Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/06/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02827/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2022, proposto da GI AT, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ragosta, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano (NA) e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuseppe.ragosta@pecavvocatinola.it;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza urbanistica n. 5 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di un muro di recinzione edificato in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica sul fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 2130;
2) dell’ordinanza urbanistica n. 6 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, con cui è stata ordinata al ricorrente la demolizione di una tettoia in legno collocata sull’immobile identificato nel locale catasto al foglio n. 6, particella n. 847
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 5 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto a GI AT la demolizione di un muro di recinzione collocato sui lati nord, ovest e sud del fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 2130, costituito da blocchi di cemento, trave di fondazione in cemento e cordolo di coronamento in calcestruzzo, avente in un primo tratto una lunghezza di circa ml 66,60 e un’altezza di circa ml 2,50 e in un secondo tratto una lunghezza di circa ml 7,00 e un’altezza di circa ml 2,00, edificato in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 6 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, il medesimo ente locale ha ordinato al ricorrente la demolizione di una tettoia in legno avente dimensioni di ml 4,75 x 6,50 x 3,00 (h), collocata sul fronte strada in adiacenza al fabbricato identificato nel locale catasto al foglio n. 6, particella n. 847;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 18 maggio 2022 e depositato il 17 giugno 2022, L.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 97 Cost., 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 31, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre a eccesso di potere, perché il muro di cui è stata disposta la demolizione assolverebbe a una funzione di mera recinzione della proprietà e sarebbe quindi da considerare pertinenziale e, come tale, non necessitante del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
II) violazione degli artt. 97 Cost., 3, l. n. 241 del 1990, 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre a eccesso di potere, in quanto anche la tettoia sanzionata sarebbe un’opera meramente pertinenziale e inidonea a generare volume aggiuntivo, come tale non necessitante dei titoli abilitativi indicati dal comune resistente;
Considerato che, in relazione al primo ordine di censure, il muro di cinta o di contenimento è una struttura che differenziandosi dalla semplice recinzione – la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, sì che qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio rientra nel novero degli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2024 n. 7049; sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4169);
Considerato che dalla lettura dell’impugnata ordinanza n. 5 del 5 aprile 2022 si evince che il muro di cui è stata ingiunta la demolizione presenta rilevanti dimensioni, sì che non appare possibile considerarlo alla stregua di una mera recinzione e che per la sua legittima edificazione erano necessari i titoli abilitativi edilizi e paesaggistici prescritti in relazione alla condizione dell’area di sedime;
Considerato che, in merito al secondo motivo di impugnazione, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio, mentre l’installazione di tale manufatto è sottratta al regime autorizzativo de quo “ ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile ” cui accede (Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024 n. 9054; sez. VI, 27 gennaio 2021 n. 813);
Considerato che l’ordinanza n. 6 del 5 aprile 2022 dà conto di una tettoia di rilevanti dimensioni (mq 30,875) che non disvelano una finalità di mero arredo, riparo e protezione del fabbricato cui accede, con la conseguenza che la sua legittima costruzione richiede il previo rilascio del permesso costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia infondato e da rigettare;
Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione locale vittoriosa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO