Art. 3.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.