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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 24088-2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.Paolo Crescimbeni
NONCHE'
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Vittorio Menicocci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. iscritto il 04.07.2025 ha Parte_1
chiesto di accogliere nei confronti della Controparte_1
e di le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni:“1) In via Principale: dichiari la somma di € 701,87 non dovuta dallo Commentato [UB1]:
scrivente per i motivi sopra esposti, porre le stesse a carico del Concessionario per gli
evidenti errori posti in essere ed ordinarne il pagamento in favore della Cassa Forense
o in subordine annullarli per avere lo scrivente presentato e saldato nei termini le tre
rate della c.d. rottamazione bis, inoltre, specificare che sulla somma residua di €
168,71 non dovrà essere calcolato alcun tipo di interesse, il tutto con vittoria di spese,
competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore antistatario da porre
esclusivamente a carico del Concessionario della Riscossione”.
La Controparte_4 [...]
si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni “in via Controparte_2
principale, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, poiché infondato in fatto e
in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo oggetto di causa e, per
l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come riportati
negli atti di pagamento impugnati;
IN SUBORDINE, IN VIA
RICONVENZIONALE:– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda
riconvenzionale spiegata nei confronti dello stesso ovvero del concessionario per la
riscossione e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nel ruolo in
contestazione, condannare l'Avv. ovvero il concessionario per la Parte_1
riscossione al pagamento diretto in favore della delle somme ancora iscritte nel CP_1
ruolo oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 714,66, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio”.
Si è costituita pure che ha rassegnato le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, decidere il ricorso
avversario secondo giustizia, in ogni caso con totale esonero dell' dal CP_5
pagamento delle spese di lite, anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione
avversaria, per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa”.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
Risulta dagli atti che in data 17.06.25 il ricorrente ha ricevuto una pec contenente l'intimazione di pagamento n.097.2025.9041042612.000 per €
2.450,36 che richiama, tra le altre, la cartella n. 097.2013.0105238617.000 relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali di CP_1
per gli anni 2008 e 2009.
Detta cartella, l'unica che interessa in questa sede, notificata in data 12.06.15
era inizialmente formata da due ruoli diversi con due enti creditori, l'agenzia delle Entrate Direzione prov. Roma 1 e appunto la come si CP_1
evince dall'allegato estratto di ruolo (doc. 3 .Più precisamente, al Pt_1
suo interno vi erano il ruolo n. 250932/12 relativo ad un IVA 2009 per un importo di € 2.359,93 e il ruolo n. 19286/12 relativo alla per un CP_1
importo di € 2.000,36.
Il ruolo formato dalla era cosi composto: CP_1
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 380,00 – importo residuo € 175,18
• CONTRIB.SOGGETTIVO MINIMO (ISCR. UFFICIO/FUORI TERMINE):
215,00– importo residuo € 19,66
• CONTRIB. DI MATERNITA' (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE):
57,68– importo residuo € 5,25
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI
TERMINE) € 4,36– importo residuo € 0,39
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D' Parte_2
€ 89,68– importo residuo € 11,27
[...]
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D' € Parte_2
21,96 – importo residuo € 5,83
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 92,72– importo residuo € 41,58
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 154,52 – importo
residuo € 69,48
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 395,00– importo residuo €
182,45 • CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ISCR. ) € Parte_2
218,36– importo residuo € 60,37
• CONTRIB. SCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE) € CP_6
45,00– importo residuo € 12,40
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI
TERMINE) € 2,96– importo residuo € 0,75
• CONTRIB. SOGGETTIVO ISCRIZIONE € 74,00 Parte_2
– importo residuo € 20,40
• INTERESSI SU CONTRIBUTI € Parte_3
12,84 – importo residuo € 3,45
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 147,68 – importo residuo € 66,42
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 39,78– importo residuo € 39,78
Sta di fatto che l'Avv. ha presentato, a distanza di soli due giorni Pt_1
dalla notifica, istanza di rateazione prot. n. 573361 del 14.06.15 per il solo ruolo n. 19286/15 (doc. 4 parte ricorrente) mentre la parte relativa all'IVA
veniva impugnata innanzi la allora Commissione Tributaria Provinciale di
Roma con ricorso depositato in data 05.08.2015 con un procedimento conclusosi con la sentenza n. 16791/16 (doc. 5 che accoglieva il Pt_1
ricorso e annullava la cartella relativamente solo al ruolo n. n. 250932/12 .In seguito la sentenza veniva notificata all'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
(oggi ,la quale, secondo quanto si legge in Controparte_2
ricorso, avrebbe omesso inizialmente il pagamento delle spese legali, con la conseguenza che la sentenza con pedissequo atto di precetto veniva notificata nuovamente al Concessionario che questa volta pagava le spese legali.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 1 presentava appello che veniva dichiarato inammissibile con la sent. n. 2111/18 (doc. 6
. Pt_1
Nelle more del procedimento di appello, usciva la c.d. rottamazione bis che veniva successivamente modificata con l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 con la c.d.
“Estensione della definizione agevolata dei carichi” ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017 (e quindi anche il ruolo della . CP_1
L'Avv. in data 13.12.2017 inviava allora via pec istanza di Pt_1
definizione agevolata (doc. 7) per la sola cartella n. 09720130105238617000 che prevedeva il pagamento delle somme dovute in sole tre rate che, secondo il ricorrente, avrebbe annullato le sanzioni e gli interessi contenuti nella cartella.
Infatti, l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 prevedeva la possibilità per i contribuenti di provvedere all'estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora. In questo quadro l'Avv. afferma che, a seguito della ricezione Pt_1
dell'accoglimento della rottamazione ed in vista della data per versare la prima rata -31.10.2018 - si è accorto del fatto che il aveva CP_7
ricompreso anche la parte annullata dalle Commissioni Tributarie e per detta ragione in data 26.09.18 (doc. 8) si recava personalmente presso gli sportelli del e depositava – PROT. N. 5105984 - le copie delle due CP_7
sentenze delle Corti tributarie (prov. e reg.) che avevano annullato la parte relativa all'IVA e chiedeva l'emissione dei bollettini per il pagamento della sola parte spettante alla Tuttavia, con PEC del 03.10.18 (doc. 9 CP_1
il Concessionario comunicava di non essere titolare del credito e Pt_1
che non poteva quindi escludere le somme relative all'IVA poiché a farlo doveva essere l'ente e che il mancato o tardivo pagamento della prima rata della definizione agevolata avrebbe comportato la decadenza dalla stessa.
Sempre via pec l'Avv. replicava evidenziando che la prima Pt_1
sentenza era stata emessa solo nei loro confronti e che doveva quindi essere loro onere comunicare l'esito del giudizio;
sottolineava altresì di aver depositato le sentenze presso gli sportelli (doc. 9 cit.) e che avrebbe effettuato il pagamento solo previo ricalcolo delle somme dovute. Dopo un ulteriore scambio di pec (doc. 10), in data 11.10.18 (doc. 11 il Concessionario Pt_1
comunicava le somme dovute per la cartella n. 097.2013.0105238617.000 in relazione al solo ruolo emesso dalla con un messaggio del seguente CP_1 tenore: “Verificato che la sua dichiarazione di adesione si riferisce all'intera cartella e non alle sole partite inserite iscritte dalla cassa Forense, le comunichiamo di seguito
gli importi da versare alle scadenze previste e limitatamente alle partite della
[...]
1 rata -31/10/18 da pagare € 1.65 2 rata -30-11/18 da pagare € 42.68 3 CP_1
rata -28/02/19 da pagare € 110,21.”
A fronte di detta comunicazione l'Avv. versava regolarmente le Pt_1
somme comunicate (doc. 12), che riteneva corrette anche alla luce del pagamento delle rate richieste con la rateazione n. prot. n. 573361 del 14.06.15
(doc. 4 cit.).
Con il presente giudizio l'Avv. lamenta però di avere scoperto solo Pt_1
adesso, alla luce dell'intimazione ricevuta, che i calcoli effettuati erano errati per fatto e colpa del concessionario e che, sempre per colpa esclusiva proprio del concessionario, dovrebbe versare somme a titolo di sanzioni e interessi che non potrebbero più essergli addebitate avendo presentato domanda di definizione agevolata che ne prevedeva l'annullamento.
Nell'intimazione ricevuta compaiono infatti le seguenti somme che, come evidenziato dal ricorrente non dovevano più esserci:
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 380,00 – importo residuo € 175,18
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI € Pt_2
21,96 – importo residuo € 5,83 • SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 92,72– importo residuo € 41,58
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 154,52 – importo residuo € 69,48
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 395,00– importo residuo €
182,45
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI € Pt_2
12,84 – importo residuo € 3,45
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 147,68 – importo residuo € 66,42
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 39,78– importo residuo € 39,78
Alle somme sopra indicate, essendo nel frattempo trascorsi ben 10 anni, si sono aggiunti gli interessi di mora,portando le voci sopra elencate a:
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 223,14
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE €
6,28
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 45,16
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 75,59
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 232,46 • INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE €
3,66
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 72,37
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 43,21
Per un totale delle somme oggi dovute per sanzioni e interessi (comprensivi di interessi di mora) pari ad € 701,87 (su un totale della cartella oggi richiesto di € 870,58).
Insomma l'Avv. ha dimostrato che l'unica somma da pagare è Pt_1
quella di € 168,71 che a suo dire andrebbero versate senza alcuna aggiunta di interessi, e che dovrebbero essere messe a carico del Concessionario alla luce degli errori commessi da quest'ultimo nei calcoli effettuati per il pagamento della rottamazione bis o annullate (per via dell'accoglimento della definizione agevolata).
Nella sua comparsa di costituzione e la Controparte_2
non hanno contestato la ricostruzione dei fatti contenuta in CP_1
ricorso tanto che la prima, affermando di essersi limitata alla notifica dell'intimazione di pagamento sulla base del ruolo, dimenticando di essere stata chiamata in causa proprio per gli errori commessi, ha chiesto alla fine di decidere secondo giustizia e di essere tenuta indenne dalle spese e la seconda,
semplicemente ignorando la vicenda della rottamazione e senza contestare in modo specifico il preciso calcolo delle somme ancora dovute indicato in ricorso, ha insistito inspiegabilmente per il pagamento non dovuto dell'importo di euro 714,66.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata e va dichiarato che la somma ancora dovuta dal ricorrente è pari ad euro 168,71, oltre interessi.
Con la precisazione che gli interessi sono comunque dovuti limitatamente appunto all'importo di euro 168,71 che lo stesso ricorrente ammette di non avere ancora pagato.
E'evidente infine, per quanto esposto, che la non può chiedere altro (nè CP_1
al ricorrente, né ad come ha invece Controparte_2
infondatamente chiesto, visto che, a parte il suddetto importo residuo, l'Avv.
ha pagato quanto dovuto in base alla procedura di rottamazione, Pt_1
mentre le spese del presente giudizio nei confronti dell'Avv. Pt_1
liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, devono essere poste a carico proprio di che con i suoi errori ha dato Controparte_3
causa al giudizio, con compensazione integrale delle altre spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata e dichiara che l'Avv. deve pagare ancora la sola somma di € 168,71 Pt_1
oltre interessi;
condanna a rifondere all'Avv. le Controparte_2 Pt_1
spese processuali, che si liquidano in euro 641,00 per compensi oltre spese generali (15%), iva e cpa, compensando le altre spese.
Roma lì 30.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 24088-2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.Paolo Crescimbeni
NONCHE'
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Vittorio Menicocci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. iscritto il 04.07.2025 ha Parte_1
chiesto di accogliere nei confronti della Controparte_1
e di le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni:“1) In via Principale: dichiari la somma di € 701,87 non dovuta dallo Commentato [UB1]:
scrivente per i motivi sopra esposti, porre le stesse a carico del Concessionario per gli
evidenti errori posti in essere ed ordinarne il pagamento in favore della Cassa Forense
o in subordine annullarli per avere lo scrivente presentato e saldato nei termini le tre
rate della c.d. rottamazione bis, inoltre, specificare che sulla somma residua di €
168,71 non dovrà essere calcolato alcun tipo di interesse, il tutto con vittoria di spese,
competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore antistatario da porre
esclusivamente a carico del Concessionario della Riscossione”.
La Controparte_4 [...]
si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni “in via Controparte_2
principale, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, poiché infondato in fatto e
in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo oggetto di causa e, per
l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come riportati
negli atti di pagamento impugnati;
IN SUBORDINE, IN VIA
RICONVENZIONALE:– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda
riconvenzionale spiegata nei confronti dello stesso ovvero del concessionario per la
riscossione e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nel ruolo in
contestazione, condannare l'Avv. ovvero il concessionario per la Parte_1
riscossione al pagamento diretto in favore della delle somme ancora iscritte nel CP_1
ruolo oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 714,66, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio”.
Si è costituita pure che ha rassegnato le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, decidere il ricorso
avversario secondo giustizia, in ogni caso con totale esonero dell' dal CP_5
pagamento delle spese di lite, anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione
avversaria, per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa”.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
Risulta dagli atti che in data 17.06.25 il ricorrente ha ricevuto una pec contenente l'intimazione di pagamento n.097.2025.9041042612.000 per €
2.450,36 che richiama, tra le altre, la cartella n. 097.2013.0105238617.000 relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali di CP_1
per gli anni 2008 e 2009.
Detta cartella, l'unica che interessa in questa sede, notificata in data 12.06.15
era inizialmente formata da due ruoli diversi con due enti creditori, l'agenzia delle Entrate Direzione prov. Roma 1 e appunto la come si CP_1
evince dall'allegato estratto di ruolo (doc. 3 .Più precisamente, al Pt_1
suo interno vi erano il ruolo n. 250932/12 relativo ad un IVA 2009 per un importo di € 2.359,93 e il ruolo n. 19286/12 relativo alla per un CP_1
importo di € 2.000,36.
Il ruolo formato dalla era cosi composto: CP_1
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 380,00 – importo residuo € 175,18
• CONTRIB.SOGGETTIVO MINIMO (ISCR. UFFICIO/FUORI TERMINE):
215,00– importo residuo € 19,66
• CONTRIB. DI MATERNITA' (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE):
57,68– importo residuo € 5,25
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI
TERMINE) € 4,36– importo residuo € 0,39
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D' Parte_2
€ 89,68– importo residuo € 11,27
[...]
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D' € Parte_2
21,96 – importo residuo € 5,83
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 92,72– importo residuo € 41,58
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 154,52 – importo
residuo € 69,48
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 395,00– importo residuo €
182,45 • CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ISCR. ) € Parte_2
218,36– importo residuo € 60,37
• CONTRIB. SCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE) € CP_6
45,00– importo residuo € 12,40
• CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI
TERMINE) € 2,96– importo residuo € 0,75
• CONTRIB. SOGGETTIVO ISCRIZIONE € 74,00 Parte_2
– importo residuo € 20,40
• INTERESSI SU CONTRIBUTI € Parte_3
12,84 – importo residuo € 3,45
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 147,68 – importo residuo € 66,42
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 39,78– importo residuo € 39,78
Sta di fatto che l'Avv. ha presentato, a distanza di soli due giorni Pt_1
dalla notifica, istanza di rateazione prot. n. 573361 del 14.06.15 per il solo ruolo n. 19286/15 (doc. 4 parte ricorrente) mentre la parte relativa all'IVA
veniva impugnata innanzi la allora Commissione Tributaria Provinciale di
Roma con ricorso depositato in data 05.08.2015 con un procedimento conclusosi con la sentenza n. 16791/16 (doc. 5 che accoglieva il Pt_1
ricorso e annullava la cartella relativamente solo al ruolo n. n. 250932/12 .In seguito la sentenza veniva notificata all'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
(oggi ,la quale, secondo quanto si legge in Controparte_2
ricorso, avrebbe omesso inizialmente il pagamento delle spese legali, con la conseguenza che la sentenza con pedissequo atto di precetto veniva notificata nuovamente al Concessionario che questa volta pagava le spese legali.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 1 presentava appello che veniva dichiarato inammissibile con la sent. n. 2111/18 (doc. 6
. Pt_1
Nelle more del procedimento di appello, usciva la c.d. rottamazione bis che veniva successivamente modificata con l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 con la c.d.
“Estensione della definizione agevolata dei carichi” ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017 (e quindi anche il ruolo della . CP_1
L'Avv. in data 13.12.2017 inviava allora via pec istanza di Pt_1
definizione agevolata (doc. 7) per la sola cartella n. 09720130105238617000 che prevedeva il pagamento delle somme dovute in sole tre rate che, secondo il ricorrente, avrebbe annullato le sanzioni e gli interessi contenuti nella cartella.
Infatti, l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 prevedeva la possibilità per i contribuenti di provvedere all'estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora. In questo quadro l'Avv. afferma che, a seguito della ricezione Pt_1
dell'accoglimento della rottamazione ed in vista della data per versare la prima rata -31.10.2018 - si è accorto del fatto che il aveva CP_7
ricompreso anche la parte annullata dalle Commissioni Tributarie e per detta ragione in data 26.09.18 (doc. 8) si recava personalmente presso gli sportelli del e depositava – PROT. N. 5105984 - le copie delle due CP_7
sentenze delle Corti tributarie (prov. e reg.) che avevano annullato la parte relativa all'IVA e chiedeva l'emissione dei bollettini per il pagamento della sola parte spettante alla Tuttavia, con PEC del 03.10.18 (doc. 9 CP_1
il Concessionario comunicava di non essere titolare del credito e Pt_1
che non poteva quindi escludere le somme relative all'IVA poiché a farlo doveva essere l'ente e che il mancato o tardivo pagamento della prima rata della definizione agevolata avrebbe comportato la decadenza dalla stessa.
Sempre via pec l'Avv. replicava evidenziando che la prima Pt_1
sentenza era stata emessa solo nei loro confronti e che doveva quindi essere loro onere comunicare l'esito del giudizio;
sottolineava altresì di aver depositato le sentenze presso gli sportelli (doc. 9 cit.) e che avrebbe effettuato il pagamento solo previo ricalcolo delle somme dovute. Dopo un ulteriore scambio di pec (doc. 10), in data 11.10.18 (doc. 11 il Concessionario Pt_1
comunicava le somme dovute per la cartella n. 097.2013.0105238617.000 in relazione al solo ruolo emesso dalla con un messaggio del seguente CP_1 tenore: “Verificato che la sua dichiarazione di adesione si riferisce all'intera cartella e non alle sole partite inserite iscritte dalla cassa Forense, le comunichiamo di seguito
gli importi da versare alle scadenze previste e limitatamente alle partite della
[...]
1 rata -31/10/18 da pagare € 1.65 2 rata -30-11/18 da pagare € 42.68 3 CP_1
rata -28/02/19 da pagare € 110,21.”
A fronte di detta comunicazione l'Avv. versava regolarmente le Pt_1
somme comunicate (doc. 12), che riteneva corrette anche alla luce del pagamento delle rate richieste con la rateazione n. prot. n. 573361 del 14.06.15
(doc. 4 cit.).
Con il presente giudizio l'Avv. lamenta però di avere scoperto solo Pt_1
adesso, alla luce dell'intimazione ricevuta, che i calcoli effettuati erano errati per fatto e colpa del concessionario e che, sempre per colpa esclusiva proprio del concessionario, dovrebbe versare somme a titolo di sanzioni e interessi che non potrebbero più essergli addebitate avendo presentato domanda di definizione agevolata che ne prevedeva l'annullamento.
Nell'intimazione ricevuta compaiono infatti le seguenti somme che, come evidenziato dal ricorrente non dovevano più esserci:
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 380,00 – importo residuo € 175,18
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI € Pt_2
21,96 – importo residuo € 5,83 • SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 92,72– importo residuo € 41,58
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 154,52 – importo residuo € 69,48
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 395,00– importo residuo €
182,45
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI € Pt_2
12,84 – importo residuo € 3,45
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 147,68 – importo residuo € 66,42
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 39,78– importo residuo € 39,78
Alle somme sopra indicate, essendo nel frattempo trascorsi ben 10 anni, si sono aggiunti gli interessi di mora,portando le voci sopra elencate a:
• SANZ. DICH. L.141/92 art.9 40 – SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9
L.141/1992: € 223,14
• INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE €
6,28
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 45,16
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 75,59
• SANZIONE IRREGOL. DICH ART.9 L.141/1992 € 232,46 • INTERESSI SU CONTRIBUTI ISCRIZIONE D'UFFICIO/FUORI TERMINE €
3,66
• SANZIONE PER ISCRIZIONE NON TEMPESTIVA € 72,37
• SANZIONE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE € 43,21
Per un totale delle somme oggi dovute per sanzioni e interessi (comprensivi di interessi di mora) pari ad € 701,87 (su un totale della cartella oggi richiesto di € 870,58).
Insomma l'Avv. ha dimostrato che l'unica somma da pagare è Pt_1
quella di € 168,71 che a suo dire andrebbero versate senza alcuna aggiunta di interessi, e che dovrebbero essere messe a carico del Concessionario alla luce degli errori commessi da quest'ultimo nei calcoli effettuati per il pagamento della rottamazione bis o annullate (per via dell'accoglimento della definizione agevolata).
Nella sua comparsa di costituzione e la Controparte_2
non hanno contestato la ricostruzione dei fatti contenuta in CP_1
ricorso tanto che la prima, affermando di essersi limitata alla notifica dell'intimazione di pagamento sulla base del ruolo, dimenticando di essere stata chiamata in causa proprio per gli errori commessi, ha chiesto alla fine di decidere secondo giustizia e di essere tenuta indenne dalle spese e la seconda,
semplicemente ignorando la vicenda della rottamazione e senza contestare in modo specifico il preciso calcolo delle somme ancora dovute indicato in ricorso, ha insistito inspiegabilmente per il pagamento non dovuto dell'importo di euro 714,66.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata e va dichiarato che la somma ancora dovuta dal ricorrente è pari ad euro 168,71, oltre interessi.
Con la precisazione che gli interessi sono comunque dovuti limitatamente appunto all'importo di euro 168,71 che lo stesso ricorrente ammette di non avere ancora pagato.
E'evidente infine, per quanto esposto, che la non può chiedere altro (nè CP_1
al ricorrente, né ad come ha invece Controparte_2
infondatamente chiesto, visto che, a parte il suddetto importo residuo, l'Avv.
ha pagato quanto dovuto in base alla procedura di rottamazione, Pt_1
mentre le spese del presente giudizio nei confronti dell'Avv. Pt_1
liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, devono essere poste a carico proprio di che con i suoi errori ha dato Controparte_3
causa al giudizio, con compensazione integrale delle altre spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata e dichiara che l'Avv. deve pagare ancora la sola somma di € 168,71 Pt_1
oltre interessi;
condanna a rifondere all'Avv. le Controparte_2 Pt_1
spese processuali, che si liquidano in euro 641,00 per compensi oltre spese generali (15%), iva e cpa, compensando le altre spese.
Roma lì 30.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi