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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 61 /2025 R.G.L. promossa da:
a socio unico (P.I. Parte_1
) con sede in Torino, Via C. Colombo n. 1, in persona P.IVA_1 dell'Institore e Legale Rappresentante dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa, sia unitamente che
[...]
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini e
Ruggero Ponzone presso i quali in Torino, Corso Siccardi n. 11 bis è elettivamente domiciliata per procura a margine della memoria difensiva di I grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._1
Milano il 29.3.1996 e residente in [...]; (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 10.7.1991 e residente in [...], piazza Giovanni
XXIII n. 13; (C.F. Parte_3
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
1 Chiesa Rossa n. 67 (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...] e residente C.F._4 in Bubbiano (MI), via Monsignor della Beffa n. 6/8; L'
[...]
(C.F. ), nato a [...] il Parte_4 C.F._5
15.4.1976 e residente in [...] (C.F. ), nato a Controparte_4 C.F._6
Milano il 7.7.1995 e ivi residente in piazza Bolivar n. 8/2; Pt_5
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._7
residente in [...] Parte_6
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in C.F._8
CO (MI), via Curiel n. 19 tutti rappresentati e difesi, per procure ex art. 185 c.p.c. versate in atti dall'avv. Alessandro Villari quest'ultimo anche domiciliatario presso il suo studio in Milano, viale
Piave n. 17
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 06.02.2025
Per gli appellati: come da memoria depositata in data 03.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/07/2023, gli odierni appellati, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino in funzione di
Giudice del lavoro, Parte_1
(d'ora in avanti anche o la PT CP_5
Premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dall'01/04/2019 al 31/05/2021 con mansioni di autista, hanno hanno chiesto all'adito Giudice del Lavoro di:
“accertare che l'orario di lavoro ordinario è sempre stato pari a 39 ore settimanali e che le ore di lavoro rese oltre il limite delle 39 ore settimanali costituiscono lavoro straordinario, con diritto dei ricorrenti
2 a percepire la relativa retribuzione con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 13 del C.C.N.L.; per conseguenza, condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere in favore dei ricorrenti le seguenti somme lorde:
€ 6.389,48 di cui € 440,65 a titolo di TFR CP_2
: € 7.018,19 di cui € 484,01 a titolo di TFR Pt_2
: € 6.663,70 di cui € 459,57 a titolo di TFR Pt_3
-Ingardia: € 6.924,12 di cui € 477,53 a titolo di TFR
-L'Erario: € 7.474,92 di cui € 515,51 a titolo di TFR
-Maestrello: € 6.220,60 di cui € 429,01 a titolo di TFR
-Nosino: € 7.253,76 di cui € 500,26 a titolo di TFR
-Sissa: € 7.153,78 di cui € 493,36 a titolo di TFR ovvero le diverse somme che saranno riconosciute di giustizia, oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo”.
In subordine i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il loro diritto alla retribuzione delle ore di lavoro rese oltre le 39 ore settimanali e fino al limite delle 44 ore settimanali, e la condanna di
[...]
pagamento delle corrispondenti differenze Controparte_7
retributive. Ha resistito in giudizio Parte_1
replicando di avere sempre fatto corretta
[...]
applicazione degli istituti contrattuali, tenuto conto della natura discontinua della prestazione lavorativa dei ricorrenti e del verbale di accordo sindacale in data 25.03.2019.
In ogni caso, la società ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 11
c. 9 e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto CP_8
accertarsi il diritto a vedersi rimborsare dai ricorrenti tutte le somme percepite a titolo di indennità di trasferta che ha assunto CP_9
essere state indebitamente loro erogate dalla società convenuta.
3 All'udienza del 05.02.22025, dopo avere disposto CTU contabile e all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto il ricorso accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario prestato nel periodo oggetto di causa, per le ore eccedenti la trentanovesima settimanale.
Ha pertanto, condannato la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme di cui al dispositivo nonché a rimborsare agli attori le spese processuali.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.3460/2024) la società assumendo le conclusioni in atti.
Resistono gli appellati, nel costituirsi a loro volta nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 18.06.2025, all'esisto della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo Giudice ha ricostruito la vicenda oggetto di causa evidenziando che:
“In punto di fatto, è pacifico e documentale che nel periodo dall'1.4.2019 al
31.5.2021:
- i ricorrenti abbiano prestato servizio nell'ambito dell'appalto per i servizi di delivery per il committente presso l'impianto Controparte_10 di Buccinasco (MI), alle dipendenze di Parte_1 con mansioni di autisti addetti al trasporto e alla
[...] consegna ed inquadramento nel livello G del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione;
- il Punto 5 dei contratti sottoscritti dai lavoratori stabiliva che “l'orario di lavoro previsto è di 39 ore settimanali per 5 giorni compresi dal lun al sab nelle fasce orarie dalle 7:30 alle 16:30 o dalle 8:00 alle 17:00 o dalle 8:30 alle 17:30. Si rimanda all'art. 11 comma 1 CCNL Logistica e Trasporto merci e Spedizioni (orario personale viaggiante)”;
4 - l'orario di lavoro osservato dai ricorrenti è sempre stato non di 39, bensì di
44 ore settimanali (escluse le pause obbligatorie di 30 minuti), distribuite su cinque giorni tra il lunedì e il sabato;
- i cedolini riportavano inquadramento, mansione (“Operaio Driver”) il numero di giorni lavorati nel mese e il numero di ore retribuite, sempre pari a 168 (corrispondente al divisore convenzionale mensile contrattualmente previsto per il personale con orario settimanale di 39 ore);
- da febbraio 2020 la società ha riconosciuto a tutti i ricorrenti, quantomeno ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità maturata presso il precedente appaltatore, indicando la data di “assunzione convenzionale”
(nel 2016 o nel 2017, a seconda dei casi);
- l'ammontare della retribuzione, indicato sia nella testata che nel primo rigo di ogni listino, è quello previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati nel livello G1 con orario settimanale di 39 ore, come da tabelle retributive allegate al ricorso, a cui si aggiungono gli scatti di anzianità da febbraio 2020 e, per alcuni ricorrenti, un superminimo pari ad € 9,79 mensili;
- per ciascun giorno di lavoro effettivo l'azienda erogava una indennità di
“trasferta , di importo inizialmente pari a € 12,00,e da luglio 2019 CP_9 pari a € 14,00 giornalieri;
venivano retribuite come ore di lavoro straordinario quelle eccedenti le 44 settimanali”.(pagine 3-4)
Il Giudice di prime cure ha poi evidenziato che:
“La resistente replica che i rapporti di lavoro per cui è causa erano disciplinati non soltanto dal C.C.N.L., ma altresì dal Verbale di Accordo
25.03.2019,con cui era Parte_7 impegnata ad assumere “Tutto il personale in forza presente presso
l'impianto di Buccinasco DL04 (come da elenco allegato)” con decorrenza
01.04.2019 e mantenimento degli stessi livelli di inquadramento, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati, impegnandosi ad applicare “….a tutti i dipendenti gli accordi di secondo livello vigenti presso la filiera del committente ivi compreso l'accordo del 11 CP_9 ottobre 2018” (doc. 3 memoria difensiva).
Il Verbale di Accordo 11.10.2018 (richiamato dal predetto accordo del
5 25.03.2019, e dal Verbale di Accordo Regione Lombardia del 09.12.2020), al punto 3 disponeva –in applicazione della disciplina di cui all'art. 11bis
CCNL Logistica e Trasporti –che “al personale viaggiante che per lo svolgimento delle proprie mansioni si rechi fuori dal territorio comunale è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta pari ad un valore di 12 (dodici/00)
Euro/giorno”; a seguito di Accordo Sindacale 27.05.2019 (doc. 5) la predetta indennità giornaliera veniva aumentata, a decorrere dal
01.07.2019, ad €14,00.
Inoltre, il medesimo Verbale di Accordo prevedeva che “in attuazione all'art.
11 quinquies le parti, avendo verificato la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante di cui sopra, convengono che il limite dell'orario di lavoro è di 44 ore settimanali.
Considerata la tipologia di rotte che vengono assegnate dal committente
in fase sperimentale e sino al 30 giugno 2019, l'orario ordinario CP_9 giornaliero di lavoro, comprensivo di una pausa pranzo non retribuita di 30 minuti, di norma sarà contenuto entro 9 ore e 15 minuti comprensive delle operazioni accessorie ai trasporti”.
Secondo dunque, i ricorrenti Parte_1 erano consapevoli che la prestazione lavorativa del personale viaggiante che opera nell'ambito della filiera ed inquadrato al livello G del CP_9
C.C.N.L. Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni, ha carattere discontinuo,
e che il limite di orario del lavoro era pari a 44 ore settimanali.
Con riguardo agli Accordi aziendali e territoriali finalizzati –come il Verbale di Accordo 11.10.18 ed il Verbale Accordo Regione Lombardia 09.12.2020
–alla definizione del lavoro ordinario e straordinario ed ai trattamenti di trasferta, il comma 9 dell'art. 11 C.C.N.L. prevede espressamente che “Per
l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”. (pagine 4-5)
Il Tribunale ha però ritenuto che:
6 “Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificata alcuna decadenza, poiché le pretese dei ricorrentisi fondano, a ben vedere, sulla presunta inapplicabilità nei loro confronti degli accordi aziendali: da ciò discende l'irrilevanza della norma contrattuale invocata dalla società, che sancisce una decadenza dalla facoltà di richiedere differenze retributive derivanti, appunto, dai contratti di secondo livello”.
Ciò premesso il Tribunale ha escluso l'applicabilità ai rapporti di lavoro in questione del regime di orario di cui agli accordi di secondo livello a fronte della espressa pattuizione della disciplina oraria contenuta nei contratti individuali di lavoro.
Ha respinto inoltre la domanda riconvenzionale subordinata con la quale aveva chiesto di accertare il diritto a ripetere dai ricorrenti PT
le somme percepite a titolo di indennità di trasferta in forza CP_9
del contratto aziendale.
Rilevando che:
“In primo luogo, posto che l'indennità di trasferta è prevista non soltanto dall'accordo aziendale, ma anche dal C.C.N.L. (art. 62), non vi è allegazione del fatto che gli importi da esso previsti fossero inferiori a quelli erogati dalla società (in linea con la previsione del verbale di accordo
2018).
In secondo luogo, l'azienda non poteva sottrarsi all'adempimento di quanto previsto nel verbale di accordo: come detto, il contratto individuale può contenere clausole di maggior favore per il lavoratore (ad esempio in punto orario settimanale), ma per il resto il rapporto è regolato (anche) della disciplina collettiva”. (pagina 7)
2.
Con il primo motivo di appello viene evidenziato il vizio di ultrapetizione della sentenza.
È affermato che: “il primo Giudice – pur nella totale assenza di alcuna deduzione e/o contestazione e/o controdeduzione avversaria
(ndr. controparte né nel proprio ricorso né dopo la costituzione in
7 giudizio della società convenuta, ha mai formulato difese e/o contestato in alcun modo la difformità dell'orario di lavoro contenuto nelle lettere di assunzione rispetto a quanto riportato negli accordi sindacali ed osservato concretamente dagli appellati) e pertanto in violazione di cui agli artt. 112-115 c.p.c. – ai punti VI, VII, VIII, IX, X e
XI, pagg. 5-6-7 della sentenza impugnata, ha ritenuto che l'orario di lavoro settimanale degli appellanti fosse di 39 ore (come riportato nelle lettere di assunzione) anziché di n. 44 ore come riportato negli accordi sindacali in atti e rispettato dagli appellanti.”(pagina 19).
Non ritiene però il Collegio che tale censura sia fondata posto che nel ricorso introduttivo di primo grado era chiaramente dedotto che l'orario di lavoro indicato nelle lettere di assunzione era difforme rispetto a quello previsto negli accordi sindacali invocati da PT
(pagina 16 paragrafo 2 lettera a ricorso introduttivo).
Con la precisazione che nei contratti di assunzione dei ricorrenti non vi era alcun riferimento né agli accordi sindacali invocati dalla Società
e che alla data di assunzione era già stato stipulato l'accordo dell'11.10.2018, che peraltro non risultava sottoscritto da , e PT
pertanto non era da questa invocabile, né in generale vi era riferimento alla natura discontinua della prestazione.
Alla luce di quanto sopra non si può che rilevare che la tesi della difesa dei ricorrenti era, ed è, che la clausola espressa e inequivoca relativa all'orario di lavoro che richiama la disciplina ordinaria di cui all'art. 11, comma 1 del CCNL, indicata nelle lettere di assunzione, deve necessariamente prevalere sulle clausole difformi contenute in accordi collettivi di secondo livello neppure richiamati nei contratti individuali.
La sentenza impugnata non è, pertanto, incorsa in alcun vizio di ultrapetizione essendosi limitata ad accogliere la prospettazione e la domanda principale contenuta nel ricorso originario.
8 2.1
L'appellante insiste (come già sostenuto in primo grado) sulla tesi che il richiamo contenuto nei contratti individuali alla disciplina ordinaria dell'orario di lavoro, e per contro il mancato richiamo alla disciplina derogatoria in tema di orario di lavoro prevista dagli invocati accordi di secondo livello, sarebbero frutto di un mero errore materiale.
Tuttavia, si deve evidenziare che i listini paga dei lavoratori sono sempre stati elaborati sulla base di un orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali.
Questo lo si evince dai cedolini di novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 e, pertanto, non è ipotizzabile che un errore asseritamente commesso in sede di assunzione, sia stato successivamente reiterato per mesi.
Ora per esservi errore materiale dovrebbe ritenersi che, in presenza di un contratto individuale che precisamente ed espressamente indica quale orario di lavoro quello ordinariamente previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, fosse esigibile in capo ai lavoratori l'onere di ricostruire la diversa volontà del datore di applicare un diverso regime orario previsto da un accordo aziendale che essi non hanno sottoscritto e che non è nemmeno richiamato nella lettera di assunzione.
Inoltre, se davvero l'indicazione contrattuale relativa alla disciplina dell'orario di lavoro fosse stata frutto di un errore materiale, ben avrebbe la società datrice di lavoro rettificarlo in corso di rapporto
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
2.2
L'appellante invoca (pagine 21-22-23) inoltre la disciplina di cui all'art. 11 quinquies del CCNL Trasporti. Norma che consente alle imprese di stipulare accordi sindacali di secondo livello mediante i
9 quali potranno essere definite intese volte a modificare la disciplina dell'orario di lavoro del personale viaggiante inquadrato nel livello G,
“in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, primo alinea, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali”. Norma che è richiamata anche dall'accordo sindacale
11.10.2018.
Tuttavia, il riferimento non appare pertinente proprio perché tale norma non è affatto richiamata nelle lettere di assunzione, che richiamano invece l'art. 11, comma 1 del CCNL
2.3
Parte appellante invoca l'efficacia erga omnes degli accordi collettivi di secondo livello (pagine 24-25), tuttavia il presupposto di tale efficacia, è che l'applicazione degli accordi aziendali sia espressamente pattuita anche a livello individuale, o comunque quantomeno comunicata ai lavoratori interessati.
Invece, nel caso di specie, manca del tutto qualsivoglia pattuizione o anche solo una comunicazione che richiami gli accordi di secondo livello, e perfino la normativa del CCNL ai sensi della quale tali accordi possono essere stipulati.
2.4.
L'appellante lamenta, inoltre, che il Giudice di prime cure, nell'esaminare la questione sotto la disciplina dell'errore ostativo ex art 1433 cc non abbia preliminarmente indagato la possibilità di ricostruire la comune volontà delle parti alla luce delle norme in materia di interpretazione dei contratti, e in particolare dell'articolo
1362 cc.
In realtà così non è e sul punto si richiama quanto affermato dal primo Giudice:
“Nessun elemento offerto dalla società autorizza a concludere che i lavoratori abbiano accettato di lavorare per 44 h/sett., nonostante i rispettivi
10 contratti indicassero sole 39 ore di lavoro ordinario. Non è, infatti, possibile ricostruire una comune volontà delle parti difforme da quella risultante dal testo negoziale, atteso che:
-i lavoratori non erano tenuti a conoscere il contenuto degli accordi di secondo livello, la loro sfera di applicazione, l'adesione di
[...]
Parte_1
-ai sensi dell'art. 2077 c. 2 cod. civ., «le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro»: il contratto individuale può dunque derogare in melius alla disciplina del contratto collettivo (aziendale
o nazionale);
-l'orario indicato nei contratti individuali corrisponde a quello previsto in via generale dall'art. 11 c. 1del C.C.N.L. (peraltro espressamente richiamato nei contratti stessi), il che depone ancora una volta per la non riconoscibilità del (presunto) errore.
Per le stesse ragioni, se vi è stato da parte della società errore nella dichiarazione (cd. errore ostativo: art. 1433 cod. civ.), esso non era riconoscibile dall'altro contraente al momento della stipula (e neppure successivamente, atteso che i prospetti orari allegati ai listini paga di novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020, indicano un orario di lavoro di 8 ore per 4 giorni alla settimana, e 7 ore per un giorno alla settimana, per un totale di 39 ore settimanali: si vedano i listini paga prodotti sub doc. 2 di ricorso). In ogni caso, la resistente non ha proposto alcuna domanda di annullamento dei contratti in parte qua, ponendo soltanto una questione di corretta interpretazione degli stessi (Cass.
24208/2018) (pagine 5-6).
Condivisibilmente, inoltre, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
“Infine, il fatto che l'accordo dell'ottobre 2018 prevedesse il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle precedenti aziende appaltatrici di e dell'inquadramento contrattuale, non implica CP_9 alcuna accettazione, neppure tacita, dell'orario di lavoro pari a 44 h/sett. da parte dei lavoratori” (pagina 7).
11 3.
L'appellante censura, inoltre, la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata di ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta deducendo un vizio di ultrapetizione e di violazione delle regole in materia di interpretazione dei contratti.
Non ritiene tuttavia il Collegio di condividere il motivo, posto che l'indennità di trasferta è un istituto non solo previsto dall'accordo aziendale 10.11.2018 ma in generale per il personale viaggiante dall'articolo 62 del CCNL.
Condivisibilmente il Giudice di prime cure ha rilevato che mentre non
è possibile sostituire a una clausola prevista nel contratto di lavoro una diversa clausola peggiorativa mentre è, invece, consentito erogare un trattamento migliorativo.
La tesi dell'appellante dell'inscindibilità tra indennità trasferta e discontinuità della prestazione, riproposta anche in questo giudizio di appello, appare totalmente infondata già alla luce delle previsioni dello stesso accordo sindacale, che proprio al punto 3 invocato dalla società specifica a proposito dell'indennità di trasferta che “tale importo, ancorché determinato in maniera forfetaria per semplicità di calcolo, assolve una funzione meramente restitutoria e va a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle proprie mansioni.”
(sottolineatura a cura dell'estensore).
Non rileva poi, a parere del Collegio, la circostanza che la stessa norma contrattuale – art 11 quinques del CCNL- preveda sia la possibilità di determinare forfettariamente la misura dell'indennità, sia la possibilità di prevedere lo svolgimento della prestazione in modalità discontinua con un monte ore di 44 ore settimanali, trattandosi di istituti dalla natura e dalla funzione ontologicamente
12 diversa.
Correttamente il primo Giudice ha, nel liquidare il compenso del
CTU, tenuto conto (oltre di quanto rivendicato dai ricorrenti) anche del valore della domanda avanzata dalla convenuta (odierna appellante) in via riconvenzionale avendo comunque fatto quantificare l'indennità di trasferta complessivamente percepita dai lavoratori al fine, comunque, di accertare l'entità delle poste creditorie rimaste insolute.
4.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore.
Il valore della domanda è determinato sulla base dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti
(art. 4, comma 2, d.m. 55/14), anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti.
In ogni caso le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto (come nel caso di specie), a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra (art. 4 c. 4); in ogni caso, il valore della causa da porre a base del calcolo
è quello della domanda più elevata (Cass. civ. sez. III-17/04/2024, n.
10367).
Nel caso di specie si è fatto riferimento ai valori medi senza attività istruttoria.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002
13 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c. respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 8.608,70, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 18/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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