Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 319
Articolo 1
Versione
8 settembre 1993
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 settembre 1993