Articolo 5 della Legge 24 febbraio 2005, n. 25
Articolo 4
Versione
17 marzo 2005
Art. 5. 1. L' articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Entrata in vigore il 17 marzo 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente