegua un fine lucrativo diretto.
Il cit. provvedimento di revoca datato 5.06.2018 deve pertanto essere annullato col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, sono liquidate con separato decreto;
mentre quelle relative al cit. procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto - come detto - una controversia condominiale), devono esserlo dal giudice di quel procedimento.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione ed annulla la revoca di Parte_1 di mutuo soccorso al patrocinio a spese dello Stato decretata da questo tribunale il 5.06.2018 in relazione al procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale).
Liquida con separato decreto le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, mentre quelle relative al cit. procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo da giudice di tale procedimento.
Padova, 16 gennaio 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
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IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3667/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Rodolfo Romito contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato
OGGETTO: giudizio di rinvio - opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 170 del DPR 30.05.2002 n. 115 e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n.
150)
MOTIVAZIONE
1. Migrantes utuo ha convenuto - in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Pt_1
- il a seguito dell'ordinanza 29.04.2024 n. 11.471 con cui la Corte di Controparte_1
Cassazione, in accoglimento del suo ricorso, ha cassato l'ordinanza 8.05.2019 con cui questo tribunale aveva rigettato la sua opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato decretata il 5.06.2018; patrocinio al quale era stata inizialmente ammessa il 27.06.2017 in relazione al procedimento n. 5007/2017 RG avente ad oggetto una controversia condominiale.
Il resiste. Controparte_1
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con la cit. ordinanza 29.04.2024 n. 11.471, la Corte di Cassazione, ha così testualmente deciso: “rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in diversa composizione”.
1 La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.
Ciò premesso, questo tribunale ritiene che sulla base degli atti del procedimento,
l'opposizione alla revoca del patrocinio proposta da Parte_1 debba essere accolta, in quanto non risulta che essa persegua un fine lucrativo diretto.
Il cit. provvedimento di revoca datato 5.06.2018 deve pertanto essere annullato col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, sono liquidate con separato decreto;
mentre quelle relative al cit. procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto - come detto - una controversia condominiale), devono esserlo dal giudice di quel procedimento.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione ed annulla la revoca di Parte_1 di mutuo soccorso al patrocinio a spese dello Stato decretata da questo tribunale il 5.06.2018 in relazione al procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale).
Liquida con separato decreto le spese giudiziali del presente procedimento, quelle dell'opposizione e quelle del giudizio di legittimità, mentre quelle relative al cit. procedimento n. 5007/2017 RG (avente ad oggetto una controversia condominiale), devono esserlo da giudice di tale procedimento.
Padova, 16 gennaio 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
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