Versione
12 maggio 1957
12 maggio 1957
Art. 3.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.