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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1064/2024 promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Crotone (KR) in Via Gaetano Morelli, 4 – Interno 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Strongoli (KR), Via XXV Aprile n. 36, presso lo studio dell'Avv. Teresa Greca (C.F.
[...]
PEC: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. , nata il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone (KR), Via
Discesa Fosso, 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni della separazione e nello specifico la revoca dell'assegno di mantenimento, pari ad Euro 100,00 stabilito con provvedimento del Tribunale di Crotone del 23.05.2017 in favore della ex coniuge , atteso il peggioramento delle sue condizioni economiche, personali Parte_2
e mediche.
Con comparsa di costituzione del 28.11.2024, si costituiva , deducendo che non si Parte_2 opponeva alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, avendo contezza delle attuali condizioni sia economiche, che sociali e di salute del sig. . Parte_1
Con decreto di assegnazione della causa del 19.08.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza dell'11.12.2024, successivamente rinviata al 15.01.2025.
Per esigenze legate all'organizzazione del ruolo, con decreto del 10.01.2025, l'udienza veniva rinviata al 12.02.2025. All'udienza i difensori rappresentavano che era intervenuto un accordo tra le parti alle seguenti condizioni:
“(..) la resistente, riconoscendo lo stato di salute precario del ricorrente, nonché le modeste condizioni economiche dello stesso, non si oppone alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento pari ad euro 100,00.
Le parti dichiarano che non ha mai corrisposto la somma prevista come assegno Parte_1 mensile né tantomeno la signora ha mai percepito alcunché”.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 12.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Stante l'accordo raggiunto tra le parti, deve essere disposta la revoca dell'assegno di mantenimento che era stato disposto in favore di . Parte_2
Le spese di lite devono essere compensate, stante raggiunto l'accordo tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1064/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dà atto degli accordi intercorsi tra le parti e dispone in conformità;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1064/2024 promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Crotone (KR) in Via Gaetano Morelli, 4 – Interno 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Strongoli (KR), Via XXV Aprile n. 36, presso lo studio dell'Avv. Teresa Greca (C.F.
[...]
PEC: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. , nata il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone (KR), Via
Discesa Fosso, 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni della separazione e nello specifico la revoca dell'assegno di mantenimento, pari ad Euro 100,00 stabilito con provvedimento del Tribunale di Crotone del 23.05.2017 in favore della ex coniuge , atteso il peggioramento delle sue condizioni economiche, personali Parte_2
e mediche.
Con comparsa di costituzione del 28.11.2024, si costituiva , deducendo che non si Parte_2 opponeva alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, avendo contezza delle attuali condizioni sia economiche, che sociali e di salute del sig. . Parte_1
Con decreto di assegnazione della causa del 19.08.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza dell'11.12.2024, successivamente rinviata al 15.01.2025.
Per esigenze legate all'organizzazione del ruolo, con decreto del 10.01.2025, l'udienza veniva rinviata al 12.02.2025. All'udienza i difensori rappresentavano che era intervenuto un accordo tra le parti alle seguenti condizioni:
“(..) la resistente, riconoscendo lo stato di salute precario del ricorrente, nonché le modeste condizioni economiche dello stesso, non si oppone alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento pari ad euro 100,00.
Le parti dichiarano che non ha mai corrisposto la somma prevista come assegno Parte_1 mensile né tantomeno la signora ha mai percepito alcunché”.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 12.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Stante l'accordo raggiunto tra le parti, deve essere disposta la revoca dell'assegno di mantenimento che era stato disposto in favore di . Parte_2
Le spese di lite devono essere compensate, stante raggiunto l'accordo tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1064/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dà atto degli accordi intercorsi tra le parti e dispone in conformità;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli