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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 517/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], domiciliato presso lo studio dell'avv. LUISA CARIDI del
Foro di Pavia (C.F. , in Voghera (PV), Via Emilia n. 27, dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 30/20 in data 22.1.20 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
PA LL (CR) alla via IV
Novembre n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GENESI (C.F ), e C.F._4
presso il suo studio domiciliato in Cremona, Via Brescia n. 81;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/01/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, rejectis contrariis in via principale: condannare il signor al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti, materiali e morali, nessuno escluso, cagionati dallo stesso al Sig. , quantificati in Parte_1
pagina 1 di 7 Euro 59.459,59, oltre ad interessi e rivalutazione dal fatto al saldo ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo: “Voglia l''Ecc.mo Tribunale di Controparte_1
Cremona, contraris rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: - in via principale respingere la domanda attorea, così come proposta, siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alla provvisionale corrisposta all'attore in forza della sentenza n. 140/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Cremona (Doc. n. 4). - in via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente una responsabilità o corresponsabilità dell'Ing. nella Controparte_1 causazione dei danni lamentati da parte attrice, liquidare all'infortunato il solo e reale danno subito ed in nesso di causa con l'evento, così come verrà provato ed emergerà in corso di causa secondo
l'effettivo e l'esigibile, respingendo ogni ulteriore domanda perché infondata in fatto e in diritto e con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alla provvisionale corrisposta all'attore in forza della sentenza n. 140/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (Doc. n. 4). Spese ed onorari di lite in ogni caso totalmente rifusi al Convenuto per le ragioni esposte nel presente atto sia in punto an che in punto quantum. Comunque interamente compensate tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio”.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/1/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande svolte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Con sentenza n. 140/2018, il Giudice di Pace di Cremona ha accertato la responsabilità penale del convenuto in ordine al medesimo fatto storico per cui è causa.
Va premesso sul punto che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel pagina 2 di 7 giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Il dettato normativo, dunque, lascia aperte le porte al giudice civile di valutare, a prescindere dalla certificata illiceità penale riscontrata nel giudizio penale, la sussistenza o meno di una responsabilità di tipo civilistico rilevante per l'eventuale risarcimento del danno.
Nella nozione di "fatto”, invero, sono certamente da ricomprendere la condotta, l'evento e il rapporto di causalità ed ogni altro esame sull'esistenza dei presupposti su cui si basa la decisione finale, mente è invece esclusa ogni valenza dell'accertamento della colpa, dell'imputabilità e delle cause di giustificazione, nonché dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (se nel processo penale ne è stata omessa l'indagine).
Ne consegue che nel caso di specie, lo scrivente Giudice, pur non dovendo nuovamente accertare la sussistenza del fatto né la responsabilità del convenuto connessa al suddetto fatto (in forza del giudicato penale caduto su di essi), può e deve accertare, come richiesto dal convenuto: a) l'eventuale esclusione totale o parziale della responsabilità (civile, ex art. 2051 c.c.) del danneggiante per caso fortuito;
b)
l'eventuale esclusione totale o parziale della responsabilità (civile, ex art. 2051 c.c.) del danneggiante per assenza dell'imprevedibilità della cosa e/o per concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Tuttavia, nel caso per cui è causa, tali eccezioni non sono fondate.
Infatti, da un lato, con riferimento alla prova del caso fortuito, si rileva che – pur essendo stato il mese di aprile 2013 un periodo grandemente piovoso – ciò non è idoneo ad escludere il dovere del custode di procedere ad un accurato controllo delle strade (ancor più accurato, proprio per la frequenza e la portata delle precipitazioni riscontrate) al fine di individuare e riparare/rimuovere eventuali pericoli. In ogni caso, anche qualora si ammettesse che la riparazione non fosse possibile in quel momento, il custode avrebbe dovuto quantomeno segnalare adeguatamente agli utenti della strada la presenza del pericolo.
Dall'altro lato, quanto alla imprevedibilità del pericolo, ciò appare evidente dalle caratteristiche della buca in questione, che – ricoperta d'acqua – appariva agli occhi degli utenti come una semplice pozzanghera, senza che invece fosse ictu oculi percepibile anche un dislivello della strada.
Ancora, neppure la condotta del danneggiato appare nel caso concreto idonea ad interrompere o attenuare il nesso di causa o ad escludere o attenuare la responsabilità del custode.
pagina 3 di 7 Infatti, come detto, l'imprevedibilità del pericolo (derivante dal camuffamento del dislivello attraverso il riempimento della buca con acqua piovana) sarebbe stata tale anche di fronte ad un guidatore prudente ed accorto.
Inoltre, appare irrilevante che la buca fosse posizionata al centro della carreggiata, in quanto, dalle foto prodotte in atti, appare che la via Aporti sia via a senso unico, priva di una linea longitudinale di mezzeria, e di non larga misura, né è noto come mai il velocipede stesse in quel momento impegnato il centro della carreggiata.
Così affermata l'esclusiva responsabilità civile del convenuto, va ora esaminata la richiesta risarcitoria dell'attore, riguardante esclusivamente il danno biologico non patrimoniale permanente e temporaneo ed il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute.
Al fine di accertare la fondatezza di quanto dedotto dalle parti, è stata svolta nel corso del giudizio apposita consulenza tecnica d'ufficio, con relazione finale depositata in data 13/2/2023.
Il consulente tecnico, con valutazione esaustiva, coerente ed esente da macroscopici errori logici, che qui si richiama, ha accertato che “il trauma distorsivo cervicale (in quadro artrosico con riduzione in altezza dello spazio intersomatico tra C5-C6 evidenziato in occasione del fatto e certamente riconducibile a condizione degenerativa pregressa) e lo sviluppo di un quadro caratterizzato da due ernie cervicali (poi trattate con doppia artrodesi) non possano essere poste in nesso causale sia per il lasso di tempo intercorso (e l'impossibilità di conoscere la sinergica azione di eventuali altri fattori causali intervenuti nel lasso di tempo che le separa) sia per le caratteristiche clinico-sintomatologiche nel periodo successivo al fatto. Ritengo i certificati del MMG (rilasciati a cadenza semestrale e non seguiti da un percorso diagnostico-strumentale-terapeutico normalmente attendibile per le condizioni descritte dai certificati stessi) non idonei a dimostrare un continuum clinico-sintomatologico tale da poter individuare nel fatto traumatico la causa degli sviluppi verificatisi a tre anni e mezzo dal fatto. Si ammettono al risarcimento pertanto solo gli esiti ordinari di un quadro distorsivo del rachide cervicale la cui portata possa essere stata aggravata da un condizione di fragilità legata ad uno stato anteriore condizionato da lesioni degenerative strumentalmente evidenziatesi”, concludendo per la quantificazione del danno biologico (in nesso di causa con l'evento) permanente nella misura del 3% e temporaneo nella seguente misura: al 75% per 15 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per 15 giorni.
Inoltre, il CTU ha accertato l'assenza del nesso di causa con l'evento di danno con riferimento ai postumi (danno biologico temporaneo) derivanti dall'intervento di duplice artrodesi effettuato nel 2017.
pagina 4 di 7 Infine, in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, il CTU ha chiarito che: a) (in ordine all'osservazione sul breve lasso di tempo che avrebbe portato ad un intervento di artrodesi) “come in ogni patologia, anche gli aspetti degenerativi sono condizionati da una serie di fattori che impediscono di stabilire una attendibile età di comparsa e una prevedibile velocità di evoluzione. In ogni patologia gli studi possono consentire di individuare una curva di distribuzione (di solito della diagnosi) in base all'età che, tuttavia, prevede sempre la descrizione di eventi al di fuori della “norma”. In merito all'evoluzione invece i fattori incidenti, nel caso di specie, sono troppo variabili per essere oggetto di studio”, dovendosi sul punto osservare che la prova del nesso causale – in questo caso assente – grava sull'attore; b) (in ordine all'osservazione sul nesso di causa dell'ernia C5-C6), “Alla valutazione del
Gennaio 2017 lo specialista ritiene di individuare nella lesione in C6-C7 delle caratteristiche che la possano far considerare recente, mentre ritiene che la lesione in C5-C6 sia inveterata. La riduzione in altezza alla RX del 4/2013 evidenziava una lieve riduzione dello spazio C5-C6; tuttavia questo dato è compatibile sia con iniziali segni di degenerazione dell'articolazione (già presenti al momento del fatto) sia con la presenza di una discopatia che di un'ernia di piccole dimensioni, anche pregressa. E' il dato clinico (ovvero l'assenza di una quadro meritevole di approfondimenti e terapie) che guida la diagnosi. La vicenda clinica in questo senso, come spiegato in bozza, non fornisce alcuna indicazione in merito all'avviarsi di un processo evolutivo/ingravescente terminato con lo sviluppo di un'altra ernia
e l'indicazione, ed effettuazione, dell'intervento. Un'ernia cervicale, come tutte le ernie della colonna, può essere la conseguenza di un trauma (con caratteristiche – il trauma - differenti da quelle del caso in esame e con quadro clinico differente) diretto, con manifestazione immediata;
e non può essere considerata come “normale” (nel senso di evento che si manifesta nella maggior parte dei casi) evoluzione di una lesione su un terreno degenerato (peraltro minimamente degenerato in un soggetto giovane)”.
Venendo ora alla quantificazione del danno, si rileva come i criteri per il calcolo del danno biologico
(micro)permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (ITT), detta anche
'invalidità assoluta', e di invalidità temporanea parziale (ITP) sono stabiliti per legge dall'art. 5
L.57/2001 e D.M. Sviluppo Economico 12/06/2007; i valori economici del punto base e dell'indennità giornaliera sono aggiornati annualmente in base all' indice ISTAT.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni), va liquidato – a titolo di danno biologico permanente – la somma di euro 2.881,69 e -
a titolo di danno biologico temporaneo – la somma di euro 1.242,90, per un totale di euro 4.124,59.
pagina 5 di 7 Non può essere invece riconosciuta alcuna personalizzazione ulteriore del danno, essendo lo stravolgimento di vita (esistenziale e lavorativa) solo genericamente dedotto e non dimostrato.
Quanto alle spese mediche dedotte (doc. 14 attore): a) la visita specialistica del 2/2/2017, come detto, non è in nesso di causa con l'evento; b) dallo scontrino prodotto non è possibile individuare la tipologia di medicinali e dispositivi acquistati (sempre nel 2017) e dunque è impossibile valutarne il nesso di causa con l'evento; c) le spese del consulente tecnico di parte sono assorbite dalla valutazione (v. più avanti) delle spese di lite.
Esse pertanto non possono trovare autonomo ristoro.
Dal momento che dal totale diritto al risarcimento deve essere detratto l'acconto di euro 4.500,00 versato a titolo di provvisionale ben prima della proposizione della presente causa civile, nulla spetta ulteriormente all'attore e dunque la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, stante il riconoscimento della responsabilità civile del convenuto (seppure in misura ridotta nel quantum) e l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, vanno posti – come liquidati in corso di causa – a carico delle parti in solido tra loro (e quindi, per la parte ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dell'Erario – peraltro senza operare la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 ai sensi di quanto disposto da Corte Cost. n. 166/2022), anche in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 517/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, a carico di parte convenuta per il 50 % e a carico dell'Erario (per quota in capo all'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) per il residuo
50%.
pagina 6 di 7 Così deciso in Cremona, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 517/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], domiciliato presso lo studio dell'avv. LUISA CARIDI del
Foro di Pavia (C.F. , in Voghera (PV), Via Emilia n. 27, dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 30/20 in data 22.1.20 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
PA LL (CR) alla via IV
Novembre n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GENESI (C.F ), e C.F._4
presso il suo studio domiciliato in Cremona, Via Brescia n. 81;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/01/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, rejectis contrariis in via principale: condannare il signor al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti, materiali e morali, nessuno escluso, cagionati dallo stesso al Sig. , quantificati in Parte_1
pagina 1 di 7 Euro 59.459,59, oltre ad interessi e rivalutazione dal fatto al saldo ovvero nelle diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo: “Voglia l''Ecc.mo Tribunale di Controparte_1
Cremona, contraris rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: - in via principale respingere la domanda attorea, così come proposta, siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alla provvisionale corrisposta all'attore in forza della sentenza n. 140/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Cremona (Doc. n. 4). - in via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente una responsabilità o corresponsabilità dell'Ing. nella Controparte_1 causazione dei danni lamentati da parte attrice, liquidare all'infortunato il solo e reale danno subito ed in nesso di causa con l'evento, così come verrà provato ed emergerà in corso di causa secondo
l'effettivo e l'esigibile, respingendo ogni ulteriore domanda perché infondata in fatto e in diritto e con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alla provvisionale corrisposta all'attore in forza della sentenza n. 140/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (Doc. n. 4). Spese ed onorari di lite in ogni caso totalmente rifusi al Convenuto per le ragioni esposte nel presente atto sia in punto an che in punto quantum. Comunque interamente compensate tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio”.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/1/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande svolte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Con sentenza n. 140/2018, il Giudice di Pace di Cremona ha accertato la responsabilità penale del convenuto in ordine al medesimo fatto storico per cui è causa.
Va premesso sul punto che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel pagina 2 di 7 giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Il dettato normativo, dunque, lascia aperte le porte al giudice civile di valutare, a prescindere dalla certificata illiceità penale riscontrata nel giudizio penale, la sussistenza o meno di una responsabilità di tipo civilistico rilevante per l'eventuale risarcimento del danno.
Nella nozione di "fatto”, invero, sono certamente da ricomprendere la condotta, l'evento e il rapporto di causalità ed ogni altro esame sull'esistenza dei presupposti su cui si basa la decisione finale, mente è invece esclusa ogni valenza dell'accertamento della colpa, dell'imputabilità e delle cause di giustificazione, nonché dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (se nel processo penale ne è stata omessa l'indagine).
Ne consegue che nel caso di specie, lo scrivente Giudice, pur non dovendo nuovamente accertare la sussistenza del fatto né la responsabilità del convenuto connessa al suddetto fatto (in forza del giudicato penale caduto su di essi), può e deve accertare, come richiesto dal convenuto: a) l'eventuale esclusione totale o parziale della responsabilità (civile, ex art. 2051 c.c.) del danneggiante per caso fortuito;
b)
l'eventuale esclusione totale o parziale della responsabilità (civile, ex art. 2051 c.c.) del danneggiante per assenza dell'imprevedibilità della cosa e/o per concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Tuttavia, nel caso per cui è causa, tali eccezioni non sono fondate.
Infatti, da un lato, con riferimento alla prova del caso fortuito, si rileva che – pur essendo stato il mese di aprile 2013 un periodo grandemente piovoso – ciò non è idoneo ad escludere il dovere del custode di procedere ad un accurato controllo delle strade (ancor più accurato, proprio per la frequenza e la portata delle precipitazioni riscontrate) al fine di individuare e riparare/rimuovere eventuali pericoli. In ogni caso, anche qualora si ammettesse che la riparazione non fosse possibile in quel momento, il custode avrebbe dovuto quantomeno segnalare adeguatamente agli utenti della strada la presenza del pericolo.
Dall'altro lato, quanto alla imprevedibilità del pericolo, ciò appare evidente dalle caratteristiche della buca in questione, che – ricoperta d'acqua – appariva agli occhi degli utenti come una semplice pozzanghera, senza che invece fosse ictu oculi percepibile anche un dislivello della strada.
Ancora, neppure la condotta del danneggiato appare nel caso concreto idonea ad interrompere o attenuare il nesso di causa o ad escludere o attenuare la responsabilità del custode.
pagina 3 di 7 Infatti, come detto, l'imprevedibilità del pericolo (derivante dal camuffamento del dislivello attraverso il riempimento della buca con acqua piovana) sarebbe stata tale anche di fronte ad un guidatore prudente ed accorto.
Inoltre, appare irrilevante che la buca fosse posizionata al centro della carreggiata, in quanto, dalle foto prodotte in atti, appare che la via Aporti sia via a senso unico, priva di una linea longitudinale di mezzeria, e di non larga misura, né è noto come mai il velocipede stesse in quel momento impegnato il centro della carreggiata.
Così affermata l'esclusiva responsabilità civile del convenuto, va ora esaminata la richiesta risarcitoria dell'attore, riguardante esclusivamente il danno biologico non patrimoniale permanente e temporaneo ed il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute.
Al fine di accertare la fondatezza di quanto dedotto dalle parti, è stata svolta nel corso del giudizio apposita consulenza tecnica d'ufficio, con relazione finale depositata in data 13/2/2023.
Il consulente tecnico, con valutazione esaustiva, coerente ed esente da macroscopici errori logici, che qui si richiama, ha accertato che “il trauma distorsivo cervicale (in quadro artrosico con riduzione in altezza dello spazio intersomatico tra C5-C6 evidenziato in occasione del fatto e certamente riconducibile a condizione degenerativa pregressa) e lo sviluppo di un quadro caratterizzato da due ernie cervicali (poi trattate con doppia artrodesi) non possano essere poste in nesso causale sia per il lasso di tempo intercorso (e l'impossibilità di conoscere la sinergica azione di eventuali altri fattori causali intervenuti nel lasso di tempo che le separa) sia per le caratteristiche clinico-sintomatologiche nel periodo successivo al fatto. Ritengo i certificati del MMG (rilasciati a cadenza semestrale e non seguiti da un percorso diagnostico-strumentale-terapeutico normalmente attendibile per le condizioni descritte dai certificati stessi) non idonei a dimostrare un continuum clinico-sintomatologico tale da poter individuare nel fatto traumatico la causa degli sviluppi verificatisi a tre anni e mezzo dal fatto. Si ammettono al risarcimento pertanto solo gli esiti ordinari di un quadro distorsivo del rachide cervicale la cui portata possa essere stata aggravata da un condizione di fragilità legata ad uno stato anteriore condizionato da lesioni degenerative strumentalmente evidenziatesi”, concludendo per la quantificazione del danno biologico (in nesso di causa con l'evento) permanente nella misura del 3% e temporaneo nella seguente misura: al 75% per 15 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per 15 giorni.
Inoltre, il CTU ha accertato l'assenza del nesso di causa con l'evento di danno con riferimento ai postumi (danno biologico temporaneo) derivanti dall'intervento di duplice artrodesi effettuato nel 2017.
pagina 4 di 7 Infine, in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, il CTU ha chiarito che: a) (in ordine all'osservazione sul breve lasso di tempo che avrebbe portato ad un intervento di artrodesi) “come in ogni patologia, anche gli aspetti degenerativi sono condizionati da una serie di fattori che impediscono di stabilire una attendibile età di comparsa e una prevedibile velocità di evoluzione. In ogni patologia gli studi possono consentire di individuare una curva di distribuzione (di solito della diagnosi) in base all'età che, tuttavia, prevede sempre la descrizione di eventi al di fuori della “norma”. In merito all'evoluzione invece i fattori incidenti, nel caso di specie, sono troppo variabili per essere oggetto di studio”, dovendosi sul punto osservare che la prova del nesso causale – in questo caso assente – grava sull'attore; b) (in ordine all'osservazione sul nesso di causa dell'ernia C5-C6), “Alla valutazione del
Gennaio 2017 lo specialista ritiene di individuare nella lesione in C6-C7 delle caratteristiche che la possano far considerare recente, mentre ritiene che la lesione in C5-C6 sia inveterata. La riduzione in altezza alla RX del 4/2013 evidenziava una lieve riduzione dello spazio C5-C6; tuttavia questo dato è compatibile sia con iniziali segni di degenerazione dell'articolazione (già presenti al momento del fatto) sia con la presenza di una discopatia che di un'ernia di piccole dimensioni, anche pregressa. E' il dato clinico (ovvero l'assenza di una quadro meritevole di approfondimenti e terapie) che guida la diagnosi. La vicenda clinica in questo senso, come spiegato in bozza, non fornisce alcuna indicazione in merito all'avviarsi di un processo evolutivo/ingravescente terminato con lo sviluppo di un'altra ernia
e l'indicazione, ed effettuazione, dell'intervento. Un'ernia cervicale, come tutte le ernie della colonna, può essere la conseguenza di un trauma (con caratteristiche – il trauma - differenti da quelle del caso in esame e con quadro clinico differente) diretto, con manifestazione immediata;
e non può essere considerata come “normale” (nel senso di evento che si manifesta nella maggior parte dei casi) evoluzione di una lesione su un terreno degenerato (peraltro minimamente degenerato in un soggetto giovane)”.
Venendo ora alla quantificazione del danno, si rileva come i criteri per il calcolo del danno biologico
(micro)permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (ITT), detta anche
'invalidità assoluta', e di invalidità temporanea parziale (ITP) sono stabiliti per legge dall'art. 5
L.57/2001 e D.M. Sviluppo Economico 12/06/2007; i valori economici del punto base e dell'indennità giornaliera sono aggiornati annualmente in base all' indice ISTAT.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni), va liquidato – a titolo di danno biologico permanente – la somma di euro 2.881,69 e -
a titolo di danno biologico temporaneo – la somma di euro 1.242,90, per un totale di euro 4.124,59.
pagina 5 di 7 Non può essere invece riconosciuta alcuna personalizzazione ulteriore del danno, essendo lo stravolgimento di vita (esistenziale e lavorativa) solo genericamente dedotto e non dimostrato.
Quanto alle spese mediche dedotte (doc. 14 attore): a) la visita specialistica del 2/2/2017, come detto, non è in nesso di causa con l'evento; b) dallo scontrino prodotto non è possibile individuare la tipologia di medicinali e dispositivi acquistati (sempre nel 2017) e dunque è impossibile valutarne il nesso di causa con l'evento; c) le spese del consulente tecnico di parte sono assorbite dalla valutazione (v. più avanti) delle spese di lite.
Esse pertanto non possono trovare autonomo ristoro.
Dal momento che dal totale diritto al risarcimento deve essere detratto l'acconto di euro 4.500,00 versato a titolo di provvisionale ben prima della proposizione della presente causa civile, nulla spetta ulteriormente all'attore e dunque la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, stante il riconoscimento della responsabilità civile del convenuto (seppure in misura ridotta nel quantum) e l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, vanno posti – come liquidati in corso di causa – a carico delle parti in solido tra loro (e quindi, per la parte ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dell'Erario – peraltro senza operare la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 ai sensi di quanto disposto da Corte Cost. n. 166/2022), anche in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 517/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, a carico di parte convenuta per il 50 % e a carico dell'Erario (per quota in capo all'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) per il residuo
50%.
pagina 6 di 7 Così deciso in Cremona, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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