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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1052/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 26.03.2025, e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciccone del Foro di Lanciano ed elettivamente do- miciliata presso il suo studio in Ortona (CH), Corso Vittorio Emanuele II, n.
131, come da procura alle liti prodotta nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “ad integrale riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta irroga- ta dalla;
Vinte le spese”. Parte_1
L'appellata così conclude: “Voglia l'On.Le Corte: -nel merito in via princi- pale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla per tutte le ragioni esposte;
-sempre nel merito, per Parte_1
tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e infon- datezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia; -con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
165/2024 pubblicata il 02.05.2024 all'esito del giudizio n. 795/2021 RG, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto l'opposizione proposta da condannando l' al rimborso delle spe- CP_1 CP_2 se processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n.
DPC017/486 del 25.06.2021, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente Persona_1 giudizio) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 34 del
14.09.2017 elevato dall'ARTA-Distretto sub provinciale di San Salvo-Vasto sulla scorta dei rapporti di prova nn. PE/004018/17 e PE/004019/17 e del ver- bale di prelievo delle acque di scarico n. 37 del 04.07.2017, relativo allo sca- rico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel
2 Comune di Pollutri in località “Ranciara”) dei limiti di emissione in acque su- perficiali fissati dalla Tab. 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro Azoto Nitroso.
1.1 Nello spiegare opposizione, la aveva contestato l'applicabilità dei CP_1
limiti indicati nella Tabella 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, assumendo che l'impianto di depurazione per cui è causa è adibito al solo trattamento del- le acque reflue urbane domestiche che non recapitano in aree sensibili, per cui
è tenuto al rispetto unicamente di quanto indicato nella Tabella 1 della ri- chiamata normativa, che alcun limite prevede per il parametro Azoto Nitroso;
aveva quindi contestato la legittimità del campionamento, poiché effettuato con modalità istantanea anziché con media ponderata o composita, e la stessa idoneità dell'ARTA ad eseguire l'accertamento, trattandosi di soggetto non accreditato.
1.2 Si costituiva la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'avversa opposi- zione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, il
Tribunale – dopo aver dato atto che l'impianto di depurazione per cui è causa
è volto al trattamento di acque reflue urbane e che, sebbene autorizzato al momento del sopralluogo in virtù di determinazione dirigenziale della Provin- cia di Chieti n.1139/2012, quest'ultima nulla prevedeva in ordine al parametro oggetto di sanzione – ha giudicato fondata la censura relativa all'applicazione dei parametri di cui alla Tabella 3, All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006, sull'assorbente rilievo che la P.A., quale attore sostanziale del giudizio di op- posizione, non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, dalla quale si potesse desumere che nell'impianto per cui è cau- sa fossero convogliate anche acque reflue di natura industriale, come tali as- soggettabili alla citata Tabella 3; non potendosi desumere detta caratteristica dal mero dettato normativo di cui all'art. 74 d.lgs. 152/2006, ha dunque ravvi- sato (richiamando il punto 1.1 dell'All. 5, parte III, Cod. Amb.) l'applicabilità
3 della sola Tabella 1 del più volte richiamato Allegato 5, che alcun limite di emissione prevede per il parametro in questione.
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato dunque il prov- vedimento impugnato e, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione, ha po- sto le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello la Parte_1
la quale, con unico motivo, lamenta violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge, in particolare degli artt. 101, del punto 1.1 dell'All. 5, parte
III, nonché dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 152/2006.
2.1 In sintesi, secondo l'Ente Regionale, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le norme di legge in materia, non tenendo in debito conto che la ra tenuta al rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 3 dell'All. 5, parte CP_1
III, D.Lgs. 152/2006 in virtù di quanto statuito nella determina provinciale di autorizzazione n. 1139 del 27.09.2012, che richiamava espressamente i limiti di cui alla Tabella 3, poiché nello scarico dell'impianto di depurazione con- fluivano reflui urbani misti, comprensivi dunque anche di reflui industriali.
Lamenta, poi, illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove la stes- sa dapprima riconosce che lo scarico era autorizzato, salvo poi statuire che andava applicata unicamente la Tabella 1 e non anche la Tabella 3; deduce, a tal riguardo, che il fatto che l'autorizzazione prevedesse il rispetto anche di tali ultimi limiti era sintomatico della circostanza che nello scarico confluisse- ro anche i reflui industriali, come emergerebbe peraltro dalle verifiche esple- tate dalla stessa dal verbale di prelievo (ove veniva barrata la casella Pt_1 relativa allo scarico “urbano” e non anche quelle relative allo scarico domesti- co o industriale, in quanto la tipologia di refluo scaricata dall'impianto era da ritenersi urbana di tipo misto), nonché dalle autorizzazioni di voltura e rinno- vo del 2012.
Sulla scorta di dette motivazioni, precisato che la natura mista dello scarico in questione imponeva il rispetto dei limiti della Tabella 3, la ha dunque Pt_1
4 insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Ha resistito al gravame l'originaria opponente, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.03.2025, la Corte decide come appresso.
5. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato, per le ragioni di se- guito illustrate.
5.1 In punto di fatto, giova premettere che, come risulta da verbale di accer- tamento di illecito amministrativo e contestazione n. 34/17: - in data
04.07.2017 veniva eseguito un sopralluogo presso l'impianto di depurazione sito in località Ranciara nel Comune di Pollutri con prelievo di campione di acqua di scarico effettuato nel pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore (modalità di cam- pionamento: istantaneo e temporizzato – motivazione del sopralluogo: attività di vigilanza); - il referto analitico di detto campione evidenziava il supera- mento dei limiti previsti dalla Tabella 3, All. 5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 relativamente al parametro Azoto Nitroso.
5.2 Quanto alla capacità di tale scarico, in assenza di diversi elementi altri- menti rinvenibili dagli atti di causa, deve ritenersi che lo stesso sia a servizio di un agglomerato superiore ai 2000 abitanti equivalenti, atteso che quanto dedotto sul punto dalla in sede di costituzione nel giudizio di primo Pt_1
grado (cfr. pag. 3 memoria difensiva) non è mai stato contestato dalla CP_1
in merito, invece, alla qualificazione dello stesso, è certo che esso riguardi re- flui urbani, come desumibile sia dal verbale di prelievo del 04.07.2017, sia dalle determinazioni provinciali nn. 530 del 10.05.2012 e 1139 del 27.09.2012
(rispettivamente, di voltura e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico).
5 5.3 Ciò premesso, va rammentato che l'art. 74 del D. Lgs. n. 152/2006 defini- sce:
a) le “acque reflue urbane”: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamen- to convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
b) le “acque reflue domestiche”: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
c) le “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edi- fici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilava- mento.
5.4 Possono dunque distinguersi due principali categorie di acque reflue, rap- presentate da quelle domestiche e da quelle industriali, che possono o meno concorrere nella categoria composita e non omogenea delle acque reflue ur- bane, la quale – accomunata dalla caratteristica del convogliamento dei reflui in fognatura – può essere costituita da sole acque reflue domestiche o da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali o da un mi- scuglio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento o da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento.
5.5 La disciplina statuale degli scarichi delle acque reflue (in corpi d'acqua superficiali, quale quello che ci occupa) è, con particolare riferimento ai valori limite il cui superamento è sanzionato dagli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, contenuta nell'Allegato 5 alla parte III del sopraccitato D. Lgs. cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 101.
Il punto 1.1 di tale Allegato 5, in merito alla disciplina degli scarichi prove- nienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dispone che essi
“devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limite
6 definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto… Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2… Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella
3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”.
Il successivo punto 1.2.1 ribadisce che “gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni”.
In sintesi:
- la tabella 1 indica i limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane con potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti facendo riferi- mento solo ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi;
- la tabella 2 indica ulteriori limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, prendendo in considerazione i parametri fosforo totale ed azoto totale;
- la tabella 3 contiene, invece, indicazioni concernenti 51 parametri senza al- cuna specificazione della potenzialità in a.e. degli impianti di provenienza de- gli scarichi, ma con la precisazione, quanto ai parametri solidi speciali totali,
BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico che “per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2”.
5.6 Secondo quanto disposto dall'allegato 5 in esame, deve, dunque, rilevarsi che:
a) gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui siano convogliate solo acque reflue domestiche devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, peraltro
7 riferite ai soli impianti aventi una potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (non trovando disciplina statuale, quanto ai limiti di emissione, gli impianti di trattamento di reflui domestici con potenzialità inferiore, come confermato anche dalla circostanza che pure le tabelle dell'allegato relative al numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trattamen- to delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai 2000 abitanti equivalenti);
b) solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell'impianto di tratta- mento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue in- dustriali lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di ta- bella 3.
5.7 Quanto alla normativa regionale, viene in rilievo la L.R. 31/2010 la quale ha provveduto a regolamentare la materia in attuazione del D.Lgs. 151/2006, ed il cui art. 6 prevede, al comma 8, che “Gli scarichi in corpi idrici superfi- ciali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superio- re a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006”.
6. Alla luce di quanto sopra illustrato, va dunque rilevato che è dirimente, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie, la previa identificazione circa la natura dello scarico in questione, ossia se quest'ultimo concerna i soli reflui urbani di origine domestica ovvero anche reflui industriali.
6.1 A tal riguardo, deve rilevarsi che, al momento del sopralluogo
(04.07.2017), lo scarico doveva ritenersi privo di autorizzazione, poiché quel- la rilasciata con determinazione provinciale n. 1139 del 27.09.2012 era ormai scaduta, avendo la stessa valenza di quattro anni (cfr. All. 7 . Non es- Pt_1
sendovi alcuna prova che la avesse provveduto a richiederne tempesti- CP_1
vamente il rinnovo (ovvero, un anno prima della scadenza, come previsto dal
8 punto 4 del citato titolo abilitativo), non si è verificata alcuna ultrattività delle prescrizioni contenute nella richiamata autorizzazione, atteso che l'art. 124
D.Lgs. 152/2006 prescrive che “lo scarico può essere provvisoriamente manu- tenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. In difetto di tale tempestiva richiesta, dunque, lo scarico, al momento del sopralluogo, era privo di auto- rizzazione.
6.2 Posto quanto sopra e venendo all'identificazione della natura dello scarico per cui è causa, va rilevato – al pari di quanto correttamente constatato dal
Tribunale – che nel compendio istruttorio non è rinvenibile alcun elemento che consenta di accertare che nell'impianto di trattamento da cui furono pre- levati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti comprenden- ti reflui industriali, e che pertanto il relativo scarico (recapitante in corpo idri- co superficiale) dovesse rispettare i limiti previsti dalla più volte ricordata Ta- bella 3.
Difatti:
- agli atti non risulta documentata alcuna verifica espletata dall'odierna ap- pellante;
- nelle determine di autorizzazione prodotte dalla così come pure nel Pt_1 verbale di prelievo, si fa esclusivamente riferimento alle “acque urbane” senza alcuna ulteriore specificazione;
- quanto all'autorizzazione rilasciata alla (nella quale sarebbe espressa- CP_1
mente previsto il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, All. 5, D.Lgs.
152/2006), la stessa non può rivestire alcun valore, in quanto era ormai scadu- ta al momento dell'accertamento effettuato dall'ARTA, per quanto innanzi ri- levato;
- la presenza di reflui industriali non può desumersi dalla semplice circostanza che la richiamata autorizzazione prevede il rispetto della Tabella 3, atteso che
9 laddove l'art. 74 Cod. Amb. definisce le acque reflue urbane come “acque re- flue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue in- dustriali ovvero meteoriche di dilavamento”, non fornisce una definizione omnicomprensiva (come a dire che i reflui urbani comprendono ogni tipo di acque che vengono convogliate nella rete fognaria), ma differenzia le varie ti- pologie di reflui che confluiscono nello scarico,; di qui la necessità di dover comprovare la natura dello stesso. E detta prova, concreta ed effettiva, non può che essere fornita dall'Amministrazione opposta, che, nei giudizi di op- posizione a ordinanza ingiunzione, riveste il ruolo di attrice sostanziale (cfr.
Cass. 1921/2019).
6.3 Per quanto sopra, visto il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della circa un elemento dirimente, quale la natura mista ov- Pt_1 vero anche industriale dello scarico relativo all'impianto oggetto di contesta- zione, non può dirsi perfezionato l'illecito amministrativo conseguente al su- peramento dei limiti previsti nella Tab. 3 All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, dovendo di contro ritenersi applicabili al caso di specie unicamente le norme di emissione riportate nella Tabella 1 del citato allegato, che alcun limite pre- vede per il parametro Azoto Nitroso.
7. In conclusione, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con con- seguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parame- tri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria e riduzione di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara- ta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente riget- tato.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1052/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 26.03.2025, e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciccone del Foro di Lanciano ed elettivamente do- miciliata presso il suo studio in Ortona (CH), Corso Vittorio Emanuele II, n.
131, come da procura alle liti prodotta nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “ad integrale riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta irroga- ta dalla;
Vinte le spese”. Parte_1
L'appellata così conclude: “Voglia l'On.Le Corte: -nel merito in via princi- pale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla per tutte le ragioni esposte;
-sempre nel merito, per Parte_1
tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e infon- datezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia; -con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
165/2024 pubblicata il 02.05.2024 all'esito del giudizio n. 795/2021 RG, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto l'opposizione proposta da condannando l' al rimborso delle spe- CP_1 CP_2 se processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n.
DPC017/486 del 25.06.2021, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente Persona_1 giudizio) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 34 del
14.09.2017 elevato dall'ARTA-Distretto sub provinciale di San Salvo-Vasto sulla scorta dei rapporti di prova nn. PE/004018/17 e PE/004019/17 e del ver- bale di prelievo delle acque di scarico n. 37 del 04.07.2017, relativo allo sca- rico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel
2 Comune di Pollutri in località “Ranciara”) dei limiti di emissione in acque su- perficiali fissati dalla Tab. 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro Azoto Nitroso.
1.1 Nello spiegare opposizione, la aveva contestato l'applicabilità dei CP_1
limiti indicati nella Tabella 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, assumendo che l'impianto di depurazione per cui è causa è adibito al solo trattamento del- le acque reflue urbane domestiche che non recapitano in aree sensibili, per cui
è tenuto al rispetto unicamente di quanto indicato nella Tabella 1 della ri- chiamata normativa, che alcun limite prevede per il parametro Azoto Nitroso;
aveva quindi contestato la legittimità del campionamento, poiché effettuato con modalità istantanea anziché con media ponderata o composita, e la stessa idoneità dell'ARTA ad eseguire l'accertamento, trattandosi di soggetto non accreditato.
1.2 Si costituiva la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'avversa opposi- zione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, il
Tribunale – dopo aver dato atto che l'impianto di depurazione per cui è causa
è volto al trattamento di acque reflue urbane e che, sebbene autorizzato al momento del sopralluogo in virtù di determinazione dirigenziale della Provin- cia di Chieti n.1139/2012, quest'ultima nulla prevedeva in ordine al parametro oggetto di sanzione – ha giudicato fondata la censura relativa all'applicazione dei parametri di cui alla Tabella 3, All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006, sull'assorbente rilievo che la P.A., quale attore sostanziale del giudizio di op- posizione, non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, dalla quale si potesse desumere che nell'impianto per cui è cau- sa fossero convogliate anche acque reflue di natura industriale, come tali as- soggettabili alla citata Tabella 3; non potendosi desumere detta caratteristica dal mero dettato normativo di cui all'art. 74 d.lgs. 152/2006, ha dunque ravvi- sato (richiamando il punto 1.1 dell'All. 5, parte III, Cod. Amb.) l'applicabilità
3 della sola Tabella 1 del più volte richiamato Allegato 5, che alcun limite di emissione prevede per il parametro in questione.
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato dunque il prov- vedimento impugnato e, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione, ha po- sto le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello la Parte_1
la quale, con unico motivo, lamenta violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge, in particolare degli artt. 101, del punto 1.1 dell'All. 5, parte
III, nonché dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 152/2006.
2.1 In sintesi, secondo l'Ente Regionale, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le norme di legge in materia, non tenendo in debito conto che la ra tenuta al rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 3 dell'All. 5, parte CP_1
III, D.Lgs. 152/2006 in virtù di quanto statuito nella determina provinciale di autorizzazione n. 1139 del 27.09.2012, che richiamava espressamente i limiti di cui alla Tabella 3, poiché nello scarico dell'impianto di depurazione con- fluivano reflui urbani misti, comprensivi dunque anche di reflui industriali.
Lamenta, poi, illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove la stes- sa dapprima riconosce che lo scarico era autorizzato, salvo poi statuire che andava applicata unicamente la Tabella 1 e non anche la Tabella 3; deduce, a tal riguardo, che il fatto che l'autorizzazione prevedesse il rispetto anche di tali ultimi limiti era sintomatico della circostanza che nello scarico confluisse- ro anche i reflui industriali, come emergerebbe peraltro dalle verifiche esple- tate dalla stessa dal verbale di prelievo (ove veniva barrata la casella Pt_1 relativa allo scarico “urbano” e non anche quelle relative allo scarico domesti- co o industriale, in quanto la tipologia di refluo scaricata dall'impianto era da ritenersi urbana di tipo misto), nonché dalle autorizzazioni di voltura e rinno- vo del 2012.
Sulla scorta di dette motivazioni, precisato che la natura mista dello scarico in questione imponeva il rispetto dei limiti della Tabella 3, la ha dunque Pt_1
4 insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Ha resistito al gravame l'originaria opponente, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.03.2025, la Corte decide come appresso.
5. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato, per le ragioni di se- guito illustrate.
5.1 In punto di fatto, giova premettere che, come risulta da verbale di accer- tamento di illecito amministrativo e contestazione n. 34/17: - in data
04.07.2017 veniva eseguito un sopralluogo presso l'impianto di depurazione sito in località Ranciara nel Comune di Pollutri con prelievo di campione di acqua di scarico effettuato nel pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore (modalità di cam- pionamento: istantaneo e temporizzato – motivazione del sopralluogo: attività di vigilanza); - il referto analitico di detto campione evidenziava il supera- mento dei limiti previsti dalla Tabella 3, All. 5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 relativamente al parametro Azoto Nitroso.
5.2 Quanto alla capacità di tale scarico, in assenza di diversi elementi altri- menti rinvenibili dagli atti di causa, deve ritenersi che lo stesso sia a servizio di un agglomerato superiore ai 2000 abitanti equivalenti, atteso che quanto dedotto sul punto dalla in sede di costituzione nel giudizio di primo Pt_1
grado (cfr. pag. 3 memoria difensiva) non è mai stato contestato dalla CP_1
in merito, invece, alla qualificazione dello stesso, è certo che esso riguardi re- flui urbani, come desumibile sia dal verbale di prelievo del 04.07.2017, sia dalle determinazioni provinciali nn. 530 del 10.05.2012 e 1139 del 27.09.2012
(rispettivamente, di voltura e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico).
5 5.3 Ciò premesso, va rammentato che l'art. 74 del D. Lgs. n. 152/2006 defini- sce:
a) le “acque reflue urbane”: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamen- to convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
b) le “acque reflue domestiche”: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
c) le “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edi- fici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilava- mento.
5.4 Possono dunque distinguersi due principali categorie di acque reflue, rap- presentate da quelle domestiche e da quelle industriali, che possono o meno concorrere nella categoria composita e non omogenea delle acque reflue ur- bane, la quale – accomunata dalla caratteristica del convogliamento dei reflui in fognatura – può essere costituita da sole acque reflue domestiche o da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali o da un mi- scuglio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento o da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento.
5.5 La disciplina statuale degli scarichi delle acque reflue (in corpi d'acqua superficiali, quale quello che ci occupa) è, con particolare riferimento ai valori limite il cui superamento è sanzionato dagli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, contenuta nell'Allegato 5 alla parte III del sopraccitato D. Lgs. cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 101.
Il punto 1.1 di tale Allegato 5, in merito alla disciplina degli scarichi prove- nienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dispone che essi
“devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limite
6 definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto… Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2… Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella
3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”.
Il successivo punto 1.2.1 ribadisce che “gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni”.
In sintesi:
- la tabella 1 indica i limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane con potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti facendo riferi- mento solo ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi;
- la tabella 2 indica ulteriori limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, prendendo in considerazione i parametri fosforo totale ed azoto totale;
- la tabella 3 contiene, invece, indicazioni concernenti 51 parametri senza al- cuna specificazione della potenzialità in a.e. degli impianti di provenienza de- gli scarichi, ma con la precisazione, quanto ai parametri solidi speciali totali,
BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico che “per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2”.
5.6 Secondo quanto disposto dall'allegato 5 in esame, deve, dunque, rilevarsi che:
a) gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui siano convogliate solo acque reflue domestiche devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, peraltro
7 riferite ai soli impianti aventi una potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (non trovando disciplina statuale, quanto ai limiti di emissione, gli impianti di trattamento di reflui domestici con potenzialità inferiore, come confermato anche dalla circostanza che pure le tabelle dell'allegato relative al numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trattamen- to delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai 2000 abitanti equivalenti);
b) solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell'impianto di tratta- mento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue in- dustriali lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di ta- bella 3.
5.7 Quanto alla normativa regionale, viene in rilievo la L.R. 31/2010 la quale ha provveduto a regolamentare la materia in attuazione del D.Lgs. 151/2006, ed il cui art. 6 prevede, al comma 8, che “Gli scarichi in corpi idrici superfi- ciali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superio- re a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006”.
6. Alla luce di quanto sopra illustrato, va dunque rilevato che è dirimente, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie, la previa identificazione circa la natura dello scarico in questione, ossia se quest'ultimo concerna i soli reflui urbani di origine domestica ovvero anche reflui industriali.
6.1 A tal riguardo, deve rilevarsi che, al momento del sopralluogo
(04.07.2017), lo scarico doveva ritenersi privo di autorizzazione, poiché quel- la rilasciata con determinazione provinciale n. 1139 del 27.09.2012 era ormai scaduta, avendo la stessa valenza di quattro anni (cfr. All. 7 . Non es- Pt_1
sendovi alcuna prova che la avesse provveduto a richiederne tempesti- CP_1
vamente il rinnovo (ovvero, un anno prima della scadenza, come previsto dal
8 punto 4 del citato titolo abilitativo), non si è verificata alcuna ultrattività delle prescrizioni contenute nella richiamata autorizzazione, atteso che l'art. 124
D.Lgs. 152/2006 prescrive che “lo scarico può essere provvisoriamente manu- tenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. In difetto di tale tempestiva richiesta, dunque, lo scarico, al momento del sopralluogo, era privo di auto- rizzazione.
6.2 Posto quanto sopra e venendo all'identificazione della natura dello scarico per cui è causa, va rilevato – al pari di quanto correttamente constatato dal
Tribunale – che nel compendio istruttorio non è rinvenibile alcun elemento che consenta di accertare che nell'impianto di trattamento da cui furono pre- levati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti comprenden- ti reflui industriali, e che pertanto il relativo scarico (recapitante in corpo idri- co superficiale) dovesse rispettare i limiti previsti dalla più volte ricordata Ta- bella 3.
Difatti:
- agli atti non risulta documentata alcuna verifica espletata dall'odierna ap- pellante;
- nelle determine di autorizzazione prodotte dalla così come pure nel Pt_1 verbale di prelievo, si fa esclusivamente riferimento alle “acque urbane” senza alcuna ulteriore specificazione;
- quanto all'autorizzazione rilasciata alla (nella quale sarebbe espressa- CP_1
mente previsto il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, All. 5, D.Lgs.
152/2006), la stessa non può rivestire alcun valore, in quanto era ormai scadu- ta al momento dell'accertamento effettuato dall'ARTA, per quanto innanzi ri- levato;
- la presenza di reflui industriali non può desumersi dalla semplice circostanza che la richiamata autorizzazione prevede il rispetto della Tabella 3, atteso che
9 laddove l'art. 74 Cod. Amb. definisce le acque reflue urbane come “acque re- flue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue in- dustriali ovvero meteoriche di dilavamento”, non fornisce una definizione omnicomprensiva (come a dire che i reflui urbani comprendono ogni tipo di acque che vengono convogliate nella rete fognaria), ma differenzia le varie ti- pologie di reflui che confluiscono nello scarico,; di qui la necessità di dover comprovare la natura dello stesso. E detta prova, concreta ed effettiva, non può che essere fornita dall'Amministrazione opposta, che, nei giudizi di op- posizione a ordinanza ingiunzione, riveste il ruolo di attrice sostanziale (cfr.
Cass. 1921/2019).
6.3 Per quanto sopra, visto il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della circa un elemento dirimente, quale la natura mista ov- Pt_1 vero anche industriale dello scarico relativo all'impianto oggetto di contesta- zione, non può dirsi perfezionato l'illecito amministrativo conseguente al su- peramento dei limiti previsti nella Tab. 3 All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, dovendo di contro ritenersi applicabili al caso di specie unicamente le norme di emissione riportate nella Tabella 1 del citato allegato, che alcun limite pre- vede per il parametro Azoto Nitroso.
7. In conclusione, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con con- seguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parame- tri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria e riduzione di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara- ta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente riget- tato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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