Articolo 3 della Legge 3 aprile 1957, n. 236
Articolo 2Articolo 4
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12 maggio 1957
Art. 3.
Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.
Entrata in vigore il 12 maggio 1957