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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 21828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 21828/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. FERRARI MORANDI
ESTER, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'A.T.P. con cui, rispetto alla domanda del 13.3.2023, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 80 L.
388/2000 ed ex art.7 D. Lgs.119/2011; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento giudiziale della sussistenza di dette condizioni.
L' convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa, istruita documentalmente e con consulenza medico legale, era decisa all'udienza odierna.
Osserva il Giudice che il CTU, all'esito di accurata visita ed esame della persona e della documentazione prodotta, ha concluso per la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie normativamente richieste per le invocate prestazioni, a decorrere dalla domanda amministrativa del marzo 2023.
La CTU è ben motivata sotto il profilo medico legale nonché priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche alla luce della mancanza di qualsiasi contestazione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' secondo l'ordinario criterio della soccombenza;
per le CP_1
2 stesse ragioni vanno poste a carico dell' le spese di lite, liquidate CP_2
come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
di cui agli articoli 80 :388/2000 e 7 D.Lgs. 119/2011 dalla data della domanda amministrativa del 13.3.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.780,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, e pone a carico dello stesso le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 30 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 21828/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. FERRARI MORANDI
ESTER, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'A.T.P. con cui, rispetto alla domanda del 13.3.2023, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 80 L.
388/2000 ed ex art.7 D. Lgs.119/2011; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento giudiziale della sussistenza di dette condizioni.
L' convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa, istruita documentalmente e con consulenza medico legale, era decisa all'udienza odierna.
Osserva il Giudice che il CTU, all'esito di accurata visita ed esame della persona e della documentazione prodotta, ha concluso per la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie normativamente richieste per le invocate prestazioni, a decorrere dalla domanda amministrativa del marzo 2023.
La CTU è ben motivata sotto il profilo medico legale nonché priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche alla luce della mancanza di qualsiasi contestazione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' secondo l'ordinario criterio della soccombenza;
per le CP_1
2 stesse ragioni vanno poste a carico dell' le spese di lite, liquidate CP_2
come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
di cui agli articoli 80 :388/2000 e 7 D.Lgs. 119/2011 dalla data della domanda amministrativa del 13.3.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.780,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, e pone a carico dello stesso le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 30 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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