TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/09/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 299 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Faggiano Parte_1
- ricorrente – contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino Controparte_1
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero mediante apposizione del visto
OGGETTO: Divorzio.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata riservata ai fini della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio, davanti a questo
Tribunale, il coniuge perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva di aver contratto matrimonio in data 24.6.1998 con e che dalla Controparte_1
Per_ loro unione erano nate le figlie (1999) e (2002), entrambe maggiorenni ma non Per_1 economicamente indipendenti;
che con sentenza n. 1117/2019 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione era già decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo intervenuta nel frattempo nessuna riconciliazione tra i coniugi.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla declaratoria di divorzio. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione svoltosi innanzi al Giudice designato, quest'ultimo adottava con ordinanza i provvedimenti urgenti e provvisori e decideva sulle richieste istruttorie.
All'udienza dell'8.7.2025, precisate le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda principale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, ricorrendo i presupposti di legge.
Difatti, a norma dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/1970, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva di divorzio quando il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno.
Si ritiene pacificamente che la pronuncia non definitiva possa essere emessa anche se il giudizio debba proseguire per la decisione su altre domande, seppure di contenuto non patrimoniale, come può desumersi implicitamente dall'art. 709 bis c.p.c. in materia di separazione.
Ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la resistente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti.
Sul regolamento delle spese si provvederà alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Civile, visto l'art.4 legge n. 898/1970, non definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto in data 2.2.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti coniugi in data
24.6.1998 in Carovigno, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1998;
2) dichiara che la resistente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
Pt_1
3) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge;
4) dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice designato con separata ordinanza;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brindisi il 15.9.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro